Regional Act No. 20 on the lake domain and regulating navigation in the Lake Garda
颁布于 1994-08-16 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Lombardia
- 主题
- Water
- 关键词
- sub-national agreement, inland waters, bank, navigation, recreational water use, concession, waste disposal, ecosystem conservation, offences/penalties, basin/catchment/watershed
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ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO NAVIGAZIONE INTERNA TRASPORTI L.R. 16 agosto 1994, n. 20 LEGGE REGIONALE 16 agosto 1994, n. 20 «Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda». (B.U. 20 agosto 1994, n. 33, 1º suppl. ord.) Titolo I Art. 1. — Finalità della legge. — Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell’am biente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto e dalla Provincia Au tonoma di Trento, in applicazione degli artt. 59, 97 e 98 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (1) concernente «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (1)» e dell’art. 1 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale». 2. Nei successivi articoli della presente legge le regioni Lom bardia e Veneto e la Provincia Autonoma di Trento sono indi cate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come gli enti preposti. Art. 2. — Efficacia della legge. — L’efficacia delle disposizioni oggetto dell’intesa, inserite nei titoli 2, 3 e 4 della presente leg ge, è subordinata all’approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi di identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei prov vedimenti medesimi. 2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta ed emanata con l’osservanza delle medesime forme e modalità. Art. 3. — Comitato permanente d’intesa. — È istituito un comi tato permanente d’intesa fra gli enti preposti per l’attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l’elaborazio ne dei suoi eventuali aggiornamenti. 2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; esso è convocato due volte all’anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre ogni qualvolta lo richiedano tre dei componenti. Art. 4. — Consulenza esterna. — Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza. 2. La nomina degli esperti di cui al primo comma è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispetti vamente previsti per ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci. (1) Sta in I 1.6. 1994 - Aggiornamento h CT1103ur09 VOCE T 11.3 h LRG/IX,1 Titolo II DEMANIO LACUALE Art. 5. — Aree del demanio lacuale. — In attuazione dell’art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (1) e dell’art. 1 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni amministrative per l’utiliz zazione turistico ricreativa delle aree del demanio lacuale inte ressante il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale. Art. 6. — Utilizzo del demanio lacuale. — Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabi liscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l’uti lizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali la cuali del lago di Garda. 2. Detti criteri riguardano in particolare: a) la individuazione e la delimitazione delle: — aree portuali riservate all’esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico professionale e da di porto; — aree portuali di terra destinate all’esercizio di attività ar tigianali e commerciali; — aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l’e sercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazio ne di porti o approdi turistici; zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto; b) l’utilizzo degli introiti della attività concessoria. Art. 7. — Ormeggi e ancoraggi. — La concessione per l’occupa zione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all’art. 6 e della specifica legisla zione in materia concessoria, salvo la facoltà di delega ai co muni. Art. 8. — Aree demaniali portuali di terra. — Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti pre posti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvederan no nel quadro delle norme di indirizzo di cui all’art. 6. 2. I canoni relativi all’occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70% ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni. Art. 9. — Divieto di occupazione. — È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno metri 2,50 nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli ed ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative perti nenze. 2. Le aree di cui al primo comma sono individuate e delimita te dai competenti organi degli enti preposti. Art. 10. — Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantie ri. — La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell’ambito del dema nio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (1) e dell’art. 1 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527. 2. I canoni relativi alle concessioni di cui al primo comma sono incamerati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale. Art. 11. — Utilizzo dei proventi dell’attività concessoria. — I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le conces ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO NAVIGAZIONE INTERNA TRASPORTI L.R. 16 agosto 1994, n. 20 sioni previste dagli artt. 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di cia scun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e ma nutenzione delle aree demaniali e per l’esercizio di attività di vigilanza, secondo i criteri previsti dall’art. 6. Titolo III NAVIGAZIONE E PRATICHE SPORTIVE Art. 12. — Protezione della fascia costiera. — Nella fascia co stiera, sino a una distanza di trecento metri dalla riva, la navi gazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela. 2. La fascia di protezione di cui al primo comma è ridotta a metri 150 nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Ma nerba, intorno all’isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione-Punta Grotte. 3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superio re a tre nodi, l’attraversamento della fascia di cui al primo comma per l’approdo e la partenza purché la manovra sia ef fettuata perpendicolarmente alla costa. Art. 13. — Divieti di navigazione. — È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate. 2. È altresı̀ vietato l’accesso a qualsiasi unità nelle zone mante nute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturali stica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse e sterna di metri trecento. 3. Sono infine vietati l’ammaraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appo sitamente delimitati a cura degli enti preposti. Art. 14. — Limitazione alla circolazione delle unità di navigazio ne. — Al di fuori della fascia di protezione di cui all’art. 12, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione, regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con spe ciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire perico lo per le persone e per le altre unità. 2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti. 3. Nelle acque di competenza della Provincia Autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte set tentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore. Art. 15. — Ambito di applicazione. — Le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 non si applicano alle seguenti unità: a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate; b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea; c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate. 2. Le unità adibite e utilizzate in modo eslcusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria «A», residenti nei comuni rivieraschi, possono opera re anche nella fascia costiera adottando particolari accorgi menti atti a evitare interferenze con altri utenti. 1994 - Aggiornamento h CT1103ur09 VOCE T 11.3 h LRG/IX,2 Art. 16. — Norme di comportamento di navigazione. — In navi gazione hanno precedenza le seguenti unità: a) unità adibite al pubblico servizio di linea; b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pub blico, vigilanza e altri servizi pubblici; c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale. 2. Le unità a motore e a vela hanno l’obbligo di tenersi almeno a cento metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela. 3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità di servi zio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di acco sto e attracco. 4. È vietato altresı̀ ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche. 5. È vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a cinquanta metri, le unità trainanti sciatori nautici. Art. 17. — Manutenzioni e rifornimenti. — Per ridurre l’inqui namento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle sta zioni di servizio. 2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono esse re effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzatu re idonei. Art. 18. — Scarico di rifiuti. — In tutta la sponda lombarda del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato o svuota mento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro. 2. È altresı̀ vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza peri colosa o inquinante. 3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in ade guati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche. 4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle sta zioni di servizio e dagli approdi di custodia. Art. 19. — Sci nautico. — Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva. 2. Nell’esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme: a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio; b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino; c) durante le varie fasi dell’esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a dodici metri; d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositi vo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del moto re e dotate di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato; e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al con ducente e all’accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori; f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO NAVIGAZIONE INTERNA TRASPORTI L.R. 16 agosto 1994, n. 20 3. Per l’esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di veloci tà previsto dal secondo comma dell’art. 14, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all’interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi. Art. 20. — Impiego delle tavole a vela. — La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un’ora dopo l’alba fino al tramonto. 2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare si tuazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione. 3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvatag gio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo ove l’unità sia convenientemente armata. 4. È vietato l’impiego delle tavole a vela: a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea; b) nei porti e in prossimità dei loro accessi; c) nelle zone riservate alla balneazione; d) nelle zone mantenute a canneto; e) nei corridoi di lancio dello sci nautico. Art. 21. — Immersioni. — Coloro che praticano immersioni sono tenuti all’osservanza dei seguenti obblighi: a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca; b) utilizzo di apposita unità di appoggio. 2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l’adempimento dell’obbligo di cui alla lett. a) del primo comma. 3. È vietato praticare immersioni: a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea; b) nei porti e in prossimità dei loro accessi; c) nelle zone riservate alla balneazione; d) nelle zone mantenute a canneto; e) nei corridoi di lancio dello sci nautico. 4. I divieti di cui al terzo comma non si applicano nell’eserci zio di attività professionali debitamente autorizzate. Art. 22. — Balneazione. — È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all’esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d’acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse. Art. 23. — Utilizzo delle banchine, dei pontili e dei moli pubblici. — È vietato: a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico; b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qual siasi genere; c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedo nale sui pontili e sui moli pubblici; d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pub blici. Art. 24. — Manifestazioni sportive. — Lo svolgimento di mani festazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva auto rizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provin ciali. 2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa con gli altri enti preposti, deroghe alle norme del la presente legge. 3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore è co 1994 - Aggiornamento h CT1103ur09 VOCE T 11.3 h LRG/IX,3 munque vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della regione Lombardia. Titolo IV NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 25. — Norme di comportamento degli utenti. — È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inef ficienti le boe di segnalazione, i cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni. 2. Nelle zone portuali è vietato: a) lasciare in sosta veicoli o unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati; b) occupare i corridoi di accesso e di uscita; c) intralciare l’esecuzione di lavori pubblici di manutenzio ne e di sistemazione. 3. È comunque vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda lombarda del lago e delle sue rive unità o relitti delle medesime. Art. 26. — Rumori molesti. — È vietato provocare rumori mo lesti superiori a 60 decibel misurati a venti metri di distanza. Art. 27. — Segnaletica. — Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti preposti approveranno, con deli berazione, il regolamento per la segnaletica delle vie di naviga zione interna. Art. 28. — Sanzioni. — Chiunque violi le disposizioni di cui al titolo 3 della presente legge, è soggetto alla sanzione ammini strativa da L. 200.000 a L. 1.000.000. 2. Chiunque violi le disposizioni degli artt. 25 e 26 della pre sente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000. 3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (2) concernente «Modifiche al sistema penale» e delle leggi regionali vigenti. Art. 29. — Vigilanza. — La vigilanza ai fini del rispetto della presente legge è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei ri spettivi uffici, secondo la normativa vigente. 2. La vigilanza è effettuata altresı̀ dagli ufficiali e agenti di po lizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi. 3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento, di cui al secondo comma, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte. 4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al primo comma, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una strut tura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all’irro gazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente. 5. Nell’ambito del comitato di intesa di cui all’art. 3 sono pe riodicamente verificati i risultati dell’azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all’inte grale applicazione della legge. 6. La regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita (2) Sta in I 5.8. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO NAVIGAZIONE INTERNA TRASPORTI L.R. 16 agosto 1994, n. 20 la vigilanza i mezzi necessari per l’esercizio della stessa e con oneri a proprio carico. Art. 30. — Norma di rinvio. — Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme in materia di naviga zione interna. Art. 31. — Disposizioni finali e transitorie. — È abrogata la L.R. 14 settembre 1983, n. 74 (3) concernente «Disciplina della navigazione sul lago di Garda. Intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la provincia di Trento». 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano a pro cedimenti amministrativi in corso al momento dell’entrata in vigore della legge stessa. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Uffi ciale della regione. (3) Sta in questa stessa voce. 1994 - Aggiornamento h CT1103ur09 VOCE T 11.3 h LRG/IX,4