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Regional Act No. 34 on nature protection and amending Regional Act No. 78 of 27 December 1979

颁布于 1981-06-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Friuli-Venezia Giulia
主题
Wild species and ecosystems
关键词
wild flora, molluscs, inspection, offences/penalties, protection of species, biodiversity

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  1. LEGGE REGIONALE 3 giugno 1981, N. 34 Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78. CAPO I Norme per la tutela della flora spontanea da Art. 1 ad Art. 7 CAPO II Norme per la tutela dei funghi spontanei da Art. 8 ad Art. 15 ( ABROGATO ) CAPO III Tutela di alcune specie della fauna minore da Art. 16 ad Art. 18 CAPO IV Norma transitoria Art. 19 ( ABROGATO ) CAPO V Vigilanza e sanzioni da Art. 20 ad Art. 21 CAPO VI Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78 da Art. 22 ad Art. 23 CAPO VII Disposizioni finanziarie e finali da Art. 24 ad Art. 28 Note: 1. Integrata la disciplina da art. 55 L.R. 10/1988 2. Partizione di cui fa parte l'art. 19, abrogata da art. 4, comma 1, L.R. 15/1991 3. Partizione di cui fa parte l'art. 8, abrogata da art. 5, comma 1, L.R. 12/2000, con effetto dall' 1 gennaio 2001. CAPO I Norme per la tutela della flora spontanea Art. 1 La Regione intende impedire il depauperamento ed evitare l' estinzione delle specie piu' rare del patrimonio floristico del Friuli - Venezia Giulia, assicurandone alla collettivita' i vantaggi di un maggiore e piu' equilibrato godimento. Ai fini della presente legge il patrimonio indicato dal primo comma si considera costituito da tutte le specie erbacee ed arbustive che hanno diffusione naturale e spontanea. Art. 2 Sono vietate la raccolta e la detenzione delle seguenti specie di piante o di parte di esse: 1) Asphodelus albus Mill. (Asfodelo) 2) Cypripedium calceolus L. (Scarpette della Madonna) 3) Erucastrum palustre( Pir.) Vis. (Brassica palustre) 4) Eryngium alpinum L. (Regina delle Alpi) 5) Hemerocallis flava L. (Giglio dorato) 6) Iris illyrica Tom. (Iride celeste) 7) Iris pallida Lam. (Giaggiolo) 8) Leontopodium alpinum Cass. (Stella alpina) 9) Lilium bulbiferum L. (Giglio rosso) 10) Lilium carniolicum Bern. (Giglio arancione) 11) Lilium martagon L. (Giglio martagone) 12) Narcissus radiiflorus Salisb. (Narciso) 13) Nigritella nigra Rchb. (Nigritella) 14) Nuphar luteum S. et S. (Nannufero) 15) Nymphaea alba L. (Ninfea bianca) 16) Peonia officinalis L. (Peonia) http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=1988&LR1=010&AR1=055&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=1991&LR1=015&AR1=004&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=2000&LR1=012&AR1=005&AG1=00 17) Phyteuma comosum L. (Raponzolo di roccia) 18) Primula auricula L. (Orecchia d' orso) 19) Pulsatilla montana (Hoppe) rchb. (Anemone montana) 20) Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia). L' elenco di cui al comma precedente potra' essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentite le Comunita' montane ovvero le Province. Le denominazioni delle specie di cui al presente articolo e al successivo articolo 6 potranno, dietro richiesta degli Enti locali, essere pubblicate sugli organi di divulgazione nelle lingue e parlate locali. Art. 3 Fra tutte le specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all' articolo precedente, e' consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non piu' di 10 (dieci) assi fiorali (steli fioriferi o fruttiferi) o di fronde se si tratta di felci, e di non piu' di un chilogrammo di muschio o di licheni allo stato fresco. Art. 4 E' vietato divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi, i bulbi, i frutti ed i semi delle piante spontanee o parti di esse nonche' di commerciare od offrire in vendita le stesse. Art. 5 La raccolta delle piante spontanee o di parte di esse, comprese quelle elencate al precedente articolo 2, e' consentita esclusivamente per scopi scientifici, didattici ed officinali, previa autorizzazione dell' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentito l' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. L' autorizzazione e' personale e deve indicare i termini di durata del permesso, gli scopi e le localita' della raccolta nonche' la quantita' e la qualita' delle specie interessate. L' autorizzazione ha durata massima di un anno e puo' essere revocata in qualsiasi momento previa contestazione dell' inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite. Art. 6 In deroga ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, e' permessa la raccolta fino ad un massimo giornaliero di 1 Kg. delle parti commestibili allo stato fresco per persona delle specie di cui al seguente elenco: 1) Silene cucubalus Wibel (Bobbolini, Stringoli) 2) Taraxacum officinale W. et W. (Dente di Leone) 3) Galium mollugo L. (Caglio bianco) 4) Chenopodium sp. (Farinaccio selvatico) 5) Aruncus vulgaris Rafin (Barba di capra) 6) Papaver rhoeas L. (Papavero) 7) Urtica dioica L. (Ortica) 8) Mentha sp. L. (Menta) 9) Humulus Lupulus L. (Luppolo) 10) Ruscus aculeatus L. (Pungitopo) 11) Cardamine pratensis L. (Crescione) 12) Tragopogon pratensis L. (Barba di becco) 13) Symphytum officinale L. (Consolida maggiore) 14) Ruta graveolens L. (Ruta) 15) Asperula odorata L. (Stellina odorosa) 16) Valerianella olitoria L. Poll. (Gallinelle lattughini) 17) Origanum vulgare L. (Origano) 18) Melissa officinalis L. (Melissa) 19) Allium schoenoprasum L. (Erba cipollina) 20) Rubus idaeus L. (Lampone) 21) Rubus fruticosus L. (Mora di rovo) 22) Vaccinium myrtillus L. (Mirtillo nero) 23) Vaccinium vitis - idaea L. (Mirtillo rosso) 24) Fragaria vesca L. (Fragola) 25) Arnica montana L. (Arnica) 26) Rosa canina L. (Rosa selvatica) 26 bis) Cicerbita alpina (Lattuga alpina) 26 ter) Hippophae rhamboides (Olivello spinoso). Note: 1. Aggiunte parole al primo comma da art. 4, comma 1, L.R. 32/1996 Art. 7 Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui alla presente legge le piante che provengono da colture effettuate in giardino od in aziende floricole e che siano accompagnate da un certificato di provenienza. http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=1996&LR1=032&AR1=004&AG1=00 Nessuna limitazione e' posta a chi coltivi a qualunque titolo il terreno per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate o cresciute spontaneamente nel fondo, di quelle infestanti i terreni coltivati, nonche' di quelle che si trovino entro il perimetro dei prati e dei prati - pascoli allorche' vengano coinvolte nel taglio d' insieme con la fienagione e che sono eliminate mediante il diserbo dei fossi, scarpate e canali. CAPO II Norme per la tutela dei funghi spontanei Art. 8 ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L.R. 12/2000, con effetto dall' 1 gennaio 2001. Art. 9 ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L.R. 12/2000, con effetto dall' 1 gennaio 2001. Art. 10 ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L.R. 12/2000, con effetto dall' 1 gennaio 2001. Art. 11 ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L.R. 12/2000, con effetto dall' 1 gennaio 2001. Art. 12 ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L.R. 12/2000, con effetto dall' 1 gennaio 2001. Art. 13 ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L.R. 12/2000, con effetto dall' 1 gennaio 2001. Art. 14 ( ABROGATO ) http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=2000&LR1=012&AR1=005&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=2000&LR1=012&AR1=005&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=2000&LR1=012&AR1=005&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=2000&LR1=012&AR1=005&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=2000&LR1=012&AR1=005&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=2000&LR1=012&AR1=005&AG1=00 Note: 1. Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L.R. 12/2000, con effetto dall' 1 gennaio 2001. Art. 15 ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L.R. 12/2000, con effetto dall' 1 gennaio 2001. CAPO III Tutela di alcune specie della fauna minore Art. 16 Nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia e' vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa (formica rossa) nonche' asportare commerciare e vendere uova, larve e adulti di detta specie. Art. 17 E' vietata la cattura di anfibi del genere rana e di molluschi del genere Helix (chiocciole). Art. 18 E' vietato catturare il gambero d' acqua dolce (Astacus). CAPO IV Norma transitoria ( ABROGATO ) Art. 19 ( ABROGATO ) Note: 1. Derogata la disciplina del primo comma da art. 8, comma 1, L.R. 14/1987 2. Derogata la disciplina del secondo comma da art. 8, comma 1, L.R. 14/1987 3. Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L.R. 15/1991 CAPO V Vigilanza e sanzioni Art. 20 Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 20.000 e non superiore a lire 500.000. La violazione e' presunta quando, a formale richiesta da parte del personale adibito alla sorveglianza, nell' ambito delle zone di raccolta, sia opposto rifiuto all' apertura dei contenitori portatili o dei mezzi di trasporto. http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=2000&LR1=012&AR1=005&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=2000&LR1=012&AR1=005&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=1987&LR1=014&AR1=008&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=1987&LR1=014&AR1=008&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=1991&LR1=015&AR1=004&AG1=00 La raccolta delle piante protette, dei funghi e della fauna minore in violazione delle disposizioni della presente legge comporta altresi' la loro confisca in via amministrativa. Art. 21 Per l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si rinvia alla disciplina dettata con la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78. CAPO VI Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78 Art. 22 ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 26, primo comma, L.R. 1/1984 Art. 23 Al fine di esercitare una piu' vasta azione di vigilanza sull' applicazione della presente legge, possono essere nominate delle guardie giurate volontarie, indicate dall' Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, fra coloro che avranno superato un corso di istruzione organizzato dalla Regione secondo quando stabilito dal successivo articolo. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente legge provvedono altresi' le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di decreto prefettizio per l'espletamento delle attivita' di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della presente legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. Note: 1. Aggiunti dopo il primo comma due commi da art. 4, comma 1, L.R. 12/2000 CAPO VII Disposizioni finanziarie e finali Art. 24 La Regione e' autorizzata ad assumere le spese concernenti l' organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e convegni ed iniziative similari su argomenti relativi alla propaganda ed educazione naturalistica con particolare attinenza alla conservazione e tutela ambientale e specificatamente per la tutela della flora spontanea, dei funghi e della fauna minore di cui alla presente legge. Art. 25 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=1984&LR1=001&AR1=026&AG1=00 http://lexview-int.regione.fvg.it/lexview/lexcgi.exe?Ricerca&QRY=0&USR=0000013439&STA=2&DBA=DB1&AN1=2000&LR1=012&AR1=004&AG1=00 Le iniziative di cui al precedente articolo saranno attuate dalla Regione per il tramite delle Comunita' montane o delle Province competenti per territorio. Art. 26 La Regione e' autorizzata a concedere contributi sulle spese sostenute da Enti ed Associazioni operanti nel settore della protezione della natura e che svolgono un ruolo attivo per l' attuazione delle norme della presente legge. Art. 27 E' abrogata la legge regionale 18 agosto 1972, n. 44. Art. 28 Per le finalita' previste dal precedente articolo 24 e' autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 150 milioni, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1981. Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 Categoria IX - il capitolo 8839 con la denominazione: << Spese per l' organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di convegni ed iniziative similari su argomenti relativi alla propaganda ed educazione naturalistica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1981. Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 13 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi). Ai sensi degli articoli 28 primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 8839 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

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