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意大利的法律

Regional Act No. 25 providing for the development of fish population and fishery sector

颁布于 1982-05-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Lombardia
主题
Fisheries and aquaculture, Water
关键词
inland fisheries, aquaculture, concession, institution, non-governmental entity, policy/planning, stock enhancement/repopulation, fishing gear/fishing method, seasons, size, total allowable catch, non-commercial fishing, subsidy/incentive, offences/penalties, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, governance, inland waters, classification/declassification

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  1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 LEGGE REGIONALE 26 maggio 1982, n. 25 «Norme per la tutela e l’incremento della fauna itti ca e disciplina dell’attività pescatoria». (B.U. 31 maggio 1982, n. 21, 1º suppl. ord.) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità Art. 2 - Promozione della ricerca, della sperimentazione e della conoscenza della fauna ittica e del suo am biente Art. 3 - Attività pescatoria Art. 4 - Liberalizzazione delle acque Art. 5 - Diritti esclusivi di pesca Art. 6 - Concessioni a scopo di piscicoltura e acquicoltura Art. 7 - Consulta regionale della pesca Art. 8 - Consulta provinciale della pesca Art. 9 - Associazioni regionali di pescatori dilettanti e loro compiti Titolo II PROGRAMMAZIONE Art. 10 - Classificazione delle acque Art. 11 - Piano provinciale Art. 12 - Piano regionale Art. 13 - Zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica Art. 14 - Esercizio della pesca all’interno dei parchi regionali Titolo III TUTELA E INCREMENTO DELL’ITTIOFAUNA Art. 15 - Tempi di pesca Art. 16 - Norme di salvaguardia Art. 17 - Esercizio della pesca nelle acque secondarie pre giate Art. 18 - Ripopolamenti ittici Art. 19 - Derivazioni di acque pubbliche in concessione Art. 20 - Estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici Art. 21 - Strutture per la risalita dei pesci Art. 22 - Asciutta di corpi idrici Titolo IV ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PESCATORIA DILETTANTISTICA Art. 23 - Orari e mezzi di pesca Art. 24 - Misure minime e limiti di cattura Art. 25 - Posto di pesca Art. 26 - Pesca subacquea Art. 27 - Gare e manifestazioni di pesca Titolo V ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PESCATORIA PROFESSIONALE Art. 28 - Istituzione dell’albo dei pescatori professionali Art. 29 - Cancellazione e sospensione dall’albo Art. 30 - Acque destinate alla pesca professionale Art. 31 - Attrezzi ammessi per la pesca professionale e limiti di pesca 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,1 Titolo VI CONTRIBUTI REGIONALI Art. 32 - Contributi a cooperative e loro consorzi Art. 33 - Contributi a pescatori singoli Art. 34 - Contributi ad enti e associazioni di pescatori dilet tanti Art. 35 - Procedure di concessione dei contributi Titolo VII LICENZE DI PESCA Art. 36 - Obbligo di licenza Art. 37 - Tipi di licenza Art. 38 - Rilascio della licenza Art. 39 - Licenza di tipo «A» Art. 40 - Validità della licenza Art. 41 - Tasse e soprattasse Titolo VIII DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 42 - Divieti Art. 43 - Sanzioni amministrative Art. 44 - Accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni Art. 45 - Sequestro e confisca Art. 46 - Risarcimento del danno Art. 47 - Vigilanza e tutela delle acque Titolo IX NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 48 - Ufficio del centro di ricerche idrobiologiche applica te alla pesca Art. 49 - Disposizioni transitorie Art. 50 - Abrogazioni Art. 51 - Norma finanziaria Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. — Finalità. — La fauna ittica vivente allo stato naturale delle acque interne del territorio regionale è tutelata nell’inte resse della comunità in attuazione dell’art. 3 dello statuto re gionale. 2. La regione Lombardia disciplina l’esercizio dell’attività pe scatoria nel rispetto dell’equilibrio biologico e ambientale e ai fini della tutela, della produzione naturale e dell’incremento della fauna ittica e del recupero delle acque dall’inquinamento. 3. Ai fini della salvaguardia delle acque dall’inquinamento si applicano le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia. 4. L’attività pescatoria nelle acque pubbliche e nelle acque pri vate collegate con quelle pubbliche della regione Lombardia è disciplinata dalla presente legge, salvo quanto disposto dalla convenzione italo-elvetica approvata con R.D. 17 dicembre 1912, n. 387 e successive modificazioni. 5. Negli articoli successivi della precedente legge la dizione «acque pubbliche» si riferisce anche alle acque private collega te con quelle pubbliche. 6. La provincia è delegata ad esercitare le funzioni ammini strative previste dalla presente legge e non espressamente ri ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 servata ad organi regionali, ivi comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica. Art. 2. — Promozione della ricerca, della sperimentazione e della conoscenza della fauna ittica e del suo ambiente. — La giunta regionale promuove e attua la ricerca e la sperimentazione nel settore della pesca. 2. La giunta regionale, con la collaborazione attiva della scuo la, delle organizzazioni sociali e delle associazioni culturali, naturalistiche e pescatorie, promuove e diffonde la conoscenza della fauna ittica, dell’ambiente e dell’esigenza della loro di fesa. Art. 3. — Attività pescatoria. — Costituisce attività pescatoria ogni azione diretta a catturare la fauna ittica nelle acque in cui essa viva. 2. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della presente legge, l’abbia catturata. 3. Il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere soggetto a turbativa da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abban donato tale operazione. Art. 4. — Liberalizzazione delle acque. — Ai fini della pianifica zione di cui ai successivi art. 11 e 12 per consentire un accesso all’esercizio pescatorio socialmente perequato, la regione per segue la liberalizzazione delle acque e garantisce la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, in particolare delle acque secondarie pregiate. Art. 5. — Diritti esclusivi di pesca. — La provincia ai fini di cui al precedente art. 4, sentita la consulta provinciale di cui al successivo art. 8, può espropriare, ai sensi delle vigenti leggi, per pubblica utilità e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pe sca comunque denominati e costituiti. 2. L’indennità di esproprio è determinata dalla provincia in proporzione alle tasse pagate dall’espropriando nell’ultimo de cennio sul diritto e per l’esercizio di esso ai sensi dell’art. 29, secondo comma del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (1). 3. La provincia può altresı̀ stipulare convenzioni con i titolari di diritti esclusivi di pesca. 4. Per l’attuazione dei piani di cui ai successivi art. 11 e 12 le province utilizzando, anche mediante contratti di prestazione d’opera, il personale delle precedenti gestioni che ne faccia do manda entro 90 giorni dall’avvenuto esproprio e risulti in servi zio alla data del 31 dicembre 1981. Art. 6. — Concessioni a scopo di piscicoltura o acquicoltura. — Il presidente della provincia, ai fini di aumentare la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare concessioni a scopo di pescicoltura o acquicoltura in acque demaniali, previo parere del centro di ricerche idrobiologiche di cui al successivo art. 48. 2. Nelle acque oggetto della concessione, salve le attività di cui al successivo comma, è vietata la pesca. 3. Al concessionario, o a persone da lui autorizzate, è consen tito prelevare il pesce a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque. (1) Sta in questa stessa voce. 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,2 4. La concessione è rilasciata per una durata non superiore ad anni quindici ed è rinnovabile. 5. La concessione a scopo di piscicoltura e acquicoltura rila sciate ai sensi dell’art. 11 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (1) e in atto all’entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate agli attuali o ad eventuali altri concessionari qualora non contrastino con l’attuazione del piano di cui al successivo art. 11 e con il regolamento di cui al successivo art. 17; in caso di mancato rinnovo tali concessioni decadono di diritto a decorrere dal 31 dicembre 1983 salve scadenze anteriori, e il relativo personale che risulti in servizio alla data del 31 dicem bre 1981, su domanda da presentarsi entro novanta giorni dal la cessazione, sarà utilizzato dalla provincia competente per territorio. 6. Per il rilascio delle concessioni di cui al precedente primo comma inerenti ad acque demaniali le province acquisiscono il parere dei competenti organi statali ai sensi dell’art. 100, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (2). 7. Nel rilascio delle nuove concessioni si deve dare la priorità alle cooperative di pescatori professionali i cui soci siano i scritti all’albo di cui al successivo art. 28 e, per le acque secon darie pregiate, alle associazioni di pescatori dilettanti ricono sciute che non perseguano fini di lucro. Art. 7. — Consulta regionale della pesca. — È istituita con de creto del presidente della giunta regionale la consulta regiona le della pesca che ha sede presso la giunta stessa. 2. Essa è composta: a) dall’assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede; b) dal responsabile d’ufficio del centro regionale di ricerche idrobiologiche applicate alla pesca; c) da cinque rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall’associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e due dalle altre associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale; d) da tre rappresentanti dei pescatori di professione desi gnati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresen tative a livello regionale; e) da un rappresentante designato dalle associazioni natura listiche operanti nella regione; f) da un rappresentante dei produttori di pesce designato dalle associazioni di categoria. 3. Le associazioni di cui al comma precedente, lett. c) devono essere a carattere nazionale o regionale riconosciute ai sensi del successivo art. 9. 4. Non può far parte della consulta chi abbia commesso gravi violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca. 5. Ai lavori della consulta partecipano, senza diritto di voto, il dirigente o un responsabile d’ufficio del servizio caccia e pesca, nonché un dirigente o un responsabile d’ufficio, operanti, ri spettivamente, presso i settori competenti in materia di turi smo, ecologia e lavori pubblici della giunta regionale, designati dagli assessori regionali competenti. 6. La consulta esprime parere e formula proposte sugli atti e provvedimenti a carattere generale da emanarsi dagli organi regionali in ordine alle materie di cui alla presente legge. 7. La consulta dura in carica cinque anni. (2) Sta in I 1.6. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 8. Le designazioni di cui al precedente secondo comma, lett. c), d), e) ed f) devono pervenire al presidente della giunta regio nale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presi dente stesso provvede alle nomine di sua competenza, tenuto conto delle designazioni pervenute. 9. Ogniqualvolta sia ritenuto utile il presidente potrà far parte cipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresen tanti delle province, dei comuni e delle comunità montane ter ritorialmente interessati, nonché di associazioni ed istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della pesca e della difesa della fauna ittica. 10. Fino a quando la legge regionale non disciplinerà in modo uniforme i compensi ed i rimborsi spese dovuti ai componenti di collegi tecnici e amministrativi operanti presso la regione, spettano ai componenti la consulta, estranei all’amministrazio ne regionale, per ciascuna seduta, per non più di una seduta al giorno, le seguenti indennità: — lire 30.000 al presidente; — lire 20.000 agli altri componenti. 11. Ai componenti la consulta che non risiedano nel comune ove questa ha sede spetta altresı̀ il rimborso delle spese di viag gio nelle forme previste per gli impiegati regionali. Art. 8. — Consulta provinciale della pesca. — È istituita con decreto del presidente della provincia la consulta provinciale della pesca. 2. Essa è composta: a) dal presidente della provincia o da un assessore delegato, che la presiede; b) da un esperto del centro regionale di ricerche idrobiologi che applicate alla pesca o da un biologo scelto dal presidente della giunta provinciale. c) da cinque rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall’associazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale e due designati dalle altre associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale; d) da tre rappresentati dei pescatori di professione designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, ove esistenti; e) da un rappresentante dei produttori di pesce designato dalle associazioni di categoria, ove esistenti. 3. Le associazioni di cui alle lett. c) devono essere a carattere nazionale o regionale riconosciute ai sensi del successivo art. 9. 4. Non può far parte della consulta chi abbia commesso viola zioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca. 5. La consulta esprime parere sugli atti e i provvedimenti a carattere generale, relativi alla tutela della ittiofauna e all’eser cizio dell’attività pescatoria da emanarsi dalla provincia. 6. ...................................................................................... (2 bis). 7. La consulta dura in carica cinque anni. 8. Le designazioni di cui al precedente secondo comma lett. c), d) ed e) devono pervenire al presidente della provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stes so provvede alle nomine di sua competenza, tenuto conto delle designazioni pervenute. 9. Ai componenti la consulta estranei all’amministrazione pro (2 bis) Il comma è stato abrogato dal comma 169 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0). 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,3 vinciale e regionale spettano, per ciascuna seduta, per non più di una seduta al giorno, le indennità previste dal precedente art. 7, penultimo comma, nonché, limitatamente ai componen ti che non risiedano nel comune ove la consulta ha sede, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste per gli impiegati provinciali. Art. 9. — Associazioni regionali di pescatori dilettanti e loro compiti. — Le associazioni di pescatori dilettanti non ricono sciute ai sensi della legislazione vigente e operanti nelle acque interne della regione possono chiedere al presidente della giun ta regionale il riconoscimento agli effetti della presente legge. 2. Ai fini del riconoscimento le associazioni devono essere isti tuite per atto pubblico, avere un ordinamento democratico in terno, perseguire gli scopi di cui al successivo comma quarto, dimostrare di avere un minimo di duemila soci e un’organizza zione stabile in almeno cinque province della Lombardia o, in alternativa, avere un minimo di cinquemila soci, nonché ga rantire un’adeguata pubblicità al bilancio. 3. Il riconoscimento è concesso con decreto del presidente del la giunta regionale; qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti dal comma precedente il riconoscimento è revocato. 4. Le associazioni hanno lo scopo di: a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi; b) promuove a diffondere tra i pescatori, con adeguate ini ziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fau na ittica e della integrità dell’ambiente naturale. c) collaborare con la regione e le province ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della programmazione provinciale e regionale di cui ai succes sivi artt. 11 e 12; d) promuovere iniziative di pesca sportiva e svolgere attività di vigilanza e di istruttoria in materia di pesca; e) collaborare con le province all’attività di ripopolamento ittico e partecipare alla gestione sociale delle acque. Titolo II PROGRAMMAZIONE Art. 10. — Classificazione delle acque. — Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque princi pali e acque secondarie. 2. Sono principali le acque nelle quali, per portata e vastità e per condizioni fisico-biologiche ed ittiogeniche, è consentito l’uso di reti ed attrezzi atti anche alla grande cattura. 3. Sono secondarie le acque destinate preminentemente alla pesca dilettantistica e nelle quali è vietata la pesca con reti ed attrezzi a grande cattura. 4. Le acque secondarie si distinguono a loro volta in: a) acque normali, popolate da ciprinidi; b) acque pregiate, popolate da salmonidi e timallidi. 5. La classificazione è disposta con la carta di cui al successivo art. 12. 6. La classificazione delle acque, le modalità ed i tempi di pe sca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, vengono effettuati d’intesa con i competenti enti della regione territorialmente interessata. Art. 11. — Piano provinciale. — Le province partecipano all’e laborazione del piano regionale di cui al successivo art. 12 pre disponendo entro il 31 dicembre 1983, sentita la consulta pro vinciale della pesca e in base alle direttive tecniche emanate ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 dalla giunta regionale, una carta provinciale delle vocazioni ittiche ed un piano provinciale per la destinazione e l’uso delle acque pubbliche di competenza (3). 2. La carta delle vocazioni ittiche deve contenere: a) l’individuazione in scala 1∏25.000 dei corpi idrici pubbli ci o collegati con acque pubbliche esistenti nell’ambito provin ciale, con l’indicazione della lunghezza, larghezza e portata d’acqua; b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l’indicazione delle attività maggiormente responsabili dell’in quinamento. c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro ca ratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l’indicazione, per le acque secondarie pregiate, della consi stenza della fauna ittica. 3. Il piano deve comunque prevedere: a) la proposta della classificazione delle acque ai sensi del precedente art. 10; b) l’indicazione, ai fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca di cui al precedente art. 5, da diritti demaniali esclusivi di pesca di cui all’ultimo comma dell’art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (2) e da usi civici, ovvero da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi altra natura; c) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a di ritti esclusivi di pesca di cui al precedente art. 5; d) l’utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca di cui all’ultimo comma dell’art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (2); e) le concessioni in atto di pescicoltura e acquicoltura; f) le zone, costituite o da costituire, destinate alla protezio ne, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione; g) i tratti di acque pubbliche nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca; h) i ripopolamenti di fauna ittica da effettuare periodica mente in ogni corpo idrico di competenza; i) i tratti di acque pubbliche ove inibire o limitare la naviga zione a motore; l) i tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca su bacquea; m) i tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo; n) i corpi idrici classificati secondari normali nei quali è consentita la pesca professionale; o) l’organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pe sca; p) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari neces sari per la gestione del piano. Art. 12. — Piano regionale. — Entro il 31 dicembre 1984 la giunta regionale, sulla base dei piani e delle carte delle vocazio ni ittiche provinciali di cui al precedente art. 11, sentita la con sulta regionale della pesca e avvalendosi delle competenze tec niche del centro di ricerche idrobiologiche di cui al successivo art. 48, predispone la carta regionale delle vocazioni ittiche e (3) In applicazione di quanto previsto in materia di competenze degli or gani di governo e della dirigenza dagli artt. 2, 3, 17 e 18 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 (sta in I 4.1) vedi il primo comma dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1. (Sta in I 5.4). 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,4 il piano regionale recante gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela e l’incremento dell’ittiofauna. 2. La carta delle vocazioni ittiche deve contenere: a) l’individuazione dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell’ambito regionale, con l’indica zione della lunghezza, larghezza, portata d’acqua e loro classi ficazione ai sensi del precedente art. 10; b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l’indicazione delle attività maggiormente responsabili dell’in quinamento; c) le vocazioni ittiogeniche delle acque di base alle loro ca ratteristiche chimico-fisico e biologiche, attuali e potenziali. 3. Le previsioni di piano devono comunque comprendere: a) gli indirizzi generali, relativi alla gestione e al governo della pesca; b) l’indicazione delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca di cui al precedente art. 5, da diritti demaniali esclusivi di pesca di cui all’ultimo comma dell’art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (2), da usi civici e da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi altra natura; c) l’indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate, da attuarsi da parte degli enti competenti in materia; d) le prescrizioni relative ai ripopolamenti ittici; e) i tempi di attuazione del piano; f) l’ammontare dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani e criteri di ripartizione dei fondi tra le province; g) l’indicazione degli strumenti normativi necessari per la gestione del piano, nonché l’individuazione degli enti statali, regionali e locali da coinvolgere nella gestione stessa. Art. 13. — Zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica. — Le zone di protezione e ripopolamento ittico, indicate dai piani provinciali di cui al precedente art. 11, sono istituite dalle pro vince e sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte per periodi determinati e dotate di particolari ope re di ripopolamento e di produzione di fauna ittica, anche allo scopo di arricchire altre acque. 2. In tali acque la pesca è vietata e sono ammesse solo le cattu re a cura della provincia ai fini della reimmissione in altre ac que pubbliche. 3. Le zone di tutela ittica previste dal precedente art. 11, com ma terzo, lett. f) sono istituite dalle province e sono costituite da tratti di acque interne circoscritte per periodi determinati e dotate di particolari opere di protezione (legnaie); in tali zone le province possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinelli e con un massimo di cinque ami. Art. 14. — Esercizio della pesca all’interno dei parchi regionali. — Salvo quanto disposto dai piani territoriali di coordinamen to, di ciascun parco regionale e comunque fino all’approvazio ne di detti piani, la giunta regionale, sentiti la provincia com petente e l’ente gestore del parco, può disporre divieti o limita zioni all’esercizio della pesca non previsti dalla presente legge allo scopo di conservare l’ambiente del parco o sue zone parti colari, o di equilibrare la popolazione ittica delle acque di per tinenza del parco stesso. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 Titolo III TUTELA ED INCREMENTO DELL’ITTIOFAUNA Art. 15. — Tempi di pesca. — La pesca è vietata nei seguenti periodi per le specie sotto indicate: — trote e salmerini: nelle acque fluviali, dalla prima dome nica di ottobre fino all’ultima domenica di febbraio; nelle ac que lacuali dal 15 dicembre al 15 gennaio; — carpione, dal primo dicembre al trentun gennaio e dal quindici giugno al quindici agosto; — coregoni e coregonidi, dal primo dicembre al quindici gennaio; — temolo, dal quindici dicembre al trenta aprile; — pesce persico, dal primo aprile al trentun maggio; — persico trota, dal primo maggio al quindici giugno; — luccio, dal primo febbraio al trentun marzo; — tinca e carpa, dal quindici maggio al trenta giugno; — agone, dal quindici maggio al quindici giugno; — alborella, dal quindici maggio al quindici giugno, limita tamente alla pesca con uso delle reti; — pigo e barbo dal quindici maggio al trenta giugno. 2. I periodi di divieto previsti dal comma precedente decorro no da un’ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un’ora prima del levar del sole del giorno di scadenza. 3. Nelle acque secondarie pregiate è vietato l’esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un’ora prima del levar del sole dell’ultima domenica di feb braio. 4. La provincia, per comprovare esigenze climatiche e su con forme parere del centro di ricerche idrobiologiche, può variare i tempi di divieto di cui al precedente primo comma, senza diminuirne i giorni (4). Art. 16. — Norme di salvaguardia. — Al fine di evitare danni all’ittiofauna e al suo ambiente di vita la pesca può essere vieta ta o limitata per periodi e località determinati con decreto del presidente della giunta regionale o dell’assessore competente, se delegato. 2. In casi di eccezionale gravità ed urgenza i predetti limiti e divieti di pesca nelle acque di competenza provinciale sono disposti dal presidente della provincia con provvedimento da comunicarsi immediatamente al presidente della giunta regio nale. Art. 17. — Esercizio della pesca nelle acque secondarie pregiate. — Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, ai fini della salvaguardia e dell’incremento delle specie ittiche pregiate, nonché per il controllo della pres sione pescatoria massima consentita, approva particolari di sposizioni alle quali le province dovranno successivamente at tenersi nel disciplinare l’esercizio della pesca nelle acque se condarie pregiate di propria competenza. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente dovranno ga rantire l’esercizio della pesca con modalità eguali per tutti i pescatori muniti di licenza; dovranno altresı̀ prevedere un ap posito tesserino regionale rilasciato a titolo gratuito dalle sin gole province. (4) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 1 della L.R. 5 aprile 1983, n. 27. (Sta in questa stessa voce.) 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,5 Art. 18. — Ripopolamenti ittici. — I ripopolamenti ittici devo no avere lo scopo di migliorare, ricostituire e potenziare il pa trimonio ittico delle acque della regione, con particolare ri guardo alle specie pregiate ed a quelle utilizzate per la pesca professionale. 2. La provincia entro il 31 marzo di ogni anno approva il pro gramma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi. 3. La provincia può disporre, in deroga ai tempi di divieto pre visti dal precedente art. 15, la cattura di esemplari delle specie necessarie per la riproduzione artificiale a scopo di ripopola mento. 4. La provincia, previo parere tecnico del centro di ricerche idrobiologiche, può autorizzare, allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici pubblici, la cattura di talune specie ittiche e la loro immissione in altre acque pubbliche. 5. È vietato a chiunque immettere nelle acque pubbliche ittio fauna senza l’autorizzazione della provincia competente per territorio. 6. La giunta regionale determina le modalità d’uso di genera tori autonomi di energia elettrica, da utilizzarsi esclusivamente per la cattura del pesce a scopo di spremitura, di ripopolamen to e di recupero (3). Art. 19.— Derivazione di acque pubbliche in concessione. — Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche principali debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di millimetri venti, o di altre apparecchiature idonee ad impedire il passaggio del pesce da indicarsi nei disci plinari di concessione. 2. Gli organi che rilasciano le concessioni di derivazioni d’ac qua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l’eventuale onere, a spese del concessionario, dell’immissione annuale di specie ittiche nella quantità fissata dalla provincia competente per territorio; dette norme disciplinari dovranno prevedere la defluenza con tinua di una quantità d’acqua sufficiente a garantire anche in periodi di magra la sopravvivenza e la rimonta dell’ittiofauna. 3. Le norme disciplinari di cui al precedente comma devono essere emanate entro il 31 dicembre 1983 e ad esse dovranno essere adeguate anche le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Copia delle autorizzazioni concesse e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province. 5. Il presidente della provincia, accertata la mancata osservan za da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, deve richiedere agli uffici che hanno rilasciato la concessione la revoca della stessa e l’immediata sospensione della derivazione. Art. 20. — Estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici. — È vietata l’estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di protezione e di ripopolamento ittico istituito ai sensi del precedente art. 13. 2. A tale scopo il presidente della provincia dà comunicazione del provvedimento istitutivo alla regione ed agli altri enti pub blici interessati. 3. La regione provvede alla revoca o alla sospensione delle e ventuali concessioni in atto nei corpi idrici interessati. 4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazio ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 ne e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fan ghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione degli art. 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (5) e successive modificazioni, e delle altre dispo sizioni regionali vigenti in materia. Art. 21. — Strutture per la risalita dei pesci. — I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che comportino l’occupa zione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce per il mantenimento dell’equilibrio biologico delle specie ittiche presenti; a tal fine la giunta regionale ema na le disposizioni procedurali e tecniche cui debbono attenersi gli interessati e le province cui compete curarne l’osservanza. Art. 22. — Asciutta di corpi idrici. — Chi intende svuotare o interrompere corsi di acqua o bacini che non abbiano regime stagionale, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, e obbligato, salvi i casi di cui al penultimo comma del presente articolo, a darne comunicazione al presidente del la provincia competente per territorio almeno trenta giorni pri ma dell’inizio dei lavori. 2. Il presidente della provincia, entro la data di inizio dei lavo ri, impartisce all’interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguirsi a spe se dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corso posto in asciutta. 3. Nei tratti dei corsi di acqua e nei bacini posti in asciutta, anche se incompleta, la pesca è proibita. 4. Il pesce eventualmente rimasto nel corso d’acqua pubblico deve essere recuperato ed immesso in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del perso nale incaricaricato dalla provincia interessata. 5. Nei casi d’urgenza determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto ad interrompere i corsi d’acqua o bacini deve darne immediata comunicazione al presidente del la provincia territorialmente competente. 6. Le norme del presente articolo non si applicano ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d’acqua naturali e ai canali per l’alimentazione idrica di allevamenti ittici. Titolo IV ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PESCATORIA DILETTANTISTICA Art. 23. — Orari mezzi di pesca. — La pesca dilettantistica e sempre vietata da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima del levar del sole, secondo l’orario ufficiale diffuso dall’osservato rio astronomico di Brera, salvo le eventuali deroghe concesse dalle province, sentite le rispettive consulte in funzione di par ticolari tipi o tradizioni locali di pesca. 2. La pesca dilettantistica, da esercitarsi da coloro che sono in possesso della licenza di tipo «B», è consentita nelle acque principali e secondarie normali con i seguenti mezzi: a) canna-lenza con o senza mulinello con un massimo di cinque ami o altre esche singole artificiali o naturali; b) tirlindana e timoniera con un massimo di quindici ami o (5) Sta in T 6.2. 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,6 esche naturali o artificiali da usare soltanto nei bacini lacuali classificati tra le acque principali; c) bilancia o bilancella di m 1,5 di lato con maglie non infe riori a mm 10, montata su palo di manovra; d) mazzacchera; e) bilancione, delle misure, con le modalità e nelle località consentite dalla provincia, sentita la consulta provinciale della pesca; f) fucili subacquei, esclusi quelli muniti di carica esplosiva. 3. L’uso della bilancia è consentito solo da riva, a piede asciut to, ad una distanza non inferiore a quindici metri da pescatore a pescatore, sia sulla stessa riva che tra le due rive. 4. È vietata la pesca con l’uso della bilancia «guadando e ran zando», nonché con la medesima appesa ad una fune tesa at traverso il corso d’acqua; è invece ammesso l’ausilio di una carrucola; il bastone della bilancia non puo superare comun que la lunghezza di metri dieci; è vietato qualsiasi impianto fisso anche solo temporaneo sul terreno. 5. La pesca dilettantistica da natante ancorato o in movimento può essere esercitata solo su bacini lacuali classificati tra le acque principali e nel fiume Po; nelle altre acque può essere esercitata solo se il natante appoggia con un’estremità alla riva. 6. La pesca dilettantistica nelle acque secondarie pregiate può essere esercitata soltanto con una canna - lenza, con o senza mulinello, con non più di cinque ami - mosche - camole finte o altra esca singola naturale o artificiale. 7. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può ridurre in zone predeterminate i mezzi di pesca previsti dal presente articolo per esigenze di salvaguardia del patrimo nio ittico. 8. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può altresı̀ consentire per tradizionali pesche locali in prede terminate zone dei laghi Garda, Como, Iseo ed Idro, l’uso di altri attrezzi ed in particolare l’uso della spaderna o palamide con non più di cinquanta ami di misura non superiore al n. 4 e della fiocina con un massimo di sette punte. 9. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può disporre norme particolari per la pesca notturna all’an guilla, alla bottatrice e all’agone. Art. 24.— Misure minime e limiti di cattura. — È vietato cattu rare pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure: — trote, centimetri ventidue; nei fiumi Po e Ticino e nel trat to sublacuale dei fiumi Adda ed Oglio, centimetri venticinque; nei laghi subalpini, centimetri trenta; — carpione, centimetri venticinque; — persico trota, centimetri ventidue; — coregone e coregonidi, centimetri trenta; — salmerini, centimetri ventidue; — temolo, centimetri venticinque; — pesce persico, centimetri diciotto; — luccio, centimetri trentacinque; — tinca, centimetri venti; — carpa, centimetri trenta; — barbo, centimetri quindici; — agone, centimetri quindici; — storio, centimetri ottanta; — anguilla, centimetri trentacinque; — pigo, centimetri quindici; — cavedano, centimetri quindici; La lunghezza minima totale dei pesci sono misurate dall’api ce del muso all’estremità della pinna caudale. 2. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 catturare più di cinque capi complessivi di salmonidi o timalli di e non più di cinque chilogrammi nelle altre specie, salvo che in occasione delle gare e manifestazioni di pesca di cui al successivo art. 27. 3. Il limite di peso di cui al precedente comma può essere su perato nel caso di cattura, oltre al pesce minuto, di un unico esemplare di grosse dimensioni. 4. Il presidente della giunta regionale o l’assessore competen te, se delegato, può limitare o vietare la cattura di una o più specie al fine di evitarne il depauperamento. 5. La pesca dei gamberi è vietata ai sensi dell’art. 15 della leg ge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (6). 6. La pesca nei laghetti, cave e specchi d’acqua situati all’inter no di aree di proprietà privata ma comunicanti con acque pub bliche o alimentati da acque sorgive sarà disciplinata dal consi glio regionale. 7. Chiunque munito di mezzi di pesca trasporta pesce prove niente da laghetti, stagni o corpi idrici privati deve essere mu nito di una dichiarazione che attesti la provenienza del pesce rilasciata dal proprietario o dal gestore del sito ove è avvenuta la cattura. Art. 25. — Posto di pesca. — Il posto di pesca spetta al primo occupante. 2. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pon gano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d’aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. Art. 26.— Pesca subacquea. — La pesca subacquea nelle acque interne può essere esercitata solo con fucili subacquei esclusi quelli muniti di carica esplosiva. 2. La pesca subacquea, da esercitarsi da coloro che sono in possesso della licenza di tipo «B», è consentita esclusivamente dall’alba al tramonto e solo in apnea in zone di bacini lacuali delimitati e indicati nei piani provinciali di cui al precedente art. 1. 3. Chi esercita la pesca subacquea nelle acque interne deve osservare le stese misure di sicurezza e di segnalazione previste dalla normativa vigente per la pesca subacquea marina. 4. Alle stese misure di sicurezza e di segnalazione sono tenuti coloro i quali eseguono qualunque altra attività subacquea. Art. 27. — Gare e manifestazioni di pesca. — Le gare e manife stazioni di pesca nelle acque pubbliche possono essere orga nizzate, ferme restando le attribuzioni del CONI, dalla regione, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dalle associazioni nazionali o regionali riconosciute. 2. Nei campi di gara la pesca è vietata dalle ore dodici del giorno precedente a quello di svolgimento della gara fino al termine della stessa. 3. Eventuali immissioni di pesci nei campi di gara devono av venire almeno sei ore prima dell’effettuazione della gara. 4. Le gare e manifestazioni di pesca nelle acque libere da vin coli sono autorizzate dalle province con l’osservanza delle pre scrizioni generali emanate dal consiglio regionale ai fini della selvaggina ittica e ad integrazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. (6) Sta in T 3.2. 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,7 Titolo V ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PESCATORIA PROFESSIONALE Art. 28. — Istituzione all’albo dei pescatori professionali. — Presso la provincia è istituito l’«albo dei pescatori professio nali». 2. Può iscriversi all’albo chiunque eserciti la pesca quale atti vità professionale e sia in possesso della licenza di tipo «A». 3. Alla domanda, da presentarsi al presidente della provincia competente e tramite il comune di residenza del richiedente, devono essere allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione del sindaco del comune di residenza, vista ta dall’ufficio provinciale del lavoro, da cui risulti che l’interes sato esercita la pesca quale attività professionale; b) copia autentica della licenza di pesca di tipo «A» rilascia ta ai sensi della legislazione vigente. 4. Il presidente della provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, dispone l’iscrizione all’albo con provvedimento da comunicarsi all’interessato. 5. In caso di diniego dell’iscrizione da notificarsi all’interessa to questi può ricorrere al presidente della giunta regionale en tro trenta giorni dalla notificazione. Art. 29.— Cancellazione e sospensione dall’albo. — La cancella zione dall’albo di cui all’articolo precedente è disposta su istan za dell’interessato o d’ufficio. 2. La sospensione è disposta d’ufficio, per violazione alle nor me sulla pesca, per periodi non inferiori a tre mesi e non supe riori a tre anni. 3. La cancellazione d’ufficio è disposta nei confronti di chi ab bia perso i requisiti per l’iscrizione all’albo. 4. Il presidente della provincia dispone la sospensione o la cancellazione dall’albo, sentita la consulta provinciale della pe sca, con provvedimento motivato da notificarsi all’interessato. 5. L’interessato può proporre ricorso contro il provvedimento del presidente della provincia al presidente della giunta regio nale entro trenta giorni dalla notificazione. Art. 30. — Acque destinate alla pesca professionale. — La pesca professionale può essere esercitata in tutte le acque pubbliche principali e in quelle secondarie normali indicate nei piani pro vinciali e che risultino dotate di ittiofauna che sotto il profilo qualitativo e quantitativo possa essere oggetto di pesca profes sionale. 2. Nelle acque secondarie normali non possono essere utiliz zati mezzi di pesca destinati alla grande cattura. Art. 31. — Attrezzi ammessi per la pesca professionale e limiti di pesca. — Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, sulla base delle proposte avanzate dalle province e sentita la consulta regionale della pesca, ap prova con propria deliberazione, l’elenco degli attrezzi consen titi per la pesca professionale, con l’indicazione degli attrezzi a grande cattura e l’eventuale indicazione di quelli il cui uso è ammesso soltanto in determinati corpi idrici o in parte di essi, stabilendo la misura delle maglie delle reti, la lunghezza com plessiva di ogni tesa permessa per ciascun tipo di rete e l’orario di posa e levata dei vari tipi di rete (7). (7) Per quanto disposto dal presente comma vedi D.C.R. 23 dicembre 1987, n. IV/849. (B.U. 16 marzo 1988, n. 11, Se. O.). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 2. Dalla data di esecutività della deliberazione relativa all’elen co di cui al comma precedente è vietato l’uso di reti a strascico; dalla stessa data è altresı̀ vietato l’uso delle reti volanti salvo che il consiglio regionale, su proposta delle province, disponga, in sede di approvazione del suddetto elenco, di consentirne l’u so per particolari esigenze relative alla profondità e alla tipolo gia delle acque o alle specie di fauna ittica ivi presenti. 3. Tutte le reti vanno collocate ad una distanza non inferiore a trenta metri dalla riva dei laghi e nel periodo primo aprile trenta settembre, dovranno essere salpate, con le relative se gnalazioni, dalle ore diciassette di ogni sabato per essere ripo ste in pesca ogni successiva domenica dalle ore diciassette. 4. Successivamente all’emanazione dell’elenco di cui al prece dente primo comma le province, relativamente alle acque di propria competenza, potranno disporre ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti per l’esercizio della pesca professionale e vietare, per periodi limitati e per località determinate, l’uso di alcuni degli attrezzi ammessi al fine di evitare danni all’ittio fauna. 5. I pescatori professionali devono munire ogni attrezzo di pe sca di contrassegno inamovibile rilasciato dalla provincia re cante il numero della licenza di pesca; detto contrassegno va apposto anche sui gavitelli di segnalazione e di sospensione delle reti in esercizio di pesca. 6. Nell’esercizio della pesca professionale si osservano le di sposizioni di cui al precedente art. 24, commi primo, secondo, quinto e sesto. 7. Le province, sentita la consulta provinciale della pesca, in relazione a particolari esigenze riguardanti la profondità e la tipologia delle acque lacuali, possono disporre deroghe all’ob bligo della distanza di trenta metri dalla riva dei laghi di cui al precedente terzo comma, consentendo che le reti siano collo cate ad una distanza inferiore dalla riva, tranne che nei luoghi di riproduzione dell’agone, dell’alborella e del pesce persico, dalle stesse province individuati, per il periodo di riproduzione delle specie medesime (8). Titolo VI CONTRIBUTI REGIONALI Art. 32. — Contributi a cooperative e loro consorzi. — Ai fini del miglioramento e potenziamento della pesca professionale la regione concede contributi in conto capitale a cooperative tra pescatori professionali iscritti all’albo ed a loro consorzi. 2. I contributi vengono concessi per: a) acquisto, trasformazione e miglioramento di scafi da pe sca, ivi inclusa la sostituzione degli apparati propulsivi a moto re, preferibilmente a ciclo diesel; b) acquisto di reti e di attrezzi per la pesca; c) acquisto di celle frigorifere per l’immagazzinaggio e ven dita diretta di prodotti ittici; d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni ed in altri bacini idonei, anche me diante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo; I contributi regionali in conto capitale non possono superare (8) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’articolo unico della L.R. 16 ago sto 1982, n. 50. (Sta in questa stessa voce.) 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,8 per ciascuna iniziativa il sessanta per cento della spesa ammis sibile. Art. 33.— Contributi a pescatori singoli. — La regione concede ai pescatori professionali singoli iscritti all’albo provinciale contributi in conto capitale per sostenere iniziative concernen ti l’acquisto o la revisione generale di barche e motori, nonché l’acquisto di altre attrezzature. 2. I contributi di cui al comma precedente non possono supe rare il quaranta per cento della spesa ammissibile. Art. 34.— Contributi ad enti e associazioni di pescatori dilettan ti. — Ai fini dei ripopolamenti ittici di acque destinate alla pe sca dilettantistica e sportiva, la regione concede contributi in conto capitale ad associazioni di pescatori dilettanti ricono sciute e ad enti che svolgono attività senza fini di lucro. 2. I contributi sono concessi per: a) costruzione di impianti di produzione ittica; b) ampliamenti e miglioramenti di impianti esistenti; c) ripopolamenti ittici; Art. 35. — Procedure di concessione dei contributi. — I contri buti previsti dai precedenti artt. 32, 33 e 34 sono concessi entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del presidente della giun ta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente (3). 2. Le domande di contributo devono essere presentate alle province competenti per territorio entro il 30 giugno dell’eser cizio precedente a quello di riferimento; entro i successivi no vanta giorni le province, previa istruttoria, trasmettono le do mande alla giunta regionale corredate da proprio motivato pa rere. 3. Alle domande deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: — la descrizione dettagliata dell’intervento ed i tempi della sua attuazione; — i mezzi finanziari di cui il richiedente dispone per la rea lizzazione dell’intervento; — i preventivi di spesa relativi agli interventi ed iniziative di cui ai precedenti artt. 32, secondo comma, 33 primo comma, e 34 secondo comma. 4. Il decreto di cui al primo comma del presente articolo spe cifica le modalità di erogazione del contributo, i termini di at tuazione dell’intervento e gli eventuali vincoli a carico del be neficiario. Titolo VII LICENZE DI PESCA Art. 36. — Obbligo di licenza. — L’esercizio della pesca nelle acque interne della regione Lombardia è subordinato, per i cit tadini ivi residenti, al possesso della licenza rilasciata con la procedura indicata dai successivi artt. 38 e seguenti, e per gli altri cittadini italiani al possesso di analoga licenza rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza. 2. L’esercizio della pesca nelle acque secondarie pregiate è su bordinato al possesso del tesserino regionale di cui al prece dente art. 17, secondo comma. 3. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato: a) gli addetti a qualsiasi impianto di pescicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impianti stessi; b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scien tifici anche in deroga ai divieti vigenti; c) i minori di anni tredici che esercitino la pesca con l’uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. 4. Per i cittadini appartenenti ai paesi della comunità econo mica europea valgono le disposizioni vigenti. Art. 37. — Tipi di licenza. — Le licenze di pesca nelle acque interne si distinguono in: A) licenza di tipo «A», che autorizza i pescatori di professio ne all’esercizio della pesca nelle acque interne con l’uso di tutti i mezzi e gli attrezzi di cui ai precedenti artt. 23 e 31. B) licenza di tipo «B», che autorizza i pescatori dilettanti: a) all’esercizio della pesca nelle acque interne ivi comprese le acque di bonifica, con l’uso dei mezzi di pesca di cui al prece dente art. 23; b) all’esercizio della pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite e da parte di soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Art. 38. — Rilascio della licenza. — La licenza di pesca viene rilasciata dalla provincia ove risiede il richiedente, previa pre sentazione dell’attestato del pagamento di cui al terzo comma del successivo art. 41, su stampati forniti dalla regione in con formità ai modelli predisposti dalla giunta regionale e corri spondenti ai tipi di licenza «A» e «B» di cui al precedente art. 37. 2. Ogni tipo di licenza deve avere numerazione a livello regio nale e contenente i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice regionale eventualmente attribuito al titolare e, per la licenza di tipo «B», professione. 3. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi alla provincia. Art. 39. — Licenza di tipo «A». — La licenza di tipo «A» è riservata ai pescatori di professione i quali sono tenuti, entro trenta giorni dal rilascio della licenza, a dare prova dell’avvenu ta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250; in mancanza di tale prova la provincia procederà alla re voca della licenza. 2. Ai minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici che intendano esercitare la pesca professionale viene rilascia ta, previo assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela, la licenza di tipo «A» che consente di esercitare la pesca in collaborazione o sotto la responsabilità di un pescatore di professione; in tal caso sulla licenza rilasciata al minore di anni diciotto viene apposta la dizione «apprendista». Art. 40. — Validità della licenza. — Le licenze di pesca di tipo «A» e «B» hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e sono soggette al pagamento delle tasse e delle soprat tasse di cui al successivo art. 41. 2. La licenza di tipo «A» è soggetta a vidimazione annuale da parte della provincia competente. 3. Ai fini della vidimazione di cui al comma precedente la pro vincia provvede ad accertare la continuità dell’iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 39, primo comma; in caso di accertamento negativo la provincia dispone la revoca della li cenza. Art. 41.— Tasse e sopratasse. — Le tasse e le sopratasse annua li per l’esercizio della pesca nelle acque interne sono stabilite 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,9 dalle leggi regionali vigenti in materia di tasse sulle concessio ni regionali. 2. L’esercizio della pesca non è consentito quando il pescato re, anche se munito di licenza, non è in regola con le prescri zioni di cui al precedente art. 40. 3. Il pagamento delle tasse o delle sopratasse di cui al primo comma del presente articolo avviene secondo le modalità pre viste dalle vigenti disposizioni regionali in materia. Titolo VIII DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 42. — Divieti. — Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli e fermi restando i divieti previsti dalle norme penali è vietato; a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica; b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidi re, stordire o uccidere la fauna ittica; c) collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraver so fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino; d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato; e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dell’apparato boccale; f) pescare con le mani; g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d’acqua, deviando li o ingombrandoli con opere stabili, murere, muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri si stemi non previsti dalla presente legge; h) pescare durante l’asciutta, completa o incompleta, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre ac que pubbliche sotto il controllo della provincia; i) pasturare con l’uso del sangue solido o liquido o con l’uso di sostanze chimiche; l) usare il sangue solido come esca; m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma delle ac que secondarie pregiate; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria (9). n) usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con fiocina, laddove è consentita; o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio; p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad e sclusione della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate, dai ponti e dai molini natanti a monte di questi; q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze; (9) La lettera è stata cosı̀ sostituita dall’articolo unico della L.R. 16 agosto 1982, n. 50 (Sta in questa stessa voce), come modificato all’art. unico della L.R. 9 dicembre 1982, n. 68. (Sta in questa stessa voce.) ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 r) usare attrezzature radenti il fondo durante il periodo di divieto di pesca ai salmonidi ed ai timallidi; s) manovrare paratie a scopo di pesca; t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l’uso. 2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle provin ce, anche per periodi limitati, su conforme parere del centro di ricerche idrobiologiche di cui al successivo art. 48. Art. 43. — Sanzioni amministrative. — Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di ca rattere penale e tributario ed in quanto previste dalle leggi vi genti e salvo quanto previsto dall’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (10) si applicano le seguenti sanzioni: a) sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000 per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza o con licenza scaduta o senza essere munito del tesserino regionale di cui al precedente art. 17, secondo comma. b) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chiunque senza essere munito di licenza o con licenza scaduta eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi consentiti soltanto per la pesca professionale. c) sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui ai prece denti artt. 19, 20, 21 e 22. d) sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per chiunque violi i divieti di cui al precedente art. 42, primo comma, lettera a) e b); qualora a seguito dell’attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lett. b) si verifica moria di pesci o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. In caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca. e) sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 100.000 per chiunque violi i divieti di cui al precedente art. 42 primo com ma, lett. d), e), f), i), l), m), o), q), r) ed t) o non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 15 e 23 primo comma, 24 e 26; in caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino ad un massi mo di dodici mesi. f) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque violi i divieti di cui ai precedenti artt. 13 e 42, primo comma, lettere c), g), h), n), p) ed s). In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi. g) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque peschi in acque ove la pesca è vietata o violi le limita zioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso di licenza di tipo «A» peschi in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del precedente art. 31. In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino ad un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a venti quattro mesi. h) sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000 per (10) Sta in I 5.8. 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,10 chiunque violi ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dal presente articolo, nonché ogni ulteriore prescri zione disposta in attuazione della presente legge dalle ammini strazioni competenti. 2. L’entità della sanzione viene commisurata alla gravità del l’infrazione, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti illeciti. 3. L’entità della sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto. 4. L’entità della sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei mas simi, in caso di violazioni commesse da soggetti, cui sia stata sospesa la licenza. 5. A chi esercita la pesca con licenza scaduta da meno di tren ta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal prece dente primo comma, lettera a) e b). 6. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all’esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione. 7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal precedente primo comma, lett. c), nel caso di mancata esecu zione delle opere e degli adempimenti previsti dai precedenti artt. 19, 21, e 22, il presidente della provincia diffida l’interessa to ad adempiere assegnandogli un termine, decorso il quale dispone l’esecuzione d’ufficio delle opere e degli adempimenti predetti a spese degli interessati. 8. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è ammes so al pagamento in misura ridotta nei modi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 28 (10); detto pagamento è stabilito in misura pari ad un terzo dell’am montare massimo previsto dai commi precedenti. Art. 44. — Accertamento delle infrazioni e irrogazione delle san zioni. — All’accertamento delle infrazioni ed all’irrogazione delle sanzioni provvede il presidente della provincia competen te per territorio con le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 (10). 2. I relativi proventi vengono introitati dalle province che li destinano a finalità di ripopolamento della fauna ittica. Art. 45.— Sequestro e confisca. — Gli attrezzi, i mezzi e i mate riali che sono serviti per commettere l’infrazione sono imme diatamente sequestrati. 2. Nel caso non si tratti di attrezzi a grande cattura e di mezzi e materiali di cui all’art. 42, primo comma, lett. a), i mezzi e attrezzi consentiti sequestrati sono restituiti al trasgressore, qualora lo stesso abbia effettuato il pagamento in misura ridot ta ai sensi del precedente art. 43, ultimo comma, ovvero, abbia provveduto al pagamento della sanzione irrogata e non abbia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca. 3. Salvo quanto previsto dal comma precedente gli attrezzi, i mezzi e i materiali di cui al precedente primo comma sono confiscati e sono messi all’asta o distrutti dalla provincia tenu to conto della loro destinazione d’uso. 4. Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione della presente legge, sono immediata mente confiscate; qualora gli animali siano vivi si procede alla loro immediata reimmissione nelle acque; qualora gli animali siano morti sono acquisiti dalla provincia che provvede alla loro destinazione. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 Art. 46.— Risarcimento del danno. — La giunta regionale chie de il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche mediante inquinamento dei corpi i drici, a seguito dell’inosservanza delle norme disciplinari delle derivazioni e concessioni d’uso delle acque e dell’alterazione dello stato dei corpi idrici per qualsiasi modo o scopo attuato. 2. Le somme introitate dalla regione a titolo di risarcimento danni sono destinate ai ripopolamenti ittici. Art. 47. — Vigilanza e tutela delle acque. — La vigilanza sull’e sercizio dell’attività pescatoria e per la tutela delle acque pub bliche è esercitata da dipendenti della provincia con qualifica di agenti giurati e dagli altri soggetti di cui al presente articolo. 2. La vigilanza compete altresı̀ agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, alle guardie giurate comunali e a quelle dipendenti dalle comunità montane. 3. Le province hanno facoltà di richiedere ai sensi di legge il riconoscimento di agenti giurati volontari per quei cittadini che, in possesso dei requisiti di legge, diano affidamento di preparazione tecnica per l’esercizio della vigilanza e siano di sposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera. 4. La vigilanza è esercitata altresı̀ dagli agenti giurati delle as sociazioni di pescatori nazionali e regionali giuridicamente ri conosciute. 5. Il presidente della provincia attribuisce le funzioni di vigi lanza a soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma, esclusi i soggetti già autorizzati all’esercizio di detta funzione ai sensi delle normative vigenti anteriormente all’entrata in vi gore della presente legge, previa frequenza di corsi di qualifi cazione organizzati annualmente dalle province e superamen to di un esame di idoneità. 6. Il presidente della provincia, in caso di violazioni alle nor me della presente legge commessa dai soggetti di cui al prece dente terzo comma, può chiedere all’autorità competente la revoca del riconoscimento di guardia giurata; qualora le viola zioni siano commesse dai soggetti di cui al precedente quarto comma il presidente della provincia può disporre la revoca del le funzioni di vigilanza. 7. L’attività di vigilanza è coordinata dalla provincia compe tente per territorio anche mediante l’emanazione di disposizio ni organizzative che dovranno assicurare l’esercizio della stessa continuativamente nell’arco delle ventiquattro ore. Titolo IX NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 48. — Ufficio del centro di ricerche idrobiologiche applicate alla pesca. — La giunta regionale in sede di articolazione del servizio caccia e pesca di uffici, ai sensi della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 (11), art. 50, secondo comma, provvede all’istituzione dell’ufficio del centro di ricerche idrobiologiche con i seguenti compiti: a) eseguire ricerche nel settore dell’idrobiologia applicata alla pesca ai fini della salvaguardia del patrimonio delle acque; b) esprimere i pareri previsti dalle norme vigenti e quelli (11) Sta in I 4.1. 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,11 richiesti da enti pubblici e privati nel settore dell’idrobiologia applicata alla pesca; c) coordinare e gestire direttamente impianti di produzione ittica ai fini della ricerca e del ripopolamento delle acque pub bliche; d) sottoporre a controllo sanitario la fauna ittica di prove nienza esterna alla Lombardia, destinata ai ripopolamenti del le acque pubbliche. 2. Il personale dell’ufficio del centro di ricerche idrobiologiche addetto alla ricerca ed ai controlli sanitari non è soggetto, nel l’esercizio delle funzioni d’istituto, ai limiti ed ai divieti previsti dalle leggi sulla pesca salve diverse disposizioni della giunta regionale. 3. Per le spese economali di funzionamento dell’ufficio di cui al presente articolo la giunta regionale provvede agli accredita menti di cui al titolo IV della L.R. 10 novembre 1979, n. 57 (12) a favore del responsabile d’ufficio quale funzionario delegato alla spesa ai sensi della predetta legge regionale. Art. 49. — Disposizioni transitorie. — Fino a quando non sa ranno approvati il piano regionale e i piani provinciali e la classificazione delle acque di cui al precedente art. 10 e la deli mitazione delle zone di bacini lacuali di cui agli artt. 23, ottavo comma e 26, secondo comma, sono effettuate con decreto del presidente della giunta regionale o dell’assessore competente, se delegato, sentita la consulta regionale della pesca e le pro vince interessate che preventivamente dovranno acquisire il parere delle rispettive consulte provinciali. 2. Le zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica di cui al precedente art. 13, sono, costituite con provvedimento della giunta provinciale. 3. Fino a quando non sarà approvato l’elenco di cui al prece dente art. 31, primo comma, i pescatori professionali possono utilizzare solo gli attrezzi previsti dalle norme statali e regiona li vigenti all’entrata in vigore della presente legge. 4. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all’entrata in vigore della presente legge conservano la loro ef ficacia fino alla loro scadenza. Art. 50. — Abrogazioni. — Sono abrogati la legge regionale 4 giugno 1979, n. 30 (11) e, a decorrere dal 1º gennaio 1983, l’ar ticolo 18 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 64 (12) (13). Art. 51. — Norma finanziaria. — A decorrere dall’esercizio fi nanziario per il 1983 sono determinate con la legge di bilancio, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (12), le spese relative alle seguenti attività: — promozione della conoscenza della fauna ittica e del suo ambiente di cui al precedente art. 2; — funzionamento delle consulte di cui ai precedenti artt. 7 e 8; — elaborazione delle carte e dei piani provinciale e regiona le delle vocazioni ittiche, di cui ai precedenti artt. 11 e 12; — costituzione delle zone di protezione di cui al precedente art. 13; — attuazione dei programmi di ripopolamento di cui al pre cedente art. 18; (12) Sta in I 5.4. (13) L’articolo è stato modificato dall’art. 30 della L.R. 25 settembre 1982, n. 60. (Sta in I 5.4). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA L.R. 26 maggio 1982, n. 25 — esercizio della vigilanza di cui al precedente art. 47; — attività diretta della regione nel settore dell’idrobiologia applicata alla pesca di cui al precedente art. 48 (14). 2. In relazione all’abrogazione dell’art. 18 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 64 (12) disposta dal precedente art. 50 decade a decorrere dall’esercizio finanziario 1983 l’autorizza zione alla determinazione con legge di bilancio dello stanzia mento dei capitoli sottoindicati: cap. 1.3.3.15.2.489 «Contributi alle amministrazioni provin ciali, ai consorzi per la tutela e l’incremento della pesca, alla F.I.P.S. ed alle associazioni cooperative di categoria». cap. 1.3.3.15.2.925 «Interventi regionali diretti per iniziative e spese in campo piscatorio e per attività di ricerche applicate alla fauna ittica» (14). 3. Con specifica legge di spesa si provvederà al finanziamento delle spese relative alla concessione dei contributi in capitale di cui ai precedenti art. 32, 33 e 34, nonché al finanziamento delle attività concernenti l’attuazione dei piani provinciali e del piano regionale di cui ai precedenti artt. 11 e 12, dopo l’appro vazione dei piani medesimi. (14) Il comma è stato sostituito dall’art. 30 della L.R. 25 settembre 1982, n. 60. (Sta in I 5.4). 2000 - Aggiornamento � CT0402ur04 VOCE T 4.2 � LRG/IV,12