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意大利的法律

Regional Act No. 19 to ensure continuity to public concessions for fishing and aquaculture activities

颁布于 2012-10-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale n. 19: Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Sardegna
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
concession, marine fisheries, aquaculture

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 5/4/2016 Regione Autonoma della Sardegna https://www.regione.sardegna.it/j/v/33?v=2&c=9410&s=210316 1/2 Legge Regionale 12 ottobre 2012, n.19 Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2012, n. 19 Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.45 del 18 ottobre 2012. Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga Art.1 Continuità delle concessioni demaniali 1. Le concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, demanio regionale e mare territoriale rilasciate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), e successive modifiche e integrazioni, in essere alla data 29 dicembre 2008, restano efficaci sino al 31 dicembre 2013, al fine di consentire l'ordinato avvio delle procedure di evidenza pubblica per il relativo affidamento e garantire un termine necessario e congruo per l'espletamento delle stesse. 2. La norma di cui al comma 1 non riguarda i beni per i quali tra il 29 dicembre 2008 e la data di entrata in vigore della presente legge sia stato rilasciato dall'Amministrazione regionale atto di concessione a seguito di procedura di evidenza pubblica per la comparazione delle istanze concorrenti. 3. Nelle more della revisione e del riordino della legislazione in materia di concessioni, le procedure di evidenza pubblica di cui al comma 1 sono definite e pubblicate dall'Amministrazione regionale secondo criteri generali e modalità di affidamento definiti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, entro il 30 giugno 2013, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza e orientati al perseguimento dell'interesse pubblico prevalente della proficua utilizzazione della concessione. Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 12 ottobre 2012 5/4/2016 Regione Autonoma della Sardegna https://www.regione.sardegna.it/j/v/33?v=2&c=9410&s=210316 2/2 Cappellacci Ultimo aggiornamento: 12.10.12 © 2016 Regione Autonoma della Sardegna

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