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意大利的法律

Regional Act No. 18 amending Regional Act No. 19 of 1998 setting out the rules for the protection of hydrobiological resources and of fish population and providing for in internal and maritime waters fisheries in the Veneto Region

颁布于 2014-06-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale n. 18: Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Veneto
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, inland fisheries, aquaculture, fishery management and conservation, diadromous fish, aquatic animals

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Bur n. 62 del 24/06/2014 (Codice interno: 276456) LEGGE REGIONALE 19 giugno 2014, n. 18 Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto". Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" 1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", le parole: "dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo" sono sostituite con le parole:"dal primo giorno di ottobre all'ultimo giorno di febbraio". 2. All'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 19 giugno 2014 Luca Zaia INDICE Art. 1 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"