Regional Act No. 35 laying down provisions for the economic development, the promotion and the improvement of mountain areas and amending Regional Act No. 12 of 16 January 1995
颁布于 1997-06-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Marche
- 主题
- Agricultural and rural development, Forestry
- 关键词
- agricultural development, less favoured areas, mountain area, special fund, subsidy/incentive, forest management/forest conservation
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Legge Regionale 20 Giugno 1997 n. 35. Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12. Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario di Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. La Regione persegue l'obiettivo del riequilibrio territoriale e riconosce quali finalità di preminente interesse regionale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo montano e i rapporti tra questo e il restante territorio regionale. Gli interventi, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono rivolti alla tutela del territorio, allo sviluppo economico sociale e culturale, al fine di favorire la riqualificazione dell'habitat montano e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità montane di cui alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, ai territori classificati montani, pur non ricadenti in Comunità montane ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e al territorio della regione compreso nei parchi nazionali di Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga. 3. Le Comunità montane provvedono, nell'ambito della deliberazione programmatica di cui all'articolo 18 della l.r. 12/1995 così come modificato dall'articolo 29, alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge ed esercitano le altre funzioni attribuite e delegate a norma delle disposizioni seguenti; gli interventi medesimi costituiscono interventi speciali per la montagna ai sensi dell'articolo 1 della legge 97/1994. Art. 2 (Progetto Appennino) 1. La Regione, d'intesa con le altre regioni territorialmen-te interessate, concorre alla predisposizione e attuazione di un programma di iniziative denominato "Progetto Appennino", al fine di realizzare interventi coordinati e pluriennali rivolti a migliorare le infrastrutture e l'ambiente fisico e sociale nei territori montani e per eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche e dell'occupazione. CAPO I Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente Art. 3 (Piccole opere di manutenzione ambientale) 1. Le Comunità montane possono concedere contributi per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali quali: a) la sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale, la ricostruzione e il rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o danneggiati dagli incendi; b) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali; c) la realizzazione di sistemi di fitodepurazione; d) la sistemazione e il miglioramento dei pascoli; e) la sistemazione e il miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico; f) le operazioni di difesa e lotta antiparassitaria nel rispetto delle tecniche di lotta integrata. 2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i coltivatori diretti, i consorzi forestali, e gli enti pubblici e gli enti collettivi e di uso civico, anche associati. 3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ammissibile a contributo, agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti e agli enti collettivi e di uso civico, anche associati; fino ad un massimo del cinquanta per cento agli altri soggetti. 4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo il seguente ordine di priorità: a) imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti; b) enti collettivi e di uso civico, anche associati; c) altri soggetti. Art. 4 (Forme di gestione del patrimonio forestale) 1. Le Comunità montane, singole o associate, d'intesa con i comuni e gli altri enti interessati, promuovono la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari; promuovono, altresì, la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. 2. Le Comunità montane adottano appositi piani di gestione del patrimonio forestale rivolti alla tutela paesaggistica e alla salvaguardia del territorio, che ne consentano l'utilizzazione anche a fini produttivi, turistici e ricreativi. A tal fine le Comunità montane provvedono in particolare: a) alla manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale; b) al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico-forestale. 3. Le Comunità montane affidano di norma la realizzazione degli interventi e delle attività di cui al comma 2, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 97/1994, ai coltivatori diretti singoli o associati e alle cooperative agricole e forestali. Art. 5 (Programmazione e sostegno alla gestione ei beni) 1. Per agevolare le Comunità montane nell'attivazione delle forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale provvede: a) alla redazione dell'intervento dei boschi e della carta forestale regionale; b) alla determinazione degli indirizzi per la redazione e l'approvazione, ai sensi dell'articolo 130 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, dei piani economici e di assestamento per l'utilizzazione dei boschi appartenenti alla Regione, agli enti pubblici, alle comunanze agrarie, ai privati singoli o consorziati per le estensioni superiori a 1.000 ettari, oppure di minore superficie in presenza di motivate esigenze; c) alla redazione del piano forestale regionale. Il piano individua, mediante cartografie, le superfici boschive da migliorare, i terreni nudi o dismessi dalle colture agricole suscettibili di rimboschimento, le aree da sottoporre a sistemazione idraulico-forestale e i complessi boschivi da sottoporre a particolari forme di gestione e tutela. Il piano individua altresì la priorità degli investimenti e gli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi, nonché le risorse finanziarie ed organizzative per il perseguimento degli obiettivi del piano medesimo. 2. Il piano forestale è approvato secondo le procedure previste dall'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 ed è coordinato con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e con i piani dei parchi previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Art. 6 (Funzioni delle Comunità montane) 1. Alle Comunità montane spettano tutte le funzioni amministrative oggetto degli interventi per la montagna, escluse quelle che la legge riserva espressamente ad altri enti. 2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 riguardano tra l'altro: a) le cure colturali ai boschi esistenti; b) la realizzazione e l'attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili; c) la manutenzione delle strade forestali e della viabilità forestale secondaria, quali sentieri e mulattiere; d) l'acquisto e l'affitto di terreni allo scopo di costituire, anche con confinanti proprietà pubbliche o delle comunanze agrarie, idonee entità agro-silvo-pastorali; e) il miglioramento e la coltivazione dei prati pascoli; f) la rianaturalizzazione di corsi d'acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscano l'ittiofauna; g) gli interventi destinati ad incrementare il popolamento faunistico, attraverso piantagioni di specie arboree e arbustive, costituzione di siepi e progetti di rimboschimento integrati con aree ad uso agricolo-pascolivo; h) la redazione dei piani di gestione e di assestamento forestale; i) le opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici; l) l'effettuazione di misure a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate di cui al regolamento CEE 2328/91; m) l'incentivazione di attività turistiche, agricole, artigianali, di protezione, conservazione e valorizzazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture alternative, il recupero e la valorizzazione dei beni storici e culturali in circuiti sovra-comunali; n) la promozione e lo sviluppo degli interventi produttivi locali inerenti il riutilizzo della materia seconda e la fitodepurazione; o) il sostegno all'impianto di coltivazioni specializzate da legno, di piante officinali, di prodotti tipici del bosco e del sottobosco e di tutte le altre produzioni tipiche, agricole ed extragricole nonché il sostegno alla valorizzazione e commercializzazione degli stessi; p) il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative all'abbattimento di siepi e specie protette ai sensi della l.r. 13 marzo 1985, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le attività di cui al comma 2, lettere da a) ad i) possono essere svolte: a) dalle Comunità montane mediante affidamento ai soggetti dei cui all'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 97/1994; b) da proprietari singoli o associati nelle forme di legge; c) dalle strutture di gestione con un'estensione agro-silvo-pastorale non inferiore a 3.000 etteri. Per le attività svolte dai soggetti di cui alle lettere b) e c) le Comunità montane concedono contributi entro i limiti previsti dalle norme dell'Unione europea. 4. La Giunta regionale determina gli indirizzi per la predisposizione dei progetti di intervento per le attività di cui ai commi 1 e 2 e per la concessione dei contributi. 5. Le Comunità montane possono essere delegate dagli enti locali a gestire le proprietà forestali ed agro-silvo-pastorali degli enti locali stessi. Possono altresì sottoscrivere convenzioni con proprietari privati e con organizzazioni montane per prendere in affidamento la gestione di boschi e di terreni con vocazione forestale. 6. In attesa del riordino della disciplina delle organizzazioni montane di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 97/1994, le Comunità montane possono prevedere interventi agro-silvo-pastorali sui territori delle organizzazioni montane fatto salvo il riconoscimento dei diritti gravanti sugli stessi. 7. Per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali propri o ad esse affidati le Comunità montane possono avvalersi, tramite concessioni in uso o convenzioni, di cooperative agricolo-forestali, consorzi forestali, aziende speciali o altre associazioni costituite ai sensi della presente legge. 8. Allo scopo di consentire l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è concesso alle Comunità montane un contributo annuo per l'utilizzazione di giovani laureati in scienze agrarie e forestali e di tecnici con qualifica e competenza adeguate; i contributi sono concessi prioritariamente alle Comunità montane con più alto tasso di disoccupazione o che si associano per il conferimento degli incarichi. Il contributo è determinato dalla Giunta regionale tenendo conto dell'ampiezza del territorio agro-silvo-pastorale o della particolarità dell'incarico e del personale in dotazione a ciascuna Comunità montana. 9. L'erogazione dei contributi di cui al comma 8 è subordinata alla mancata assegnazione di personale da parte della Regione. Art. 7 (Gestione del demanio forestale regionale) 1. La gestione del demanio forestale regionale è delegata alle Comunità montane. 2. La Giunta regionale provvederà all'attuazione del comma 1 entro sei mesi d'entrata in vigore della presente legge. Art. 8 (Prevenzione degli incendi boschivi) 1. Le Comunità montane partecipano all'attuazione del piano annuale di interventi per la lotta agli incendi boschivi con il coordinamento del centro operativo presso il corpo forestale dello Stato. 2. Le azioni delle Comunità montane possono riguardare: a) la realizzazione di adeguati lavori forestali, la formazione, l'addestramento e l'equipaggiamento di operai forestali volontari, la predisposizione di punti fissi e mobili di avvistamento con il relativo equipaggiamento, la costruzione di laghetti antincendio, la fornitura di attrezzatura per il pronto intervento, la formazione di squadre minime reperibili di pronto intervento, da svolgersi con le strutture di gestione dei beni agro-silvo-pastorali, le cooperative e le altre imprese forestali operanti nel territorio; b) la messa a disposizione di attrezzature per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, ivi comprese radio ricetrasmittenti per una profonda reperibilità, a favore delle cooperative che partecipano all'intervento di estinzione degli incendi, fermo restando il diritto delle cooperative alla retribuzione del servizio effettivamente prestato. 3. Per il personale delle cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 è richiesto il possesso di un'adeguata preparazione tecnico-professionale, acquisita anche attraverso corsi di formazione professionale relativi alle tecniche di intervento per lo spegnimento di incendi boschivi, da svolgersi in collaborazione con il corpo forestale dello Stato e con i vigili del fuoco. 4. I beni messi a disposizione restano di proprietà della Regione, mentre tutte le relative spese di funzionamento, manutenzione e riparazione fanno carico alle cooperative assegnatarie. 5. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo la Regione si avvale anche delle eventuali assegnazioni disposte da provvedimenti dello Stato e dell'Unione europea. 6. I rapporti tra le Comunità montane e i soggetti di cui al comma 2 sono regolati da apposite convenzioni. CAPO II Iniziative per il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione nei territori delle Comunità montane Art. 9 (Iniziative socialmente utili) 1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di riequilibrio territoriale, sociale ed economico e di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico delle aree montane che favoriscono il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione e l'imprenditorialità. 2. A tal fine la Regione favorisce iniziative socialmente utili e di pubblica utilità, finalizzate: a) al recupero, ripristino e alla valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale; b) alla valorizzazione e conservazione del patrimonio forestale, pubblico e privato; c) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri, di aree di sosta; d) alla manutenzione, tramite attività di recupero ambientale, di aree soggette ad eventi calamitosi; e) alla conservazione di beni rientrati nel patrimonio ambientale, artistico e storico culturale; f) alla realizzazione e gestione di strutture e servizi utili alla permanenza delle popolazioni; g) alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti. 3. La Regione, al fine di migliorare la qualità delle iniziative di cui al comma 2, sostiene azioni di formazione e di animazione culturale, sociale ed economica, anche con l'utilizzo di fondi statali ed europei e secondo le indicazioni dell'articolo 7 della legge 394/1991. 4. Le leggi e i piani regionali di settore riservano adeguate risorse agli interventi finalizzati a favorire l'occupazione, l'insediamento di attività produttive e a garantire la tutela del territorio montano. 5. Per le finalità di cui al presente capo la Regione promuove e concorre alla realizzazione di patti territoriali ai sensi del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme comunitarie in materia di occupazione. Art. 10 (Procedure) 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, le Comunità montane inviano alla Giunta regionale programmi triennali per l'occupazione per le finalità di cui all'articolo 9, articolati per stralci annuali. 2. La Giunta regionale provvede con le procedure di cui all'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 alla concessione dei finanziamenti con le disponibilità di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e) comprensive delle quote parte dei finanziamenti destinati ad interventi di settore, tenendo conto del numero e della qualità degli occupati coinvolti nelle iniziative di cui all'articolo 9 con priorità alle Comunità montane che presentano il più alto squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro. Art. 11 (Progettazione ed attuazione) 1. Le Comunità montane, per la realizzazione di opere relative alle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9 che vedono il concorso di più soggetti pubblici, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/1990. 2. Per l'attuazione delle medesime iniziative le Comunità montane stipulano apposite convenzioni e accordi con cooperative e loro consorzi. CAPO III Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura in montagna Art. 12 (Interventi e agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture) 1. Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle aziende agricole, le Comunità montane possono concedere contributi fino a: a) cinquanta per cento, per interventi riguardanti l'approvigionamento idrico e la viabilità poderale; b) cinquanta per cento, per interventi riguardanti il potenziamento delle linee elettriche e gli allacci telefonici; c) settantacinque per cento per l'installazione di piccoli generatori elettrici idraulici, solari, eolici o a metano biologico con potenza non superiore a 30 kw. Art. 13 (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori) 1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni agri operatori che non possono beneficiare delle provvidenze di cui al regolamento CEE 2079/92. 2. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice, istituita con d.lgs 5 marzo 1948, n. 121, accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto di terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari: a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone montane; b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquistare alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994; c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali ci sia almeno il 50 per cento dei soci di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti nei comuni montani. Art. 14 (Produzione lattiero-casearia) 1. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e nelle zone svantaggiate e di consentire agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e loro cooperative, ivi operanti, la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce con priorità le zone medesime tra le zone omogenee per l'acquisizione delle quote di latte, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni previste dalla normativa vigente. CAPO IV Disposizioni varie Art. 15 (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane) 1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri urbani abitati montani, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto, di ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che: a) trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani 1 a comuni montani con meno di cinquemila abitanti individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1; b) pur già residenti in comune montano, individuato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, vi trasferiscano la propria attività economica da un comune non montano. 2. I contributi sono concessi a condizione che i richiedenti si impegnino a non modificare la propria residenza e attività economica per un periodo di almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo ricevuto aumentato degli interessi legali maturati. I contributi sono concessi, in ordine di priorità, in base alle nuove unità lavorative attivate. 3. Al fine di agevolare il trasferimento di attività produttive nelle zone montane, la Regione attiva interventi di credito agevolato. Con legge regionale di bilancio è costituito allo scopo uno specifico fondo presso la Finanziaria regionale Marche SpA. 4. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere protocolli d'intesa e convenzioni quadro con istituti di credito allo scopo di assicurare alle attività economiche svolte nelle zone montane migliori condizioni di finanziamento e di servizi. Art. 16 (Individuazione delle località abitate) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i nuclei abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi nei comuni montani con più di mille abitanti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 97/1994 e, sentite le Comunità montane, i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 15. 2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica e aggiornamento almeno quiquennale. Art. 17 (Trasporti) 1. Per i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti, nonché per i nuclei abitati con meno di cinquecento abitanti compresi nei Comuni montani aventi più di cinquemila abitanti, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante o non sia adeguato a fornire una risposta sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, i Comuni o le Comunità montane, se da questi delegate, provvedono a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio, ivi compresi quelli adibiti a trasporto scolastico, anche in deroga alle nome vigenti in materia, ai sensi dell'articolo 23 della legge 97/1994 e ricercando l'integrazione non i servizi di linea già istituiti. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta disposizioni per disciplinare: a) le forme e le modalità di collaborazione dei Comuni e delle Comunità montane con i concessionari di autolinee extraurbane e le prescrizioni a carico degli stessi; b) gli accordi con le altre imprese di trasporto per l'integrazione dei servizi. Art. 18 (Informatizzazione) 1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane della distanza dei centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico, ai sensi dell'articolo 24 della legge 97/1994, in collaborazione con la Regione, le Provincie, i Comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica. L'informatizzazione è rivolta anche alla completa conoscenza delle proprietà e degli utenti, anche al fine della gestione associata di servizi ed interventi. 2. La Giunta regionale organizza il sistema informativo regionale per avviare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la progettazione ed il finanziamento del sistema di cui al comma 1 Art. 19 (Progetti integrati e progetti pilota) 1. La Regione concorre al finanziamento: a) di progetti presentati dalle Comunità montane, volti all'esercizio associato di funzioni e di servizi pubblici; b) di progetti pilota, presentati dalle Comunità montane, contenenti azioni sperimentali e dal carattere di trasferibilità nelle materie ad esse attribuite o delegate; c) di progetti integrati presentati dalle Comunità montane, per le funzioni ad esse attribuite e delegate, che prevedono il concorso finanziario di privati. 2. La Giunta regionale provvede alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 5 della l.r. 44/1994. Art. 20 (Decentramento di attività e servizi. Conferenza per le aree montane) 1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana direttive per il decentramento, nei Comuni montani, di attività e servizi ai sensi della legge 97/1994. 2. I Comuni e le Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con l'Amministrazione statale, la Regione e le Provincie, perseguono un equilibrato sviluppo dei servizi scolastici, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 97/1994, dei servizi sociali e sanitari mediante accordi di programma attuati a livello provinciale. 3. Agli accordi di programma di cui al comma 2 si applicano in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990. 4. Al fine di raccogliere le indicazioni necessarie per la predisposizione degli indirizzi, di stimolare la collaborazione tra soggetti istituzionali e di verificare le problematiche esistenti nell'attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e agli articoli 8, 12, 14, 15, 16 e 18 della presente legge nonché all'articolo 22 della legge 97/1994, la Giunta regionale promuove annualmente la Conferenza per le aree montane. Alla conferenza partecipano i Presidenti delle Comunità montane, le pubbliche amministrazioni interessate e le società concessionarie di pubblici servizi con un proprio rappresentante e i componenti della Conferenza regionale delle autonomie di cui alla l.r. 46/1992. Art. 21 (Cumulabilità delle domande) 1. Le domande per ottenere contributi e aiuti finanziari comunque previsti a favore dei soggetti operanti nei territori montani e relativi a unità culturali di superficie superiore a quella dei singoli proprietari o conduttori di fondi ed altro titolo, possono essere presentate da uno degli interessati, previa sottoscrizione di apposita convenzione con i restanti soggetti. Art. 22 (Fondo regionale per la montagna) 1. E' istituito nel bilancio regionale il fondo regionale per la montagna, alimentato a decorrere dall'anno 1998: a) dalle quote di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 97/1994; b) dalle quote proprie determinate a carico del bilancio regionale; c) dalle risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea; d) dalle quote di risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni spettanti alle Comunità montane di cui agli articoli 6 e 7; e) dalle risorse disposte con la legge di bilancio per le iniziative volte al consolidamento e allo sviluppo di occupazione di cui al capo II della presente legge. 2. Una quota delle risorse recate dal fondo, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio, sentite l'UNICEM e le Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, è riservata alla Regione per interventi relativi alle iniziative di cui alla lettera e) del comma 1 e per quelle di cui agli articoli 6 comma 8, 18 e 19. 3. In sede di approvazione del bilancio, la Regione determina le somme aggiuntive al fondo di cui al comma 1 per il finanziamento degli intervetni relativi al "Progetto Appennino" di cui all'articolo 2. 4. Alla determinazione delle quote di cui alla lettera b) del comma 1 si provvede utilizzando, a partire dal 1998, una quota non inferore al 13 per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano dell'anno precedente. 5. Le Comunità montane in caso di insufficienza dei trasferimenti statali e regionali per spese di funzionamento possono utilizzare il fondo di cui al comma 1, fino alla concorrenza degli importi di cui alla lettera b), per il finanziamento delle spese eccedenti. 6. Una quota del fondo pari a lire 30 milioni è assegnata alla delegazione regionale delle Marche dell'Unicem, quale contributo alle spese di funzionamento, studi ed iniziative a sostegno degli enti locali della montagna. Una quota del fondo pari a lire 100 milioni è assegnata annualmente alla Comunità montana D/2 con sede a Pergola per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 33. 7. Le risorse risultanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'Unione europea, sono ripartite tra le Comunità montane, senza vincolo alcuno, per la realizzazione degli interventi della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana; b) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano quale risultante dai dati annuali Istat e, nei Comuni parzialmente montani, in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni; c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporrto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano, in base ai dati ufficiali Istat; d) per 3/10 in proporzione al territorio determinato ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 12/1995 e, in assenza della determinazione delle fasce territoriali di cui alla l.r. 12/1995, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 66/1995. 8. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono ripartite in relazione alla superficie agro-silvo pastorale, determinata convenzionalmente in quella risultante dal territorio compreso nelle fasce altimetriche superiori a 400 mt s.l.m. 9. Limitatamente all'anno 1997 il fondo regionale per la montagna é costituito dallo stanziamento previsto a carico del capitolo 2241204 e dalle somme derivanti dall'assegnazione statale a valere sulla legge 97/1994 relative all'anno 1996. 10. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte sui capitoli che la Giunta regionale é autorizzata ad istituire negli stati di previsione del bilancio. CAPO V Modificazioni alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 Art. 23 (Modifica dell'articolo 9 della l.r. 12/1995) 1. L'articolo 9 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, é sostituito dal seguente: "Art. 9 - (Composizione del Consiglio) 1. Il Consiglio comunitario é composto dai Sindaci dei Comuni membri e da consiglieri dei comuni stessi eletti dai rispettivi consigli comunali e precisamente: a) per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, da due consiglieri, di cui uno designato dalla minoranza; b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, da quattro consiglieri, di cui due designati dalla minoranza. 2. I rappresentanti delle minoranze devono essere eletti direttamente ed esclusivamente dalle stesse. A tal fine l'elezione avviene con votazioni separate, una per la maggioranza e l'altra per la minoranza. 3. Il Sindaco può incaricare a rappresentarlo in modo stabile un assessore o altro consigliere comunale o un cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; non é ammessa la facoltà di delega da parte degli altri rappresentanti. 4. Il Consiglio comunitario dura in carica per un periodo pari a quello dei consigli comunali e comunque fino all'insediamento di quello successivo. Il Consiglio comunitario é in ogni caso rinnovato con il rinnovo dei consigli comunali alla tornata elettorale ordinaria. 5. Dopo ogni tornata elettorale ordinaria ciascun consiglio comunale provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso. I relativi atti, sono inviati, entro quindici giorni dalla loro esecutività, al Presidente della Comunità montana, che provvede alla convocazione della nuova assemblea entro trenta giorni dal termine in cui sono comunque pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei rappresentanti dei Comuni. Decorso tale termine si attivano le procedure sostitutive ai sensi di legge. 6. In caso di elezioni amministrative parziali, i consigli comunali interessati provvedono al rinnovo dei propri rappresentanti nei termini di cui al comma 5 e secondo le modalità di cui al comma 2. 7. I singoli componenti del Consiglio comunitario cessano per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di consigliere comunale ed altre cause previste dalla legge. 8. In caso di decadenza, morte, dimissioni o altre cause di cessazione dall'ufficio di un componente del Consiglio comunitario, il Comune interessato provvede alla surroga nei termini di cui al comma 5 e secondo le modalità di cui al comma 2. 9. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, per i motivi previsti dall'articolo 39 della legge 142/1990, i rappresentanti eletti dallo stesso nel Consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal consiglio comunale rinnovato. 10. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 39 della legge 142/1990, il Commissario straordinario provvede, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi consigli". Art. 24 (Modifica dell'articolo 10 della l.r. 12/1995) 1. L'articolo 10 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, é sostituito dal seguente: "Art. 10 - (Competenze del Consiglio) 1. Il Consiglio comunitario svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. A tal fine delibera i seguenti atti fondamentali: a) l'elezione degli organi esecutivi e del revisore dei conti; b) lo statuto dell'ente e gli statuti delle aziende speciali, i regolamenti, l'assunzione di funzioni delegate da altri enti; c) il piano pluriennale di sviluppo ed i piani pluriennali di opere attraverso la deliberazione programmatica di cui all'articolo 18 della l.r. 12/1995 così come modificato dall'articolo 29, i programmi annuali operativi, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico finanziari, il conto consuntivo; d) l'assunzione diretta di pubblici servizi, le convenzioni con altre Comunità montane ed altri enti locali per lo svolgimento di attività e servizi, la partecipazione a consorzi ed altre forme associative, la costituzione di aziende speciali, istituzioni, società per azioni, gli indirizzi generali alle aziende ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; e) i pareri su atti di programmazione di altri enti; f) la nomina e la revoca di rappresentanti presso altri enti, istituzioni, aziende speciali, società per azioni; g) la pianta organica del personale; h) l'istituzione degli organismi di partecipazione; i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permunte, le concessioni di opere e/o servizi, la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione; l) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi. 2. Le sole deliberazioni alle variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate, in via d'urgenza, dalla giunta esecutiva, purché, pena la decadenza, vengano sottoposte a ratifica del consiglio entro sessanta giorni dalla loro adozione". Art. 25 (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 12/1995) 1. L'articolo 12 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 é sostituito dal seguente: "Art. 12 - (Elezione della giunta) 1. Il Consiglio comunitario, nella sua prima seduta, vota una o più mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Comunità montana contenenti gli indirizzi programmatici della giunta e l'indicazione dei nomi del presidente, del vice presidente e degli assessori. 2. La votazione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni, in sedute distinte, entro i succesivi trenta giorni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio é sciolto ai sensi dell'articolo 39 della legge 142/1990. 3. Il presidente e la giunta possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, con il voto favorevole palese della maggioranza degli stessi. 4. La cessazione dalla carica del presidente comporta la decadenza dell'intera giunta. 5. La giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione dalla carica, a meno della metà dei componenti". Art. 26 (Modifica dell'articolo 13 della l.r. 12/1995) 1. L'articolo 13 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, é sostituito dal seguente: "Art. 13 - (Competenza della giunta) 1. La giunta attua gli indirizzi generali del consiglio e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In sede di presentazione del conto consuntivo e nelle altre occasioni stabilite dalla legge e dallo statuto, riferisce al consiglio in ordine alla propria attività. La giunta compie altresì gli atti di amministrazione non riservati dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti al consiglio, al presidente, al segretario generale, ai dirigenti ed ai responsabili di servizio. 2. La giunta svolge collegialmente le proprie competenze e su proposta del presidente può conferire ai suoi componenti compiti di coordinamento di settori omogenei di attività. 3. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente". Art. 27 (Modifica dell'articolo 16 della l.r. 12/1995) 1. Il comma 1 dell'articolo 16 (Uffici e personale) della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, é sostituito dai seguenti: "1. La Comunità montana stabilisce nel proprio statuto le norme fondamentali sull'ordinamento degli uffici e del personale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 1 bis. Per il trasferimento del personale necessario all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge si applica l'articolo 39 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30 e successive modificazioni". Art. 28 (Modifica dell'articolo 17 della l.r. 12/1995) 1. L'articolo 17 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, é sostituito dal seguente: "Art. 17 - (Segretario della Comunità montana) 1. Ogni Comunità montana ha un segretario generale titolare, che deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera dirigenziale del personale degli enti locali. I segretari generali titolari alla data del 31 dicembre 1996 rimangono in carica anche se non in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Il segretario generale della Comunità montana svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, legge 142/1990, quelle ad esso attribuite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di appartenenza". Art. 29 (Modifica dell'articolo 18 della l.r. 12/1995) 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, sono sostituiti dai seguenti: "1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge 142/1990 e dell'articolo 7 della legge 97/1994, le Comunità montane approvano i piani pluriennali di sviluppo mediante una deliberazione programmatica che individua le linee guida della loro attività. La deliberazione progrmamatica ha durata pari a quella del Consiglio comunitario e può essere modificata anche durante il periodo della sua validità. 2. Ai fini del concorso alla formazione del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 29, comma 4, della legge 142/1990, le Comunità montane predispongono una carta di destinazione d'uso del proprio territorio in cui vengono definiti gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale dell'area di propria competenza. La carta individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee d'uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture rilevanti. La carta, che può essere redatta in comune tra comunità montane confinanti della medesima provincia, costituisce atto di indirizzo, ha durata pari a quella del Consiglio comunitario e può essere modificata ed aggiornata nel periodo della sua validità. 2bis. La deliberazione programmatica e la carta di destinazione d'uso, previo accordo con i Comuni interessati, possono estendersi ai territori montani non ricadenti in Comunità montana". 2. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/1995 le parole "al piano della Comunità montana" sono sostituite dalle parole "agli strumenti di programmazione di cui ai commi 1 e 2". 3. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 12/1995 é soppresso. Art. 30 (Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 12/1995) 1. L'articolo 19 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, é sostituito dal seguente: "Art. 19 (Procedure di approvazione) 1. La giunta comunitaria predispone i documenti di programmazione di cui all'articolo 18 tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale, provinciale e regionale, della pianificazione territoriale e di settore, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultanzione dei Comuni interessati e dalla partecipazione, secondo le norme dello statuto, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o collettivi. 2. Il consiglio comunitario adotta i documenti di programmazione e li trasmette alla Provincia, per l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi ed alle risultanze della partecipazione di cui al comma 1. 3. I documenti di programmazione di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Conferenza provinciale delle autonomie ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46. 4. La Provincia approva i documenti di programmazione entro novanta giorni dal loro ricevimento. 5. La Provincia quando non approva i documenti di programmazione, li rinvia entro i successivi trenta giorni al consiglio comunitario con motivate osservazioni attienti alla compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il consiglio comunitario adotta le opportune modificazioni e integrazioni. 6. La procedura disposta dal presente articolo viene seguita anche per l'eventuale revisione dei documenti di programmazione". Art. 31 (Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 12/1995) 1. L'articolo 20 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, é sostituito dal seguente: "Art. 20 - (Programmi annuali operativi di esecuzione) 1. La Comunità montana annualmente, sulla base della deliberazione programmatica, approva il programma annuale operativo di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 6, della legge 142/1990. I programmi sono inviati alla Regione. Per il loro finanziamento, la Comunità montana provvede utilizzando le risorse ad essa assegnate con il riparto del fondo regionale per la montagna". 2. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione le Comunità montane, per il finanziamento dei servizi aventi carattere di continuità, possono approvare un primo stralcio del programma annuale operativo fino alla concorrenza del 70 per cento delle somme assegnate l'anno precedente e riferite alle quote di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della presente legge. Art. 32 (Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 12/1995) 1. L'articolo 21 (Progetto di interventi speciali) della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, é abrogato. Art. 33 (Spese di funzionamento delle Comunità montane) 1. La Regione contribuisce al finanziamento delle spese di funzionamento delle Comunità montane con importi stabiliti annualmente con legge di bilancio. 2. La Giunta regionale ripartisce i fondi di cui al comma 1: a) per 5/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunità; b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna comunità, quale risulta dai dati annuali Istat, e nei comuni parzialmente montani in base ad accertamenti effettuati presso i singoli comuni stessi; c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna comunità, in base ai dati ufficiali Istat. 3. Per gli anni 1998, 1999 e 2000 il criterio di ripartizione stabilito dalla lettera a) del comma 2 opera per 4/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunità e per 1/10 in proporzione diretta alla superficie ricadente all'interno dei parchi. 4. Gli articoli 25 e 26 della l.r. 12/1995 sono abrogati. CAPO VI Norme transitorie e rinvio Art. 34 (Norme transitorie) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 si applicano a partire dal primo rinnovo dei consigli delle Comunità montane successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge. 2. Resta di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'articolo 6 già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 35 (Rinvio) 1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme contenute nella legge 97/1994. Art. 36 (Limiti massimi degli aiuti) 1. L'entità degli aiuti concessi ai sensi della presente legge non può eccedere, in alcun caso, i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia. Art. 37 (Entrata in vigore) 1. La presente legge é dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Il regime d'aiuto regionale decorrerà dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato C.E. ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 20 giugno 1997 IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio) LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 12". IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE); c) IL TESTO VIGENTE DELLA L.R. 16 GENNAIO 1995, N. 12 "ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE" (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI). NOTE AVVERTENZA - Per ogni richiamo alla L.R. n. 12/1995 (Ordinamento delle Comunità Montane), si veda il testo vigente della legge che viene pubblicato in calce alle note. Note all'articolo 1, comma 1: Il testo dell'art. 44 della Costituzione della Repubblica italiana é il seguente: "Art. 44 - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vingoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane". La legge n. 97/1994 reca: "Nuove disposizioni per le zone montane". Note all'articolo 1, comma 2: Il testo dell'art. 28, comma 2, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) é il seguente: "Art. 28 - (Ntura e ruolo) - (Omissis). 2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali. (Omissis)". Nota all'articolo 1, comma 3: Il testo dell'art. 1 della legge n. 97/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 1 - (Finalità della legge) - 1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esempio concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni le province autonome e gli enti locali. 2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle rispettive norme di attuazione. 3. Quanto non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per <<comuni montani>> si intendono <<comuni facenti parte di comunità montane>> ovvero <<comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni>> in mancanza della ridelimitazione. 4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili: a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale; b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse; c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività; d) culturale e delle tradizioni locali. 5. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439. 6. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi naturali montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394". Nota all'articolo 4, comma 3: Il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge n. 97/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 17 - (Incentivi alle pluriattività) - 1. I coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 30.000.000 per ogni anno. 2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite convenzione, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno. (Omissis)". Nota all'articolo 5, comma 1, lettera b): Il testo dell'art. 130 del R.D. n. 3267/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) é il seguente: "Art. 130 - I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale. I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10". Note all'articolo 5, comma 2: Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) é il seguente: "Art. 7 - (Piani regionali di settore) - 1. I piani regionali di settore definiscono specifici interventi attuativi del PRS, indicando: a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi in relazione alle finalità del PRS con riferimento a settori specifici; b) la loro connessione con altri interventi della Regione, dello Stato, della Comunità Economica Europea o degli enti locali; c) la disciplina delle attività pubbliche e private inerenti al settore e l'uso delle relative risorse; d) i modi e i tempi degli interventi e i criteri per la loro localizzazione; e) i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attuazione di vantaggi economici di qualunque genere; f) i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e della gestione; g) le risorse organizzative necessarie per l'attuazione e le modalità per disporne; h) gli eventuali accordi di programma previsti o stipulati per la loro realizzazione; i) la spesa totale e quella regionale, la ripartizione per tipo di costo e per durata, con la valutazione degli investimenti in termini di analisi di costi benefici. 2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta sentiti la conferenza regionale delle autonomie locali e il comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. 3. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 é causa di invalidità dei singoli provvedimenti relativi agli interventi previsti nei programmi. 4. Per gli interventi da norme dello Stato e della CEE e integralmente finanziati dagli stessi, i relativi programmi sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti locali direttamente interessati. 5. Salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme statali o comunitarie, il parere degli enti locali deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione del piano: in mancanza, se ne prescinde. 6. Se durante la negoziazione con gli organi dello Stato o della Comunità Economica Europea, vengono richieste modifiche sostanziali, la giunta sottopone nuovamente, per il relativo pareri, il programma modificato alle commissioni consiliari e agli enti locali interessati. 7. Con riferimento alle azioni previste dal PRS e dai piani di settore, la giunta regionale predispone, previa valutazione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, una dotazione di progetti definiti nelle loro caratteristiche tecniche ed economiche, tali da consentire la loro immediata realizzazione quando si verifichino le condizioni previste per il loro finanziamento". La legge n. 183/1989 reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". La legge n. 394/1991 reca: "Legge quadro sulle aree protette". Nota all'articolo 6, comma 2, lettera l): Il regolamento CEE n. 2328 del Consiglio del 15 luglio 1991 concerne il miglioramento dell'efficienza della strutture agrarie. Nota all'articolo 6, comma 2, lettera p): La L.R. n. 7/1985 reca: "Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana". Nota all'articolo 6, comma 3, lettera a): Per il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge n. 97/1994 vedi nella nota all'art. 4, comma 3. Nota all'articolo 6, comma 6: Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 97/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 3. Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti princìpi: a) alle organizzazioni predette é conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria; b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti: 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorali compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate; 3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate; 4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale. (Omissis)". Nota all'articolo 9, comma 3: Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 394/1991 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 5, comma 2) é il seguente: "Art. 7 - (Misure di incentivazione) - 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio é compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio é compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale é, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. 2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 é attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale". Nota all'articolo 9, comma 5: Il D.L. n. 32/1995, convertito nella L. n. 104/1995 reca: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale". Nota all'articolo 10, comma 2: Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 44/1994 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale) é il eguente: "Art. 5 - (Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico) - 1. Salvo quanto non vi abbiano già provveduto le singole leggi di settore, sono predeterminati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei predetti provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi. 2. Nel caso di programmi e i piani da approvarsi dal consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità di cui al comma 1, mentre sono adottati dai dirigenti dei servizi competenti i singoli Provvedimenti attuativi. Copia dei provvedimenti é trasmessa immediatamente, oltre che al presidente della giunta, al presidente del consiglio regionale che li comunica alle commissioni consiliari competenti, al fine della verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal consiglio medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazione, la commissione può richiedere alla giunta regionale l'adozione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2 i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della giunta regionale ed alle direttive del componente della giunta regionale competente. 4. I criteri e le modalità generali per i programmi di investimenti degli enti locali sono determinati con le procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46. 5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi di cui all'articolo 2, comma 3. 6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui ai commi precedenti deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1. 7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei piani e programmi regionali, da approvarsi dal consiglio regionale, l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e degli ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici o privati". Nota all'articolo 11, comma 1: Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (per l'argomento della legge vedi, nelle note all'art. 1, comma 2) é il seguente: "Art. 27 - (Accordi di programma) - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, é approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed é pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuli e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario di Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 7. Allorché l'intervento o il progamma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma é promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 é in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed é composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo e al prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti dalle leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64". Nota all'art. 13, comma 1: Il regolamento CEE n. 2079 del Consiglio del 30 giugno 1992 istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura. Nota all'articolo 13, comma 2: Il testo dell'art. 13, comma 4, della L. n. 97/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 13 - (Interventi per lo sviluppo di attività produttive) - (Omissis). 4. Salvo quanto previsto dal commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché dalle cooperative agricole di cui all'art. 16 L. 14 agosto 1971, n. 817 che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali". Il D.Lgs. n. 121/1948 reca: "Provvedimenti a favore di varie regioni d'Italia meridionale e delle isole". Note all'articolo 13, comma 2, lettera b): Il testo dell'art. 49 della legge n. 203/1982 (Norme sui contratti agrari) é il seguente: "Art. 49 - (Diritti degli eredi) - Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nelle conduzioni o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi é disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione. L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente é causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso. I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente. In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipazione o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma". Il testo degli articoli 4 e 5 della L. n. 97/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 4 - Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola) - Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instaurato per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici. 2. Il diritto di cui al comma 1 é acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino: a) di non aver alienato, nel triennio precedente altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fine di ricomposizione fondiaria; b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia; c) di essere obbligati, con la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni; d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto, n. 233, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. 3. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano. Art. 5 - (Procedura per l'acquisto della proprietà) - 1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione. 2. Il prezzo di acquisto é costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590. 3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area. 4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici é determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente. 5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto di credito nella provincia dove é ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si acquisisce al proprietà. 6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice". Nota all'articolo 16, comma 1: Il testo dell'art. 16 della L. n. 97/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 16 - (Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali) - 1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. 2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale". Nota all'articolo 17, comma 1: Il testo dell'art. 23 della L. n. 97/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 23 - (Deroghe in materia di trasporti) - 1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 ambiti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessità, con particolari modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale". Nota all'articolo 18, comma 1: Il testo dell'art. 24 della L. n. 97/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 24 - (Informatica e telematica) - 1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto. 2. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione. 3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCEM. 4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna". Nota all'articolo 19, comma 2: Per il testo dell'art. 5 della L.R. n. 44/1994 vedi nella nota all'art. 10, comma 2. Nota all'articolo 20: Per il testo degli artt. 20, 21 e 22 della L.R. n. 97/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 20 - (Collaborazione tra soggetti istituzionali) - 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. 2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono attuati, a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali delegati. Art. 21 - (Scuola dell'obbligo) - 1. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui é assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Art. 22 - (Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato) - 1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidi delle comunità montane. 2. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene". Per il testo dell'art. 27 della L. n. 142/1990 vedi nelle note all'art. 11, comma 1. Per l'argomento della L.R. n. 46/1992 vedi nelle note all'art. 5, comma 2. Nota all'art. 22, comma 1, lettera a): Il testo dell'art. 2 della L. n. 97/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 2 - (Fondo nazionale per la montagna) - 1. E' istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna. 2. Il Fondo é alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed é iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo. 3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1. 4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3. 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. 6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaruadia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eso-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali". Nota all'articolo 22, comma 7, lettera d): L'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1995, n. 66 (Norme provvisorie per il funzionamento delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 modifica gli art. 25 e 26 della L.R. n. 12/1995 il cui testo vigente é pubblicato in calce alle note. Nota all'articolo 22, comma 9: Per l'argomento della legge n. 97/1994 vedi nelle note all'art. 1, comma 1. Nota all'articolo 35, comma 1: Per l'argomento della legge n. 97/1994 vedi nelle note all'art. 1, comma 1. Nota all'articolo 37, comma 2: Il testo degli artt. 92 e 93 della legge n. 1203/1957 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la comunità economica europea ed atti allegati); c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle comunità europee) é il seguente: "Art. 92 - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale, concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazione determinate all'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ovvero il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'adozione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione degli scambi, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune. e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Art. 93 - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, o mediante fondi statali, non é compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto é attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si é pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale". a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Ricci G., Ciccanti e Giannotti n. 104 del 28 febbraio 1996; * Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 165 del 14 ottobre 1996; * Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 10 aprile 1997; * Parere espresso dalla I commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 15 maggio 1997; * Relazione della III commissione permanente in data 15 maggio 1997; * Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 maggio 1997, n. 109 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 359/97 GAB., del 19 giugno 1997. b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI ED ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE. C) TESTO VIGENTE DELLA L.R. 16 GENNAIO 1995, N. 12 "ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE", (pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 25 gennaio 1995) COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 28 DICEMBRE 1995, N. 66 (pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 4 gennaio 1996) E DALLA L.R. 20 GIUGNO 1997, N. 35. AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale n. 36/1994, il testo coordinato qui pubblicato ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti. Le modifiche apportate sono stampate con distinti caratteri e ne viene specificata la fonte. CAPO I Costituzione e statuto delle comunità montane Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle comunità montane al fine di: a) promuovere, in attuazione dei principi generali delle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102; 8 giugno 1990, n. 142 articoli 28 e 29, 31 gennaio 1994, n. 97 e dello Statuto regionale, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonchè la fusione di tutti o parte dei comuni associati, anche allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile tra il territorio montano e il resto della regione; b) favorire la crescita civile e professionale delle popolazioni montane e la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico dei rispettivi territori, nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dallo Stato, nonchè dalla programmazione regionale e dai piani della provincia; c) attuare gli interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1 della legge 97/1994. Art. 2 Individuazione degli ambiti territoriali 1. Il territorio, individuato in attuazione dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è ripartito nelle seguenti zone: Zona A: Comuni di Casteldeci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, S. Agata Feltria, Talamello; Zona B: Comuni di Auditore, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto; Zona C: Comuni di Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, S. Angelo in Vado, Urbania, Urbino; Zona D1: Comuni di Apecchio, Piobbico, Acqualagna, Cantiano, Cagli; Zona D2: Comuni di Fratterosa, Frontone, Pergola, S. Lorenzo in Campo, Serra S. Abbondio; Zona E: comuni di Barchi, Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, Saltara, S. Giorgio di Pesaro, S. Ippolito, Serrungarina; Zona F: Comuni di Arcevia, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra San Quiricho, Staffolo; Zona G: Comuni di Apiro, Cingoli, Poggio S. Vicino; Zona H: Comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Sefro, S. Severino Marche, Treia; Zona I: Comuni di Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelsant'Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti , Ussita, Visso; Zona L: Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Culmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte S. Martino, Penna S. Giovanni, Ripe S. Ginesio, S. Angelo in Pontano, S. Ginesio, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino; Zona M: Comuni di Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Monelparo, Montemonaco, Rotella, S. Vittoria in Matenano, Smerillo; Zona N: Comuni di Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta. 2. La Regione può provvedere al riordino degli ambiti territoriali delle comunità montane in relazione alle nuove organizzazioni territoriali della sanità ed alla eventuale istituzione di circondari. 3. I comuni confinanti con le comunità montane costituite ai sensi della presente legge ed aventi i requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nelle stesse, previo parere del consiglio della comunità montana interessata espresso entro novanta giorni. 4. Le variazioni degli ambiti territoriali sono disposte con legge regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati. 5. La fusione di tutti i comuni dello stesso ambito territoriale determina l'estinzione della relativa comunità montana. Art. 3 Fasce territoriali 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, previa consultazione degli enti locali territoriali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ambito di quelle comunità montane ove tale individuazione si renda necessaria al fine della graduazione e differenziazione degli interventi. Art. 4 Costituzione delle comunità montane 1. Tra i comuni compresi in ciascuna zona di cui all'articolo 2 è costituito l'ente locale, denominato comunità montana. Art. 5 Funzioni e strumenti 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, alla comunità montana, anche riunita in consorzio con altre comunità montane o con comuni montani, compete: a) l'esercizio associato secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 97/1994 di servizi comunali e delle funzioni proprie dei comuni o a questi delegate da leggi regionali; b) l'esercizio delle altre funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge o delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione; c) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e da leggi statali o regionali e la realizzazione degli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 della legge 97/1994; d) la definizione, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, del razionale assetto del territorio, in funzione anche delle esigenze di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente; e) la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico; f) il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana integrata. 2. Ai fini di cui al comma 1, la comunità montana: a) adotta ed attua il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona e a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli od associati; b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo; c) acquista o prende in affitto i terreni da destinare alla formazione di boschi, prati e pascoli o riserve naturali; procede, ove necessario all'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1981, n. 93; d) promuove e sostiene, con il consorzio finanziario della Regione, consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla comunità montana, alla Regione, ai comuni e ad altri soggetti pubblici e privati; e) promuove, anche in associazione con altre comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della legge 97/1994; f) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento della provincia attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo; g) stipula convenzioni ed accordi di programma e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142. h) può convenzionarsi con soggetti pubblici e privati, in particolare con società cooperative, allo scopo di gestire nell'interesse della collettività i patrimoni agricoli-forestali pubblici. Può inoltre affidare, anche tramite apposite convenzioni, alle cooperative di cui all'articolo 17 della legge 97/1994 e secondo le disposizioni ivi contenute, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica. 3. Con legge regionale sono individuate le funzioni amministrative delegate alla comunità montana con particolare riferimento ai settori primario/sociale e culturale, all'ambiente e al territorio, fatte salve le competenze degli altri enti locali, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Gli atti regionali di attuazione delle norme della Comunità Economica Europea o dello Stato individuano gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la cui realizzazione viene affidata alle comunità montane. 5. La legge regionale provvede anche al riordino della disciplina delle organizzazioni montane anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le associazioni di cui all'articolo 3 della legge 97/1994. Art. 6 Statuto e regolamenti 1. Ciascuna comunità montana ha uno statuto che, nel rispetto della presente legge, stabilisce dell'ente e determinata fra l'altro: a) la denominazione e la sede; b) le competenze degli organi e le norme per il loro funzionamento; c) il numero dei componenti della giunta comunitaria; d) l'eventuale elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, e) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri della giunta e dei suoi componenti; f) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del consiglio comunitario e dei comuni partecipanti; g) l'ordinamento degli uffici e dei servizi; h) le forme della collaborazione fra comunità montane, con i comuni e la provincia e gli altri enti operanti nel territorio; i) le forme di partecipazione dei comuni alle attività della comunità, anche attraverso l'eventuale istituzione di un organismo composto dai rispettivi sindaci; l) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi; m) i criteri e le modalità per la partecipazione dei comuni al finanziamento della comunità. 2. Ciascuna comunità montana, adotta regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 7 Approvazione dello statuto 1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto. 2. Le comunità montane assicurano la partecipazione dei comuni interessati alla formazione dello statuto. 3. Dopo l'espletamento del controllo da parte della competente sezione dell'organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segretaria della comunità ed affisso all'albo pretorio dei comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi. 4. Lo statuto entro in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. CAPO II Organizzazione Art. 8 Organi della comunità montana 1. Sono organi della comunità montana: a) il consiglio comunitario; b) la giunta esecutiva; c) il presidente. Art. 9 (1) Composizione del consiglio 1. Il Consiglio comunitario è composto dai Sindaci dei Comuni membri e da consiglieri di comuni stessi eletti dai rispettivi consigli comunali e precisamente: a) per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, da due consiglieri, di cui uno designato dalla minoranza; NOTE (1) Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. n. 35/1997 le cui disposizioni si applicano a partire dal primo rinnovo dei Consigli delle Comunità Montane. b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, da quattro consiglieri, di cui due designati dalla minoranza. 2. I rappresentanti delle minoranze devono essere eletti direttamente ed esclusivamente dalle stesse. A tal fine l'elezione avviene con votazioni separate, una per la maggiorazione e l'altra per la minoranza. 3. Il Sindaco può incaricare a rappresentarlo in modo stabile un assessore o altro consigliere comunale o un cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; non è ammessa la facoltà di delega da parte degli altri rappresentanti. 4. Il Consiglio comunitario dura in carica per un periodo pari a quello dei consigli comunali e comunque fino all'insediamento di quello successivo. Il Consiglio comunitario è in ogni caso rinnovato con il rinnovo dei consigli comunali alla tornata elettorale ordinaria. 5. Dopo ogni tornata elettorale ordinaria ciascun consiglio comunale provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso. I relativi atti, sono inviati, entro quindici giorni dalla loro esecutività, al Presidente della Comunità montana, che provvede alla convocazione della nuova assemblea entro trenta giorni dal termine in cui sono comunque pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei rappresentanti dei Comuni. Decorso tale termine si attivano le procedure sostitutive ai sensi di legge. 6. In caso di elezioni amministrative parziali, i consigli comunali interessati provvedono al rinnovo dei propri rappresentanti nei termini di cui al comma 5 e secondo le modalità di cui al comma 2. 7. I singoli componenti del Consiglio comunitario cessano per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di consigliere comunale ed altre cause previste dalla legge. 8. In caso di decadenza, morte, dimissioni o altre cause di cessazione dall'ufficio di un componente del Consiglio comunitario, il Comune interessato provvede alla surroga nei termini di cui al comma 5 e secondo le modalità di cui al comma 2. 9. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, per i motivi previsti dall'articolo 39 della legge 142/1990, i rappresentanti eletti dallo stesso nel Consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal consiglio comunale rinnovato. 10. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 39 della legge 142/1990, il Commissario straordinario provvede, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei consigli sono decaduti all'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi consigli". Art. 10 (2) Competenza del consiglio 1. Il Consiglio comunitario svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo. A tal fine delibera i seguenti atti fondamentali: a) l'elezione degli organi esecutivi e del revisore dei conti; b) lo statuto dell'ente e gli statuti delle aziende speciali, i regolamenti, l'assunzione di funzioni delegate da altri enti; c) il piano pluriennale di sviluppo ed i piani pluriennali di opere attraverso la deliberazione programmatica di cui all'articolo 18 della l.r. 12/1995 così come modificato dall'articolo 29, i programmi annuali operativi, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico-finanziari, il conto consuntivo; d) l'assunzione diretta di pubblici servizi, le convenzioni con altre Comunità montane ed altri enti locali per lo svolgimento di attività e servizi, la partecipazione a consorzi ed altre forme associative, la costituzione di aziende speciali, istituzioni, società per azioni, gli indirizzi generali alle aziende ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; e) i pareri su atti di programmazione di altri enti; f) la nomina e la revoca di rappresentanti presso altri enti, istituzioni, aziende speciali, società per azioni; g) la pianta organica del personale; h) l'istituzione degli organismi di partecipazione; i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni di opere e/o servizi, la contrazione di mutui e prestiti in precedenti atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione; l) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi. 2. Le sole deliberazioni alle variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate, in via d'urgenza, dalla giunta esecutiva, purché, pena la decadenza, vengano sottoposte a ratifica del consiglio entro sessanta giorni dalla loro adozione.". Art. 11 Composizione della giunta 1. La giunta è formata dal presidente della comunità montana e da un numero di componenti non superiore a quello previsto dall'articolo 33 della legge 142/1990, così come modificato dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per un comune avente popolazione pari a quella di tutti i comuni ricompresi nell'ambito territoriale della comunità medesima. Art. 12 (3) Elezione della giunta 1. Il Consiglio comunitario, nella sua prima seduta, vota una o più mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Comunità montana contenenti gli indirizzi programmatici della giunta e l'indicazione dei nomi del presidente, del vice NOTE (2) Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. n. 35/1997. (3) Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. n. 35/1997 le cui disposizioni si applicano a partire dal primo rinnovo dei Consigli delle Comunità Montane. presidente e degli assessori. 2. La votazione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni, in sedute distinte, entro i successivi trenta giorni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto ai sensi dell'articolo 39 della legge 142/1990. 3. Il presidente e la giunta possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, con il voto favorevole palese della maggioranza degli stessi. 4. La cessazione dalla carica del presidente comporta la decadenza dell'intera giunta. 5. La giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione della carica, a meno della metà dei componenti.". Art. 13 (4) Competenza della giunta 1. La giunta attua gli indirizzi generali del consiglio e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In sede di presentazione del conto consuntivo e nelle altre occasioni stabilite dalla legge e dallo statuto, riferisce al consiglio in ordine alla propria attività. La giunta compie altresì gli atti di amministrazione non riservati dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti al consiglio, al presidente, al segretario generale, ai dirigenti ed ai responsabili di servizio. 2. La giunta svolge collegialmente le proprie competenze e su proposta del presidente può conferire ai suoi componenti compiti di coordinamento di settori omogenei di attività. 3. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e la maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente". Art. 14 Presidente 1. Il presidente rappresenta la comunità montana. Sovraintende all'andamento generale dell'ente. Provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli altri organi, nonché a presiedere e convocare le loro sedute. Dirige l'attività della giunta assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio. Esercita le altre funzioni conferitegli dallo statuto. 2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Art. 15 Revisore economico-finanziario 1. Il consiglio comunitario elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti. 2. Il revisore dei conti è scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'articolo 57, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo che per inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. 3. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti della comunità e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi della comunità e a quelli dei comuni competenti. Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta. 4. Il revisore dei conti, in conformità allo Statuto e al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo. 5. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 6. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunitario. 7. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione. Art. 16 Uffici e personale 1. La Comunità montana stabilisce nel proprio statuto le norme fondamentali sull'ordinamento degli uffici e del personale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge 8 giungo 1990, n. 142, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 1. bis. Per il trasferimento del personale necessario all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge si applica l'articolo 39 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30 e successive modificazioni.". (5) 2. Per il funzionamento dei propri uffici oltre al personale proprio può avvalersi del personale comandato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni. 3. La spesa per il trattamento economico del personale comandato dalla Regione rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. 4. Può avvalersi, secondo la disciplina dettata da proprio regolamento, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. 5. Per l'esercizio delle proprie funzioni la comunità montana si avvale anche del personale delle unità operative organiche dei servizi decentrati di agricoltura e alimentazione sulla base di criteri approvati dalla giunta regionale, sentiti i presidenti delle comunità montane, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Al segretario e ai responsabili degli uffici della comunità montana si applica l'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. NOTE (4) Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. n. 35/1997. (5) Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. n. 35/1997. Art. 17 (6) Segretario della comunità montana 1. Ogni Comunità montana ha un segretario generale titolare, che deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera dirigenziale del personale degli enti locali. I segretari generali titolari alla data del 31 dicembre 1996 rimangono in carica anche se non in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Il segretario generale della Comunità montana svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, legge 142/1990, quelle ad esso attribuite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di appartenenza.". Art. 18 Piano pluriennale di sviluppo 1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge 142/1990 e dell'articolo 7 della legge 97/1994, le Comunità montane approvano i piani pluriennali di sviluppo mediante una deliberazione programmatica che individua le linee guida della loro attività. La deliberazione programmatica ha durata pari a quella del Consiglio comunitario e può essere modificata anche durante il periodo della sua validità. 2. Ai fini del concorso alla formazione dei piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 29, comma 4, della legge 142/1990, le Comunità montane predispongono una carta di destinazione d'uso del proprio territorio in cui vengono definiti gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale dell'area di propria competenza. La carta individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee d'uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture rilevanti. La carta, che può essere redatta in comune tra Comunità montane confinanti della medesima provincia, costituisce atto di indirizzo, ha durata pari a quella del Consiglio comunitario e può essere modificata ed aggiornata nel periodo della sua validità. 2.bis. la deliberazione programmatica e la carta di destinazione d'uso, previo accordo con i Comuni interessati, possono estendersi ai territori montani non ricadenti in Comunità montana. (7) 3. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, conformano ed adeguano i loro piani e programmi "agli strumenti di programmazione di cui ai commi 1 e 2". (8) 4. ....... (9) Art. 19 (10) Procedure di approvazione 1. La giunta comunitaria predispone i documenti di programmazione di cui all'articolo 18 tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale, provinciale e regionale, della pianificazione territoriale e di settore , nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati e dalla partecipazione, secondo le norme dello statuto, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o collettivi. 2. Il consiglio comunitario adotta i documenti di programmazione e li trasmette alla Provincia, per l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi ed alle risultanze della partecipazione di cui al comma 1. 3. I documenti di programmazione di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Conferenza provinciale delle autonomie ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46. 4. La Provincia approva i documenti di programmazione entro novanta giorni dal loro ricevimento. 5. La Provincia quando non approva i documenti di programmazione, li rinvia entro i successivi trenta giorni al consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti alla compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il consiglio comunitario adotta le opportune modificazioni e integrazioni. 6. La procedura disposta dal presente articolo viene seguita anche per l'eventuale revisione dei documenti di programmazione.". Art. 20 (11) Programmi annuali operativi di esecuzione 1. La Comunità montana annualmente, sulla base della deliberazione programmatica, approva il programma annuale operativo di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 6, della legge 142/1990. I programmi sono inviati alla Regione. Per il loro finanziamento, la Comunità montana provvede utilizzando le risorse ad essa assegnate con il riparto del fondo regionale per la montagna.". 2. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione le Comunità montane, per il finanziamento dei servizi aventi carattere di continuità, possono approvare un primo stralcio del programma annuale operativo fino alla concorrenza del 70 per cento delle somme assegnate l'anno precedente e riferite alle quote di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della presente legge. NOTE (6) Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. n. 35/1997. (7) Comma così sostituiti dall'art. 29, comma 1 della L.R. n. 35/1997 le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1998. (8) Parole così sostituite dall'art. 29, comma 2 della L.R. n. 35/1997 le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1998. (9) Comma soppresso dall'art. 29, comma 3 della L.R. n. 35/1997 le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1998. (10) Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. n. 35/1997 le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'es. finanziario 1988. (11) Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. n. 35/1997. Art. 21 Progetto di interventi speciali .........(12) Art. 22 Rapporti con gli altri enti 1. La comunità montana promuove con gli enti operanti nel suo territorio ogni forma di collaborazione nel settore di propria competenza, per la formazione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale e dei programmi attuativi, anche attraverso accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 23 Convenzioni 1. La Regione promuove accordi tra la comunità montana e i comuni confinanti che non ne fanno parte, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di interventi speciali per la montagna, riferiti al territorio classificato montano dei comuni medesimi. Art 24 Gestione in forma associata di funzioni dei comuni 1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 2 della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di comunità montana. 2. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate. 3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione del comma 2 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne definisce le procedure di attuazione. 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana. 5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizione di cui al citato articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono regolati da apposita convenzione. 6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, farà parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza di comuni deleganti della comunità montana. 7. La comunità montana non può partecipare a consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i comuni che la costituiscono. 8. Qualora le delimitazioni territoriali dei parchi regionali siano interamente ricomprese nell'ambito di una zona omogenea di cui all'articolo 2 della presente legge, le funzioni di ente di gestione sono attribuite alla comunità montana territorialmente interessata. CAPO IV Finanziamenti Art. 25 Finanziamenti della Regione 1. La Regione provvede a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane ai sensi del comma 6 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e i progetti di interventi speciali di cui all'articolo 21. 2. I piani ed i programmi approvati dalla Regione riservano adeguati finanziamenti ai piani delle comunità montane. 3. Le leggi di delega o di attribuzione di funzioni ai comuni prevedono finanziamenti aggiuntivi per la gestione in forma associata, tramite le comunità montane, delle funzioni medesime. 4. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle comunità montane e ai comuni anche parzialmente montani, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base di programmi presentati dalle comunità montane, per la tutela e la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. 5. Per il sostegno degli interventi speciali, è istituito il fondo regionale per la montagna, alimentato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 97/1994, anche con stanziamenti a carico del bilancio regionale. 6. Alla Comunità montana zona D/2, di cui all'articolo 2 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, di nuova istituzione, è assegnato per l'anno 1995 un finanziamento straordinario di lire 284.000.000 per le spese di primo impianto e funzionamento. (13) Art. 26 Criteri di ripartizione dei finanziamenti 1. La giunta regionale ripartisce i fondi di cui all'articolo 25: a) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunità; NOTE (12) Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. n. 35/1997. (13) Comma aggiunto dall'art. 1, lettera a) della L.R. n. 66/1995. b) per i 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna comunità, quale risulta dei dati annuali Istat e, nei comuni parzialmente montani, in base ad accertamenti effettuati presso i singoli comuni; c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna comunità, in base ai dati ufficiali Istat; d) per i 3/10 in proporzione ai programmi predisposti da ciascuna comunità, per i finanziamenti aggiuntivi degli interventi da effettuarsi nelle fasce territoriali di cui all'articolo 3. 2. Sino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 3 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, la Giunta regionale si avvale, per la ripartizione dei fondi statali e regionali alle Comunità montane, dei seguenti criteri: a) per 5/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna Comunità; b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna Comunità, quale risulta dai dati annuali ISTAT, e nei Comuni parzialmente montani in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni stessi; c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna Comunità, in base ai dati ufficiali ISTAT. (14) Art. 27 Gestione finanziaria e contabile 1. Il consiglio comunitario, entro lo stesso termine previsto per l'approvazione dello statuto, delibera il regolamento di contabilità e il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente, in conformità a quanto previsto per i comuni dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. CAPO V Norme finali e transitorie Art. 28 Norme transitorie 1. Nei casi in cui le delimitazioni territoriali previste dall'articolo 2 risultino invariate rispetto a quelle dell'articolo 2 della L.R. 6 giugno 1973, n. 12, il consiglio comunitario provvede a deliberare lo statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nei casi di modifica territoriale delle comunità montane, ferma restando la rappresentanza attuale, i consigli comunitari sono aumentati ovvero sottratti dei rappresentanti dei comuni incorporati o scorporati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli comunitari eleggono gli altri organi. 3. Alla prima convocazione del consiglio comunitario, nei casi di cui al comma 2, provvede il sindaco del comune partecipante avente maggiore popolazione, che presiede fino alla nomina degli altri organi statutari. Lo statuto è deliberato entro sessanta giorni della prima convocazione. Art. 29 Trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale 1. Il presidente della giunta regionale provvede con propri decreti a disciplinare nei confronti delle comunità montane interessate da modificazioni territoriali: a) i rapporti finanziari ed amministrativi; b) le modalità di esercizio nel periodo transitorio delle funzioni di pertinenza delle comunità predette anche, ove occorra, a mezzo di commissario; c) l'eventuale trasferimento del personale. Art. 30 Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano alla comunità montana le norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e le altre disposizioni previste per i comuni, in quanto compatibili. Art. 31 Abrogazione di norme 1. Sono abrogati: a) la L.R. 6 giugno 1973, n. 12; b) l'articolo unico della L.R. 20 marzo 1975, n. 16; c) l'articolo unico della L.R. 16 dicembre 1977, n. 49; d) l'articolo unico della L.R. 2 settembre 1978, n. 16; e) l'articolo unico della L.R. 21 maggio 1980, n. 32; f) la L.R. 17 gennaio 1983, n. 4. 2. Dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto della comunità montana cessa di avere efficacia lo statuto previgente e si intende abrogata la relativa legge regionale di approvazione. Art. 32 Norme finanziarie 1. Per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui al comma 5 dell'articolo 25, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 1.000 milioni. 2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1994 partita 2 dell'elenco 3. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte, per l'anno 1995, a carico di apposito capitolo che la guida regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Fondo regionale per il finanziamento dei programmi di investimento delle comunità montane in conformità a quanto previsto dalla legge regionale sulla programmazione regionale e locale". NOTE (14) Comma aggiunto dall'art. 1, lettera b) della L.R. n. 66/1995. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 del bilancio di previsione per l'anno 1994 sono ridotti di lire 1.000 milioni. http://www.regione.marche.it/bur/home.html