Regional Act No. 19 amending articles 13 and 14 of Regional Act No. 26 of 16 August 1993 in matter of wildlife protection and laying down provisions on hunting and for the protection of the environmental balance
颁布于 2006-08-08 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Legge Regionale n. 19: Modifiche agli articoli 13 e 14 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivita’ venatoria”.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Lombardia
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, protection of habitats, policy/planning, protected area, biodiversity
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LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 08-08-2006 REGIONE LOMBARDIA Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivita’ venatoria’ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 32 del 7 agosto 2006 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 11 agosto 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale ARTICOLO 1 (Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 26/1993) 1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell’articolo 13 sono soppresse le parole “utile alla fauna selvatica” e sono aggiunte alla fine le parole “comprese tutte le aree in cui l’esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, e agli articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43.”; b) al comma 4 dell’articolo 13 le parole “, compresi quelli” sono soppresse; c) l’alinea del comma 3 dell’articolo 14 è sostituita dal seguente: “3. I piani hanno validità fino alla loro modifica secondo le esigenze e devono prevedere:”; d) dopo il comma 6 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente: “6 bis. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005, compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all’articolo 25, comma 8, seconda parte.”. ARTICOLO 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 8 agosto 2006 ( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/192 del 31 luglio 2006 )