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意大利的法律

Regional Act No. 18 making provision in matter of exploration and use of groundwater

颁布于 1999-05-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Puglia
主题
Water
关键词
groundwater, water abstraction, well sinking/boreholes, water rights, concession, offences/penalties, basic legislation

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  1. Legge Regionale 5 maggio 1999, N. 18 Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee TITOLO I FINALITA’ DELLA LEGGE ARTICOLO 1 (Finalità) 1. Nello spirito dei principi sanciti dall’art.1 della legge 5 gennaio 1994, n.36, la presente legge disciplina la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali. 2. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee sono esercitate unitariamente dalla Regione per il tramite dei propri uffici periferici del Genio civile. TITOLO II AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI POZZI PER SCOPI DI RICERCA FINALIZZATA ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE SOTTERRANEE ARTICOLO. 2 (Modalità di rilascio della autorizzazione) 1. La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all’art.8. 2. Le domande per l’autorizzazione alla ricerca sono presentate all’Ufficio del Genio civile competente per territorio e devono essere corredate della documentazione prevista dalla "Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee" allegata alla presente legge (allegato 1). 3. All’istanza di autorizzazione deve essere allegata attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria. ARTICOLO 3 (Rilascio dell’autorizzazione) 1. L’autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal dirigente responsabile del Genio civile entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa l’istruttoria prevista dall’art.95, commi 2 e 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. I pareri richiesti per l’istruttoria si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell’idonea documentazione, non sia intervenuto parere contrario. 3. Avverso il rilascio o il diniego dell’autorizzazione alla ricerca o alla misura dell’indennità da corrispondersi al proprietario del suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso all’Assessore ai lavori pubblici, il quale provvede definitivamente, sentito il Comitato tecnico di cui all’art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n.24, entro novanta giorni dalla data di deposito del ricorso. 4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, all’Assessore ai lavori pubblici per i provvedimenti di competenza. 5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della falda. 6. L’autorizzazione non può avere durata superiore a un anno e può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi. 7. L’autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo nulla osta del Genio civile. 8. L’autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e in caso si contravvenga alle disposizioni del comma 7. TITOLO III CONCESSIONE ALL’UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE ARTICOLO 4 (Concessione per l’estrazione e l’utilizzazione di acque sotterranee) 1. L’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per l’utilizzazione delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all’art.8. 2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per l’utilizzazione delle acque estratte, entro e non oltre un anno dal termine di scadenza dell’autorizzazione alla ricerca. 3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nei termini di cui al comma 2, o in caso di ricerca infruttuosa, il proprietario del fondo o il titolare dell’autorizzazione alla ricerca è tenuto al ripristino immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell’Ufficio del Genio civile. 4. Le domande vanno indirizzate al Genio civile competente per territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve espressamente indicare l’utilizzo previsto, a pena di inammissibilità. 5. Altra copia della domanda finalizzata alla estrazione e utilizzazione di acque sotterranee va trasmessa all’Autorità di bacino competente per territorio ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 12 luglio 1993, n. 275 per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato. 6. All’istanza di concessione deve essere allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca d‘acqua. 7. Alla domanda di concessione deve essere allegata attestazione di versamento di lire duecentomila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria. ARTICOLO 5 (Concessione per l’estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo) 1. La concessione per l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal dirigente responsabile dell’Ufficio del Genio civile, previa presentazione della quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all’art. 11, deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo emungibile ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene notificato al Comune e alla Provincia. 2. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e spesa, un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli uffici del Genio civile. 3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI). Per portate o volumi inferiori, l’Ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del suddetto COTRI. 4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni del vigente piano di risanamento delle acque (PRA), la portata emungibile non può superare 20 litri/sec, semprechè la salinità totale risulti pari o inferiore a 1,5 g/litro. ARTICOLO 6 (Concessione di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o diversi da quello agricolo) 1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono rilasciate, con le stesse modalità di cui all’art. 5, anche in deroga al comma 4 del medesimo articolo, sentito il parere del COTRI. 2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a scopi di studio per il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee non sono soggetti a concessione. ARTICOLO. 7 (Durata della concessione) 1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all’equilibrio della falda e/o all’ambiente circostante. 2. La concessione è rinnovabile, su istanza dell’interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile dell’Ufficio del Genio civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla concessione. 3. All’istanza di rinnovo va allegato: a. attestazione del versamento di lire 150 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria; b. certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte. ARTICOLO 8 (Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico) 1. S’intende per uso domestico l’utilizzazione dell’acqua estratta per i bisogni della famiglia dell’utilizzatore, per l’abbeveraggio del bestiame, per l’innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell’utilizzatore dell’acqua e dei suoi familiari conviventi. E’ riferibile all’uso domestico l’innaffiamento di verde condominiale non eccedente i 5 mila mq. Non sono riferibili all’uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita. 2. La ricerca di acque sotterranee per uso domestico deve essere preventivamente comunicata all’Ufficio del Genio civile per i fini di cui all’art. 28, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 3. L’Ufficio entra sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione rilascerà la presa d’atto contenente le eventuali prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter procedere alla ricerca. 4. L’estrazione e l’utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico è libera. 5. Alla comunicazione di ricerca deve essere allegata la attestazione di versamento di lire 100 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria. ARTICOLO 9 (Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico) 1. L’utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è assoggettato a verifica quinquennale da parte dell’Ufficio del Genio civile. A tal fine l’utilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto Ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte. 2. All’istanza di verifica quinquennale deve essere allegato attestato di versamento di lire 50 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria. ARTICOLO 10 (Norme sulla pubblicità per l’utilizzo di acque sotterranee) 1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni, nell’albo pretorio del Comune competente territorialmente e degli altri Comuni eventualmente interessati, su disposizione dell’Ufficio del Genio civile, che dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a conoscenza. TITOLO IV CANONI E SANZIONI ARTICOLO 11 (Canoni per le utenze) 1. Ai sensi dell’art. 37 del testo unico n. 1775 del 1933, i soggetti titolari della concessione per l’utilizzazione di acque sotterranee sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dall’art.18 della legge n.36 del 1994. 2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è soggetta a tassa regionale pari a lire 50 mila. 3. Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i canoni di concessione definiti dal comma 1 del presente articolo vengono introitati dalla Regione per essere destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico del territorio. ARTICOLO 12 (Sanzioni) 1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietario del fondo il termine perentorio di sessanta giorni, trascorsi i quali provvede d’ufficio a spese dello stesso proprietario. 2. Per le fattispecie di cui al comma 1 il proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 10 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale competente per territorio. 3. Qualora l’utilizzatore del pozzo contravvenga alle condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di controllo, viene redatto apposito verbale da trasmettere all’Ufficio del Genio civile. 4. Il dirigente del Genio civile commina a carico del contravventore la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni, da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Puglia; valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Nell’eventualità che l’impresa incaricata di effettuare lo scavo per la ricerca o l’utilizzo di acque sotterranee contravvenga al disposto dell’art.13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 15 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale di pertinenza. ARTICOLO 13 (Adempimenti delle imprese escavatrici) 1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese iscritte all’albo nazionale dei costruttori, cat. XI – f, ovvero presso la Camera di commercio. 2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dell’inizio delle operazioni di scavo, comunicano all’Ufficio del Genio civile e al Comune la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi dell’autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso di ricerca per uso domestico. TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE ARTICOLO 14 (Revisione delle utenze di acque sotterranee) 1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui all’art.93 del testo unico n.1775 del 1933. 2. Gli utenti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell’art.8, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall’art. 12, comma 1. ARTICOLO 15 (Norme di carattere generale) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di concessione per l’utilizzo di acque sotterranee. Per i pozzi autorizzati all’estrazione e all’utilizzo di acque sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, si fa riferimento, ai fini di detta denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli Uffici del Genio civile. 2. Le richieste di concessione di cui al comma 1 devono seguire le procedure previste dall’art. 4. 3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stata presentata la relativa istanza di concessione, si applicano le sanzioni previste dall’art.12, comma 1. 4. I pozzi denunciati ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo n. 275 del 1993 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, devono acquisire il parere vincolante del COTRI. 5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. 6. Le norme della presente legge si applicano anche per la captazione e utilizzazione di acque sorgive. 7. Gli Uffici del Genio civile ed i Comuni esercitano le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto. 8. Gli enti preposti all’autorizzazione agli scarichi sul suolo o nel sottosuolo danno comunicazione dell’autorizzazione concessa e del sito dello scarico all’Ufficio del Genio civile competente per territorio, ai fini dei regolamenti regionali nn. 2, 4 e 5 del 3 novembre 1989, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650. ARTICOLO 16 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n.19. 2. Gli artt. 34, 35 e 47 della legge regionale n.24 del 1983 sono abrogati. ARTICOLO 17 (Norme sulla tutela della pubblica incolumità) 1. Il ricercatore e l’utilizzatore del pozzo, ovvero il proprietario, ancorchè il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l’incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere. 2. In caso di inadempimento, il Sindaco adotta il provvedimento di chiusura del pozzo e dispone l’esecuzione in danno del proprietario del fondo. ARTICOLO 18 (Modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche) 1. Il comma 4 dell’art.46 della legge regionale n.24 del 1983, già modificato dall’art.4 della legge regionale 11 aprile 1985, n.19 viene così sostituito: "4. I membri di cui alla precedente lett. d) devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all’albo professionale non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline: geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia". ARTICOLO 19 (Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei proventi) 1. I versamenti delle tasse (spese di istruttoria) e canoni previsti dalla presente legge, a favore della Regione Puglia, sono da effettuarsi su conto corrente postale n. 287706 con la causale "Tasse e canoni per la utilizzazione del demanio idrico". 2. E’ istituito un fondo speciale dei proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico da iscriversi su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione. 3. I proventi di cui al comma 2 sono destinati, prioritariamente, al finanziamento degli interventi di tutela del demanio idrico e all’assetto idraulico e idrogeologico del territorio, gestito dal competente Assessorato ai lavori pubblici. .Data a Bari, addì 5 maggio 1999

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