Regional Act No. 21 on the exercise of regional functions in matter of water supply
颁布于 2002-06-03 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Basilicata
- 主题
- Water
- 关键词
- water resources management, water supply, institution, basic legislation, governance
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Parte I N. 38 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 6-6-2002 4533 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 NORME SULI.:ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONAL! IN MATERIA DI APPROWIGIONAMENTO IDRICO IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE La seguente legge: ART. 1 Compiti della Regione promulga 1. La Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, esercita funzioni e compi ti primari per il governo delle risorse idriche presenti nel proprio territorio, sotto il profilo 4ualllilalivu e 4ualilalivu, in cuerenza e cun tinuita di indirizzo con gli articoli 8 e 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1077 n. 616, gli nrticoli 3 c 10 dclln legge 10 maggio 1989 n. 183 e nel rispetto dei principi generali e dei dettati della legge 5 gennaio 1994 n 36 e del Capo IV del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e del Capo VI della Legge Regionale 8 marzo 1999,n. 7,promuovendo: a) l'uso responsabile e sostenibile della risor sa idrica, in quanta bene pubblico prima rio e fattore fondamentale di civilta e di sviluppo, secondo criteri di solidarieta ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'inte grita del patrimonio ambientale; b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine agli altri usi, nonche per garantire nei bacini idrografici di competenza il deflus so necessario alla vita negli alvei e per non danneggiare in maniera permanente gli ecosistemi interessati; c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione, nonche l'uso dei relativi pro venti per il finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino: d) l'approvvigionamento primario delle risor se idriche per l'uso civile, irriguo ed indu striale, anche laddove il fabbisogno com porti o possa comportare il trasferimento di acqua tra bacini idrografici e verso regioni diverse; e) l'organizzazione ed 11 funzionamento del servizio per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, nonche per la conservazione dei beni preposti all'uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e crite ri di efficienza, di efficacia e di economi cita; 4534 N. 38 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 6-6-2002 Parte I f) politiche di tariffazione dei servizi idrici per un uso piu sostenibile delle risorse ed il recupero sia dei costi industriali e finan ziari dei servizi, sia dei relativi costi ambientali e delle risorse stesse ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000. 2. Per le finalita di cui al precedente comma 1 la Regione promuove azioni ed iniziative, non che aderisce ad intese ed accordi, ai sensi del l'art. 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, ispi randosi a principi di solidarieta, di coesione e riequilibrio territoriale e di rispetto degli inte ressi unitari nazionali; vigila sulla predisposi zione e sull'approvazione del bilancio idrico a scala di bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36; provvede a rilasciare le concessioni di cui all' art. 89 comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112; determina e garantisce i riversamenti tariffari tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi. 3. Per le finalita di cui al precedente comma 1 la Regione utilizza tutte le infrastrutture, gli impianti e le opere completati ad essa trasfe riti ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976 n. 183, nonche quelle realizzate con finanziamenti regionali, nazionali e comuni tari, preposti all'approvvigionamento prima rio ad uso plurimo delle acque e ricadenti nel territorio region.ale; procede all'identificazio ne ed alla determinazione delle opere di inte resse regionale e di quelle di interesse nazio nale d'intesa con il Ministero competente; provvede alla progettazione e realizzazione delle opere idrauliche necessarie. 4. La Regione opera, altresl, nel rispetto ed in coerenza con quanta stabilito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 5 agosto 1999 con la Regione Puglia ed il Ministero dei Lavori Pubblici, e nelle sue successive modificazio ni, anche in riferimento agli oneri finanziari ivi previsti da porre ordinariamente a carico della fiscalita generale per far fronte ai costi di ammortamento e di manutenzione straor dinaria di beni, opere e impianti in uso o in gestione. ART. 2 Soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario 1. Per gli scopi di cui al successivo art. 3 la Regione promuove la costituzione di una societa per azioni, a totale capitale pubblico, denominata "Acqua S.p.A. - Societa per azio ni per rapprovvigionamemo idrico", di segui to denominata Societa. 2. II capitale sociale iniziale, fissato in 200.000 euro, e interamente sottoscritto dalla Regione Basilicata. Alla Societa potranno partecipare altre Regioni eventualmente inte ressate, con conseguente aumento del capita le e ripartizione delle quote societarie in ragione sia delle risorse idriche potenzial mente rese disponibili per le finalita sociali, sia del valore attuale delle infrastrutture, Llegli iu1piauli e Llelle upe1e a Lal fiue cuufed te. 3. II versan1ento del capitale sociale iniziale viene effettuato per 3/10 alla data di costitu zione della Societa e per la restante parte durante l'esercizio dell'anno successivo, nei termini e secondo le modalita stabiliti dall'at to costitutivo. 4. II Presidente della Regione e autorizzato a porre in essere le azioni necessarie alla costi tuzione, all'impianto, all'avvio ed al primo funzionamento della Societa, anche avvalen dosi di opportuni supporti specialistici. 5. La Societa, per le attivita di cui all'oggetto, provvede alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere di cui al precedente art. 1 comma 3 e conferiti dallo Stato e dalle Regioni e, a tal fine, utilizzu le risorse ed i beni delle Regioni per lo svolgimento delle attivita di cui all'og getto sociale, nonche quelli provenienti dalle procedure di soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasforma zione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, disposta dall'art. 3 del Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n. 143. Parte I N. 38 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 6-6-2002 4535 6. La titolarita delle reti e delle infrastrutture rimane in capo alle Regioni, salva la possibi lita, per ragioni di econo1nicita, efficacia ed efficienza delle attivita di cui all'oggetto, di cessione delle stesse alla Societa, solo e comunque nell'ipotesi di mantenimento da parte delle Regioni della titolarita della mag gioranza delle azioni. ART. 3 Oggetto sociale 1. La Societa, anche ai fini delle azioni e delle intese di cui al precedente art. 1, ha per oggetto: a) la gestione unitaria della captazione delle acque sia superficiali che sotterranee, del loro accumulo, trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e tra bacini idrografici diversi, nonche del loro trattamento per l"approvvigionamento pri mario degli usi civili, irrigui ed industriali, e della loro utilizzazione a fini energetici; b) la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, di cui al precedente art. 2 comma 3; c) gli studi, le analisi e le altre attivita dirette a supportare l'organizzazione ed il funzio namento del servizio idrico, secondo le finalita di cui al precedente art. 1, ivi com prese la redazione di piani, programmi e studi territoriali e/o di sistema, la valuta zione tecnico-economica e la messa a punto di iniziative di finanza di progetto e similari per la realizzazione dei program mi di intervento e/o di singoli investimenti; d) il monitoraggio dello stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica: e) la riscossione della tariffa peril servizio di approvvigionamento primario dell'acqua all'ingrosso presso i soggetti utilizzatori, cosl come stabilito nell'ambito degli accordi di programma di cui al precedente art. 1 commi 2 e 4: f") l'espletamento di ulteriori compiti, funzio ni ed attivita conferiti dallo Stato, dalle Regioni dagli En.ti locali coerenti con le attivita di cui alle lettere precedenti e con le finalita di cui al precedente art. I comma 1. 2. I..:assetto societario, il modello di gestione e di controllo, i criteri di funzionamento e di organizzazione della Societa sono disciplina ti dallo Statuto, approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, e dall'at to costitutivo. 3. La Societa puo procedere all'acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di societa per l'esercizio di attivita strumentali ave rite nute utili al perseguimento dell'oggetto socia le. 4. La Societa procede, in via prioritaria e preli minare, a costituire l'inventario ed a determi nare lo stato delle infrastrutture, degli impianti, delle opere, nonche la consistenza dei beni e delle risorse patrimoniali di pro prieta e conferite per lo svolgimento del ser vizio, anche al fine di determinare le neces sita finanziarie per gli interventi e la manu tenzione straordinaria necessari. ART. 4 Relazioni funzionali con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed lrpinia I. Ai sensi dell'art. 28 comma 11 della legge 28 dicembre 2001 n 448, la .Societa e autoriz zata, sulla base di apposita convenzione approvata dagli organi di governo delle Regioni partecipanti, ad avvalersi dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la tra sformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, nei limiti della sua operativita in materia. 2. Mediante convenzione viene anche disposto il trasferimento della gestione di infrastruttu re, opere ed impianti regionali dall'Ente alla Societa e sono regolati l'utilizzazione e l'e ventuale procedura di mobilita del personale dell'Ente. 4536 N. 38 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 6-6-2002 Parte I ART. 5 Oneri finanziari 1. Alla copertura della spesa necessaria all' at tuazione della presente legge, quantificata per l'esercizio finanziario 2002 in 130.000 euro, si fara fronte: a) per 60.000 euro, corrispondenti agli oneri di cui al precedenle arl. 2 con1n1a 3, mediante il prelevamento degli stanzia menti di competenza e di cassa della U .P. B. 121 1. 02 "F ondi speciali per spese in canto capitale" di una somma di pari importo che viene contestualmente iscrit ta nelle previsioni di competenza e di cassa della U.P.B. denominata "Partecipa zioni azionarie", che si istituisce con la presente legge nell'ambito della Funzione Obiettivo 0134 "Servizi generali dell'Am ministrazione": b) per 70.000 euro corrispondenti agli oneri di cui al precedente art. 2 comma 4, mediante il prelevamento dagli stanzia menti di competenza e di cassa della U.P.B. 1211.01 "Fondi speciali per spese correnti" di una somma di pari importo, che viene contestualmente iscritta, in aumento, nelle previsioni di competenza e di cassa della U.P.B. 0111.03 "Funziona mento degli organi di controllo e degli altri organisrni della Regione". 2. La Giunta Regionale e autorizzata ad istitui re i relativi capitoli di bilancio nell'ambito delle VU.PP.BB. di cui al precedente com ma 1 e ad apportare le conseguenti variazio ni agli stanziamenti di competenza e di cas sa del bilancio di previsione per l'esercizio 2002. 3. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2002 saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio. ART. 6 Pubblicazione della legge 1. La presente legge regionale sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilica ta. Potenza, 3 gjugno 2002 BUBBICO