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意大利的法律

Regional Act No. 28 on the protection of certain fauna species

颁布于 1996-09-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Molise
主题
Livestock, Wild species and ecosystems
关键词
animal by-products, internal trade, animal production, protected area, reptiles, protection of habitats, endangered species, authorization/permit, inspection, offences/penalties, protection of species, wild fauna, biodiversity, hygiene/sanitary procedures

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Legge regionale del 6 settembre 1996, n. 28 Tutela di alcune specie di fauna minore. Art. 1: FINALITA' 1. La Regione Molise persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna selvatica minore e del suo habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili. Art. 2: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE PROTETTE 1. Nelle more dell'approvazione di una normativa generale per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo, la Regione Molise nell'ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione. Art. 3: SPECIE PROTETTE 1. Le specie protette sono quelle descritte nell'allegato A che fa parte integrante della presente legge. Art. 4: DIVIETI 1. Per le specie di cui all'allegato <<A>> e' vietato: a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione; b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo; c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1; d) la distruzione o la raccolta di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote; e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi morti, come pure imbalsamati, nonche' di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui cio' contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo. Art. 5 1. E' vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (Astropotamobius pallipes italicus) e dei granchi di acqua dolce, non provenienti da allevamento. Art. 6 1. La cattura di tutte le specie del genere Helix (Chiocciola) e' vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole ed e' consentita per una quantita' giornaliera di 1 chilogrammo per persona. Art. 7: DISPOSIZIONI 1. Gli allevamenti di rane, chiocciole, gamberi e granchi d'acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune competente per territorio. Il Comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta 1'esercizio quando l'impianto e la conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza. Art. 8: REQUISITI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE 1. Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l'origine e la destinazione. Art. 9: RESTITUZIONE ALL'AMBIENTE DEGLI ANIMALI VIVI CATTURATI 1. Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi catturati, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purche' appartenenti alla fauna locale. Art. 10: AMMENDE 1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa minima di lire settantamila (L. 70.000) e massima di lire duecentocinquantamila (L. 250.000). Art. 11: ORGANI DI VIGILANZA 1. Gli organi di polizia forestale nonche' le guardie giurate volontarie - istituite ai sensi della normativa vigente - delle associazioni ambientali (naturalistiche) sono incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge. Art. 12 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano per comprovate motivazioni di studio o di ricerca scientifica e nei casi fortuiti di abbattimento, deterioramento o molestia verificatisi nel corso di attivita' agricole. Art. 13 1. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. Allegato <<A>> Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii) Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex) Tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis) Tritone italiano (Triturus italicus) - presenza da confermare Geotritone italiano (Hydromantes italicus italicus) Ululone a ventre giallo (Bombina variegata pachypus) Rospo comune (Bufo bufo spinosus) Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis) Raganella comune (Hyla Italica) Rana agile (Rana dalmatina) Rana greca (Rana graeca) Rana verde minore (Rana esculenta) Rana dei fossi (Rana lessonae) Tartaruga marina comune (Caretta caretta caretta) - potenziale presenza Testuggine comune (Testudo hermanni robertmertensi ) Testuggine d'acqua (Emys orbicularis) Tarantola mauritanica o Geco (Tarentola mauritanica) Emidattilo verrucoso (Hermidactylus turcicus turcicus) - potenziale presenza Ramarro (Lacerta viridis) Lucertola muraiola (Podarcis muralis) Orbettino (Anguis fragilis fragilis) Luscengola (Chalcides chalcides chalcides) Biacco (Coluber viridiflavus viridiflavus) Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris) Cervone (Elaphe quatuorlineata) Saettone (Elaphe longissima) Biscia dal collare (Natrix helvetica) Biscia tassellata (Natrix tessellata) Coronella austriaca (Coronella austriaca) Colubro di Riccioli (Coronella girondica) Vipera dell'Orsini (Vipera ursinii ursinii) - potenziale presenza.