Regional Act No. 33 laying down provisions in matter of environmental and ecological protection
颁布于 1977-07-27 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Lombardia
- 主题
- Water, Wild species and ecosystems
- 关键词
- inland waters, bank, pollution control, freshwater pollution, inspection, basin/catchment/watershed, wild flora, aquatic plants, molluscs, amphibians, collecting/harvesting, aquatic animals, insects, offences/penalties, protection of species, wild fauna, biodiversity
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ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROTEZIONE DELLA NATURA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 27 luglio 1977, n. 33 LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica». (B.U. 29 luglio 1977,n. 30, suppl. ord.) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. — Finalità. — La regione Lombardia, ferme restando le competenze dello Stato, disciplina con la presente legge la tu tela dei luoghi di particolare interesse naturalistico locale, di alcune specie animali, del loro ambiente di vita, di alcune spe cie della flora spontanea, ivi compresi i funghi, e regola gli interventi pubblici e privati a tali beni connessi, ai fini della garanzia dell’assetto ambientale di cui all’art. 3 dello statuto regionale. Titolo II BIOTOPI E GEOTOPI SOTTOPOSTI A TUTELA Artt. 2-6. — ........................................................................... (1). Titolo III TUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E FLUVIALI Art. 7. — Divieti ed interventi di ripristino. — Nelle acque lacu stri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio è fatto divieto di depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere ed i comuni, secondo le loro competenze a norma della legge 20 marzo 1941, n. 366 (2), curano la pulizia delle rive obbligando anche coloro i quali abbiano abbandona to rifiuti all’asportazione degli stessi ed al trasporto presso di scariche pubbliche o centri di smaltimento. 2. Ove i privati non provvedano i comuni curano l’asportazio ne, il trasporto e lo smaltimento a nome ed a spese degli stessi. 3. Ugualmente è fatto divieto di immissione di idrocarburi, salvo le normali perdite dei natanti, nelle acque dei laghi e dei fiumi e coloro i quali ne siano responsabili sono obbligato a provvedere alle spese per l’asportazione e lo smaltimento degli stessi che saranno eseguiti a cura delle province. 4. Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente deter minato morie di pesci, accertate dai competenti uffici provin ciali, sono tenuti a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione ed al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità tecniche fissate dalle province stesse. 5. Ove i responsabili non provvedano le province curano gli interventi di cui al precedente comma a nome ed a spese degli stessi. Art. 8. — Interventi di emergenza. — Nel caso di inquinamenti accidentali che investono ambienti lacustri o fluviali con carat tere di eccezionalità e per i quali è necessario un intervento di emergenza, la giunta regionale, sentita la competente commis (1) Il titolo II (artt. 2-6), della presente legge è stato abrogato dall’art. 42 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. (Sta in T 3.1). L’art. 5 risultava già modi ficato dall’articolo unico della L.R. 22 aprile 1983, n. 31 e successivamente dall’art. 1 della L.R. 18 maggio 1983, n. 42. (Stanno in questa stessa voce). L’art. 42 della L.R. 83/86 prima richiamata fa salvi gli impegni economici già assunti. (2) Sta in T 6.3. 1999 - Aggiornamento h CT0302ur03 VOCE T 3.2 h LRG/III,1 sione consiliare, predispone o promuove, con gli enti locali ed i privati eventualmente interessati, un programma di interventi di disinquinamento comprensivo del piano tecnico e finanzia rio e delle modalità di coordinamento e di organizzazione delle iniziative da assumersi. 2. La giunta regionale, in attuazione del programma di cui al precedente comma, assegna agli enti locali i contributi in capi tale per la sua realizzazione nel limite dello stanziamento ap positamente iscritto nel bilancio regionale. Con lo stesso atto la giunta regionale determina tempi e modalità dell’erogazione dei contributi medesimi. Art. 9. — Interventi pubblici. — La regione Lombardia intervie ne per tutelare gli ambienti lacustri e fluviali da compromissio ni derivanti da interventi antropici, qualora non sia possibile identificare i responsabili, ovvero conseguenti ad eventi natu rali. 2. In particolare saranno curati: 1) l’asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti; 2) lo sfalcio, l’asportazione dal bacino e l’eliminazione delle macrofite delle sponde lacustri quando l’eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell’eu trofizzazione; 3) l’asportazione e trasporto presso idonei centri di smalti mento dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologici; 4) l’asportazione delle superfici lacustri e fluviali di idrocar buri; 5) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione; 6) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie itti che nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie; 7) l’asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinate. Art. 10. — Deleghe. — Ai sensi dell’art. 45 dello statuto e fatta salva la titolarità dei rapporti con le altre regioni, gli interventi di cui al precedente articolo sono delegati alle province compe tenti per territorio. Art. 11. — Riparto dei fondi necessari. — Le spese sostenute dalle province per gli interventi ad esse delegate dal precedente art. 10 sono a carico della regione; le assegnazioni spettanti alle singole province sono determinate sulla scorta di specifici programmi da esse elaborati corredati da preventivi di spesa, articolati in costi direttamente imputabili agli interventi di cui al precedente art. 9 ed in costi generali indivisibili. 2. Le amministrazioni provinciali debbono comunque presen tare, entro il 31 ottobre di ciascun anno: a) una relazione che illustri le finalità e le caratteristiche de gli interventi previsti nell’anno successivo, con specifico riferi mento ai luoghi, tempi e modalità di attuazione; b) un dettagliato preventivo delle spese da sostenersi nell’an no successivo, articolato per singoli interventi, prevedendo le spese generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi. 3. Una quota del 5% della spesa autorizzata per i singoli eser cizi è riservata dalla regione alla copertura di spese eccezionali impreviste e per la parte non utilizzata nell’anno è posta in detrazione della quota relativa all’anno successivo. 4. Con delibera della giunta regionale sono ripartiti i fondi an ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROTEZIONE DELLA NATURA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 27 luglio 1977, n. 33 nualmente disponibili tra le province, cui sono erogate le som me di competenza con decreto del presidente della giunta re gionale. 5. I presidenti delle giunte provinciali curano annualmente la contabilizzazione dei fondi impiegati, giustificando le spese ge nerali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti conta bili degli enti stessi (3). Titolo IV TUTELA DELLA FAUNA MINORE Art. 12. — Formica Rufa. — La distruzione, dispersione o alte razione di nidi di formiche del gruppo «formica Rufa» o l’a sportazione di uova, larve, bozzoli e adulti sono vietate. 2. È altresı̀ vietato commerciare e vendere, salve le attività del corpo forestale per scopi di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo Rufa, nonché uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie. 3. Le specie protette del gruppo «formica Rufa» sono: formica Lugubris, formica Rufa, formica Aquilonia, formica Polyetena. Art. 13. — Raccolta per scopi didattici e scientifici. — La raccol ta di nidi di formiche del gruppo Rufa, di uova, larve e adulti per scopi scientifici o didattici e ammessa nei modi di cui al successivo art. 20. Art. 14. — Anfibi e molluschi. — Durante l’intero arco dell’anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate. 2. Dall’1 febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere rana. 3. Dall’1 marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix. 4. Nel restante periodo dell’anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non supe riore a due kilogrammi per persona. 5. La cattura di rane e di lumache non è ammessa durante la notte da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole. 6. La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere Bufo sono vietati. Art. 15. — Gamberi. — La cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi d’acqua dolce (Astacus Fluviatilis) sono vietati. Titolo V TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA Art. 16. — Cortica erbosa superficiale. — La cortica erbosa e lo stato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati. 2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi diretta mente connessi con le pratiche colturali, restando escluso il trasporto al di fuori del fondo da cui la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni siano stati prelevati. 3. Sono ammesse le medesime operazioni nel caso di opere edificatorie, di urbanizzazione o di attività estrattive di cava debitamente autorizzate. (3) L’articolo è stato cosı̀ sostituito dall’art. 1 della L.R. 6 giugno 1980, n. 71. (Sta in questa stessa voce). 1999 - Aggiornamento h CT0302ur03 VOCE T 3.2 h LRG/III,2 3-bis. Nel provvedimento di concessione o di autorizzazione sarà indicato, ove necessario, il luogo di recapito della cortica erbosa e dello strato superficiale di terreno da asportare. I rela tivi oneri sono a carico del titolare del provvedimento (4). 4. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo la cor tica erbosa e lo strato superficiale dei terreni destinati a vivai. Art. 17. — Vegetazione erbacea ed arbustiva. — La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d’acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, non può essere danneggia ta o distrutta, salvo quanto previsto dal precedente art. 9. 1-bis. Sono fatti salvi altresı̀ i normali interventi di sfalcio e fresatura per la pulizia e manutenzione di tutti i corpi d’acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la loro percorribilità, nonché gli interventi manutentivi con nessi all’ordinato esercizio agricolo e quelli ordinati ed autoriz zati dalle autorità competenti (5). 1-ter. Sono altresı̀ fatti salvi i normali interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d’acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna (5). 2. Sono ammessi gli interventi nelle pertinenze idrauliche re golate dal R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 (6). 3. Sugli stessi terreni sono peraltro ammessi interventi di mo difica della vegetazione volti alla migliore difesa ambientale, ivi compreso l’impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, previa autorizzazione del pre sidente della giunta regionale o, per sua delega, dell’assessore competente, su parere dell’ispettorato ripartimentale delle fo reste competente per territorio. 4. L’eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva me diante il fuoco o l’impiego di sostanze erbicide è vietata lungo le rive dei corpi d’acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche (7). Art. 18. — Flora spontanea protetta. — Agli effetti della presen te legge è considerata flora spontanea protetta l’insieme di quelle specie che hanno la loro maggior diffusione nel sottobo sco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d’ac qua, nei prati di pianura e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo art. 22. 2. Egualmente rientrano tra le specie di cui al primo comma tutte le specie di funghi e di frutti del sottobosco, quali mirtilli, lamponi, fragole, more e simili. Art. 19. — Raccolta controllata. — La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente (8). 2. Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore e (4) Gli attuali commi 3 e 3 bis sostituiscono l’originario comma 3 per ef fetto dell’art. 2 della L.R. 6 giugno 1980, n. 71. (Sta in questa stessa voce). (5) Il comma è stato aggiunto dall’articolo unico della L.R. 22 maggio 1987, n. 18. (Sta in questa stessa voce). (6) Convertito in legge dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, recante provvedi menti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (7) L’articolo è stato cosı̀ sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 giugno 1980, n. 71. (Sta in questa stessa voce). (8) Il comma è stato cosı̀ sostituito dall’art. 19 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROTEZIONE DELLA NATURA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 27 luglio 1977, n. 33 un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni spe cie di fiore e quattro chilogrammi di frutti di sottobosco (8 bis). 3. I proprietari pubblici o privati di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l’autorizzazione alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori. 4. L’autorizzazione è concessa: — in zona di parco dal presidente del consorzio del parco; — in zona di biotopo e di geotopo dall’autorità cui è affidato il governo di dette aree; — nel restante territorio dal presidente della provincia, in considerazione della protezione della flora spontanea di cui al precedente art. 18 e dietro pagamento di un contributo di L. 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese di vigilanza. 5. La chiusura dei fondi deve essere opportunamente indicata a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristi che di apposizione da determinarsi nel provvedimento autoriz zativo. 6. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti di colture. Art. 20. — Raccolta a fini scientifici e didattici. — Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca scientifica e le scuole pubbliche possono procedere a raccolte anche in deroga agli artt. 12 e 19 purché le persone incaricate siano all’uopo abilita te con atto scritto, da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilan za, del responsabile dei soggetti suddetti. Tale atto deve indica re nominativamente le persone abilitate, la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta. 2. Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con anticipo di dieci giorni, agli ispettorati ripartimentali delle foreste i quali possono, in considerazione di esigenze di tutela inibire o limi tare le raccolte. 3. Quanto raccolto a norma del presente articolo non può es sere soggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo. Art. 21. — Divieti di danneggiamento. — L’estirpazione o il danneggiamento di radici, bulbi, tuberi, miceli e parti aeree propri della flora spontanea protetta, sono vietati. 2. Il divieto, non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come nel l’ipotesi di falciatura per fienagioni e simili. Art. 22. — Elenchi delle specie di flora protetta. — La giunta regionale, su indicazione di esperti botanici e sentito il parere degli ispettorati ripartimentali delle foreste, predispone, con apposito decreto, l’elenco delle specie floristiche spontanee protette, ivi compresi i funghi ed i frutti del sottobosco. 2. L’elenco oltre all’ordinaria pubblicità legale, è reso noto me diante appositi manifesti da affiggersi agli albi pretori dei co muni e della provincia. 3. I presidenti delle province possono prevedere limiti più re strittivi di quelli indicati al precedente art. 19 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto il territorio pro vinciale o in sue parti determinate, in relazione allo stato di sviluppo e diffusione delle specie stesse. 4. Tali provvedimenti sono resi noti con le forme di cui al se (8 bis) Il comma, già modificato dall’art. 13 della L.R. 12 agosto 1989, n. 31, è stato cosı̀ sostituito dall’art. 19 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24. (Stanno in questa stessa voce). 1999 - Aggiornamento h CT0302ur03 VOCE T 3.2 h LRG/III,3 condo comma e, nel caso di divieto di raccolta, quando sia opportuno, mediante appositi cartelli affissi a pali lungo i con fini delle zone in cui la raccolta è interdetta. Art. 23. — Piante officinali. — Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all’elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772. 2. La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all’art. 22 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione da parte del sindaco competente per territorio previo parere favorevole dell’ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su un modulo fornito dalla regione, conte nente le prescrizioni e modalità tecniche di raccolta, disposte dall’ispettorato forestale. 3. I richiedenti, che devono essere in età lavorativa indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta. 4. I nominativi delle persone autorizzate devono essere tra scritti su apposito registro da istituirsi presso ogni comune. Art. 24. — Tartufi. — La procedura stabilita dal precedente art. 23 si applica anche per le autorizzazioni alla raccolta dei tartu fi che rimane disciplinata per il resto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568. Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 25. — Ricerche scientifiche. — La giunta regionale, nel l’ambito delle normative di cui alle leggi regionali 22 aprile 1974, n. 21 (9) e 3 settembre 1974, n. 57 (9), dispone o richiede l’esecuzione di studi, ricerche ed esperimenti atti ad individua re le modalità di tutela dell’ambiente naturale. Art. 26. — Istruzione e propaganda. —............................... (10). Art. 27. — Vigilanza. — La vigilanza sull’osservanza degli ob blighi e dei divieti posti dalle disposizioni della presente legge è affidata oltre che al personale espressamente autorizzato da gli enti gestori delle aree protette, al personale del corpo fore stale impiegato dalla regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giura te appartenenti al servizio di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105 (11) (12). 2. Ai soggetti di cui al comma precedente compete l’accerta mento delle trasgressioni, ai sensi delle vigenti leggi regio nali (12). 3. Su segnalazione e denuncia inoltrata, con qualunque mezzo senza necessità di atto scritto, da enti, associazioni riconosciu te o da singoli cittadini che dichiarano la loro identità, i comu ni, le province, le comunità montane ed i consorzi dispongono attraverso il personale di cui ai commi precedenti, immediati sopralluoghi e verifiche onde pervenire all’accertamento di e ventuali sanzioni stabilite dall’articolo seguente. 4. Della segnalazione o denuncia viene fatta annotazione su (9) Sta in I 4.5. (10) L’articolo è stato abrogato dall’art. 42 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86. (Sta in T 3.1) con l’abrogazione si sono fatti peraltro salvi gli impegni economici già assunti. (11) Sta in T 6.1. (12) I primi due commi dell’art. 27 sono stati cosı̀ sostituiti dall’art. 26 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. (Sta in T 3.1). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROTEZIONE DELLA NATURA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 27 luglio 1977, n. 33 apposito registro comunale, con l’indicazione dell’ente o perso na da cui essa proviene. 5. Annualmente il registro viene esposto all’albo comunale per 10 giorni consecutivi insieme con l’annotazione relativa all’esi to degli accertamenti disposti a seguito delle segnalazioni e denunce pervenute. Art. 28. — Sanzioni. — ....................................................... (13). 2. Per la violazione dei divieti previsti all’art. 7, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, fermo restando l’obbligo della remissione in pristino stato. L’irroga zione della sanzione spetta al sindaco del comune competente per territorio nei casi previsti dal primo comma dell’art. 7 ed al presidente dell’amministrazione provinciale competente per territorio nei casi previsti dal terzo comma di detto articolo. 3. Per la violazione dei divieti previsti agli artt. 12, 14, 15 e 17 nonché dei divieti previsti agli artt. 16, 21 e 23 primo comma, o posti con i provvedimenti di cui all’art. 22 terzo comma, e 23 secondo comma, ovvero per il mancato rispetto delle limitazio ni di quantità di cui all’art. 19, si applica la sanzione ammini strativa da L. 80.000 a L. 800.000. L’irrogazione della sanzione spetta al presidente dell’amministrazione provinciale territo rialmente competente, salvo che le violazioni siano commesse nelle zone di parco, nel qual caso l’irrogazione spetta al presi dente del consorzio del parco. 4. I proventi delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono devoluti agli enti i cui organismi sono rispettivamente compe tenti per l’irrogazione delle stesse. 5. Gli esemplari di fauna minore protetta o di flora spontanea protetta da chiunque detenuti in quantità superiori a quelle consentite ovvero comunque raccolti o detenuti in contrasto con i divieti e le prescrizioni della presente legge sono soggetti alla confisca amministrativa. 6. Per le violazioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno a trovare applica zione le disposizioni di cui all’art. 28 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (14). Art. 29. — Disposizioni finanziarie. — Per gli interventi di cui al precedente art. 8 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 1.500 milioni al cui finanziamento si prov vede, mediante utilizzazione ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, rispettivamente per L. 520.000.000 e per L. 980.000.000, delle disponibilità residue dei fondi globali per il finanziamento di spese in capitale e di investimento in attua zione del programma regionale di sviluppo iscritti ai capitoli 281100 e 281101 dello stato di previsione della spesa del bilan cio regionale 1976. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977, al titolo II, sezione VI, rubrica 4 è istituito il capitolo 264110, cat. 10 con la denominazione «Oneri per interventi di disinquinamento e bonifica di emergenza di ambienti lacustri e fluviali» e con la dotazione di L. 1.500.000.000. (13) Il comma, già sostituito dall’art. 4 della L.R. 6 giugno 1980, n. 71 (Sta in questa stessa voce) è stato abrogato dall’art. 42 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. (Sta in T 3.1). (14) L’articolo è stato cosı̀ sostituito dall’art. 4 della L.R. 6 giugno 1980, n. 71. (Sta in questa stessa voce) alla cui entrata in vigore va in ogni caso riferito il termine di cui all’ultimo comma dell’articolo. 1999 - Aggiornamento h CT0302ur03 VOCE T 3.2 h LRG/III,4 3. .......................................................................................... (15). Art. 30. — Disposizioni abrogate. — È abrogato il tit. II «Prote zione della flora spontanea» della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58 (16). Art. 31. — Dichiarazione d’urgenza. — La presente legge è di chiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 127 della Co stituzione e dell’art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigo re il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Uf ficiale della regione. (15) Il comma è stato abrogato dall’art. 7 della L.R. 14 settembre 1983, n. 73. (Sta in I 5.4). (16) Sta in questa stessa voce.