Regional Act No. 30 rearranging the system of farmers’ associations
颁布于 2006-10-02 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Legge Regionale n. 30: Disciplina organica in materia di riordino del Sistema Associazioni Allevatori del Molise e potenziamento delle attivita' connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Molise
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal reproduction, genetic resources, non-governmental entity, subsidy/incentive, animal production
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LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 02-10-2006 REGIONE MOLISE DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA ASSOCIAZIONI ALLEVATORI DEL MOLISE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 28 del 5 ottobre 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione Molise, nell’ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge incentiva il potenziamento dei servizi specialistici alle aziende zootecniche attraverso il riordino del sistema delle Associazioni allevatori del Molise ed il sostegno delle attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale. ARTICOLO 2 Obiettivi 1. Gli obiettivi di cui all’articolo 1 sono assicurati dall’Associazione degli allevatori del Molise, previo adeguamento dello statuto dell’A.P.A. di Campobasso. 2. L’associazione A.P.A. di cui al comma 1, assume caratteristiche di associazione interprovinciale (A.A.M.), ed è costituita dagli allevatori della regione Molise nel rispetto delle norme del codice civile e secondo le disposizioni dell’Associazione italiana allevatori. 3. L’adeguamento dello statuto dell’A.P.A. di Campobasso prevede inoltre la possibilità di istituzione di sedi operative territoriali di ambito provinciale e la presenza di un componente nel comitato direttivo e un componente nel collegio dei sindaci designati dalla Giunta regionale, nonché la rappresentanza del personale dipendente con un componente nel comitato direttivo designato dall’organizzazione sindacale più rappresentativa all’interno della stessa Associazione. ARTICOLO 3 Interventi 1. Ai fini di cui all’articolo 1, nel rispetto della normativa comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la Regione: a) finanzia lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze di interesse zootecnico; b) incentiva l’esecuzione dei controlli della produttività del bestiame allevato finalizzati all’attività di miglioramento genetico dello stesso; c) finanzia l’attività di assistenza tecnica in zootecnia; d) promuove la diffusione dell’inseminazione strumentale e delle tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale. 2. La Giunta regionale può finanziare, anche per il tramite dell’Associazione degli allevatori del Molise, programmi ed interventi nelle seguenti materie: a) valutazione genetica degli arieti destinati al miglioramento del patrimonio ovino allevato; b) acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o equivalenti nel rispetto delle condizioni di accesso previste dal Programma operativo regionale del Molise e dal suo Complemento di programmazione, in favore di imprenditori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati; c) organizzazione nell’ambito regionale e nazionale di manifestazioni, rassegne e mostre zootecniche di particolare rilevanza tecnica, nonché partecipazione alle stesse degli allevatori interessati; d) svolgimento di corsi specialistici di formazione o di aggiornamento per tecnici ed allevatori; e) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di studi e ricerche in zootecnia; f) acquisizione ed elaborazione dati inerenti alla riproduzione animale; g) ritiro sul territorio regionale e smaltimento delle carcasse animali di ogni specie e razze. 3. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili al contributo pubblico e le modalità operative sono stabiliti ai sensi dell’articolo 9. ARTICOLO 4 Associazione degli allevatori 1. La Regione riconosce all’Associazione degli allevatori del Molise i finanziamenti pubblici previsti ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale per gli interventi di cui all’articolo 3. 2. L’amministrazione regionale anticipa, su apposito conto corrente bancario infruttifero, il 100 per cento dei costi annuali fissi o obbligatori. 3. Sul conto corrente di cui al comma 2 i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante dell’Associazione degli allevatori e le eventuali economie di spesa costituiscono anticipazione per l’anno successivo. ARTICOLO 5 Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici 1. Per l’espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate può essere concesso un contributo annuale fino al 100 per cento delle spese sostenute e riconosciute ammissibili. 2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio. ARTICOLO 6 Controlli della produttività animale 1. Per l’effettuazione dei controlli funzionali, finalizzati all’attività di miglioramento genetico del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale fino al 70 per cento delle spese sostenute e riconosciute ammissibili. 2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio. ARTICOLO 7 Assistenza tecnica in zootecnia 1. Al fine di conseguire il miglioramento delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche, nonché il benessere degli animali e l’adeguamento delle strutture ed impianti zootecnici alle norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale ed igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede all’Associazione degli allevatori del Molise aiuti fino al 100 per cento della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica in zootecnia. 2. L’assistenza tecnica in zootecnia, di cui al comma 1, è finanziata a condizione che la stessa non rientri nella normale attività di gestione aziendale. ARTICOLO 8 Riproduzione animale 1. Allo scopo di sostenere il mantenimento ed il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico regionale, la Giunta regionale riconosce i seguenti aiuti: a) fino al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale; b) fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per l’introduzione a livello aziendale di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale, con esclusione degli interventi di fecondazione artificiale. 2. Il massimale di cui alla lettera b) del comma 1 è elevatile fino al 70 per cento dei costi riconosciuti per le aziende iscritte nei libri genealogici che rientrano in programmi relativi ai test per la qualità genetica o di valutazione delle rese del bestiame. ARTICOLO 9 Altri interventi 1. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può finanziare i programmi e gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2. I massimali di contributi rapportati alla spesa ammissibile sono definiti con atto della Giunta regionale in conformità alle limitazioni contenute nella Decisione della Commissione e di quanto previsto dal Programma operativo regionale del Molise e dal Complemento di programmazione. ARTICOLO 10 Soggetti beneficiari 1. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l’attività zootecnica nel territorio regionale. 2. Gli interventi ed i servizi di assistenza tecnica in zootecnia sono diretti a tutti gli allevatori, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno al sistema Associazione allevatori del Molise. 3. L’importo globale degli aiuti concessi per singolo beneficiario di cui al comma 2 non può superare il massimale di centomila euro per un periodo di tre anni. ARTICOLO 11 Procedure 1. Per l’attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 (attività istituzionale della tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali) l’Associazione degli allevatori del Molise entro il 30 novembre di ogni anno presenta alla Regione Molise, assessorato all’Agricoltura e Foreste, il programma dell’attività relativa al miglioramento genetico elaborato dall’Associazione italiana allevatori sulla base di quanto disposto ai precedenti articoli 5 e 6. Detto programma dovrà essere predisposto nel rispetto dei dati sul miglioramento genetico del Molise elaborato dall’Associazione italiana allevatori anche sulla base di quanto disposto ai precedenti articoli 5 e 6 e lo stesso sarà rendicontato annualmente alla Regione Molise, assessorato all’Agricoltura e Foreste, secondo le procedure disposte dall’Associazione italiana allevatori. 2. Per l’attuazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e 8, la Giunta regionale provvede ad individuare le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione nei limiti della Decisione comunitaria, l’ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica. 3. Il programma operativo triennale, per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2, è proposto dall’Associazione degli allevatori del Molise ed adottato dalla Giunta regionale. L’Associazione allevatori, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla direzione "Agricoltura" della Regione la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno. 4. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 9, la Giunta regionale, secondo le esigenze del settore zootecnico e le disponibilità di bilancio, provvede mediante l’adozione dei programmi operativi che individuano le tipologie tecniche, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l’ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità per la concessione dei contributi. 5. I programmi operativi e le loro variazioni sono proposti dall’Associazione degli allevatori del Molise e sono adottati dalla Giunta regionale. 6. I bandi per l’attuazione dei programmi, di cui al comma 4, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. ARTICOLO 12 Anticipazioni 1. L’amministrazione regionale, all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo annuale di attività di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, anticipa, in favore dell’Associazione allevatori il 90 per cento delle somme annualmente occorrenti a tal fine, con l’obbligo da parte della stessa Associazione di presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell’anno successivo, cui segue l’erogazione del saldo. 2. Le eventuali giustificate economie di spesa accertate dall’amministrazione regionale costituiscono anticipazione per l’anno successivo. ARTICOLO 13 Disposizione transitoria 1. Nelle more dell’adeguamento del proprio statuto, ai sensi della presente legge, che dovrà avvenire comunque in sede di rinnovo degli attuali organi statutari in carica, comprensivo della modifica della denominazione in “Associazione allevatori del Molise”, l’Associazione provinciale allevatori di Campobasso continuerà a svolgere le attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione allevatori, nelle more dell’approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dall’articolo 11, un’anticipazione del contributo pubblico da stabilirsi con atto della Giunta regionale in base alle disponibilità di bilancio e comunque non inferiore al 50 per cento di quello erogato nell’anno precedente. ARTICOLO 14 Funzionalità dell’Associazione degli allevatori del Molise 1. Il personale dell’attività di miglioramento genetico (tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali) utilizzato dall’Associazione provinciale allevatori di Campobasso, resta assegnato all’Associazione degli allevatori del Molise; resta assegnato altresì il personale necessario per l’attività di assistenza tecnica in zootecnia e per le altre attività previste dalla presente legge. 2. Viene altresì assegnato in servizio all’Associazione allevatori del Molise il personale che abbia avuto documentabile rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con le A.P.A. di Isernia e di Campobasso per almeno un triennio. 3. Al fine di poter procedere alla chiusura dei contenziosi in essere, la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità e gli adempimenti necessari per la definizione delle situazioni pendenti, nonché individua le risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati ai precedenti commi. 4. Gli atti di cui al comma 3 hanno esecuzione solo successivamente all’avvio delle procedure di scioglimento e messa in liquidazione delle strutture preesistenti non più nelle condizioni di raggiungimento dello scopo sociale e non più delegate dall’Associazione italiana allevatori. 5. L’A.P.A. di Campobasso, contestualmente agli adeguamenti statutari ed al rinnovo degli organi, così come previsti dagli articoli 2 e 13, dovrà provvedere alla chiusura dei contenziosi in essere conseguenti al trasferimento delle competenze e delle attività dell’A.P.A. di Isernia alla stessa A.P.A. di Campobasso. ARTICOLO 15 Abrogazioni 1. La legge regionale 11 maggio 2004, n. 12, recante: "Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico", approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 88 del 20 aprile 2004 e non pubblicata, viene pubblicata ed è abrogata. 2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge. ARTICOLO 16 Norma finanziaria 1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si fa fronte con la costituzione di un nuovo capitolo di bilancio denominato: "Fondo per il sostegno alle Associazioni allevatori del Molise". 2. In fase di prima applicazione sono utilizzati i fondi di cui alle leggi regionali n. 21/2003, n. 8/1997 e n. 9/2002. 3. Gli stanziamenti per gli interventi di cui all’articolo 14 sono per il comma 1 fino ad un massimo di 700.000,00 euro e per il comma 3 fino ad un massimo di 300.000,00 euro. 4. Sono annualmente riportate nel bilancio regionale, come spese obbligatorie, le somme relative alle attività della tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali trasferiti a valere sulla fiscalità dallo Stato alle Regioni. L’importo non può essere inferiore all’ammontare medio dei trasferimenti riferiti agli anni 2003, 2004 e 2005. ARTICOLO 17 Compatibilità comunitaria 1. A norma dell’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2005, n. 49, le disposizioni della presente legge che concernono regimi di aiuti sono applicate a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise della comunicazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, relativa all’intervenuto parere favorevole della Commissione europea in esito a procedura di notifica. 2. I regimi di aiuti previsti dalla presente legge si applicano comunque nei limiti di quanto consentito dalla decisione della Commissione europea. ARTICOLO 18 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 2 ottobre 2006