Regional Act no. 20 of 2025. Provisions regarding productive activities and economic development
颁布于 2025-05-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Legge Regionale no. 20 del 2025. Disposizioni in materia di attività produttive e sviluppo economico.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利 · Sicilia
- 主题
- Environment, Water, Waste and hazardous substances, General
- 关键词
- gender, labour, business/industry/corporations, protection of environment, subsidy/incentive, environmental standards, public procurement, certification, standards, sewerage, water resources management, waste management, waste disposal, waste non-domestic sources, sub-national agreement, transboundary movement of waste
- 类别
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Art. 1. Norme per accelerare le procedure di liquidazione dei Consorzi ASI 1. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo del comma 9, le parole I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i contratti di vendita alla condizione sospensiva che la Regione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'Assessore regionale per l'economia e all'Assessore regionale per le attività produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni. sono soppresse; b) il comma 9 bis è sostituito dal seguente: 9 bis. Tutti i beni del patrimonio consortile di cui al comma 9 devono essere venduti, salvo quanto previsto dal comma 9 ter, ricorrendo a procedure ad evidenza pubblica secondo le previsioni del presente articolo. Il provvedimento con cui si dispone la vendita è pubblicato sul sito internet di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione e dell'Irsap nonché sul sito istituzionale di Unioncamere. Successivamente alla vendita, l'autorizzazione all'insediamento e la gestione restano nella competenza dell'Irsap. ; c) il comma 9 ter è sostituito dal seguente: 9 ter. Alle imprese insediate nei beni immobili di cui al comma 9, preliminarmente all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica, è attribuito il diritto di prelazione, al prezzo di vendita stimato secondo le previsioni di cui al comma 9, degli immobili in cui sono insediate. La prelazione può essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori e deve essere preceduta dalla regolarizzazione del debito per canoni locativi o di concessione o di occupazione. II trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni, non prorogabili, dall'esercizio del diritto di prelazione. Nelle procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo, ai comuni sul cui territorio ricadono gli immobili di cui al comma 9, al fine di favorirne lo sviluppo territoriale ed economico, è attribuito il diritto di prelazione sui medesimi immobili, esercitabile, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ; d) il comma 9 quater è sostituito dal seguente: 9 quater. Le procedure ad evidenza pubblica nonché le procedure di cui al comma 9 ter sono precedute dalla compilazione dell'elenco dei beni da alienare, trasmesso dal commissario liquidatore all'Assessore per le attività produttive e all'Assessore per l'economia. Tali Assessori possono proporre alla Giunta regionale di deliberare, entro 90 giorni dalla predetta comunicazione dei commissari liquidatori, l'acquisto in favore della Regione, al prezzo determinato ai sensi del comma 9. ; e) il comma 9 quinquies è sostituito dal seguente: 9 quinquies. Nelle procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo, alle imprese regolarmente insediate è attribuito il diritto di prelazione su immobili confinanti, che può essere esercitato entro 60 giorni dalla comunicazione del commissario liquidatore dell'aggiudicazione del bene, pena la decadenza dall'esercizio del diritto stesso. Durante tale termine è sospesa la stipula del contratto in favore dell'aggiudicatario, a meno che lo stesso sia il soggetto titolare del diritto di prelazione. ; f) dopo il comma 9 quinquies è aggiunto il seguente: 9 sexies. Nell'ambito delle procedure di vendita di cui al presente articolo è ammessa la decurtazione dal prezzo di vendita dei canoni già versati in esecuzione del contratto, solo ove legittimamente prevista nel contratto medesimo, e comunque nel limite del prezzo di vendita. . 2. L'articolo 79 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è abrogato.
Art. 2. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 1. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, quinto periodo, le parole a fornire a titolo gratuito il supporto tecnico, amministrativo e logistico sono sostituite dalle parole a stipulare con i predetti Commissari liquidatori appositi accordi per assegnare proprio personale in posizione di distacco temporaneo, a titolo gratuito ; b) alla lettera c) del comma 2 le parole in comodato d'uso sono sostituite dalle parole a titolo gratuito e previa intesa con l'Irsap ; 2. la lettera c bis) del comma 2 è sostituita come segue: c bis) trasferire ai gestori del Servizio Idrico Integrato, competenti per territorio, la proprietà degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. Trasferire, altresì, su richiesta dell'ente locale o territoriale nel cui territorio ricadono e al prezzo quantificato da Irsap ai sensi della presente legge, la proprietà dei beni di interesse pubblico. Ai fini della presente lettera per beni di interesse pubblico si intendono impianti sportivi, elisuperfici, centri fieristici, scuole, centri di addestramento e ogni altro bene non immediatamente riconducibile allo sviluppo industriale. La richiesta di trasferimento del bene è formulata dall'ente locale o territoriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; .
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 e alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, dopo la parola IRCA sono aggiunte le parole e CRIAS e, alla fine, sono aggiunte le parole Il periodo di ammortamento per i crediti di esercizio è fissato in 60 mesi . 2. All'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c bis) contributo in conto capitale calcolato sulla base degli investimenti realizzati dalle imprese con i finanziamenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9. La somma del finanziamento concedibile con il contributo in conto capitale non può superare il 75 per cento della spesa ammessa. ; b) al comma 2 le parole regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379 sono sostituite dalle parole regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 .
Art. 4. Monitoraggio sull'utilizzo dei rottami metallici 1. L'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, istituisce con decreto un tavolo di monitoraggio sull'utilizzo e sullo smaltimento dei rottami metallici. 2. I controlli ambientali su ogni esportazione di rottami metallici, ancorché qualificati come rifiuti, dal territorio della Regione siciliana anche ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, sono effettuati all'interno dei porti commerciali siciliani, da unità operative dell'ARPA Sicilia, sulla base di procedure stabilite in appositi protocolli d'intesa stipulati dal Presidente della Regione con le Autorità di sistema portuale e le Capitanerie di porto. Rimangono ferme le competenze dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane in materia di controlli amministrativi sulle esportazioni.
Art. 5. Misure a sostegno delle imprese che valorizzano la genitorialità e l'inclusività 1. L'Assessorato regionale delle attività produttive valorizza, ai sensi del comma 2, le imprese che: a) ristrutturano i propri processi produttivi ed organizzativi al fine di valorizzare le competenze femminili e pongono in essere azioni sistemiche rivolte ad accrescere il personale femminile in azienda e la loro presenza in posizioni apicali; b) attivano servizi di cura come nidi aziendali, doposcuola e baby-sitting; c) implementano modalità innovative di welfare aziendale e di lavoro flessibile, nel rispetto delle esigenze produttive ed operative; d) realizzano percorsi di aggiornamento professionale sui temi dell'inclusività di genere rivolti al management e ai responsabili delle risorse umane; e) promuovono la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici mediante interventi volti ad aumentare il livello di informazione, comunicazione, partecipazione, assistenza, controllo, prevenzione e vigilanza in materia; f) assumono, a tempo indeterminato, disoccupate di età superiore a cinquanta anni, purché tali assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori sospesi o licenziati dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. 2. Nel rispetto della normativa vigente, alle imprese di cui al comma l, l'Assessorato regionale delle attività produttive riconosce una premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali. 3. L'Assessore regionale per le Attività produttive, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con apposito decreto individua le modalità e i criteri per il riconoscimento delle premialità di cui al comma 2.
Art. 6. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 6 1. All'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole entro i successivi dodici mesi sono sostituite dalle parole entro i successivi ventiquattro mesi ; b) al comma 2 le parole il cui valore, in ogni caso, non può essere inferiore a 10 euro per metro quadrato di superficie di coltivazione sono sostituite dalle parole il cui valore è determinato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative .
Art. 7. Misure a sostegno delle imprese siciliane che contribuiscono alla tutela dell'ambiente 1. Le imprese siciliane soggette al regolamento (UE) n. 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che partecipano a bandi pubblici regionali, qualora in possesso delle sotto indicate certificazioni, ottengono punteggi premiali sulla base di criteri adottati con successivo decreto del Presidente della Regione: a) certificazione EPD (environmental product declaration) secondo le norme UNI EN ISO 14025, 14001 e 45001; b) certificazione del contenuto minimo riciclato non inferiore al 99 per cento secondo la norma UNI/PdR 88:2020; c) certificazione della carbon footprint di organizzazione CFO secondo la norma ISO 14064-1; d) certificazione energetica ISO 50001.
Art. 8. Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 1. Alla lettera nn) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e successive modificazioni, le parole evento mondiale dell'autismo sono sostituite dalle parole evento sull'autismo .
Art. 9. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.