Regional Act No. 34 providing for the development of aquaculture and fish products, 1993
颁布于 1993-05-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Toscana
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- aquaculture, subsidy/incentive, equipment
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LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 26-05-1993 REGIONE TOSCANA Norme per lo sviluppo dell' acquacoltura e della produzione ittica. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 33 del 4 giugno 1993 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. La presente legge detta norme per lo sviluppo dell' attività di acquacoltura e prevede la disciplina urbanistica degli impianti ad essa relativi. 2. Per attività di acquacoltura s' intende secondo quanto previsto dall' art. 1 della L. 5- 2- 1992 nº 102, l' insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali, in ambiente acquatico, mediante il controllo parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici. 3. Quando si tratti di specie estranee alla flora e fauna acquatiche della regione, la loro utilizzazione è consentita previo parere del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca di cui alla LR 6 aprile 1988 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, il quale può prescrivere l' adozione di eventuali accorgimenti idonei a impedirne diffusioni incontrollate. ARTICOLO 2 (Promozione di studi e ricerche) 1. Al fine di incrementare la produttività delle risorse idriche, la Regione promuove studi e ricerche nel settore della pesca e dell' acquacoltura. 2. la Regione favorisce la produzione di novellame e materiale ittiogenico per l' acquacoltura ed il ripopolamento, la sperimentazione di nuove tecnologie produttive, la diffusione di informazioni di natura tecnica ed economica agli operatori del settore. ARTICOLO 3 (Interventi finanziari per l' acquacoltura) 1. Per lo sviluppo dell' attività di acquacoltura e di pesca la Regione destina risorse finanziarie per la realizzazione di impianti e attrezzature, per la captazione di acque, l' acquisto di macchine, la trasformazione e conservazione dei prodotti, la dotazione di strutture e infrastrutture di servizio; per l' acquisizione dei terreni e per le opere di miglioramento fondiario si applicano le norme di cui all' art. 5 della LR 1- 8- 1981 n. 63. 2. L' accesso ai benefici finanziari previsti dalla presente legge è disciplinato secondo le priorità e modalità della LR 1- 8- 1981, n. 63. 3. Il programma regionale degli interventi in agricoltura previsto dalla LR 1 agosto 1981, n. 63 comprende le misure per la tutela e l' incremento delle risorse ittiche. ARTICOLO 4 (Disciplina degli impianti) 1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati ai fini della presente legge annessi agricoli ed ad essi si applica, con esclusione dell' art. 9, la legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 e successive modificazioni, con le integrazioni di cui alla presente legge. 2. Gli impianti previsti dal piano di utilizzazione aziendale di cui alla sopracitata LR n. 10/ 79, ovvero dal piano di miglioramento aziendale di cui al Regolamento CEE 2328 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni che rientrano nei limiti individuati nell' allegato << A >> alla presente legge, sono considerati commisurati alla capacità produttiva del fondo e possono essere realizzati nelle zone indicate al primo comma dell' art. 1 della LR nº 10 del 1979 e successive modifiche e integrazioni. I piani devono dimostrare che le dimissioni e i volumi delle opere, di cui si chiede la realizzazione, sono commisurati alla capacità produttiva delle vasche. Il piano è altresì integrato da una relazione che descriva in modo sintetico gli effetti previsti: sui corpi idrici e sulle falde: sul suolo; sulla morfologia del territorio; sulla vegetazione. 3. I Comuni, ai sensi del 4o comma dell' art. 1 della LR 10/ 79, possono individuare nei propri strumenti urbanistici generali ambiti nei quali non è consentita tale realizzazione. ARTICOLO 5 (Disciplina delle varianti) 1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che eccedono i limiti di cui all' allegato A, è consentita nelle zone di cui all' art. 1, primo comma, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, purchè sia espressamente prevista e disciplinata negli strumenti urbanistici comunali. In sede di formazione del piano regolatore generale, o con apposite varianti adottate ai sensi dell' art. 4, terzo comma, della LR 19 febbraio 1979, n. 10, il Comune può destinare specifiche aree all' attività di acquacoltura, anche prevedendo il ricorso al piano di cui all' art. 27 della legge 28 ottobre 1971, n. 865 in presenza di iniziative con carattere prevalentemente industriale. Tali varianti sono approvate ai sensi dell' art. 98, secondo comma, lett. d) e dell' art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74. 2. Le varianti, qualora adottate nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia di cui all' allegato B alla presente legge, non sono soggette ad approvazione regionale. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla Giunta Regionale copia delle relative deliberazioni. ARTICOLO 6 (Disciplina dell' acquacoltura nelle aree protette) 1. Nell' ambito del sistema regionale delle aree protette di cui alla LR 29- 6- 1982 n. 52 e succº modif., fino all' entrata in vigore delle normative provinciali previste dalla medesima legge, l' attività di acquacoltura, la localizzazione e la realizzazione degli impianti relativi sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo. 2. All' interno delle zone b, c, d, di cui al I comma dell' art. 10 della legge regionale 52/ 82, la realizzazione di impianti di acquacoltura è vietata: nei territori contermini alle lagune compresi in una fascia di 100 metri nei territori palustri; nella aree interessate dalle categorie di beni cui al quinto comma dell' art. 82 del DPR 616/ 1977, come integrato dalla L. 8- 8- 1985 nº 431. Nei restanti territori gli impianti sono consentiti limitatamente alle vasche di allevamento, ove disciplinati da apposite varianti, con esclusione dei volumi edilizi fuori terra. 3. Nelle zone a, non è ammessa la realizzazione degli impianti di acquacoltura senza il procedimento di variante urbanistica. Tale variante può prevedere impianti di acquacoltura solo in zone non interessate dalla categoria di beni di cui alla Lº 431/ 85 riguardanti: aree di interesse archeologico; riserve naturali; territori aventi quota superiore ai 1200 m slm. 4. Le varianti di cui al presente articolo disciplinano gli interventi ammissibili anche in ordine agli aspetti paesaggistici ed ambientali dettando, tra l' altro, disposizioni relative a: dimissioni e conformazione delle vasche; impiego di materiali; tipologie costruttive; modalità dei prelievi e degli scarichi delle acque al pari della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei necessarie al ciclo produttivo; sistemazioni vegetazionali; movimenti di terra. 5. Le varianti previste dal presente articolo sono approvate ai sensi dell' art. 9, II comma, lettº d) e dell' art. 10, III comma della LR 31- 12- 1984 n. 74. ARTICOLO 7 (Concessioni edilizie) 1. Le concessioni edilizie sono rilasciate a titolo gratuito nei casi previsti dall' art. 9, lettera a) della legge 28- 1- 1977 n. 10; a tale scopo gli interventi di cui all' art. 4, terzo comma, sono considerati in funzione della conduzione del fondo; negli altri casi, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è determinato con riferimento ai volumi edificati, sulla base della tabella A/ 2 allegata alla LR 30 giugno 1984, n. 41. 2. Le concessioni relative agli interventi di cui alla presente legge, sono rilasciate previa sottoscrizione delle convenzioni o atti d' obbligo unilaterali di cui all' art. 5 della LR 19- 2- 1979 n. 10. ARTICOLO 8 (Competenze regionali) 1. Con atti quadro regionale di coordinamento territoriale( QRCT), ai sensi della LR 31- 12- 1984 n. 74 e successive modifiche, la Regione può : individuare aree del territorio regionale da destinare ad attività di acquacoltura; dettare, anche ai fini della valutazione dei piani aziendali di cui all' art. 2 della LR 19- 2- 1979 n. 10, prescrizioni di massima sulle caratteristiche degli impianti. 2. Le Province e i Comuni conformano i propri strumenti urbanistici alle disposizioni degli atti di QRCT di cui al precedente comma, nei tempi e nei modi in questi definiti. ARTICOLO 9 (Procedimenti speciali) 1. Per la realizzazione di interventi o di programmi di intervento previsti da regolamenti comunitari finanziati da CEE, Stato, Regione o comunque previamente indicati in atti di programmazione della regione o delle Province, si provvede con appositi accordi di programma ai sensi dell' articolo 27 della legge 8- 6- 90, n. 142. 2. L' accordo di programma in variazione dello strumento urbanistico comunale, prima dell' emanazione del decreto del Presidente Giunta Regionale, è sottoposto ad approvazione della Giunta Regionale previa comunicazione al Consiglio Regionale fermo restando quanto previsto dall' art. 6 della LR 9- 6- 1992 n. 26. ARTICOLO 10 (Modalità per l' adeguamento degli impianti esistenti) 1. Il riconoscimento di situazioni di fatto non formalizzate dai vigenti strumenti urbanistici, in termini di zonizzazione e normativa, può avvenire tramite varianti che prescrivano, anche attraverso il riassetto delle aree interessate, la prevenzione ed il recupero del degrado. 2. A tal fine, degli impianti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, mantenuti in esercizio a far data dal 31 dicembre 1990 e che non risultino conformi in tutto o in parte al vigente strumento urbanistico, deve essere data comunicazione dal proprietario alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel termine perentorio di 90 giorni. Alla comunicazione va allegata specifica relazione tecnica asseverativa. 3. In relazione alle situazioni accertate ai sensi del secondo comma, i comuni provvedono, entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge, ad adeguare la propria disciplina urbanistica tramite apposite varianti qualora gli impianti interessati eccedano i limiti di cui all' allegato A, ovvero insistano in aree comprese nel sistema regionale delle aree protette di cui alla LR 29- 6- 1982 n. 52 e succ. mod. Tali varianti sono approvate ai sensi dell' art. 9, secondo comma lett. d) e dall' art. 10 terzo comma, della LR 31 dicembre 1984 n. 74. 4. I proprietari degli impianti esistenti sono tenuti a conformare gli impianti stessi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici adeguati secondo la presente legge entro tre anni dall' approvazione delle varianti di cui al comma precedente. 5. Fino all' approvazione delle varianti di cui al 3o comma, devono essere comunque realizzate le opere riconosciute dal Comune necessarie ad adeguare gli impianti alle normative igienico sanitarie e di sicurezza del posto del lavoro, nonchè in particolare a migliorare la qualità delle acque reflue rispetto a limiti di legge. ARTICOLO 11 (Varianti in corso di approvazione) 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle varianti di cui alla LR 30 ottobre 1982, n. 77 e successive modificazioni adottate precedentemente all' entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 12 (Abrogazione di norme) 1. E' abrogata la LR 30 ottobre 1982, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Reguine Toscana. Firenze, 26 maggio 1993. La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20- 4- 1993 ed è vistata dal commissario del Governo il 21 maggio 1993. ALLEGATO 1: Titolo dedotto Limiti e prescrizioni per la realizzazione degli impianti ALLEGATO A) ARTICOLO UNICO Limiti e prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli impianti al di fuori delle aree specificatamente destinate negli strumenti comunali. 1. In assenza delle specifiche localizzazioni di cui al comma 2o dell' art. 3, gli impianti dovranno rispettare le seguenti limitazioni: a) le vasche non potranno emergere dal piano di campagna originario per un' altezza superiore a mt. 1.50; b) tra gli impianti dovrà essere mantenuta la distanza minima di m. 10 per ogni 500 mq di superficie delle vasche di allevamento; c) l' edificazione non potrà comunque superare i valori massimi contenuti nella tabella; d) non potrà essere consentita l' esportazione dei materiali escavati nella realizzazione dei movimenti terra. 2. Gli impianti rivolti esclusivamente alla produzione di novellame possono utilizzare delle serre agricole fino ad un massimo del 20% della superficie dell' impianto che non potrà superare l' estensione di Ha 1. 3. Negli impianti di acquacoltura che integrino il ciclo produttivo con la produzione di novellame (nursery) è consentita la realizzazione di serre agricole fino ad un massimo del 10% della superficie delle vasche. 4. Le serre di cui ai commi precedenti sono soggette alle condizioni ed ai limiti di cui all' art. 7 della LR 19- 2- 1979, n. 10. 5. Il rapporto tra superficie complessiva dell' impianto e superficie delle vasche di allevamento, fermi i limiti massimi di cui sopra, viene determinato in base alla valutazione dello stato dei luoghi in relazione alle esigenze produttive. 6. Gli impianti dovranno opportunamente essere contornati da idonei rivestimenti vegetali atti a ridurre l' impatto visivo e ambientale delle strutture di allevamento e gli annessi. Tabella delle superfici Dimensione massima dell' impianto mq 10.000 (1) Superficie massima delle vasche di allevamento mq 5.000 Superficie minima delle vasche di decantazione pari ad almeno il 10% di quella delle vasche di allevamento. Superficie utile massima dei locali di servizio dell' impianto (da destinarsi esclusivamente ad uffici, laboratori, spogliatoi, mensa, servizi igienici, ricovero mezzi meccanici, officina, magazzini e celle frigorifero) mq 100. Superficie utile massima dei locali per la sorveglianza mq 10. In ogni impianto è ammessa la realizzazione di volumi tecnici per la distribuzione dell' energia elettrica, per il ricovero del gruppo elettrogeno, dei macchinari per i silos dei mangimi e per i serbatoi per l' ossigenazione. (1) E' da considerarsi superficie dell' impianto ai fini dei limiti dimensionali della presente tabella quella risultante da perimetrazione che il titolare di sfruttamento dell' area indicherà con apposito atto d' obbligo, come asservita all' attività di acquacoltura. ALLEGATO 2: Titolo dedotto Dimensionamento degli impianti ALLEGATO B ARTICOLO UNICO Il dimensionamento degli impianti previsto dalle varianti agli strumenti urbanistici comunali in mancanza degli atti di pianificazione delle Province è sottoposto alle seguenti limitazioni: 1. Per gli impianti di dimensione complessiva (1) da mq 10.001 a mq 15.000: superficie massima delle vasche di allevamento mq 7.500; superficie minima delle vasche di decantazione pari ad almeno il 10% di quella delle vasche di allevamento; superficie utile massima dei locali di servizio dell' impianto (2) mq 100; superficie utile massima dei locali per la sorveglianza mq 10. 2. Gli impianti di dimensione complessiva (1) da mq 15.001 a mq. 30.000: superficie massima delle vasche di allevamento mq 15.000; superficie utile massima dei locali di servizio dell' impianto (2) mq. 240; superficie utile massima della casa del custode mq 90. 3. Per gli impianti di dimensione superiore (1) a mq 30.000: superficie massima delle vasche di allevamento mq 30.000; superficie utile massima dei locali di servizio dell' impianto (2) mq. 340; superficie utile massima della casa del custode mq 90. 4. Tutti gli impianti devono prevedere vasche di decantazione di superficie pari ad almeno il 10% di quella delle vasche di allevamento. 5. La superficie dei locali di servizio è calcolata per i valori intermedi di superficie complessiva per interpopolazione in proporzione alla superficie delle vasche di allevamento. (1) Il rapporto tra superficie complessiva dell' impianto e superficie massima delle vasche di allevamento viene determinato in sede di variante allo strumento urbanistico sulla base della valutazione dello stato dei luoghi in rapporto con le esigenze produttive. E' da considerarsi superficie dell' impianto ai fini dei limiti dimensionali della presente tabella quella risultante da perimetrazione che il titolare di sfruttamento dell' area indicherà con apposito atto d' obbligo, come asservita all' attività di acquacoltura. (2) I locali di servizio dell' impianto possono essere destinati esclusivamente ad uffici, laboratori, spogliatoi, mensa, servizi igienici, ricovero mezzi meccanici, officina, magazzini e celle frigorifero. 6. In ogni impianto è ammessa la realizzazione di volumi tecnici per la distribuzione dell' energia elettrica, per il ricovero del gruppo elettrogeno e dei macchinari, per i silos dei mangimi e per i serbatoi per l' ossigenazione. Tale realizzazione è sottoposta a valutazione di compatibilità paesistico ambientale.