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意大利的法律

Regional Act No. 34 on landscape and environment protection, and promoting viticulture

颁布于 1986-08-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Calabria
主题
Land and soil, Cultivated plants, Sea
关键词
coastal zone management, subsidy/incentive, registration
类别
agriculture

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文本

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  1. LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1986, N. 34 Difesa paesaggistica ed ambientale in centivando la coltivazione della vite. IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Le disposizioni della presente legge sono dirette ad assicurare la conservazione dell'ambiente, la tutela idrogeologica e la difesa delle pendici nella zona costiera dei Comuni di Bagnara, scilla e Seminara della provincia di Reggio Calabria. Art. 2 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 viene incentivato il mantenimento delle strutture e delle coltivazioni nelle zone abbandonate nei terreni catastalmente cosìindividuati: 2. Comune di Bagnara: fogli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 35; 3. Comune di Scilla: fogli 1, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22. 4. Comune di Seminara: fogli 33, 34, 36, 37. 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione istituirà lo schedario delle ditte e delle aziende agricole ricadenti nella zona previa trasmissione a tutti gli interessati di apposita scheda il cui schema dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale. 6. La tenuta dello schedario resta affidata all'Assessorato all'agricoltura che ne assicura, anche attraverso l'aggiornamento annuale, la tenuta, sulla base di apposito regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 7. Copia dello schedario, di cui al comma precedente, viene immessa al Comune competente per territorio. Art. 3 1. Gli operatori agricoli delle zone di cui all'art. 2 possono d'intesa con l'IPA attuare le seguenti operazioni: a) estirpare i vecchi vigneti ove risultino improduttivi e procedere al loro reimpianto con le modalità previste dall'art. 16 comma 1 del Reg. C.E.E. 816/70; b) diradamento dei vigneti esistenti per facilitare, ovunque possibile, la meccanizzazione delle operazioni colturali; c) interviene sulla polificazione esistente per renderla idonea ed efficiente; d) ampliare i terrazzi esistenti ovunque possibile; e) realizzare opere idrauliche per la regimazione idrica superficiale; f) ripristino delle aree terrazzate, in colte e abbandonate. Art. 4 1. Entro un anno dalla pubblicazione del la presente legge gli operatori agricoli, le cui aziende ricadono nelle zone di cui all'art. 2 della presente legge, per avvalersi degli interventi previsti debbono presentare in forma singola o associata un organico piano d'intervento i cui oneri riferiti alle opere previste ai punti D) E) F) dell'art. 3, sono a totale carico regionale mentre per tutte le altre iniziative la Regione concede un concorso sulla spesa riconosciuta ammissibile fino all'80%. 2. Inoltre la Regione concede ad ogni operatore agricolo iscritto nello schedario regionale di cui all'art. 2 e che abbia presentato il piano d'intervento di cui al comma precedente, un premio di coltivazione commisurato al costo di 25 gg. lavorativi annui per ettaro e proporzionalmente per frazioni di ettaro. 3. Tale premio non potrà essere erogato per un periodo eccedente i 5 anni decorrenti dalla data di approvazione del piano d'intervento; l'approvazione dei piani avverrà annualmente, nei limiti dei finanziamenti disponibili. Art. 5 1. Per favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali, la Regione concede per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi contributi in conto capitale fino al 50% e mutui quinquennali a tasso agevolato sul restante 40% della somma ritenuta ammissibile, a condizione che l'acquisto sia incluso nel piano di cui all'art. 4 e ne sia dimostrata la convenienza tecnico-economica Art. 6 1. I Comuni indicati nell'art. 2 elaborano entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge un piano organico per il recupero della viabilità esistente nel le zone delimitate nello stesso art. 2. 2. Il piano deve prevedere ogni possibile soluzione per favorire l'accesso alle aziende egricole ricadenti nel territorio per concorrere ad eliminare lo stato di isolamento ed a favorire, ovunque possibile, la meccanizzazione delle operazioni colturali. 3. Il finanziamento del piano avverrà, per stralci annuali e nei limiti dei finanziamenti assentiti. Art. 7 1. I piani elaborati dagli imprenditori agricoli e quelli elaborati dai Comuni interessati, vanno presentati alla Regione Calabria - Assessorato agricoltura caccia e pesca - che provvede alla istruttoria di massima ed alla formulazione delle proposte di finanziamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Una volta assentiti i necessari finanziamenti i Comuni opereranno nei limiti fissati dalla legge regionale n. 31/1975 mentre gli operatori agricoli procederanno all'attuazione delle opere previste ed a richiedere il rimborso delle spese sostenute, previa presentazione del computo analitico del le stesse. 2. La Regione emetterà i mandati di liquidazione su nulla-osta dello Assessorato all'agricoltura. Art. 8 1. Per assicurare la prima applicazione della presente legge è autorizzato per l'esercizio 85, lo stanziamento di lire 600 milioni così ripartito: interventi di cui all'art. 2 (schedario) 25.000.000; interventi di cui all'art. 3 (interventi aziandali) 200.000.000; interventi di cui all'art. 4 (2' com ma) 100.000.000; interventi di cui all'art. 5 50 milioni; interventi di cui all'art. 6 225 milioni. 2. Le somme stanziate che, in tutto o in parte, rimanessero inutilizzate possono essere utilizzate anche a copertura di maggiori esigenze verificatesi a carico di uno o più settori di cui sopra e possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi. Art. 9 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in L. 600 milioni si provvede con i fondi stanziati nel cap. 5223211 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986 denominato: spese e contributi per la valorizzazione dei terreni di collina e di montagna (art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984) che presenta la necessaria disponibilità. 2. Per gli esercizi successivi si farà fronte mediante la utilizzazione di fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'art. 9 della legge 16/5/1970 n. 281. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 11 agosto 1986 Il Vice Presidente f.f. G. Rhodio

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