Regional Act No. 18 to contribute to the protection and preservation of the “Italian wolf”
颁布于 1989-04-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Piemonte
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- endangered species, management/conservation, subsidy/incentive, non-governmental entity, protection of species, biodiversity
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LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 3-04-1989 REGIONE PIEMONTE Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del << Lupo Italiano >> BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 15 del 12 aprile 1989 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione Piemonte con la presente legge si propone di concorrere, attraverso un contributo annuale, all' attività dell' << Ente per la tutela del Lupo Italiano >>, il quale opera per attuare la conservazione e la protezione della razza del << Lupo Italiano >>. 2. Il contributo è concesso a titolo di adesione al relativo Ente e di compartecipazione alle spese dello stesso. ARTICOLO 2 Requisiti 1. Ai fini dell' erogazione del contributo di cui al precedente articolo, la Regione considera la permanenza in capo all' << Ente per la tutela del Lupo Italiano >> dei seguenti requisiti operativi: attività svolta senza scopo di lucro; qualificato livello della propria attività di sperimentazione e conservazione del << Lupo Italiano >>. ARTICOLO 3 Disposizioni finanziarie 1. Il contributo annuale di cui all' art. 1 della presente legge è autorizzato per l' anno 1989 nell' ammontare di L. 50 milioni, da iscriversi su apposito capitolo con denominazione << Contributo annuale all' “Ente per la tutela del Lupo Italiano “>>. 2. All' onere di cui al comma precedente si provvede mediante l' inserimento della relativa previsione nei fondi globali di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1989. 3. All' onere derivante dall' erogazione del contributo negli anni 1990 e successivi si provvederà con l' approvazione della corrispondente legge di bilancio. 4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale >> della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 3 aprile 1989