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Regional Act No. 23 on regional interventions for the promotion and the improvement of marine fisheries and mariculture

颁布于 1996-05-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Liguria
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, mariculture, subsidy/incentive, aquaculture

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  1. Legge Regionale del 20 maggio1996, n. 23 Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima. • ARTICOLO 1 - (Finalità della legge) 1. La Regione nell'operare per lo sviluppo economico e sociale al fine del superamento degli squilibri tra le categorie economiche ed al fine di sostenere il processo di adeguamento e di sviluppo delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura marittima dispone gli interventi finanziaria e promuove le iniziative di cui alla presente legge. 2. La Regione favorisce ed incentiva in parti colare la razionalizzazione e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca e delle strutture ed attrezzature per l'acquacoltura marittima nonché le connesse attività di lavorazione commercializzazione e conservazione dei prodotti. 3. Ai sensi della presente legge l'attività di mitilicoltura è assimilata a tutti gli effetti all'acquacoltura marittima. • ARTICOLO 2 - (Soggetti beneficiari) 1. Sono ammesse ai benefici di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge purché abilitate all'esercizio della pesca dalle competenti Capitanerie di Porto della Liguria o abilitate all'esercizio dell'acquacoltura marittima: a) le imprese individuali; b) le imprese costituite in società di persone; c) le imprese costituite in cooperativa ivi comprese le cooperative di servizio costituite dalle imprese di pesca e loro consorzi; d) le imprese costituite in Società di capitali e loro consorzi limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere b) e c). • ARTICOLO 3 - (Contributi in conto capitale a fondo perduto) 1. La Regione eroga nei limiti delle disponibilità di bilancio contributi in conto capitale per l'incentivazione delle seguenti iniziative: a) per le attività di pesca marittima: 1) acquisto installazione e sostituzione delle obbligatorie attrezzature di navigazione e di sicurezza ivi compresi i sistemi propulsivi nonché le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca; 2) acquisto installazione e sostituzione degli impianti di bordo per la conservazione del pescato; 3) costruzione acquisto ed ampliamento di opere ed attrezzature per la conservazione e la lavorazione dei prodotti; b) per le attività di acquacoltura marittima: 1) costruzione acquisto ed ampliamento di opere impianti ed attrezzature; c) per le attività sia di pesca che di acquacoltura marittime: 1) installazione di attrezzature informatiche; 2) acquisto di mezzi di trasporto isotermici per la distribuzione dei prodotti; 3) adeguamento delle imbarcazioni da pesca che intendono effettuare il pesca turismo. • ARTICOLO 4 - (Modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi in conto capitale a fondo perduto) 1. Le domande volte ad ottenere i contributi di cui all'articolo 3 devono pervenire alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno corredate da: a) idonea documentazione a dimostrazione dei requisiti di cui all'articolo 2; b) relazione tecnico - illustrativa ed economica dell'iniziativa; c) preventivo o documentazione di spesa; d) progetto e computo metrico estimativo limitatamente alle iniziative di cui alla lettera a/ numero 3 e b/ numero 1 del comma 1 dell'articolo 3; e) dichiarazione temporaneamente sostitutiva da cui risulti l'eventuale richiesta od ottenimento per la stessa iniziativa di altre provvidenze pubbliche; f) documentazione finalizzata alla richiesta di certificazione antimafia di cui all'articolo 7 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ove prevista. 2. La Regione in sede di istruttoria delle domande verifica l'intervenuta acquisizione del parere favorevole di impatto ambientale per gli interventi di pescicoltura oltre i due ettari ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale). • ARTICOLO 5 - (Procedure) 1. La Giunta regionale provvede annualmente nei limiti dello stanziamento di bilancio all'assegnazione dei contributi privilegiando le iniziative che: a) assicurino la più ampia affidabilità dei prodotti della pesca e dell' acquacoltura sotto il profilo dell'igiene alimentare; b) favoriscano la sicurezza delle operazioni di bordo ivi comprese quelle di navigazione; c) favoriscano una efficiente organizzazione ed economicita' di gestione delle aziende interessate; d) prevedano l'impiego di tecnologie avanzate in particolare di impianti ed attrezzature volte ad un razionale uso dell' energia nonchè all' impiego di fonti energetiche rinnovabili. 2. La Giunta regionale al fine di determinare la graduatoria degli interventi fissa i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di iniziative di cui al comma 1. A parità di punteggio ha valore l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 3. La Giunta regionale approva la graduatoria degli interventi compresi quelli contenuti nella graduatoria dell'anno precedente e non finanziati per i quali sia stata presentata entro il 30 aprile conferma dell' istanza pregressa eventualmente aggiornata nei costi. 4. La Giunta regionale inoltre per ciascun intervento ammesso a contributo: a) determina l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e del contributo concedibile; b) fissa i tempi di attuazione della iniziativa stessa; c) indica le modalità di erogazione del contributo. 5. Possono essere ammesse a contributo anche iniziative che abbiano beneficiato di sovvenzioni pubbliche fino a concorrenza con la quota percentuale di contributo prevista dal comma 7. 6. Possono essere ammesse a contributo anche le iniziative realizzate non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di contributo. 7. I contributi da assegnare ai sensi dell'articolo 3 non possono superare i seguenti valori percentuali della spesa ritenuta ammissibile: a) 30 per cento per le iniziative di cui alla lettera a) numero 1 e alla lettera c) numero 1; b) 50 per cento per le iniziative di cui ai restanti punti. • ARTICOLO 6 - (Contributi in conto interessi sui prestiti di esercizio) 1. La Regione concede altresì contributi in conto interessi su prestiti annuali di esercizio nei limiti delle disponibilità di bilancio e con i massimali di cui al comma 3. 2. Il contributo a carico della Regione è pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente all'atto della registrazione di cui al comma 5 fissato dal Ministero del Tesoro e il tasso a carico degli operatori come stabilito dall' articolo 7 comma 2 della legge 28 agosto 1989 n. 302 (disciplina del credito peschereccio di esercizio). 3. L'importo massimo del prestito aggiornabile periodicamente con provvedimento della Giunta regionale è stabilito: a) in lire 75.000.000 per i soggetti di cui all'articolo 2 lettere a) e b). L'importo per ciascun soggetto è determinato moltiplicando la stazza lorda delle imbarcazioni impiegate espressa in tonnellate e risultante dall'estratto matricola rilasciato dalla competente Capitaneria di Porto per lire 5.000.000 fino a 10 tonnellate di stazza lorda e per lire 3.500.000 oltre le 10 tonnellate di stazza lorda; b) in lire 750.000.000 per i soggetti di cui all'articolo 2 lettera c) con il massimale di lire 300.000.000 per i prestiti di gestione da riferire esclusivamente alle spese relative all' acquisto di carburanti e al pagamento di salari e stipendi degli addetti e di lire 450.000.000 per le anticipazioni ai soci conferenti i prodotti ittici; c) in lire 450.000.000 per i soggetti di cui all'articolo 2 lettera d). 4. L'ammontare del prestito concedibile ai sensi del comma 3 lettere b) e c) è determinato dall'Istituto di credito cui la richiesta viene inoltrata operando la media delle corrispondenti voci di spesa verificatesi negli ultimi due anni e risultanti da apposita certificazione del Collegio dei Sindaci. 5. La concessione di tali prestiti è subordinata alla preventiva registrazione a soli fini di capienza da parte della Regione dei relativi importi. 6. Per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a) e b) è riservata una quota pari ai tre quarti dello stanziamento globale disponibile. 7. In caso di mancata utilizzazione di somme corrispondenti ad una delle due quote di riparto di cui al comma 6 i contributi disponibili possono essere utilizzati nello stesso esercizio in aumento dell' altra quota. 8. La Regione e gli Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito peschereccio di esercizio stipulano convenzioni per la concessione dei prestiti di cui alla presente legge. 9. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere in particolare: a) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di finanziamento e la relativa documentazione occorrente; b) le modalità ed i termini di liquidazione e di pagamento del concorso regionale; c) le modalità per l'acquisizione da parte degli Istituti della documentazione necessaria per assicurare il rispetto della normativa di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni. 10. Sono fatte salve le convenzioni già stipulate dalla Regione con gli Istituti di credito ai sensi della legge regionale 12 agosto 1992 n. 18 recante norme in materia di pesca e acquacoltura marittima. • ARTICOLO 7 - (Contributi a favore dei fondi di garanzia) 1. La Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede contributi ai fondi di garanzia operanti a favore delle Società Cooperative di pesca e di acquacoltura marittima. 2. I contributi sono concessi in misura proporzionale alla somma necessaria a ricostituire l'ammontare delle garanzie prestate nell'anno precedente al netto dei rientri sulla base di istanza da presentare alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno. • ARTICOLO 8 - (Comitato tecnico regionale della pesca) 1. E' istituito il Comitato tecnico regionale della pesca che formula proposte e pareri sui progetti di sviluppo delle attivita' di pesca delle attivita' ad essa connesse e di acquacoltura. 2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da: a) l'Assessore regionale competente o un suo delegato che lo presiede; b) sette rappresentanti delle imprese che operano nei settori della pesca dell' acquacoltura marittima e delle connesse attività di lavorazione e conservazione dei prodotti di cui: 1) tre designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative operanti in tali settori; 2) due designati dalle organizzazioni regionali rappresentative delle imprese artigiane; 3) uno designato dalla federazione nazionale delle imprese della pesca; 4) uno scelto tra una terna di nomi proposta dalle organizzazioni nazionali dei lavoratori del mare; c) un rappresentante designato dall'Osservatorio ligure per la pesca l'acquacoltura marittima e l'ambiente marino; d) due esperti designati dall'Università degli studi di Genova; e) un rappresentante designato dal Compartimento marittimo regionale; f) un funzionario regionale appartenente alla Struttura Allevamento Caccia e pesca che svolge funzioni di segretario del Comitato; g) un funzionario regionale appartenente alla struttura Ambiente Marino - Costiero. • ARTICOLO 9 - (Studi e ricerche) 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nei limiti delle disponibilità di bilancio la Giunta regionale approva ed attua un programma di iniziative finalizzate: a) all'effettuazione di ricerche volte in coerenza con i programmi statali e comunitari ad orientare e qualificare le attivita' di pesca e di acquacoltura marittima; b) allo svolgimento di studi per la valorizzazione qualitativa dei prodotti ittici; c) al miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei prodotti ittici. • ARTICOLO 10 - (Osservatorio Ligure Marino per la Pesca e l'Ambiente) 1. La Regione Liguria può instaurare rapporti di collaborazione con il consorzio tra società cooperative denominato "Osservatorio Ligure Marino per la Pesca e l'Ambiente" al fine soprattutto di potersi avvalere delle ricerche e dei dati attinenti le problematiche della pesca in possesso del consorzio medesimo. • ARTICOLO 11 - (Norma transitoria) 1. In fase di prima applicazione il termine di cui all'articolo 4 comma 1 è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel primo anno di applicazione della presente legge i contributi di cui all'articolo 7 sono concessi dalla Giunta regionale in uguale misura tra gli aventi diritto che presentino la relativa istanza entro il 31 ottobre 1996. 3. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma. • ARTICOLO 12 - (Norma finanziaria) • ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 2 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 100.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 del lo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995; OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. • ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 3 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: OMISSIS b) prelevamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 "Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996; OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. • ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 4 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: OMISSIS c) riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996; OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. • ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 5 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: OMISSIS d) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 dei seguenti capitoli: OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. • ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 6 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: OMISSIS d) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 dei seguenti capitoli: 1) capitolo 697 "Attuazione del programma di iniziativa della Giunta regionale per l'effettuazione di studi e ricerche in materia di pesca e acquacoltura marittima" con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza e di lire 20.000.000 in termini di cassa per gli oneri di cui all' articolo 9; OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. • ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 7 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: OMISSIS d) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 dei seguenti capitoli: OMISSIS 2) capitolo 8241 "Contributi in conto capitale per le attività della pesca e di acquacoltura marittima" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza per gli oneri di cui all'articolo 3; OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. • ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 8 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: OMISSIS d) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1996 dei seguenti capitoli: OMISSIS 3) capitolo 8242 " Contributi in conto interessi su prestiti annuali di esercizio a favore delle imprese di pesca e dell' acquacoltura marittima" con lo stanziamento di lire 130.000.000 in termini di competenza e di lire 130.000.000 in termini di cassa per gli oneri di cui all'articolo 6; OMISSIS 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. • ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 9 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: OMISSIS d) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 dei seguenti capitoli: OMISSIS 4) capitolo 8243 "Contributi ai fondi di garanzia delle società cooperative della pesca e dell'acquacoltura marittima" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di lire 50.000.000 in termini di cassa per gli oneri di cui all'articolo 7. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. • ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 10 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. • ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 11 3. Agli effetti dell'articolo 13 comma 2 è mantenuto nel bilancio 1996 il capitolo 8225 dello stato di previsione della spesa che è soppresso a decorrere dall'esercizio 1997 fatta salva la gestione dei residui. 4. Sono soppressi i capitoli 8050 "Contributi in conto capitale per le attività della pesca per memoria e 8055" contributi in conto capitale per le iniziative di ricerca scientifica applicata alla pesca" per memoria. • ARTICOLO 13 - (Abrogazione della normativa previgente) 1. E' abrogata la legge regionale 23 aprile 1982 n. 21. 2. E' abrogata la legge regionale 12 agosto 1992 n. 18 fatto salvo il completamento per l' anno 1996 dei relativi interventi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 20 maggio 1996

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