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意大利的法律

Regional Act No. 36 laying down further amendments to Regional Act No. 24 of 2005 on the gathering, cultivation and marketing of truffles

颁布于 2006-10-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale n. 36: Ulteriori modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, concernente: “Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi”.
语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Molise
主题
Wild species and ecosystems
关键词
collecting/harvesting, non-wood forest products

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 02-10-2006 REGIONE MOLISE ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2005, N. 24, CONCERNENTE: “NUOVA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DELLA COLTIVAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI”. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 28 del 5 ottobre 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 1. All’art. 4 della legge regionale n. 27 maggio 2005, n. 24, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: “9BIS, il riconoscimento di tartufaia controllata può essere concesso solo nelle aree individuate nelle zone geografiche di raccolta di cui all’art. 13, comma 2. Inoltre non si possono riconoscere "tartufaie controllate o riservate" negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con terreni condotti dai privati stessi.". 2. Al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 24/2005 aggiungere in fine il seguente periodo: "La costituzione di consorzi volontari può essere effettuata nelle zone geografiche di raccolta di cui all’art. 13, comma 2.". 3. Al comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 24/2005 le parole: "La ricerca è altresì vietata nella giornata di sabato, tranne che nelle tartufaie controllate e coltivate.", sono soppresse. 4. I commi 2 e 3 dell’art. 21 della legge regionale n. 24/2005 sono abrogati. ARTICOLO 2 1. All’articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, dopo l’espressione “pedo-climatiche” è inserito il punto. Inoltre è soppresso il periodo successivo. ARTICOLO 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 2 ottobre 2006

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