Regional Act No. 29 on the development of apiculture
颁布于 1984-09-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Calabria
- 主题
- Livestock
- 关键词
- agricultural development, apiculture/sericulture, subsidy/incentive, institution, animal health, certification, animal production, governance
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LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1984, N. 29 Norme per lo sviluppo dell'apicoltura. IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse zootecniche minori, la Regione Calabria assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura per tutelare la razza "ligustica" dell'Apis mellifica, per valorizzare la relativa produzione. 2. Inoltre promuove ed attua studi, inda gini e corsi di formazione sull'apicoltura ed adotta iniziative volte a diffondere le conoscenze biologiche e tecnologiche del settore. Art. 2 1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione può concede re all'impresa agricola contributi fino al 50% della somma riconosciuta ammissi bile per l'impianto di nuovi alveari e per l'ampliamento di quelli esistenti nonchè per l'acquisto degli sciami, di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica con esclusione di automezzi. 2. Il contributo di cui al precedente comma può essere elevato al 60% per gli alveari posti oltre i 500 metri di altitudine (zone di montagna). 3. La Regione, inoltre, al fine di agevolare l'apicoltura nomade e l'alimentazione degli alveari in periodi di particolare necessità, su parere della Commissione di cui al successivo art. 5, può concedere contributi sulle spese, documentate ed accertate dall'I.P.A. di trasferimento degli alveari e di acquisto del melittosio in ragione del 30% e 50% rispettivamente. 4. La Regione può concedere contributi fino alla copertura totale della spesa riconosciuta dall'I.P.A. per l'eliminazione di alveari in conseguenza di provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie. In questo caso, l'erogazione del contributo è vincolato e limitato all'avvenuta sostituzione delle famiglie allevate e già dichiarate infette e comunque previo rilascio della certificazione sanitaria attestante la immunità delle principali malattie del le nuove. 5. Nessun contributo può essere erogato qualora il danno sia da ascrivere al fatto di esporre o lasciare alla portata delle api:il miele,i favi ed il mate riale di cui al comma terzo del seguente art. 3; come pure se si è tentato di alienare, rimuovere,e comunque occul tare alveari, attrezzi, miele, cera e propoli di alveari infetti o sospetti di malattia infettiva e diffusibile. 6. Ogni anno, la Commissione di cui al comma II del seguente art. 5 procede al la determinazione del valore degli alveari ai fini della concessione dei con tributi di cui sopra. 7. La Regione può concedere alle Associzioni di apicoltori riconosciute, contributi fino all'80% delle spese sostenute e dimostrate per l'attività promoziona le svolta a favore degli apicoltori,sin goli o associati, sulla base di apposito programma da predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno da sottoporsi alla approvazione dell'Assessorato regionale all'Agricoltura sentita la Commissione di cui al seguente art. 5. 8. Le istanze per ottenere i beneficire gionali vanno presentate all'Assessorato competente con le modalità previste dalle leggi regionali in materia di miglioramenti fondiari. Art. 3 1. Possono beneficiare del contributo regionale gli apicoltori singoli o associati che gestiscono almeno 25 alveari. 2. Le istanze presentate da società e cooperative appositamente costituite per gestire allevamenti sparsi hanno di ritto di precedenza sia nell'istruttoria che nell'erogazione dei benefici previsti. 3. È fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di ogni tipo di denunciare alla Commissione Apistica Regiona le, alle associazioni di apicoltori riconosciute ed all'autorità sanitaria locale le seguenti malattie infettive e diffusibili accertate o sospette: Acariosi, Peste americana, Peste europea, Nosemiasi, Varroasi delle api e della covata ed altre malattie diffusive, nonchè il numero delle famiglie di api possedute specificando se trattasi di allevamenti nomadi o stanziali. 4. Gli apicoltori che omettano di ottemperare all'obbligo della denuncia di cui al comma precedente, non possono be neficiare degli aiuti regionali. 5. L'Assessorato all'Agricoltura dispone controlli ed ispezioni nelle aziende apistiche avvalendosi degli esperti componenti della Commissione di cui al successivo art. 5. Art. 4 1. Per assicurare un organico sviluppo dell'apicoltura, la Regione favorisce e promuove la costituzione di Associazioni di apicoltori. Il riconoscimento regionale è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui ai Regolamenti CEE n. 1360/78 e n. 2083/80, nonchè della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e della legge regionale n. 13 del 19 novembre 1982. Art. 5 1. Per facilitare il coordinamento ed il controllo dell'apicoltura è costituita la Commissione Apistica Regionale, composta da: l'Assessore regionale all'Agricoltura o da un suo delegato che la presiede; un rappresentante dell'Associazione apistica regionale riconosciuta o in mancanza da un rappresentante delle Associazioni degli apicoltori riconosciute dalla Regione; un rappresentante dell'Assessorato regionale alla Sanità un medico veterinario designato dagli Ordini Provinciali dei Medici veterinari della Calabria; un dottore agronomo designato dalla federazione regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Calabria; un delegato speciale per le malattie delle piante designato dall'Assessorato 2. I componenti restano in carica per tre anni. 3. La Commissione Apistica ha sede presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo. 4. La Commissione esprime pareri e proposte circa indagini, studi e iniziative per lo sviluppo del settore e per la attuazione degli interventi sanitari a tutela dell'apicoltura, nonchè per la diffusione delle norme tecniche di profilassi contro le malattie, promuovendo sistematici controlli sanitari sugli im pianti apistici. 5. La Commissione esercita le sue funzioni anche nelle more della costituzione e del riconoscimento delle Associazioni di apicoltori. Art. 6 1. Allo scopo di assicurare l'attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario alle piante legnose ed erbacee ad impolli nazione entomofila dall'inizio della fioritura e sino alla completa caduta dei petali. 2. In caso d'infezione o infestazione parassitarie di particolare gravità e vastità, accertate dall'Osservatorio per le malattie delle piante, possono effettuarsi trattamenti con prodotti se lettivi anche durante il periodo della fioritura con l'obbligo di avviso agli apicoltori. 3. Le vendite delle api vive e di covata devono essere accompagnate da un certificato di sanità, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie. Art. 7 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 300 milioni, si provvede con la disponi bilità esistente sul cap. 7001101 "Fon do occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1984. 2. La predetta disponibilitàdi bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap.5123205 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 con la denominazione " Sviluppo dell'apicoltura" e lo stanziamento in termini di competenza di cassa di L. 300 milioni. 3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata per ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, lì 3 settembre 1984 B. Dominijanni