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Regional Act No. 4 amending Regional Act No. 39 of 2000 on forestry

颁布于 2016-01-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge regionale n. 4: Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Toscana
主题
Forestry
关键词
forest management/forest conservation, institution, governance

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文本

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  1. 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 1/12 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2016, n. 4 Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 ‐ (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015. (GU n.28 del 9­7­2016) (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 5 febbraio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39/2000 1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e' sostituito dal seguente: «3. Il riordino delle funzioni amministrative in materia forestale e' disposto in attuazione dell'art. 4, commi 1 e 3, dell'art. 5, comma 8 e dell'art. 13, comma 5, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014).». 2. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «4. La disciplina della presente legge e' disposta nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.». Art. 2 Enti competenti. Inserimento dell'art. 3‐ter nella legge regionale n. 39/2000 1. Dopo l'art. 3‐bis della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 3‐ter (Enti competenti). ‐ 1. Le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono di competenza delle unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunita' montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 2/12 della Citta' metropolitana di Firenze ai sensi dell'art. 5, comma 8 della legge regionale 22/2015 e delle unioni di comuni di cui all'allegato D‐bis della legge regionale n. 22/2015. 2. Le funzioni di cui agli articoli 38, 70‐bis e 74, sono attribuite alle unioni di comuni di cui all'allegato D‐bis della legge regionale n. 22/2015 e alla citta' metropolitana. 3. Le funzioni di cui all'art. 6, art. 42, comma 5, art. 70‐ter e art. 75‐bis, sono svolte dai comuni.». Art. 3 Inventari speciali. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 39/2000 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «1. Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1, curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'art. 11, comma 8, all'art. 52, comma 5 e all'art. 66, comma 4. L'inventario forestale speciale di cui all'art. 70‐bis, comma 1, lettera b), e' di competenza degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 2.». Art. 4 Ambito degli interventi. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunita' montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 5 Pubblica utilita'. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 8 dell'art. 11 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 6 Formazione professionale. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 39/2000 1. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «3. La realizzazione degli interventi di formazione e' disciplinata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).». Art. 7 Soggetti consorziati ed associati. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 39/2000 le 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 3/12 parole «dalla Comunita' montana o dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 8 Contributi finanziari. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «alle Province e alle unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011, che le esercitano con le modalita' di cui alla legge regionale 11/1998» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 9 Ecocertificazione forestale. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011, le Province» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 10 Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 39/2000 le parole «La Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Al comma 5 dell'art. 32 della legge regionale n. 39/2000 le parole «dalla Provincia o dalla Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 3. Al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale n. 39/2000 le parole «dalla Provincia o dalla Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 11 Gestione associata. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 12 Vincoli sui territori coperti da boschi. Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale"» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS" e di valutazione d'impatto ambientale "VIA").». Art. 13 Vincolo idrogeologico sugli altri territori. Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 39/2000 1. L'art. 38 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 4/12 seguente: «Art. 38 (Vincolo idrogeologico sugli altri territori). ‐ 1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto‐legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). 2. Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 2, propongono le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 3. La proposta di cui al comma 2, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico. 4. La proposta di cui al comma 2 e' pubblicata nell'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' presentare osservazioni. 5. Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 2 adottano la proposta definitiva e la inviano alla Giunta regionale e contestualmente provvedono a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate. 6. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale la proposta trasmessa dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 2, corredandola di un proprio parere. 7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione.». Art. 14 Elenco regionale delle ditte boschive. Modifiche all'art. 38‐bis della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 3 dell'art. 38‐bis della legge regionale n. 39/2000 le parole: «dalle province e dalle unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 15 Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le Province, le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Al comma 2‐bis dell'art. 40 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le province, le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 16 Norma transitoria. Inserimento dell'art. 40‐bis nella legge regionale n. 39/2000 1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 40‐bis (Norma transitoria). ‐ 1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 40, approvati dalle unioni dei comuni di cui all'allegato D‐bis della legge regionale n. 22/2015, restano in vigore i regolamenti provinciali.». 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 5/12 Art. 17 Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. (Norme per il governo del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)». 2. All'alinea del comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 le parole «dalla Provincia o dalla Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 18 Divieti di trasformazione. Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 39/2000 le parole «la Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Al comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n. 39/2000 le parole «Province o unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 19 Rimboschimento compensativo. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «decreto legislativo n. 490/1999» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 42/2004». 2. Al comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «la Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 3. Al comma 4 dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «La Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 4. Al comma 5 dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «La Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 5. Al comma 6 dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «la Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 6. Il comma 7 dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1, ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' prescrivere le modalita' ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'art. 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altri enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1.». 7. Al comma 7‐bis dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «le province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 20 Conversione del bosco e sostituzione di specie. Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 39/2000 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 6/12 1. Al comma 4 dell'art. 45 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «la Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Al comma 5 dell'art. 45 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «la Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 21 Taglio dei boschi. Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 22 Autorizzazione al taglio. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «della Provincia o della Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Al comma 7 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «la Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 3. Al comma 9 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «la Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 4. Al comma 10 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 le parole «di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004». Art. 23 Taglio colturale. Modifiche all'art. 47‐bis della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 4 dell'art. 47‐bis della legge regionale n. 39/2000 le parole: «ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo n. 490/1999, l'autorizzazione di cui all'art. 151 del citato decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004, l'autorizzazione di cui all'art. 146 del citato decreto legislativo.». Art. 24 Piano di gestione e piano dei tagli. Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «dalla Provincia o dalla Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 25 Opere connesse al taglio dei boschi. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 39/2000 1. Il comma 3 dell'art. 49 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, e' soggetta ad autorizzazione degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformita' all'art. 47, previa valutazione della compatibilita' delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 7/12 interessati. L'autorizzazione degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1, non e' richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilita' esistente.». 2. Al comma 5 dell'art. 49 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «la Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 26 Sradicamento di piante e ceppaie. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «della Provincia o della Comunita' montana» sono soppresse. Art. 27 Boschi in situazioni speciali. Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Al comma 3 dell'art. 52 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «alla Provincia o alla Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 3. Al comma 4 dell'art. 52 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 4. Al comma 5 dell'art. 52 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 28 Piante forestali non ricomprese nei boschi. Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 3 dell'art. 55 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «della Provincia o della Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 29 Difesa fitosanitaria. Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Il comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione agli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1, della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari di altra origine. Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1, informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta.». 3. Il comma 3 dell'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese, 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 8/12 gli interventi fitosanitari prescritti dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1, provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.». 4. Al comma 4 dell'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «la Provincia o la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 5. Al comma 5 dell'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «di una Provincia o di una Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «di uno degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 30 Danni da fauna selvatica. Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «La Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione». Art. 31 Abbandono di rifiuti. Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 3 dell'art. 60 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 152/2006.». Art. 32 Alberi monumentali. Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49"» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo IV della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico‐ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 e alla legge regionale n. 10/2010).». Art. 33 Tutela della flora spontanea. Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche ‐ Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 ‐ Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49."» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 30/2015.». Art. 34 Raccolta dei prodotti secondari del bosco. Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 5 dell'art. 63 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «dalla Provincia o dalla Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 9/12 Art. 35 Alberi di Natale. Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 64 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «della Provincia o della Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Al comma 4 dell'art. 64 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «la Provincia e la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 36 Pascolo nei boschi. Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 3 dell'art. 65 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «La Provincia e la Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 37 Arboricoltura da legno. Modifiche all'art. 66 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 3 dell'art. 66 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «alla Provincia o alla Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Al comma 4 dell'art. 66 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 38 Piano di coltura. Modifiche all'art. 67 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 67 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «dalla Provincia o dalla Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Al comma 3 dell'art. 67 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «dalla Provincia o dalla Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 3. Al comma 4 dell'art. 67 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «alla Provincia o alla Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 39 Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali. Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette d'interesse locale"» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 30/2015». 2. Al comma 4‐ter dell'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «dagli articoli 14 e 18 della legge regionale n. 49/1995» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 31 e 52 della legge regionale n. 30/2015». 3. Al comma 5 dell'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «articoli 14 e 18 della legge regionale n. 49/1995» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 31 e 52 della legge regionale n. 30/2015». Art. 40 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 10/12 Competenze della Regione. Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 3 dell'art. 70 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «alle Province, alle unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 41 Competenze delle Province. Sostituzione dell'art. 70‐bis della legge regionale n. 39/2000 1. L'art. 70‐bis della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 70‐bis (Competenze degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 2). ‐ 1. Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 2, in attuazione delle disposizioni del piano AIB, svolgono le seguenti funzioni: a) approvazione del piano operativo annuale AIB, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'AIB; b) predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale. 2. Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 2, provvedono alla tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui all'art. 76, comma 4, lettera b), utilizzando le risorse finanziarie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/1994, dandone comunicazione ai comuni competenti per territorio per le registrazioni di cui all'art. 70‐ter, comma 4.». Art. 42 Interventi nell'ambito dell'AIB. Modifiche all'art. 70‐quater della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 70‐quater della legge regionale n. 39/2000 le parole: «dalle Province, dalle unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 43 Pianificazione dell'AIB. Modifiche all'art. 74 della legge regionale n. 39/2000 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 74 della legge regionale n. 39/2000 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 2». 2. All'alinea del comma 6 dell'art. 74 della legge regionale n. 39/2000 le parole «I piani operativi annuali provinciali AIB» sono sostituite dalle seguenti: «I piani operativi annuali AIB degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 2». Art. 44 Certificato principale d'identita'. Modifiche all'art. 77 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 39/2000 le parole «la provincia e la comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 45 Libro regionale dei boschi da seme. Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 39/2000 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 11/12 1. Al comma 4 dell'art. 78 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «della provincia, dell'unione di comuni subentrata alla comunita' montana ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Il comma 6 dell'art. 78 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione e' vincolante e puo' derogare alle norme del regolamento forestale di cui all'art. 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore.». Art. 46 Autorizzazione per la produzione e la vendita. Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «della provincia o della comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «alla provincia o alla comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 3. Al comma 4 dell'art. 79 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 47 Requisiti di commercializzazione e modalita' di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione. Modifiche all'art. 79‐bis della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «della provincia o della comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «alla provincia o alla comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 48 Vigilanza ed accertamento delle infrazioni. Modifiche all'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 2 dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie"» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)». 2. Al comma 3 dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «delle Province o delle unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». 3. Al comma 3‐bis dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «dalla provincia o dall'unione di comuni subentrata alla comunita' montana ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della 04/08/2016 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 12/12 legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 49 Sanzioni. Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 8 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «la provincia o la comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di cui all'art. 3‐ter, comma 1». Art. 50 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 gennaio 2016 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2016. (Omissis).

Regional Act No. 4 amending Regional Act No. 39 of 2000 on forestry · Nelum