Regional Act No. 24 regulating and enhancing apiculture in Umbria
颁布于 2002-11-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Umbria
- 主题
- Livestock
- 关键词
- agricultural development, animal health, apiculture/sericulture, biodiversity, institution, pests/diseases, policy/planning, registration, subsidy/incentive, offences/penalties, animal production, governance
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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2002, n.24 Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria. (GU n. 16 del 19-4-2003) Titolo I FINALITA' Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 54 dell'11 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione Umbria promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialita'' produttive agricole del territorio, migliorare la qualita' e la quantita' delle produzioni vegetali, difendere la biodiversita', favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali. 2. La giunta, regionale promuove il confronto permanente con gli enti, gli organismi e le forme associate nel settore al fine di identificare fabbisogni del sistema produttivo anche con riguardo alla ricerca, alla innovazione, ai servizi e di assumere pareri e proposte circa iniziative, indagini, studi e programmi relativi all'apicoltura in Umbria. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si definisce: a) "apicoltura" l'attivita' di allevamento delle api; b) "apicoltore" chiunque si dedichi all'apicoltura; c) "produttore apistico" l'apicoltore che esercita L'apicoltura, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; d) "famiglia" ogni colonia d'api con regina; e) "arnia" il contenitore atto ad ospitare una famiglia d'api; f) "alveare" l'arnia contenente una famiglia d'api; g) "apiario" la postazione unitaria comprendente uno o piu' alveari; h) "nomadismo" il metodo di conduzione dell'allevamento apistico attuato mediante uno o piu' spostamenti degli alveari per lo sfruttamento di zone nettarifere diverse; i) "servizio d'impollinazione" il dislocamento di alveari effettuato al fine principale di migliorare la produttivita' delle colture vegetali dipendenti dall'azione pronuba dell'entomofauna. Titolo II INTERVENTI Art. 3. Tipologia degli interventi 1. Ai sensi della presente legge, sono concessi finanziamenti sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, ai beneficiari: individuati all'Art. 5, con riferimento alle seguenti attivita': a) acquisto arnie; b) acquisto macchine ed attrezzature pel l'esercizio dell'attivita' apistica, per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli automezzi; c) adeguamento igienico sanitario di locali destinati alla lavorazione del miele; d) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza mellifera ligustica; e) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrano; f) programmi di diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere; g) programmi di assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria', per il risanamento e la profilassi delle malattie; h) azioni di promozione di prodotti apicoli; i) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unita' sanitarie locali e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche; l) programmi di aggiornamento per gli apicoltori; m) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura. 2. La percentuale del contributo previsto dal comma 1 puo' essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m). 3. La giunta regionale disciplina con norme regolamentari i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni per la concessione dei contributi alle attivita' di cui al comma 1. 4. Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi alle attivita' di cui al comma 1), lettere a), b), c), sono attribuite alle comunita' montane. 5. La giunta regionale definisce le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. Art. 4. Programmazione 1. La giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 1 comma 2, adotta il piano triennale per l'apicoltura, in conformita' agli indirizzi del piano regionale di sviluppo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale. 2. Il piano triennale definisce obiettivi, strategie, tempi e modalita' di realizzazione, nonche' strumenti e procedure di controllo per l'attuazione della presente legge. 3. La giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 1 comma 2, adotta programmi annuali per l'attuazione del piano triennale per l'apicoltura, i quali stabiliscono i requisiti e le priorita' per la concessione dei contributi di cui all'Art. 3. Art. 5. Beneficiari l. Possono beneficiare di finanziamenti di cui art. 3: a) produttori apistici singoli e associati che esercitano l'attivita' in forma stanziale nel territorio regionale o in forma nomade, con sede legale nel territorio regionale, limitatamente alle attivita' indicate all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c); b) societa' cooperative di apicoltori e/o di produttori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, limitatamente alle attivita' indicate all'Art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f); c) associazioni o organizzazioni di produttori apistici, limitatamente alle attivita' indicate all'Art. 3, comma 1 lettere d), e), f), g), h), i), l); d) istituti di ricerca e sperimentazione e Parco tecnologico agroalimentare, limitatamente alle attivita' indicate all'Art. 3, comma 1 lettere l), m). Titolo III DISCIPLINA Art. 6. Denuncia degli alveari 1. I possessori, a qualunque titolo, di alveari devono farne denuncia annualmente ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono localizzati gli alveari stessi. Art. 7. Anagrafe apistica. 1. E' istituita l'anagrafe regionale degli apicoltori e degli apiari esistenti sul territorio regionale, al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario e di predisporre piani e programmi di intervento. Art. 8. Compiti delle U.S.L. 1. E' compito dei servizi veterinari delle U.S.L., ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e successive modifiche, organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, nonche' diffondere le norme tecniche di profilassi e di prevenzione in campo apistico. 2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti, nonche' in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari delle USL, competenti per territorio, effettuano interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari. 3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento, i servizi veterinari delle U.S.L. si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Per altre attivita' di carattere sanitario o per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione delle facolta' di medicina veterinaria e di agraria dell'Universita' degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria. Art. 9. Denuncia delle malattie e divieti 1. E' fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare al sindaco del comune nel cui territorio e' installato l'apiario, per il tramite del servizio veterinario della U.S.L. competente, le malattie sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni. 2. E' vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie di cui al comma 1. 3. E' vietato, al fine di preservare la sanita' degli allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia. 4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea sterilizzazione della cera in uso. Art. 10. Albo allevatori api regine 1. E' istituito, presso la competente direzione regionale, l'Albo regionale degli allevatori di api regine di razza apis mellifera ligustica Spin. per la salvaguardia delle biodiversita' in ambito razziale, il miglioramento genetico degli ecotipi locali delle api e la successiva diffusione del materiale migliorato. Art. 11. Zone di rispetto 1. La Regione puo' costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'albo regionale e intorno alla stazione di fecondazione. Essa specifica i confini delle zone di rispetto e della stazione di fecondazione e la loro validita' temporale, nonche' ogni altro elemento ritenuto utile. 2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto e della stazione di fecondazione', e' fatto divieto ai non iscritti all'albo di cui all'Art. 10 di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti. 3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto durante il periodo di validita' di cui al comma 1 dovranno essere trasferiti al di fuori della zona stessa in cui sono vietate anche postazioni nomadiste. Art. 12. Trattamenti antiparassitari 1. Allo scopo di assicurare all'apicoltura l'indispensabile attivita' pronuba delle api, e' vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario o ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura. 2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora sottostante in fiore. Art. 13. Norme regolamentari 1. La giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina: a) della denuncia degli alveari; b) dell'anagrafe apistica, stabilendo le modalita' di attribuzione delle tabelle identificative degli apiari; c) dell'autorizzazione alla vendita o spostamento di api o alveari e alla pratica del nomadismo; d) delle distanze di rispetto tra gli apiari con riferimento a: 1) strade di pubblico transito; 2) confini di proprieta'; 3) edifici di civile abitazione; 4) opifici nei quali una o piu' persone svolgono la propria attivita', anche se temporaneamente; 5) altri apiari; e) albo degli allevatori di api regine; f) eventuali disposizioni per la tutela delle api da sostanze tossiche e per la pratica agricola, in periodi diversi dalla fioritura dei frutteti e delle altre colture agrarie. Art. 14. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge e' demandata alle competenti strutture della Regione, dei comuni, delle comunita' montane, dei servizi veterinari delle U.S.L., del Corpo forestale e dell'ARPA. Art. 15. Sanzioni amministrative 1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge, oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dalla medesima previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme di cui all'Art. 6; b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'Art. 9; c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari previste dall'Art. 13, comma 1, lettera b); d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari previste dall'Art. 13, comma 1 lettera c); e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'Art. 11 comma 2; f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'Art. 12, comma 1. 2. L'entita' della sanzione pecuniaria comminata tiene conto, tra l'altro, della gravita' e della eventuale reiterazione della violazione. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete all'Autorita' amministrativa regionale, secondo le norme stabilite dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modifiche. Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 16. Abrogazioni 1. E' abrogata la legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6; 2. E' abrogata la lettera dd) del comma 1 dell'Art. 110 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. Art. 17. Norme finali e transitorie 1. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, il piano di cui all'Art. 4, comma 1 viene adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Le norme regolamentari di cui all'Art. 13 sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legislazione previgente in materia. Art. 18. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione degli interventi previsti all' Art. 3 della presente legge si fa fronte per l'anno 2002 con lo stanziamento di 37.184,00 euro previsto per l'apicoltura, nella unita' previsionale di base 07.2.009 del bilancio annuale 2002 parte spesa, denominata "Interventi vari nel settore zootecnico" che risultera' disponibile alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 2. Per gli anni 2003 e successivi l'entita' della spesa sara' determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 3. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 26 novembre 2002 LORENZETTI