Regional Act No. 18 amending Regional Act No. 19 of 1998 setting out the rules for the protection of hydrobiological resources and of fish population and providing for in internal and maritime waters fisheries in the Veneto Region
颁布于 2014-06-19 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Legge Regionale n. 18: Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利 · Veneto
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, inland fisheries, aquaculture, fishery management and conservation, diadromous fish, aquatic animals
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Bur n. 62 del 24/06/2014 (Codice interno: 276456) LEGGE REGIONALE 19 giugno 2014, n. 18 Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto". Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" 1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", le parole: "dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo" sono sostituite con le parole:"dal primo giorno di ottobre all'ultimo giorno di febbraio". 2. All'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 19 giugno 2014 Luca Zaia INDICE Art. 1 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"