Regional Act No. 34 implementing article 9 of Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds
颁布于 2001-10-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Liguria
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, birds, dangerous animal/harmful animal, migratory species, hunting gear/hunting methods, total allowable catch, offences/penalties, wild fauna
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LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 5-10-2001 REGIONE LIGURIA ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 79/409 DEL 2 APRILE 1979 SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10 del 10 ottobre 2001 Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 (Finalità) 1. Nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1 commi 3 e 4 e dell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dell’articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86 (norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni, per l’annata 2001. ARTICOLO 2 (Prelievo) 1. Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano esplicita richiesta alla Amministrazione Provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell’apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle Provincie anche tramite gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini, con le modalità indicate nell’allegato 1, che fa parte integrante della presente legge, nel rispetto dei termini di tempo, dei modi, delle specie e delle finalità, di cui alle vigenti disposizioni in materia. 2. Entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale provvede all’eventuale modifica dell’allegato 1, sulla base di una relazione che ne motivi la fondatezza. ARTICOLO 3 (Controlli) 1. La vigilanza sulla applicazione delle presente legge è affidata agli agenti della Polizia provinciale, al Corpo Forestale dello Stato nonché alle guardie ecologiche. 2. La specifica scheda per il calcolo del prelievo effettuato in deroga dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro il 31 marzo di ogni anno; le Amministrazioni provinciali dovranno inviare entro il 30 aprile successivo i dati elaborati alla Regione che provvederà a sua volta a trasmetterli all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per l’ulteriore seguito. ARTICOLO 4 (Sospensione del prelievo) 1. La Giunta regionale può sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto dell’intervento programmato. ARTICOLO 5 (Sanzioni) 1. La mancata restituzione della scheda di prelievo in deroga entro i termini previsti dall’articolo 3 della presente legge comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 49 comma 1 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). ARTICOLO 6 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, li 5 ottobre 2001 BIASOTTI ALLEGATO 1 Allegato 1 (articolo 2) ELENCO DELLE SPECIE INSERITE IN DEROGA NEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E MODALITA' DEL LORO PRELIEVO SPECIE LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE TEMPI MODI DI PRELIEVO MEZZI CONTROLLI AUTORITA’ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 9 PUNTO 2 DELLA DIRETTIVA CEE 409/79 SONO REALIZZATE N° UCCELLI N° UCCELLI 1) DA APPOSTAMENTO FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU’ DI TRE COLPI GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE I.N.F.S. ISTITUTO NAZIONALE FAUNA SELVATICA STORNO 15 150 15 OTTOBRE 31 GENNAIO 1-2 SI SI SI