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意大利的法律

Regional Act No. 23 amending Regional Act No. 19 of 1993 on wildlife protection and hunting

颁布于 2011-09-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale n. 23: Ulteriore intervento di modifica alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Molise
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, protected area, hunting gear/hunting methods

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 09-09-2011 REGIONE MOLISE «Ulteriore intervento di modifica alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)» BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 25 del 16 settembre 2011 ARTICOLO 1 1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. La Regione, nel rispetto dei principi e delle norme statali e dell’Unione europea, nonché della presente legge, disciplina con regolamento l’esercizio dell’attività venatoria nelle Zone di protezione speciale."; b) all’articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In via eccezionale e per la sola riduzione di determinate specie che pregiudichino l’equilibrio biologico e la funzionalità delle oasi di protezione, le Province, sentito l’I.N.F.S., dispongono abbattimenti selettivi. Per le operazioni di abbattimento le Province possono autorizzare persone nominativamente individuate, oltre i soggetti previsti all’articolo 29, comma 2."; c) all’articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nelle zone di ripopolamento e cattura le Province autorizzano prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale, con divieto di abbattimento e di immissione di fauna selvatica, a condizione che tali prove non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna, che le medesime siano approvate dall’ENCI ed inserite nei calendari ufficiali dello stesso Ente."; d) all’articolo 17, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Le Province e gli ambiti territoriali di caccia, a parità di qualità e di prezzo offerti, acquistano capi di fauna selvatica prioritariamente dagli allevamenti autorizzati presenti nel territorio regionale avvalendosi del diritto di prelazione previsto al comma 7 dell’articolo 14."; e) all’articolo 22, comma 13, è aggiunto il seguente periodo: "Nel numero dei cacciatori non residenti ammissibili non sono calcolati quelli che praticano l’attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie."; f) all’articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. E’ fatto assoluto divieto di uso e di detenzione di munizioni a palla unica o a pallettoni durante il periodo di chiusura della caccia alla specie ungulati."; g) all’articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il proprietario o il conduttore del fondo sono tenuti a denunciare sollecitamente i danni al comitato provinciale competente per territorio, che procede entro 30 giorni, avvalendosi dei tecnici delle strutture provinciali e con la partecipazione diretta di due componenti del comitato stesso, rappresentanti rispettivamente le associazioni agricole e quelle venatorie, alle occorrenti verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni. Entro i successivi 180 giorni, i tecnici della struttura provinciale provvedono a redigere la perizia estimativa e, previo parere del comitato, procedono alla liquidazione dei danni. Le Province possono riconoscere ai componenti dei comitati che intervengono nelle verifiche il rimborso delle spese sostenute per trasferte, secondo il trattamento previsto per i dipendenti provinciali con qualifica non dirigenziale, con oneri a carico del fondo costituito ai sensi del comma 1.". 2 ARTICOLO 2 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.