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意大利的法律

Regional Act No. 26 declaring the Calabria Region to be denuclearized. Preventive measures against pollution from radioactive materials. Monitoring and protection of the environment and public health

颁布于 2003-12-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Calabria
主题
Environment
关键词
pollution control, radiation, institution, emissions, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n.26 Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini. (GU n. 14 del 3-4-2004) (Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 1° dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Dichiarazione 1. La Regione Calabria, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia di urbanistica ed ambiente, nonche' delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell'Art. 117 della costituzione, dichiara il territorio regionale della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Art. 2. Conferenza per la sicurezza 1. La Regione Calabria, d'intesa con i presidenti dei consigli regionali di Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia, promuove la conferenza per la sicurezza e la cooperazione del sud tesa a rilanciare la denuclearizzazione di territori vocati all'agricoltura e al turismo individuando forme di collaborazione solidaristica tra le popolazioni interessate. Art. 3. Collegio referente 1. E' nominato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un collegio referente avente il compito di venficare e monitorare ogni eventuale presenza nella Regione di materiali radioattivi di provenienza esterna. 2. Il collegio referente e' composto da 10 consiglieri regionali (cinque di maggioranza e cinque di minoranza) oltre al presidente eletto dal consiglio regionale. 3. Successivamente, il Presidente della regione, su parere vincolante del consiglio regionale sugli esiti dell'inchiesta, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o di loro residui. 4. Il consiglio regionale promuove l'adozione di apposite norme che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorio. 5. Il collegio referente dura in carica dodici mesi dall'insediamento e puo' essere prorogato dal consiglio regionale Art. 4. Misure urgenti di vigilanza e controllo 1. La Regione impegna le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, alla cura della rilevazione di eventuale presenze di materiali nucleari nel territorio e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguita' con le popolazioni e le strutture civili insediate prevenendo l'immissione di nuove consistenze dei medesimi materiali. Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giomo successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 dicembre 2003 CHIARAVALLOTI

Regional Act No. 26 declaring the Calabria Region to be denuclearized. Preventive measures against pollution from radioactive materials. Monitoring and protection of the environment and public health · Nelum