Regional Act No. 32 regulating and promoting organic farming in the Friuli-Venezia Giulia Region
颁布于 1995-07-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Friuli-Venezia Giulia
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- ecological production/organic production, inspection, registration, non-governmental entity, access-to-information, data collection/reporting, institution, basic legislation, governance
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LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 32 del 9 agosto 1995 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 14 agosto 1995 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: NOTA La sottoriportata legge e stata inviata al Ministero degli affari esteri per l' ulteriore notifica alla Commissione delle Comunità Europee, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 93, punto 3 del Trattato CE. Si fa riserva di dare notizia, ai fini della sua pubblicazione, dell' esito del relativo esame. ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. La Regione Friuli - Venezia Giulia con la presente legge promuove la diffusione del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei medesimi, e disciplina il relativo regime di controllo, anche ai fini della tutela ed informazione dei consumatori, in conformità al regolamento (CEE) n. 3092/ 91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato regolamento CEE. ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Si definisce << agricoltura biologica >> l' attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE. 2. Si definisce << azienda agricola biologica >> quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE sulla totalità dei terreni e degli allevamenti in conduzione. 3. Si definisce << azienda agricola biologica mista >> quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE su una parte dei terreni e degli allevamenti in conduzione. 4. Si definisce << azienda agricola in conversione biologica >> quella che rispetta le norme previste dal regolamento CEE sui terreni e negli allevamenti, per un periodo di almeno due anni, nel caso di colture erbacee, e di almeno tre anni nel caso di colture perenni diverse dai prati, secondo un piano di conversione della stessa durata. 5. Si definisce << unità produttive biologica >> l' unità produttiva aziendale, i cui appezzamenti e luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da altra unità della stessa azienda o di altra azienda che non produca conformemente alle norme di cui al regolamento CEE. 6. Si definisce << prodotto spontaneo >> il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole che non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nel regolamento CEE per un periodo d tre anni precedente la raccolta. 7. Si definisce << azienda di trasformazione biologica >> l' azienda che trasforma o conserva prodotti provenienti da aziende agricole biologiche, da unità produttive biologiche o prodotti spontanei adottando metodologie e tecniche di lavorazione conformemente alle norme di cui al regolamento CEE. ARTICOLO 3 (Funzioni dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura) 1. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, di seguito denominato ERSA, esercita le seguenti funzioni: a) vigilanza sull' attività degli Organismi di controllo di cui all' articolo 7 da esercitarsi presso le strutture degli stessi presenti in regione nonchè presso le aziende condotte dagli operatori dell' agricoltura biologica; b) tenuta dell' elenco degli operatori biologici di cui all' articolo 4; c) formazione ed aggiornamento dei tecnici, produttori, trasformatori che operano nell' agricoltura biologica; d) ricerca, sperimentazione e divulgazione per l' orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche; c) informazione ai cittadini sui vantaggi derivanti dall' uso di prodotti biologici; f) promozione per i prodotti biologici; g) invio alle competenti autorità statali dei dati e delle informazioni da esse richiesti. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 l' ERSA è autorizzato a stipulare convenzioni con le Associazioni di produttori biologici, con Università , Istituti, Enti pubblici e soggetti privati. ARTICOLO 4 (Elenco regionale degli operatori dell' agricoltura biologica) 1. E' istituito presso l' ERSA l' elenco regionale degli operatori dell' agricoltura biologica, di seguito denominato elenco, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) produttori agricoli; b) preparatori; c) raccoglitori dei prodotti spontanei. 2. La sezione produttori agricoli si articola nelle sottosezioni: a) produttori operanti in aziende biologiche; b) produttori operanti in aziende biologiche miste; c) produttori operanti in aziende in conversione biologica. 3. Sono iscritti nelle sottosezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gli operatori le cui aziende ovvero unità produttive biologiche possiedono i requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell' articolo 2. 4. Sono iscritti nella sottosezione aziende in conversione biologica gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti previsti dal comma 4 dell' articolo 2. 5. Sono iscritti nella sezione preparatori gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti di cui al comma 7 dell' articolo 2. 6. Sono iscritti nell' elenco nelle rispettive sezioni gli operatori che hanno effettuato la notifica di inizio dell' attività produttiva all' ERSA e all' Organismo di controllo prescelto di cui all' articolo 7. 7. I provvedimenti di iscrizione di cui ai commi 3, 4 e 5 sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell' ERSA, su parere conforme dell' Organismo di controllo prescelto, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 6. 8. L' iscrizione all' elenco è condizione necessaria per accedere agli interventi economici previsti dalla presente legge. ARTICOLO 5 (Cancellazione dall' elenco) 1. Il Consiglio di amministrazione dell' ERSA, su segnalazione dell' Organismo di controllo di cui all' articolo 7 ovvero per accertamento diretto per le proprie funzioni di vigilanza di cui all' articolo 3, dispone la cancellazione dall' elenco degli operatori nei confronti dei quali sia stato accertato il mancato rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di agricoltura biologica. 2. I produttori agricoli conduttori di aziende biologiche, miste o in conservazione biologica ed i raccoglitori dei prodotti spontanei nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall' elenco possono presentare nuova domanda di iscrizione alla sottosezione << aziende in conversione biologica >> trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione. Detti produttori non hanno più diritto ad ottenere i contributi previsti dall' articolo 12. 3. I preparatori, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall' elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione alla relativa sezione trascorsi tre anni dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione. 4. Contro il provvedimento di cancellazione dall' elenco l' operatore può presentare ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. ARTICOLO 6 TESTO MODIFICATO da: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 31 del 1996 Articolo 37 ARTICOLO 7 (Controlli) 1. Le Associazioni dei produttori biologici per i propri associati e gli operatori dell' agricoltura biologica singoli scelgono il proprio Organismo di controllo tra quelli riconosciuti a livello nazionale. 2. Gli Organismi di controllo prescelti svolgono controlli e certificazioni nelle aziende iscritte all' elenco. 3. Gli operatori dell' agricoltura biologica devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso agli uffici, impianti, magazzini e ad ogni parte dell' azienda. Devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonchè esibire documenti e registri. 4. A conclusione di ciascun controllo viene compilata una relazione di ispezione sottoscritta dalle parti. 5. Le aziende degli operatori iscritti all' elenco devono essere sottoposte almeno una volta all' anno a controllo completo dell' unità produttiva. 6. E' fatto salvo l' adempimento degli specifici poteri di accertamento degli organi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti. ARTICOLO 8 (Etichettatura dei prodotti biologici) 1. L' Organismo di controllo provvede alla certificazione e al rilascio delle etichette necessarie alla individuazione dei prodotti biologici previa domanda degli operatori di utilizzo delle stesse supportata dalla previsione di quantità . Le etichette rilasciate sono numerate progressivamente. 2. L' Organismo di controllo può avvalersi per la distribuzione delle etichette delle Associazioni dei produttori di cui all' articolo 9. 3. L' etichetta deve contenere in evidenza la dicitura << Agricoltura Biologica - Regime di controllo CEE >>, aggiuntiva rispetto ai contenuti delle etichette previste dalle vigenti normative in materia. ARTICOLO 9 (Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici) 1. Le Associazioni dei produttori biologici sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' agricoltura. 2. Possono essere riconosciute le Associazioni che presentino i seguenti requisiti: a) sede nella Regione Friuli - Venezia Giulia; b) numero di aziende biologiche e miste aderenti non inferiori a cento; c) aziende agricole aderenti aventi singolarmente almeno il cinquanta per cento dei terreni destinati a colture biologiche nell' ambito del territorio della regione, con produzione biologica proveniente per almeno la metà da detto territorio; d) fatturato complessivo degli associati superiore ad 1 miliardo di lire. 3. Ai fini del riconoscimento gli statuti delle Associazioni dei produttori biologici devono prevedere quanto disposto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, in materia di modalità di accesso, facoltà di recesso ed esclusione dalla Associazione. 4. Le Associazioni che intendano ottenere il riconoscimento debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da: a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto; b) elenco delle aziende associate, con l' indicazione della loro localizzazione ed ampiezza, distinte in aziende agricole biologiche, miste, in conversione biologica e di trasformazione biologica; c) programma di attività che l' Associazione intende perseguire per il conseguimento dei propri fini statutari; d) indicazione delle misure, dei mezzi, del personale e dell' organizzazione amministrativa e tecnica di cui l' Associazione dispone. 5. Il riconoscimento può essere revocato nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti necessari per il riconoscimento; b) mancato esercizio delle attività statutarie accertato dagli organi competenti. 6. I provvedimenti di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono adottati con la procedura di cui al comma 1. 7. I provvedimenti di riconoscimento, di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono comunicati agli interessati entro i 15 giorni successivi alla loro adozione. La revoca del riconoscimento comporta la restituzione dei contributi e degli aiuti finanziari concessi qualora non impiegati conformemente alla loro destinazione. 8. Le Associazioni sono sottoposte alla vigilanza secondo le modalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Alle Associazioni riconosciute si applicano gli articoli 7 e 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nonchè le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli atti relativi all' inquadramento comunitario delle organizzazioni dei produttori. 10. La Associazione dei produttori biologici APROBIO, riconosciuta a termini della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59, non necessita di ulteriore riconoscimento. ARTICOLO 10 (Attività delle Associazioni dei produttori biologici) 1. Le Associazioni dei produttori biologici riconosciute secondo le modalità dell' articolo 9 svolgono le attività previste dal regolamento (CEE) n. 1360/ 78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 3669/ 93, del Consiglio del 22 dicembre 1993, nonchè quelle previste dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49. 2. Le Associazioni dei produttori biologici possono altresì distribuire ai propri associati produttori e preparatori le etichette, secondo quanto disposto dall' articolo 8, comma 2. ARTICOLO 11 TESTO MODIFICATO da: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 31 del 1996 Articolo 37 ARTICOLO 12 TESTO MODIFICATO da: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 16 del 1996 Articolo 23 ARTICOLO 13 TESTO MODIFICATO da: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 31 del 1996 Articolo 37 ARTICOLO 14 TESTO MODIFICATO da: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 31 del 1996 Articolo 37 ARTICOLO 15 (Modifica alla legge regionale n. 18/ 1993) 1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è aggiunta la seguente: << m) svolge funzioni tecnico - operative in materia di agricoltura biologica. >>. MODIFICA TESTUALE: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 18 del 1993 Articolo 3 ARTICOLO 16 (Modifica alla legge regionale n. 7/ 1988) 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell' articolo 207 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è aggiunta la seguente: << c) svolge funzioni tecnico - operative in materia di agricoltura biologica. >>. MODIFICA TESTUALE: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 7 del 1988 Articolo 207 ARTICOLO 17 (Abrogazione) 1. La legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59, è abrogata, salvo quanto disposto dall' articolo 14, comma 4. MODIFICA TESTUALE: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 59 del 1990 ARTICOLO 18 TESTO MODIFICATO da: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 16 del 1996 Articolo 23 ARTICOLO 19 (Clausola sospensiva di efficacia) 1. Gli effetti dell' articolo 12 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell' avviso dell' esito positivo dell' esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 24 luglio 1995