Regional Act No. 19 amending Regional Act No. 3 of 1994 on the protection of wildlife and restrictions on hunting
颁布于 2007-04-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Legge Regionale n. 19: Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Toscana
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, birds, hunting gear/hunting methods
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 04-04-2007 REGIONE TOSCANA Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 8 del 11 aprile 2007 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 1. L’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente: “Art. 34 Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti 1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. 2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1. 3. E’ vietato l’uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato. 4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla competente struttura della Giunta regionale, da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore. 5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati a cura delle province in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all’inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura della Giunta regionale. 6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo le norme del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”), da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2005, n. 48/R. 7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione è disciplinata dal d.p.g.r. 13/R/2004. Le province assegnano i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui al suddetto regolamento.”. ARTICOLO 2 Norma finanziaria 1. Gli oneri per l’attuazione della presente legge sono stimati in euro 84.000,00 a cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 551 “Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - Spese correnti” del bilancio di previsione 2007. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. IL VICEPRESIDENTE GELLI Firenze, 4 aprile 2007 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27.03.2007.