跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Regional Act No. 31 implementing article 9 of Council Directive 79/409/EEC concerning the protection of wild birds during the September 2002-January 2003 period

颁布于 2002-07-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Toscana
主题
Wild species and ecosystems
关键词
birds, dangerous animal/harmful animal, hunting/capture, total allowable catch, seasons, hunting gear/hunting methods, data collection/reporting

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 26-07-2002 REGIONE TOSCANA Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 23 del 5 agosto 2002 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche. ARTICOLO 2 (Condizioni per il prelievo in deroga) 1. La Regione Toscana, al fine di ridurre i gravi danni causati alle colture agricole dalle specie passero, passera mattugia e storno, ne consente il prelievo con le modalità di cui all'articolo 3 e nei periodi di cui all'articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche. ARTICOLO 3 (Modalità del prelievo in deroga) 1. Al fine di evitare gravi danni alle colture, il prelievo in deroga è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana, per un massimo di venti capi giornalieri complessivi ripartiti per specie e quantità secondo la tabella allegata alla presente legge e con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore a dodici. ARTICOLO 4 (Tempi e luoghi del prelievo in deroga) 1. Il prelievo di cui all'articolo 2 è consentito per la specie storno dal 15 settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e per le specie passero e passera mattugia dal 15 settembre 2002 al 31 dicembre 2002. 2. Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia, la specie storno è abbattibile anche nei giorni 1 e 8 settembre 2002. 3. Il prelievo delle specie di cui all'articolo 2 non è consentito nelle superfici boscate e sul territorio sottoposto a divieto di caccia. ARTICOLO 5 (Richiami vivi) 1. Gli storni e i passeri (passer italicus) provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti di cui all'articolo 3. ARTICOLO 6 (Controlli) 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). 2. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio 2003 al Ministero dell'Ambiente, al Ministero delle Politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) una relazione informativa. ARTICOLO 7 (Sospensione del prelievo) 1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 della LR 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all'articolo 2 o qualora si accerti che sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 2. ARTICOLO 8 (Abrogazione) 1. La legge regionale 12 ottobre 2001, n. 48 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga. Riesame) è abrogata. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 26 luglio 2002 Martini La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2002. ALLEGATO 1: Ripartizione delle specie e quantità prelevabili (articolo 3) SPECIE Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore N. uccelli Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore N. uccelli PASSERO 10 20 PASSERA MATTUGIA 2 10 STORNO 20 100

Regional Act No. 31 implementing article 9 of Council Directive 79/409/EEC concerning the protection of wild birds during the September 2002-January 2003 period · Nelum