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意大利的法律

Regional Act No. 30 laying down rules on collecting and marketing of fresh and conserved spontaneous mushrooms

颁布于 2001-11-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Calabria
主题
Food and nutrition, Wild species and ecosystems
关键词
food safety and quality, internal trade, vegetables/legumes, institution, offences/penalties, governance, collecting/harvesting, authorization/permit, non-wood forest products, research, non-governmental entity, registration, protected area

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  1. a) il 55 per cento in base alla estensione dei corpi idrici utili per l’attività alieutica di competenza; b) il 25 per cento in base al numero di licenze di pesca valide e attive sul territorio di competenza. 2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dai risarcimenti dei danni alla fauna delle acque interne e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla pre sente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Pro vincia territorialmente competente, la quale li riutilizzerà per il potenziamento del servizio di sorveglianza sia degli effettivi che dei volontari. Art. 27 Norme transitorie e finali 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re gione Calabria. 2. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutti quei provvedimenti afferenti alla disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Calabria preceden temente adottati dalla stessa o dalle sue Province che contra stano con le presenti disposizioni. È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far osservare la presente normativa come legge della Regione Calabria. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Uf ficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osser varla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, lì 26 novembre 2001 Il Presidente Chiaravalloti LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 30 Norme per la regolamentazione della raccolta e commer cializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. Per il raggiungimento delle finalità generali di tutela am bientale e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei fre schi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e con servati» e dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, «Regolamento con cernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati». Art. 2 Disposizioni e divieti 1. Ai fini della salvaguardia dell’ambiente vigono le se guenti disposizioni: a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indi pendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e veleno sità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse fiori stico, ecologico e monumentale; b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5; c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all’Allegato A; d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all’allegato B); e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell’Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso. Art. 3 Raccolta dei funghi 1. È consentita la raccolta di funghi (corpi fruttiferi) maturi, individuati con provvedimento della Giunta regionale su pro posta, per ciascuna specie, del Comitato di cui al successivo ar ticolo 10. 2. È consentita la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici. 3. La raccolta dei funghi è consentita entro il limite mas simo previsto dall’articolo 4, comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352. Tuttavia, la Regione, sentito il comitato di cui al l’articolo 10 della presente legge, può prevedere una deroga fino a dieci chilogrammi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1° della citata legge n. 352. Per coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il loro reddito, non vi sono vincoli quantitativi. Tale agevolazione si applica alle seguenti categorie: a) coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo; b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive; c) soci di cooperative agricolo-forestali. 4. La raccolta dei funghi è consentita solo nelle ore diurne. All’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agroturistiche venatorie la raccolta dei funghi è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio. 5. La raccolta è riservata ai possessori di apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5, comma 1. 3-12-2001 - Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 104 dell’1 dicembre 200112222 6. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui al seguente articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore re gionale all’agricoltura dispone la sospensione della raccolta dei funghi nelle aree in cui si manifestino situazioni di rischio am bientale. In tal caso il divieto di raccolta è reso pubblico ed ese cutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio. Art. 4 Modalità di raccolta 1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il mi celio fungino o l’apparato radicale della vegetazione. 2. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommaria mente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conser vazione del corpo fruttifero. 3. È vietato l’uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la si cura determinazione della specie del fungo (carpoforo). 4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. Art. 5 Tessera regionale di autorizzazione 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui ter reni è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale prevista nelle seguenti tipologie e caratteristiche: a) tessera professionale: rilasciata a coloro che hanno conse guito attestato di superamento di apposito corso, di cui al succes sivo comma 5; il costo della tessera è fissato in lire 50.000 an nuali (euro 25,82). Ai possessori di tessera professionale è con sentita la raccolta dei funghi a fini economici nei termini previsti dall’articolo 3, comma 2° della legge 23 agosto 1993, n. 352; b) tessera amatoriale: liberamente acquistabile presso i Co muni e le Comunità montane; il costo della tessera con validità annuale è fissato in lire 20.000 (euro 10,329), ridotte del 50 per cento se rilasciata a giovani di età inferiore ai 18 anni; c) tessera per raccolta a fini scientifici: rilasciata dalla Re gione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studi e ricerche o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico. 2. Il possesso della tessera di cui al precedente comma 1 consente la raccolta nell’ambito del territorio regionale. 3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni al l’esercizio della raccolta con tessera professionale ed amatoriale, sono ripartiti secondo i seguenti parametri: a) il 25 per cento dell’intero montante alla Regione per le spese di istituto e per la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche; b) il 25 per cento dell’intero montante alle associazioni mi cologiche iscritte all’albo regionale da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti; c) il rimanente 50 per cento del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l’organizza zione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza. 4. La tessera professionale viene rilasciata, su apposito mo dello predisposto dal Comitato di cui all’articolo 10, su istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza a seguito della frequenza di un corso il cui esame finale è teso ad accertare la conoscenza dell’ambiente, delle specie e della flora fungina, nonché della normativa vigente in materia. 5. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Asso ciazioni micologiche iscritte all’albo regionale di cui al succes sivo art. 6, avvalendosi dell’Ispettorato Micologico dell’ASL competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuo vono l’organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici il cui superamento è condizione necessaria per l’abilitazione alla tito larità della tessera professionale. Art. 6 Associazioni micologiche - Albo regionale 1. È istituito l’Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria. 2. La tenuta dell’Albo è affidata all’Assessorato regionale all’Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in appo sito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regio nale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all’articolo 10. 3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regio nale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti: a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate refe renze scientifiche; b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Re gione Calabria; c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici. 4. All’Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d’ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma. 5. Le Associazioni iscritte all’Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie. 3-12-2001 - Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 104 dell’1 dicembre 2001 12223 6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera pro fessionale. Art. 7 Commercializzazione dei funghi 1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, de vono essere: a) suddivisi per specie e con l’indicazione della provenienza; b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consen tire una sufficiente aerazione; c) disposti in singolo strato e non pressati; d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfo logiche che ne consentono la sicura determinazione della specie; e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti. 2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui allegato 1 del DPR 14/7/95, n. 376 e successive modificazioni ed integra zioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del sopra citato DPR n. 376. 3. La vendita dei funghi freschi spontanei raccolti dai pos sessori di tessera professionale è soggetta alla normativa di cui all’articolo 2 del DPR 14 luglio 1995, n. 376. Ai possessori di tessera amatoriale non è consentita la commercializzazione dei funghi raccolti. 4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell’Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente compe tente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti: a) la generalità e la residenza del venditore; b) la specie e la quantità posta in vendita; c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato. Art. 8 Divieti di raccolta 1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa di sposizione dei competenti organismi di gestione: a) nelle riserve naturali integrali; b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali; c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, in dividuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all’articolo 10. 2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la rac colta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di piani ficazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori. 3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periur bane destinate a verde pubblico. Art. 9 Limitazioni 1. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nel l’ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fun gino e radici della vegetazione. 2. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la rac colta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estin zione. 3. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei bo schi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall’Assesso rato all’Agricoltura e non può essere ripetuta sullo steso terreno prima di un quinquennio. Art. 10 Comitato tecnico 1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria. 2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376. 3. Il Comitato tecnico è composto da: a) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regio nale all’Agricoltura; b) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regio nale alle Foreste; c) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale all’Ambiente; d) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regio nale alla Sanità; e) un rappresentante designato dalle Associazioni micolo giche iscritte all’Albo regionale; f) un rappresentante dell’Orto botanico dell’Università; g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato; i) il Presidente dell’UNCEM o suo delegato; 3-12-2001 - Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 104 dell’1 dicembre 200112224 j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e fore stali; funge da segretario un funzionario dell’Assessorato al l’Agricoltura. 4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura. 5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta. Art. 11 Ricerca Scientifica e Corsi di formazione 1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l’acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca. 2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione pro fessionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina. Art. 12 Ispettorati Micologici 1. Ciascuna ASL, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strut turato in uno o più centri di controllo micologico, avvalendosi di proprio personale con adeguata formazione in urico tossicologia. 2. Il personale di cui al comma precedente deve preferibil mente essere in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29/1/96, n. 686, ovvero aver superato apposito corso di formazione. 3. I compiti dell’Ispettorato Micologico tramite i centri di controllo sono prevalentemente i seguenti: 1) servizio di controllo micologico dei funghi raccolti; 2) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell’attestato per il conseguimento della tes sera professionale; 3) servizio di controllo dei funghi spontanei conservati che vengono commercializzati. Art. 13 Vigilanza 1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affi data agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei anti sofisticazione e Sanità dell’Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indica zione delle Associazioni micologiche iscritte all’Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, ai Vigili sanitari delle ASL, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei con sorzi forestali e delle Aziende speciali. 2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti de terminati dall’articolo 138 del Testo Unico della Legge di Pub blica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 19/6/1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto. 3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione. Art. 14 Sanzioni 1. La violazione delle norme recate dalla presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una san zione pecuniaria da un minimo di lire 100.000 (pari ad Euro 51,64) ad un massimo di lire 1.000.000 (pari ad Euro 516,46) e la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimo strarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato del l’autorizzazione alla raccolta per la durata dell’anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. 2. La sanzione è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 10. 3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Re gione, la quale li fa confluire nell’istituendo capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all’applicazione della pre sente legge e di cui al successivo articolo 15. 4. È fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato. Art. 15 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede per lire 100.000.000 (euro 51,646) per l’anno 2001 con la disponi bilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo corrente per far fronte agli oneri derivani da provvedimenti legislativi che si per fezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, che viene ri dotto del medesimo importo. 2. La disponibilità di Bilancio per L. 100.000.000 (euro 51.646) è utilizzata nell’esercizio in corso, ponendone la com petenza della spesa a carico del capitolo 5112114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Spesa per la difesa del patrimonio fioristico e regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000 (euro 51.646). Art. 16 Norma finale 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e al DPR 14 luglio 1995, n. 376. 3-12-2001 - Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 104 dell’1 dicembre 2001 12225 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. ALLEGATO A) Specie protette ai sensi dell’art. 2: — Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridum Aquilinum ed Equisetum sp; — Gimnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis; — Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie; — Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie; Thalictrum calabricum; — Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum; — Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie crassu lente; — Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus; — Famiglia Primulacee: Primula palinuri; Soldanella, tutte le specie; — Famiglia Gentinacee: Gentiana, tutte le specie; Gentia nella crispata; — Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie; — Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupe stris; — Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; — Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupe stris; — Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie; — Famiglia Amarillidacee: Panctratium maritinum; Stern bergia, tutte le specie; Galanthus nivalis; narcissus, tutte le specie; — Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia. ALLEGATO B) Biotopi protetti ai sensi dell’art. 2: 1) Valle del fiume Argentino; 2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private; 3) Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti); 4) Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta); 5) Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta); 6) Stazioni di Woodwardia; 7) Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente: 1) Bosco Gariglione; 2) Foresta di Basilicò-Gambarie; 3) Foresta del Timpone della Carcara; 4) Bosco al Corvo; 5) Bosco di Arnocampo; 6) Pineta di Cupone; 7) Bosco di Santa Maria; 8) Monte Pollino; 9) Bosco Fallistro; 10) Alto Aspromonte; 11) Isola di Cirella; 12) Isola di Dino; 13) Monti di Orsomarso e Verbicaro; 14) Foce del Neto. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Uf ficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osser varla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, lì 26 novembre 2001 Il Presidente Chiaravalloti 3-12-2001 - Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 104 dell’1 dicembre 200112226

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