Regional Act No. 19 amending and supplementing Regional Act No. 33 of 1997 on hunting
颁布于 2011-08-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Legge regionale n. 19: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利 · Sicilia
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, seasons, zoning
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LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 10-08-2011 REGIONE SICILIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 34 del 12 agosto 2011 REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di pianificazione faunistico-venatoria 1. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente: ‘3. È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l’attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.’. 2. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole ‘Giunta regionale’ sono inserite le seguenti: ‘previo parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana’. ARTICOLO 2 Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di calendario venatorio, di zone di addestramento di cani e di riconoscimento di associazioni venatorie 1. Il comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente: “5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è, in ogni caso, sospeso.” 2. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole ‘Enalcaccia’ è aggiunto il seguente periodo: ‘È altresì riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica e ambientale l’Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano). 3. Al comma 5 dell’articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole ‘cani da ferma’ sono inserite le parole ‘, da cerca e da seguito’. ARTICOLO 3 Disposizione transitoria 1. Nelle more della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano faunistico - venatorio, trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico - venatoria 2011/2012, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana del 3 giugno 2011, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l’attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni. L’esercizio venatorio all’interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, eventualmente implementate con le indicazioni contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d’incidenza, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 4 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 10 agosto 2011.