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意大利的法律

Regional Act No. 23 regulating the gathering, cultivation, conservation and marketing of truffles

颁布于 1999-08-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Friuli-Venezia Giulia
主题
Food and nutrition, Forestry, Wild species and ecosystems
关键词
authorization/permit, internal trade, non-governmental entity, inspection, vegetables/legumes, offences/penalties, food safety and quality, non-wood forest products, collecting/harvesting, seasons

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  1. LEGGE REGIONALE 16/08/1999, N. 23 Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi. Art. 1 (Finalita') 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio, assumendo come obiettivi la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati. Art. 2 (Misure generali di tutela) 1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi. 2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui all'articolo 3. Art. 3 (Ambiti di libera raccolta) 1. La raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati. 2. La raccolta dei tartufi nei parchi e nelle riserve naturali, individuati secondo la normativa regionale vigente, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema puo' essere regolamentata nel numero degli accessi da parte degli Enti gestori dei parchi. 3. Fatta salva la raccolta per fini didattici e scientifici ai sensi dell'articolo 17, la regolamentazione prevista al comma 2 puo' prevedere priorita' per i residenti negli accessi consentiti. Art. 4 (Delimitazione delle tartufaie) 1. Hanno diritto di proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purche' vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. 2. Come previsto dall'articolo 4 della legge 752/1985, le tabelle previste dal presente articolo non sono sottoposte a tassa di registro. Art. 5 (Tartufaie controllate) 1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale, di tartufi, la cui gestione e' finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. 2. La delimitazione non puo' comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturali, nonche' percorsi gravati da servitu' di passaggio. Art. 6 (Miglioramenti) 1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni: a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni; b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi; c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave; d) potatura delle piante simbionti; e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo; f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave per evitare erosioni superficiali quando la pendenza e' eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qual volta sia necessario, o comunque ogni dieci anni; g) drenaggio e governo delle acque superficiali; h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave. 2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano e' presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento. 3. Le operazioni colturali e gli interventi devono esser realizzati entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento. 4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale. 5. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualita' ritenuti idonei rispetto alle potenzialita' della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale. 6. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura, mediante sopralluogo. Art. 7 (Tartufaie coltivate) 1. Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. 2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2.50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: << Raccolta di tartufi riservata >>. 3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1. Art. 8 (Riconoscimento delle tartufaie) 1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate e' disposto con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura su istanza degli interessati e a seguito del sopralluogo di cui all'articolo 6, comma 6. 2. Le modalita' relative al riconoscimento delle tartufaie verranno stabilite con apposito regolamento della Giunta regionale, da emanarsi con apposita delibera giuntale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. I soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari o affittuari o comodatari o usufruttuari dei fondi condotti a tartufaia. Art. 9 (Costituzione di consorzi) 1. I consorzi per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo, previsti dall'articolo 4 della legge 752/1985, sono costituiti con atto pubblico. Art. 10 (Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli) 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico e' confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti. 2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura. Art. 11 (Ricerca e raccolta dei tartufi) 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. 2. La raccolta dei tartufi e' consentita esclusivamente con l'impiego del << vanghetto >> o << vanghella >> o dello << zappetto >> aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed e' limitata ai seguenti periodi: a) Tuber magnatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre; b) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo; c) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo; d) Tuber aestivum, dall'1 maggio al 30 novembre; e) Tuber uncinatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre; f) Tuber brumale, dall'1 gennaio al 15 marzo; g) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile; h) Tuber macrosporum, dall'1 settembre al 31 gennaio; i) Tuber mesentericum, dall' 1 settembre al 31 gennaio. 3. La Giunta regionale puo' provvedere, con propria deliberazione, su proposta della Direzione regionale dell'agricoltura, alla variazione del calendario di raccolta. 4. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati. 5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. 6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo. 7. E' permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo di due cani da ricerca di tartufi. 8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo. Art. 12 (Idoneita' per la raccolta) 1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneita' presso la Direzione regionale dell'agricoltura, che istituira' apposita commissione. Tale commissione sara' composta da un rappresentante della Direzione regionale dell'agricoltura, designato dal Direttore regionale, che fungera' da presidente, un rappresentante delle associazioni micologiche regionali, un rappresentante delle organizzazioni degli agricoltori e un segretario individuato fra i dipendenti del Servizio delle produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura. 2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo. 3. Il rilascio dell'autorizzazione e' documentato con apposito tesserino recante le generalita' e la fotografia del titolare. 4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, il tesserino e' valido per tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura. 5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprieta' o comunque da essi condotti. 6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrera' dall'1 gennaio 2001. 7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualita' di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sara' necessario l'esame di idoneita' di cui al comma 1. Art. 13 (Delimitazione delle zone vocate alla raccolta) 1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartuficole di cui all'articolo 7, ultimo comma della legge 752/1985. Art. 14 (Autorizzazione alla raccolta) 1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 12, la Direzione regionale dell'agricoltura rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione. Art. 15 (Iniziative finanziarie) 1. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonche' per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, attraverso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA). A tal fine, sulla base di piani annuali predisposti dall'ERSA puo' finanziare, mediante contributi: a) attivita' di ricerca, sperimentazione, dimostrazioni anche per scopi scientifici e assistenza tecnica anche in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'articolo 2 della legge 752/1985; b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali, in materia di tartuficoltura; c) attivita' formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza. 2. I vivai gestiti dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena. 3. La Regione puo' inoltre concedere contributi ad associazioni micologiche e a privati che assumano iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani, qualora dette iniziative vengano previamente presentate e recepite dai piani annuali dell'ERSA di cui al comma 1. Art. 16 (Modalita' di finanziamento) 1. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 15 vengono concessi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammessa. 2. I contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 15 sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 3. La determinazione del contributo avviene sulla base di programmi inoltrati alla Direzione regionale dell'agricoltura. Art. 17 (Raccolta a fini didattici e scientifici) 1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalita' didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati, dal Direttore regionale dell'agricoltura, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varieta'. 2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta. Art. 18 (Vigilanza) 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti del Corpo forestale regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale. Art. 19 (Sanzioni amministrative e pecuniarie) 1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'articolo 18 della legge 752/1985 sono determinate nelle misure seguenti: a) raccolta senza il tesserino previsto: 1) da lire 200.000 a lire 600.000, se il tesserino non e' stato conseguito; 2) da lire 10.000 a lire 30.000, se, pur avendolo conseguito, non si e' in grado di esibirlo; b) raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato, o senza attrezzo idoneo, o commercio di tartufi freschi fuori periodo di raccolta: da lire 300.000 a lire 900.000; c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione del terreno lavorato: da lire 300.000 a lire 900.000; d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da lire 100.000 a lire 300.000; e) raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da lire 1.000.000 a lire 3.000.000; f) raccolta di tartufi immaturi: da lire 10.000 a lire 30.000; g) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000; h) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000. 2. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'articolo 18 della legge 752/1985, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, numero e peso dei tartufi confiscati. 3. Al trasgressore viene rilasciata copia del detto processo verbale contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione. Stante la deperibilita' del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al miglior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di due offerte di acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, sara' versato alla Tesoreria regionale e verra' eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui venga accertato che la violazione non sussiste. 4. Per le violazioni della presente legge e' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione e' esclusa nei casi in cui non e' consentita dalle norme penali. Art. 20 (Norma finanziaria) 1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 19 sono accertate e riscosse sul capitolo 965 (3.5.0) che si istituisce << per memoria >> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 al Titolo III - Categoria 3.5 - con la denominazione: << Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 19 della legge regionale (n. 45) in materia di disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi >>. 2. Gli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2001, al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, che presenta sufficiente disponibilita'. 3. Per le finalita' previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico del capitolo 6804 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamenti all'Ente regionale per la promozione lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per la concessione di contributi per l'attivita' di ricerca, sperimentazione, dimostrazione anche per scopi scientifici e assistenza tecnica e iniziative promozionali in materia di tartuficoltura, nonche' per attivita' formativa, di qualificazione e formazione del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza e per la concessione di contributi ad associazioni micologiche e a privati per iniziative di valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e ad addestramento dei cani >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999. 4. Per le finalita' previste dall'articolo 15, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni a carico del capitolo 6998 (2.1.210.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-20001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 25 programma 0.20.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione X - con la denominazione << Spese per la produzione di piante tarufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999. 5. All'onere complessivo di lire 150 milioni per l'anno 1999 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3 e 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto nel capitolo 9710 (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio predetto). 6. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, la spesa relativa agli anni successivi viene determinata in sede di legge finanziaria. Art. 21 (Indirizzi applicativi) 1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge sono attuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 15, comma 2, 18 e 19, che sono attuati dalla Direzione regionale delle foreste. 2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, adotta un apposito atto di indirizzo per assicurare un'uniforme applicazione dei contenuti della presente legge nel territorio regionale, in armonia con la previgente disciplina legislativa e regolamentare. Note: 1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 4, comma 48, L.R. 2/2000 Art. 22 ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall’art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996. Art. 23 (Rinvio) 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla legge 752/1985. Art. 24 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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