Regional Act No. 22 on interventions in favour of the Agricultural Development Services
颁布于 1988-11-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Molise
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- capacity building, institution, agricultural extension, agricultural development, governance
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Legge Regionale del 21 Novembre 1988, n° 22 Interventi a favore dei Servizi di Sviluppo Agricolo. Bollettino Ufficiale n° 22 del 01/12/88 ART. 1: FINALITA' La Regione Molise in armonia con lo Statuto Regionale e le funzioni amministrative attribuite alle Regioni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed in attuazione del Regolamento C.E.E., 270 del 6 febbraio 1979 e secondo quanto previsto dal Regolamento C.E.E. 797 del 30 marzo 1985, emana le norme di attuazione dei Servizi Regionali di Sviluppo Agricolo. I Servizi Regionali di Sviluppo Agricolo (S.S.A.) hanno lo scopo di elevare la professionalita' degli operatori agricoli, contribuire all'incremento della produttivita' e dei redditi, nonche', all'ammodernamento delle aziende agricole. I S.S.A. hanno le seguenti finalita': 1) esercitare le attivita' di assistenza tecnica specializzata e polivalente; 2) provvedere alla divulgazione tempestiva delle innovazioni normative, tecniche e scientifiche nel settore agricolo; 3) fornire consulenze sia per la gestione che per la riconversione aziendale e colturale; 4) provvedere all'aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori agricoli; 5) curare la formazione e la qualificazione professionale dei giovani operatori agricoli; 6) elevare la professionalita' e la specializzazione dei tecnici cui sono affidati i servizi di sviluppo agricolo; 7) elaborare proposte ed assumere iniziative atte a migliorare e tutelare produzioni animali e vegetali regionali; 8) progettare e curare attivita' di ricerche nel campo della sperimentazione produttiva, della conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli regionali. La Regione garantisce il pluralismo nell'istituzione del S.S.A. anche tramite l'autogestione dei servizi da parte di imprenditori agricoli e la partecipazione delle loro organizzazioni professionali. ART. 2: COMPITI DELLA REGIONE Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta Regionale, il Piano pluriennale di formazione e il Piano pluriennale dei S.S.A. La Giunta Regionale: propone al Consiglio l'approvazione del Piano pluriennale dei S.S.A.; sulla base delle proposte dell'ERSAM, formula ed approva i programmi stralcio annuali di attivita' del Piano pluriennale dei S.S.A. La competente Commissione Consiliare esprime preventivo parere sugli stessi nel termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui pervengono alla Presidenza del Consiglio Regionale. verifica l'attuazione del piano e dei programmi stralcio annuali; eroga i finanziamenti di competenza regionale; riconosce e abilita i Gruppi di Base e i Centri di Coordinamento previo parere tecnico dell'ERSAM di cui al successivo art. 3; propone al Consiglio Regionale specifico Piano Pluriennale di corsi di formazione professionale, di aggiornamento o di riqualificazione di cui al precedente articolo. ART. 3: COMPITI DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER IL MOLISE (E.R.S.A.M.) L'E.R.S.A.M., sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 4: a) predispone e invia alla Giunta Regionale i Piani Pluriennali Regionali dei S.S.A. nonche' i programmi annuali di cui all'art. 8 del Regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1978, compresi i progetti e le iniziative che intende realizzare direttamente; b) propone, promuove e realizza, nell'ambito dei Piani Pluriennali e degli stralci annuali, progetti ed iniziative di propria competenza o ad esso affidati, avvalendosi anche di Enti o Istituti Pubblici e Privati. E' di competenza dell'E.R.S.A.M. e previsto nel Piano Pluriennale e negli stralci annuali dei S.S.A.: il servizio di divulgazione, assistenza specializzata, informazione e documentazione, particolarmente sui mercati, sulle tecniche di allevamento animale e coltivazione vegetale, di difesa fitosanitaria, meccanizzazione a supporto ed integrazione alle attivita' svolte dalle strutture autogestite. L'E.R.S.A.M. inoltre: esprime parere sull'idoneita' all'esercizio dell'Assistenza Tecnica dei Gruppi di Base previsti nel piano pluriennale e negli stralci annuali, dei Centri di Coordinamento autogestiti, previo accertamento dei requisiti previsti al successivo art. 7; svolge, nei limiti previsti dai Piani pluriennali e negli stralci annuali, tramite Gruppi di base, attivita' di consulenza alla gestione aziendale. L'E.R.S.A.M., nella formulazione dei programmi e nell'articolazione dei progetti attua la piu' ampia partecipazione dei soggetti interessati sentendo anche le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative presenti nella Regione. ART. 4: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO L'E.R.S.A.M. istituisce, con proprio atto, il Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico e' organo di consulenza dell'E.R.S.A.M. nelle materie di cui alla presente legge. Puo' essere sentito dalla Regione. Il Comitato Tecnico Scientifico particolarmente ha il compito di: elaborare, in armonia con le scelte e gli obiettivi della programmazione regionale e settoriale agricola nonche' delle proposte di attivita' delle strutture autogestite, il Piano pluriennale di assistenza tecnica, divulgazione, attivita' dimostrative, ricerca, sperimentazione compresa la parte relativa alla formazione professionale. Il Piano pluriennale e' articolato in programmi annuali con la specificazione delle linee metodologiche, degli obiettivi da conseguire e delle previsioni dei costi; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge. Il Comitato resta in carica 5 anni ed e' composto da: il Presidente dell'E.R.S.A.M. o un membro del Consiglio di Amministrazione dello stesso, da lui delegato, che lo presiede; il Responsabile del settore divulgazione, ricerca e sperimentazione in campo agricolo della Regione; un Funzionario dell'E.R.S.A.M. designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; il Responsabile del Settore Formazione Professionale della Regione; due docenti della facolta' di Agraria-Scienze delle Preparazioni Alimentari, dell'Universita' del Molise designati dal Consiglio di facolta'; quattro rappresentanti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro organizzazioni regionali, in proporzione all'effettiva rappresentativita' regionale di ciascuna di esse; un agronomo designato dal proprio ordine professionale; un veterinario designato dal proprio ordine professionale; un perito agrario designato dal Collegio dei periti agrari; un rappresentante delle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute in base alla legge regionale n. 24 del 28 agosto 1984 designato dalle stesse; un rappresentante delle centrali cooperative designato dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative. La funzione di Segretario e' svolta da un dipendente dell'E.R.S.A.M. di livello non inferiore all'ottavo. Il Comitato e' convocato dal Presidente. E' validamente riunito con la presenza di almeno la meta' dei componenti in carica. Ai componenti il Comitato Tecnico-Scientifico, dipendenti dell'Amministrazione Regionale e dell'E.R.S.A.M., spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di trasferta - se dovuta- nella misura prevista dall'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 11 e successive modificazioni. Ai componenti esterni sia all'Amministrazione Regionale che all'E.R.S.A.M., spetta inoltre per ogni giornata di seduta, un'indennita' pari a quella prevista dall'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 7 e successive modificazioni. ART. 5: LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER LE FUNZIONI DI ASSISTENZA TECNICA L'E.R.S.A.M., provvede alle liquidazioni delle spese per le funzioni di Assistenza Tecnica di propria competenza con i fondi a tal fine messi a disposizione dalla Regione. L'E.R.S.A.M. relaziona e rendiconta annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Giunta Regionale sull'attivita' svolta e le spese sostenute. I rendiconti sono approvati dalla Giunta Regionale. ART. 6: STRUTTURE DI CONSULENZA DI BASE CENTRI DI COORDINAMENTO La consulenza alla gestione aziendale e realizzata, secondo quanto previsto nel Piano pluriennale e nei programmi annuali, da strutture autogestite emanazione delle Organizzazioni professionali agricole o promosse dall'E.R.S.A.M. Esse sono: I Gruppi di base, riconosciuti dalla Giunta Regionale, che svolgono compiti di assistenza tecnica, attivita' dimostrative ed informazione tecnico - economica in favore degli operatori agricoli per la diffusione delle piu' rispondenti tecniche colturali e di conduzione degli allevamenti ed in genere per una piu' efficace gestione dell'impresa agricola. Essi, inoltre, provvedono ad instaurare gli opportuni collegamenti con gli altri interventi dei S.S.A. ed in particolare con quelli specialistici. I Gruppi di Base espressione delle organizzazioni professionali possono associarsi ai Centri di Coordinamento. I Centri di coordinamento, espressione delle Organizzazioni Professionali Agricole che assumono la responsabilita' della gestione degli stessi, riconosciuti dalla Giunta Regionale previo parere dell'E.R.S.A.M., secondo quanto disposto dall'art. 6, rappresentano i Gruppi di base nei rapporti con la Regione, svolgono attivita' propositiva a favore dei Gruppi; assumono, con apposito contratto di lavoro autonomo secondo quanto previsto agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, i tecnici dei Gruppi su indicazione degli stessi; li assegnano ad essi per i compiti di consulenza alla gestione; predispongono i programmi dei singoli Gruppi di Base, evidenziando la complementarieta' degli interventi di Assistenza Tecnica, Formazione Professionale e Divulgazione Agricola; sono responsabili delle attivita' autogestite dai singoli Gruppi di Base per l'attuazione dei programmi. I Centri di Coordinamento relazionano e rendicontano annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Giunta Regionale e all'E.R.S.A.M. sull'attivita' svolta e sulle spese sostenute. I rendiconti sono approvati dalla Giunta Regionale. ART. 7: REQUISITI DELLE STRUTTURE DI CONSULENZA DI BASE AUTOGESTITE E DEI CENTRI DI COORDINAMENTO I Gruppi di Base devono: essere costituiti in Societa' Semplice, secondo quanto previsto dal Codice Civile, per le sole finalita' di cui alla presente legge, previo riconoscimento da parte della Giunta Regionale espresso su parere dell'E.R.S.A.M.; tale riconoscimento e' valido ai fini delle disposizioni dell'art.12 del Regolamento C.E.E. 797/85; essere costituiti da un numero tali di aziende, con una superficie totale complessiva di almeno 400 ettari, ed ubicate nel territorio di un solo Comune o di Comuni limitrofi, rappresentata ognuna dall'imprenditore agricolo o coadiuvante identificato secondo quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile; essere assistiti da un tecnico avente i requisiti previsti dall'art. 9; avere durata non inferiore ai 5 anni; presentare il programma pluriennale di attivita' e gli stralci annuali, secondo le disposizioni di cui all'art. 10; eleggere un Presidente quale responsabile e rappresentante del gruppo medesimo; avere denominazione e sede propria. I Centri di Coordinamento devono: essere emanazione delle Organizzazioni Professionali agricole (presenti nel Comitato Tecnico Scientifico) e associare almeno 10 Gruppi di Base; essere Associazioni senza scopo di lucro. Ad ogni Centro di Coordinamento e' concesso, previo parere dell'E.R.S.A.M., l'impiego di tecnici agricoli con funzione di coordinamento secondo i sottoindicati parametri: da 10 a 20 Gruppi associati un (1) Tecnico; da 20 a 30 Gruppi associati due (2) Tecnici; oltre 30 Gruppi associati tre (3) Tecnici. Tali tecnici sono assunti dai centri di coordinamento, con contratto di lavoro autonomo secondo quanto previsto dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. ART. 8: ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA AUTOGESTITA DALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E DALLE COOPERATIVE Le Associazioni dei Produttori e le loro Unioni, riconosciute ai sensi della legge regionale n. 23 del 28 agosto 1984, e le Cooperative Agricole e i loro Consorzi possono presentare progetti di Assistenza Tecnica Specializzata inerente i settori produttivi di loro competenza. Tali progetti, ammessi al finanziamento, sono realizzati in collaborazione con l'E.R.S.A.M. Analogamente sono abilitati a richiedere tale forma di assistenza le Aziende, la cui superficie sara' determinata in sede di approvazione del piano pluriennale o annuale dei S.S.A. ART. 9: PERSONALE Il personale da adibire ai compiti di cui alla presente legge e' formato da: dipendenti dell'E.R.S.A.M.; dipendenti regionali; tecnici addetti al funzionamento delle strutture autogestite e dei Centri di Coordinamento facenti capo alle organizzazioni professionali agricole utilizzate dalle stesse con rapporto di lavoro di diritto privato. Al fine di attivare prontamente il servizio di assistenza tecnica, il personale in attivita' presso gli Uffici centrali e periferici dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, in possesso delle qualifiche professionali necessarie, puo', a secondo dei livelli funzionali richiesti essere comandato presso l'Ente Regionale di Sviluppo del Molise per un anno. Decorso tale termine, puo' essere richiesto da parte degli interessati il trasferimento all'E.R.S.A.M. Con legge regionale e' variata, per le unita' strettamente necessarie nonche' per le qualifiche, la pianta organica del personale di cui alla tabella <<A>> della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40: <<Norme per l'organizzazione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise>>. I tecnici, necessari al funzionamento delle strutture autogestite e dei Centri di Coordinamento, sono scelti prioritariamente tra quelli che dimostrano di aver frequentato con profitto i corsi di formazione per divulgatori di cui al Regolamento C.E.E. 270/79 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresi' utilizzati i tecnici agricoli che abbiano frequentato con profitto appositi corsi di formazione, di cui agli artt. 2 e 3, di durata non inferiore a tre mesi. Il personale tecnico per essere ammesso a frequentare i corsi deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze Agrarie - Laurea in Scienze Forestali e Laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari; Diploma di Perito Agrario o Maturita' Professionale di indirizzo agrario. La modalita' di selezione e' la stessa prevista per i corsi dal Regolamento C.E.E. 270/79. L'E.R.S.A.M. e' autorizzato ad assumere, tramite concorso pubblico, le unita' strettamente necessarie all'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo di propria competenza e per i posti autorizzati dalla Giunta Regionale. Potranno partecipare al concorso: i tecnici in possesso di attestato di frequenza con profitto dei corsi previsti in applicazione del Regolamento C.E.E. 270/79; il personale dell'Assistenza Tecnica Agricola (Gruppi di Sviluppo) delle Comunita' Montane di Trivento, Riccia, Frosolone ed Agnone nell'ambito del Progetto Speciale 33 della Cassa per il Mezzogiorno in servizio alla data del 31 dicembre 1985 e/o abbiano svolto tre anni di servizio presso gli stessi Enti nell'ambito dello stesso progetto, purche' in possesso dei titoli di studio richiesti e di attestazione di partecipazione a corsi di qualificazione sull'assistenza tecnica. L'espletamento del concorso e l'assegnazione del personale avverra' entro tre mesi dall'approvazione della presente legge. Il personale assunto di provenienza dalle Comunita' Montane dovra' svolgere un corso di perfezionamento di 30 giorni realizzato dall'E.R.S.A.M., su indicazione della Regione e in collaborazione con il CFDA/ACM. Il personale E.R.S.A.M. addetto ai servizi S.S.A. sia quello addetto alle strutture autogestite, frequenta un corso di aggiornamento annuale di almeno due settimane. ART. 10: PROCEDURE, PARAMETRI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO I Gruppi di Base o per essi i Centri di Coordinamento, a cui sono associati i soggetti di cui all'art. 8, presentano all'E.R.S.A.M., entro il 31 luglio, indicazioni circa l'attivita' pluriennale e annuale che intendono svolgere. L'E.R.S.A.M., sulla base dell'elaborazione del Comitato Tecnico Scientifico, presenta alla Regione per l'approvazione, il Piano pluriennale ed i piani stralcio annuali. Sulla base dell'approvazione del Piano pluriennale e dei singoli piani annuali la Giunta Regionale eroga all'E.R.S.A.M. il 90% della spesa per il complesso delle attivita' previste. Per gli anni successivi al primo, previa l'approvazione dei rendiconti la Giunta provvede al saldo della spesa e alle anticipazioni nella stessa misura. L'E.R.S.A.M. eroga annualmente quanto dovuto in base alle seguenti modalita': l'80% all'inizio dell'attivita' dei Gruppi di Base; il restante 20%, nell'anno successivo a rendiconto approvato; per i compiti di propria competenza procede secondo l'avanzamento dell'attivita'. La Regione riconosce per le spese di gestione e coordinamento annualmente ai Centri di Coordinamento un contributo pari al 5% del costo dell'attivita' di ogni Gruppo associato, che eroga entro il 31 gennaio. I progetti annuali di ricerca applicata promossi dall'E.R.S.A.M. sono approvati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare e possono attuarsi tramite Istituti Universitari, Enti ed Organismi specializzati operanti nel settore della ricerca, regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni. ART. 11: FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE PERSONE OCCUPATE IN AGRICOLTURA Per consentire alle persone che lavorano in agricoltura che abbiano superato i 18 anni ma non abbiano compiuto i 56 anni di eta', di acquistare una nuova qualificazione nella professione agricola o di migliorare quella posseduta, la Regione, anche in attuazione delle norme comunitarie in particolare a quanto previsto all'art. 21 del Regolamento C.E.E. 797/85 e all'art. 17 del D.M. MAF del 12 settembre 1985, nel rispetto delle leggi regionali n. 3/1983 e n. 8/1985 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge Nazionale n. 845/1978, promuove appositi corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, di cui agli articoli precedenti. I corsi sono finalizzati: a) alla qualificazione ed aggiornamento professionale di imprenditori coadiuvanti familiari e salariati agricoli; b) alla formazione complementare, che consenta ai giovani imprenditori agricoli di eta' inferiore ai 40 anni di soddisfare ai requisiti richiesti per l'ottenimento del premio di insediamento; c) alla formazione di dirigenti di Associazioni dei produttori e Cooperative. La Giunta Regionale, mediante apposite convenzioni affida ad Enti particolarmente qualificati l'organizzazione, lo svolgimento di corsi o tirocini sopraindicati. Alle iniziative di Formazione Professionale si fara' fronte, con i finanziamenti settoriali previsti nel Bilancio Regionale. ART. 12: NORMA FINANZIARIA Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con le somme che saranno attribuite in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 270/1979, nonche' con parte dei fondi previsti nel Bilancio della Regione e relativi ai capitoli della Formazione Professionale. La presente legge per l'anno 1988 non comporta oneri di spesa. La stessa legge approvativa del bilanci regionali provvedera' a quantificare l'onere annuale di spesa derivante dall'applicazione della presente legge. ART. 13 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.