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意大利的法律

Regional Act No. 22 making provision on fisheries support policies

颁布于 2004-08-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Abruzzo
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
special fund

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文本

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  1. LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 5-08-2004 REGIONE ABRUZZO Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 22 del 20 agosto 2004 Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Istituzione del fondo unico delle politiche della pesca 1. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali e statali finalizzate al finanziamento di politiche di sostegno all'economia ittica ad attuazione regionale, è istituito il "Fondo unico delle politiche della pesca", di seguito indicato come "Fondo". ARTICOLO 2 Finalità del fondo 1. Nel rispetto della normativa comunitaria, previa notifica degli interventi che configurino l'instaurazione di nuovi regimi di aiuto, il fondo sostiene: a) le iniziative contemplate dalla legislazione regionale in materia di pesca ed acquacoltura; b) gli interventi proposti ai fini dei bandi attuativi del sottoprogramma regionale del Doc.U.P.- Pesca 2000/2006, valutati come idonei nelle apposite procedure di selezione, che eccedano la disponibilità delle risorse previste dal piano finanziario del complemento regionale di programmazione; c) gli accordi di Programma previsti dai Piani nazionali di Settore, nell'ambito delle risorse in essi contemplate; d) le altre azioni rimesse dai piani nazionali di settore alla competenza attuativa regionale, nonché le iniziative contemplate da programmi comunitari diversi dal Doc.U.P. Pesca 2000/2006; e) l'informatizzazione e messa in rete dei mercati ittici regionali; f) la certificazione di qualità del prodotto ittico catturato dalla Marineria Abruzzese o allevato in impianti di acquacoltura/maricoltura dislocati in Abruzzo o nel mare antistante; la diffusione di marchi ed altri strumenti di tracciabilità; il rafforzamento della conoscenza delle caratteristiche nutrizionali del prodotto ittico, ed in specie di quello locale, da parte dei consumatori ed in particolare dei giovani in età scolare; altri interventi di promozione; g) la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche attraverso la predisposizione e l'attuazione di piani di gestione di aree di riserva o di specie particolari; il monitoraggio delle specie ittiche e dell'ambiente marino; la ricerca applicata alle problematiche di settore, ivi compresa la sperimentazione innovativa in acquacoltura; la diffusione di sistemi e strumentazioni di telerilevazione delle imbarcazioni; h) la pesca-turismo e/o l'itti-turismo quali opportunità di integrazione del reddito ovvero di riconversione esterna degli addetti alla Pesca professionale, ed altre misure socio-economiche; i) l'erogazione di servizi agli operatori ittici diversi da quelli oggetto degli accordi sub c) e la realizzazione di uno specifico Osservatorio dell'Economia ittica regionale, anche attraverso intese con le associazioni generali della cooperazione e con Federpesca; l) scambi, accordi e protocolli d'intesa con Marinerie comunitarie ed extracomunitarie, e con le corrispondenti associazioni di categoria ed istituzioni locali; m) l'adeguamento alla normativa che tutela la sicurezza dei soggetti che esercitano la pesca in via professionale e dei relativi natanti; n) l'individuazione, l'aggiornamento e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto pesca ed acquacoltura, ed i conseguenti interventi di formazione continua o permanente; o) le azioni positive finalizzate al rafforzamento della presenza femminile nella forza lavoro occupata nella filiera ittica; p) ogni altra iniziativa idonea a sostenere lo sviluppo dell'economia ittica abruzzese, ed a migliorare gli standard di vita degli addetti alla pesca. ARTICOLO 3 Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura 1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita la Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura, quale strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale in materia di programmazione degli interventi, elaborazione di nuove proposte normative e, più in generale, sulle tematiche che interessano il Settore. 2. La Conferenza, presieduta dal componente la Giunta preposto alla pesca, è composta da un rappresentante designato da ciascuna Associazione di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti a livello regionale e riconosciute a livello nazionale, dalle Organizzazioni sindacali di categoria, dalle Amministrazioni provinciali e dalle Camere di Commercio di Pescara, Chieti e Teramo, dai Comuni sedi di Porti di Pesca, dalle Capitanerie di Porto, dagli Istituti di Ricerca impegnati sulle problematiche dell'igiene degli alimenti e della salubrità dell'ambiente marino, dall'A.R.T.A., dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dal Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria. 3. La Conferenza approva a maggioranza assoluta in prima seduta le sue modalità di funzionamento. ARTICOLO 4 Disposizioni procedurali 1. La Regione definisce con proprio Regolamento le modalità attuative ed i criteri generali per l'erogazione dei contributi, con riferimento alle iniziative indicate nell'art. 2 per le quali manchi una disciplina normativa regionale primaria o secondaria. 2. La Giunta regionale, acquisito il Parere dell'Organismo di cui all'art. 3, seleziona annualmente le priorità da perseguire tra le linee d'azione indicate nell'art. 2 e delibera la ripartizione tra esse delle risorse disponibili, facendo salva la possibilità di recuperare gli stanziamenti non utilizzabili su taluno intervento a favore di altri capaci di un tiraggio superiore. ARTICOLO 5 Disposizioni finanziarie 1. Per l'esercizio corrente il Fondo è alimentato dalle risorse non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sui Capp. 71640, 282439, 282445, 142330, 142338, rispettivamente denominati "Contributi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare - LL.RR. 1/84, 23/98, 118/99", "Istituzione di un fondo di credito agevolato presso la F.I.R.A. per le P.M.I. del settore Pesca - L.R. 154/97", "Interventi a sostegno dell'attività di Pesca-Turismo", "Indennità per danni causati da fermo biologico", "Programmi nazionali a sostegno della Pesca e dell'Acquacoltura - Legge 41/1998". 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono apportate le seguenti variazioni: il capitolo di spesa 142338 è così ridenominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica trasferimenti statali - Legge 28.5.1998, n. 41 e D.Lgs. 112/1998" ed è alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato nell'ambito dei Piani annuali e pluriennali della pesca, comprese quelle ancora disponibili nell'ambito degli stanziamenti assegnati all'Abruzzo con il Piano triennale 2000/2002, nonché quota parte degli stanziamenti annualmente destinati all'attuazione del Federalismo amministrativo a norma del D.Lgs. 112/1998; il capitolo di spesa 142330 è così ridenominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali" ed il relativo stanziamento è determinato con la legge di bilancio di ogni esercizio finanziario; gli stanziamenti da iscrivere sui capitoli 71640, 282439 e 282445 confluiscono sul capitolo 142330 denominato: "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - Fondi regionali". ARTICOLO 6 Urgenza 1. La presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 5 Agosto 2004

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