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意大利的法律

Regional Act No. 35 setting up the Regional Corps on Mining

颁布于 1960-08-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Sicilia
主题
Mineral resources
关键词
mining, institution, governance
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 8-08-1960 REGIONE SICILIA Istituzione del Corpo regionale delle miniere. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 33 del 10 agosto 1960 Regione Siciliana L'Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente Regionale promulga ARTICOLO 1 Alle dipendenze dell' Assessorato regionale della industria e del commercio è istituito il Corpo regionale delle miniere, al quale sono affidati, nel territorio della Regione, i servizi minerario, geologico e geofisico. ARTICOLO 2 Spettano al Corpo regionale delle miniere, in ordine al servizio minerario, i seguenti compiti: a) l' applicazione delle leggi minerarie e dei relativi regolamenti, nonchè l' applicazione delle leggi e regolamenti riguardanti la polizia mineraria e la sicurezza del lavoro nei settori di sua competenza; b) la vigilanza sull' andamento generale dell' attività mineraria e la esecuzione delle relative ispezioni; c) lo studio dei problemi tecnici ed economici interessanti la attività mineraria; d) lo studio dei giacimenti sotto l' aspetto minerario; e) la direzione ed il controllo sugli studi e le indagini per le ricerche minerarie; f) l' organizzazione e la direzione delle ricerche e delle coltivazioni minerarie che la Regione intende condurre direttamente; g) la raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sulla industria mineraria e sulle attività metallurgiche e minerallurgiche; h) la consulenza mineraria richiesta dalle pubbliche amministrazioni. ARTICOLO 3 In ordine al servizio geologico e geofisico spettano, altresì , al Corpo regionale delle miniere, i seguenti compiti: a) la vigilanza sui rilevamenti geologici per la pubblicazione della carta geologica della Regione; b) la vigilanza sugli studi e le ricerche di carattere geofisico; c) lo studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti; d) lo studio dei giacimenti sotto l' aspetto geologico; e) la raccolta dei minerali e delle rocce e l' ordinamento di essi in collezione per i bisogni del servizio ed a richiesta degli organi regionali; f) la consulenza geologica e geofisica richiesta dalle pubbliche amministrazioni. ARTICOLO 4 Il Corpo regionale delle miniere è costituito da un Ispettorato tecnico che ha sede in Palermo e da cui dipendono i Servizi geologici e geofisico ed i tre Distretti minerari aventi sede in Caltanissetta, Catania e Palermo. ARTICOLO 5 La competenza territoriale di ciascuno dei tre Distretti di cui all' articolo precedente, viene fissata nella maniera seguente: a) Distretto minerario di Caltanissetta per le provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna; b) Distretto minerario di Catania per le provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, con una sezione distaccata a Messina; c) Distretto minerario di Palermo per le provincie di Palermo e Trapani. Il servizio geologico e geofisico per la Regione ha sede presso il superiore Ispettorato tecnico delle miniere. ARTICOLO 6 I ruoli organici del Corpo regionale delle miniere sono stabiliti in conformità della tabella A annessa alla presente legge. ARTICOLO 7 Nei limiti dell' organico di cui alla tabella prevista dal precedente art. 6 la ripartizione ed assegnazione del personale è disposta, in relazione all' importanza ed alle necessità di ciascun ufficio, con decreto dell' Assessore per l' industria ed il commercio, su proposta dell' Ispettore generale del Corpo regionale delle miniere. ARTICOLO 8 Gli ingegneri aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale nelle facoltà di ingegneria e nei politecnici dello Stato. I vice geologi sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale, in scienze naturali, in scienze geologiche o in fisica. I vice geofisici sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale, in scienze geologiche, in fisica o in matematica.

  2. ARTICOLO 9 I vice periti del ruolo del servizio minerario e del ruolo del servizio geologico e geofisico sono assunti con concorsi pubblici per esami, da bandirsi separatamente per ciascuno dei ruoli, ai quali sono ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali minerari dello Stato. I vice segretari sono assunti mediante concorsi pubblici per esami ai quali sono ammessi i diplomati degli Istituti tecnici e dei Licei classici e scientifici dello Stato. ARTICOLO 10 Gli aiuti - assistenti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi coloro che sono in possesso di diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale. ARTICOLO 11 I pubblici concorsi di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10 devono essere banditi entro il termine di un anno dalla pubblicazione della legge. ARTICOLO 12 Per i limiti di età del personale da assumere, nonchè per lo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento gerarchico, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 luglio 1950 n. 65, 13 maggio 1953, n. 34 e successive modifiche e 7 maggio 1958, n. 14. ARTICOLO 13 Dalla data della sua assunzione o della opzione, al personale spetta la corresponsione della indennità mineraria nella misura stabilita dalla annessa tabella B. Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo regionale delle miniere sono maggiorate del 50% per servizi che comportano sopraluoghi in sotterraneo od in località che presentano particolari pericolosità . Detta maggiorazione è accordata limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopraluoghi suddetti. Inoltre, ciascun funzionario tecnico del Corpo regionale delle miniere godrà , entro tre mesi dalla data della sua assegnazione, del beneficio di una polizza di assicurazione sugli infortuni a completo carico dell' Amministrazione regionale. Del Consiglio di amministrazione, previsto dallo art. 10 della legge regionale 29 luglio 1950 n. 65, fanno parte, per i provvedimenti relativi al personale del Corpo regionale delle miniere, i due Ispettori generali delle miniere o, in caso di loro assenza od impedimento, altrettanti funzionari del Corpo regionale delle miniere scelti in ordine di anzianità . ARTICOLO 14 Su proposta dell' Ispettore generale delle miniere, l' Assessore per l' industria ed il commercio ha facoltà di far compiere ai funzionari delle carriere direttive che rivestono la qualifica di Ingegnere aggiunto o di vice geologo o geologo aggiunto oppure di vice geofisico o geofisico aggiunto un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso Facoltà o Scuole superiori del ramo minerario, geologico e geofisico in Italia e all' Estero. Al termine di ciascun anno di corso, i predetti funzionari debbono sostenere gli esami sulle materie studiate. I funzionari che non abbiano superato gli esami anzidetti per l' anno in corso non potranno conseguire la qualifica superiore al buono. Inoltre, l' Assessore per l' industria ed il commercio, su proposta dell' Ispettore generale delle miniere, ha facoltà di far compiere ai funzionari delle carriere direttive ed ai funzionari tecnici delle carriere di concetto del Corpo regionale delle miniere viaggi di istruzione della durata di uno o due mesi in Italia e all' Estero. Qualora particolari esigenze richiedano che siano compiuti studi su speciali problemi in Italia od allo Estero, l' Assessore per l' industria ed il commercio, su proposta dell' Ispettore generale delle miniere, ne fissa le finalità e la durata. Durante i corsi ed i viaggi di perfezionamento ed istruzione che si svolgono all' Estero, spetta ai funzionari l' indennità di missione nella misura prevista dalle particolari disposizioni vigenti. ARTICOLO 15 E' consentito che i funzionari dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere, compatibilmente con le esigenze di ufficio e previa autorizzazione dell' Assessore per l' industria ed il commercio, possano svolgere attività di insegnamento delle materie professionali. ARTICOLO 16 Il Corpo regionale delle miniere può avvalersi dell' opera tecnica di funzionari del Corpo statale delle miniere in posizione di comando, per periodi di tempo non superiori a tre anni per ciascun comando. Ai funzionari statali comandati a prestare servizio nel Corpo regionale delle miniere spetta anche il trattamento previdenziale previsto per il personale del Corpo regionale delle miniere. Analogamente, previa intesa col Ministero della industria e commercio, l' Assessore per l' industria ed il commercio può disporre che i funzionari dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere possano essere comandati presso il Corpo statale delle miniere per il periodo di tempo non superiore a tre anni. Ai funzionari regionali comandati a prestare servizio presso il Corpo statale delle miniere, spettano, anche durante il periodo di comando, i benefici previdenziali previsti dal precedente art. 13.

  3. ARTICOLO 17 Nella prima attuazione della presente legge, i posti dei ruoli organici del Corpo regionale delle miniere sono ricoperti con il personale del Corpo delle miniere in servizio presso il Distretto minerario di Caltanissetta, al quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 della legge 29 luglio 1950, n. 65, nonchè quelle della legge 13 maggio 1953, n. 34. L' opzione, prevista dall' art. 3 della legge 13 maggio 1953, n. 34, deve, agli effetti del precedente capoverso, esercitarsi entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 18 Effettuato l' inquadramento del personale di cui al precedente articolo, i posti di Ispettore generale, di geologo capo e di geofisico capo, che non siano coperti, possono essere conferiti mediante concorsi per titoli da bandirsi entro due mesi dal detto inquadramento. Al concorso per i posti di Ispettori generali possono partecipare i funzionari del Corpo regionale delle miniere già inquadrati e quelli del Corpo statale delle miniere del ruolo tecnico del servizio minerario con qualifica non inferiore ad Ingegneri superiori. Al concorso per il posto di geologo capo e geofisico capo possono partecipare i funzionari del Corpo statale delle miniere del Servizio geologico con qualifica non inferiore a geologo o geofisico. ARTICOLO 19 E' facoltà dell' Amministrazione di coprire i posti corrispondenti alla qualifica non inferiore a quella di ingegnere, dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere, rimasti vacanti dopo l' applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 17 e 18, col personale statale distaccato in posizione di comando ai sensi del primo comma dell' articolo 16. Tale facoltà può essere esercitata dalla Amministrazione regionale con le modalità previste dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1953, n. 34, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente ad un terzo del complesso dei suddetti posti con qualifica non inferiore a quella di ingegnere, rimasti vacanti, utilizzando il personale statale in posizione di comando che abbia almeno un anno di servizio e che richieda il passaggio nei ruoli regionali. ARTICOLO 20 Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, previsti in lire venti milioni per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte, nello stesso esercizio, con le disponibilità del cap. 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione. Per gli anni successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti nella legge di approvazione del bilancio. L' Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie. ARTICOLO 21 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 8 agosto 1960. ALLEGATO 1: Tabella A (Titolo dedotto) Ruoli organici del corpo regionale delle miniere. (Tabella Ristrutturata) Ruolo del servizio minerario. Coefficiente 670, qualifica di ispettore generale, posti 2. Coefficiente 500, qualifica di ingegnere capo, posti 4. Coefficiente 402, qualifica di ingegnere superiore, posti 8. Coefficiente 325, qualifica di ingegnere, posti 5. Coefficiente 271, qualifica di ingegnere aggiunto, posti 3. Totale posti del ruolo del servizio minerario (personale direttivo), 22. Ruolo del servizio geologico e geofisico. Coefficiente 500, qualifica di geologo capo oppure coefficiente 402, qualifica di geologo superiore, posti complessivi 1. Coefficiente 325, qualifica di geologo oppure coefficiente 271 qualifica di geologo aggiunto oppure coefficiente 229 qualifica di vice geologo, posti complessivi 1. Coefficiente 500, qualifica di geofisico capo oppure coefficiente 402 qualifica di geofisico superiore oppure coefficiente 325 qualifica di geofisico oppure coefficiente 271 qualifica di geofisico aggiunto oppure coefficiente 229 qualifica di vice geofisico, posti complessivi 1. Totale posti del ruolo del servizio geologico e geofisico ( personale direttivo), 3.

  4. Carriera del personale di concetto. Ruolo del servizio minerario. Coefficiente 500, qualifica di perito capo, posti 4. Coefficiente 402, qualifica di perito superiore, posti 5. Coefficiente 325, qualifica di perito principale, posti 6. Coefficiente 271, qualifica di perito, posti 7. Coefficiente 229, qualifica di perito aggiunto oppure coefficiente 202 qualifica di vice perito, posti complessivi 3. Totale posti del ruolo del servizio minerario (personale di concetto), 25. Ruolo del servizio geologico e geofisico. Coefficiente 500, qualifica di perito capo oppure coefficiente 402 qualifica di perito superiore oppure coefficiente 325 qualifica di perito principale, posti complessivi 2. Coefficiente 271, qualifica di perito, oppure coefficiente 229 qualifica di perito aggiunto oppure coefficiente 202 qualifica di vice perito, posti complessivi 1. Totale posti del ruolo del servizio geologico e geofisico ( personale di concetto), 3. Ruolo amministrativo. Coefficiente 500, qualifica di segretario capo oppure coefficiente 402 qualifica di segretario superiore, posti complessivi 1. Coefficiente 325, qualifica di segretario principale, posti 1. Coefficiente 271, qualifica di segretario, posti 1. Coefficiente 229, qualifica di segretario aggiunto, oppure coefficiente 202 qualifica di vice segretario, posti complessivi 1. Totale posti del ruolo amministrativo, 4. Carriera del personale esecutivo. Coefficiente 325, qualifica di assistente superiore oppure coefficiente 271 qualifica di assistente capo, posti complessivi 2. Coefficiente 229, qualifica di primo assistente, posti 2. Coefficiente 202, qualifica di assistente, posti 2. Coefficiente 180, qualifica di assistente aggiunto oppure coefficiente 157 qualifica di aiuto assistente, posti complessivi 5. Totale posti della carriera del personale esecutivo, 11. Carriera del personale ausiliario. Coefficiente 173, qualifica di commesso, posti 2. Coefficiente 159, qualifica di usciere capo, posti 2. Coefficiente 151, qualifica di usciere, posti 2. Coefficiente 142, qualifica di inserviente, posti 1. Totale posti della carriera del personale ausiliario, 7. Agenti tecnici. Coefficiente 159, qualifica di autista, totale posti 4. Totale posti dei ruoli organici del corpo regionale delle miniere, 79. ALLEGATO 2: Tabella B (Tabella Ristrutturata) (Titolo dedotto) Indennità mineraria corrisposta al personale del corpo regionale delle miniere. Ruolo del servizio minerario. Coefficiente 670, qualifica di ispettore generale, indennità mineraria, L. 30.000. Coefficiente 500, qualifica di ingegnere capo, indennità mineraria, L. 26.000. Coefficiente 402, qualifica di ingegnere superiore, indennità mineraria, L. 24.000. Coefficiente 325, qualifica di ingegnere, indennità mineraria, L. 22.000. Coefficiente 271, qualifica di ingegnere aggiunto, indennità mineraria, L. 20.000. Ruolo del servizio geologico e geofisico. Coefficiente 500, qualifica di geologo e geofisico capo, indennità mineraria, L. 26.000. Coefficiente 402, qualifica di geologo e geofisico superiore, indennità mineraria, L. 24.000. Coefficiente 325, qualifica di geologo e geofisico, indennità mineraria, L. 22.000. Coefficiente 271, qualifica di geologo e geofisico aggiunto, indennità mineraria, L. 20.000. Coefficiente 229, qualifica di vice geologo e vice geofisico, indennità mineraria, L. 18.000. Ruolo del servizio minerario e del servizio geologico e geofisico. Coefficiente 500, qualifica di perito capo, indennità mineraria, L. 26.000. Coefficiente 402, qualifica di perito superiore, indennità mineraria, L. 24.000. Coefficiente 325, qualifica di perito principale, indennità mineraria, L. 22.000. Coefficiente 271, qualifica di perito, indennità mineraria, L. 20.000. Coefficiente 229, qualifica di perito aggiunto, indennità mineraria, L. 18.000. Coefficiente 202, qualifica di vice perito, indennità mineraria, L. 15.000. Ruolo amministrativo. Coefficiente 500, qualifica di segretario capo, indennità mineraria, L. 26.000. Coefficiente 402, qualifica di segretario superiore, indennità mineraria, L. 24.000. Coefficiente 325, qualifica di segretario principale, indennità mineraria, L. 22.000. Coefficiente 271, qualifica di segretario, indennità mineraria, L. 20.000. Coefficiente 229, qualifica di segretario aggiunto, indennità mineraria, L. 18.000. Coefficiente 202, qualifica di vice segretario, indennità mineraria, L. 15.000.

  5. Carriera del personale esecutivo. Coefficiente 325, qualifica di assistente superiore, indennità mineraria, L. 22.000. Coefficiente 271, qualifica di assistente capo, indennità mineraria, L. 20.000. Coefficiente 229, qualifica di primo assistente, indennità mineraria, L. 18.000. Coefficiente 202, qualifica di assistente, indennità mineraria, L. 15.000. Coefficiente 180, qualifica di assistente aggiunto, indennità mineraria, L. 15.000. Coefficiente 157, qualifica di aiuto assistente, indennità mineraria, L. 15.000. Coefficiente 173, qualifica di commesso, indennità mineraria, L. 10.000. Coefficiente 159, qualifica di usciere capo, indennità mineraria, L. 9.000. Coefficiente 151, qualifica di usciere, indennità mineraria, L. 8.000. Coefficiente 142, qualifica di inserviente, indennità mineraria, L. 7.000. Agenti tecnici. Coefficiente 159, qualifica di autista, indennità mineraria, L. 10.000.

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