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意大利的法律

Regional Act No. 17 amending Regional Act No. 3 of 1994 implementing Act No. 157 of 11 February 1992 laying down provisions on the protection of wildlife and restrictions on hunting

颁布于 2009-04-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale n. 17: Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Toscana
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, management/conservation, wild fauna, offences/penalties

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文本

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  1. LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 09-04-2009 REGIONE TOSCANA Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 13 del 20 aprile 2009 Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”); Considerato quanto segue: 1. La situazione di incertezza che si è verificata in relazione alle norme da seguire nelle aree per l’allenamento, l’addestramento e le gare per cani in cui è previsto l’abbattimento di selvaggina rende necessario e urgente stabilire un nucleo di elementi di disciplina fondamentali per garantire omogeneità e trasparenza nella gestione dell’istituto a livello regionale. 2. Il foraggiamento del cinghiale è una pratica diffusa che influisce notevolmente sull’incremento numerico delle popolazioni con conseguenze non più sostenibili per il territorio agro-silvo pastorale regionale e con ricadute negative ingenti sulle coltivazioni agricole. L’introduzione di un divieto generalizzato di foraggiamento, mitigato in relazione alle attività di cattura preventivamente autorizzate e interventi di foraggiamento dissuasivo autorizzato dalle province, si rende pertanto necessario per contenere le popolazioni e prevenire ricadute negative sul territorio. Si approva la presente legge ARTICOLO 1 Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994 1. Il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente: “3. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l’abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico.”. 2. Il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente: “4. L’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 è condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.”. 3. Il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente: “7. L’addestramento, l’allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.”. 4. Dopo il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente: “7 bis. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa.”. 5. Dopo il comma 7 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente: “7 ter. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7 bis l’abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 50 ettari e i soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell’utilizzazione, muniti di anello di riconoscimento di colore arancione.”. ARTICOLO 2 Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994 1. Dopo la lettera mm) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente: “nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. Le province, in deroga al divieto e per comprovate esigenze, possono, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.”. ARTICOLO 3 Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994 1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente: “r) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.000,00 per chi foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da autorizzazione provinciale rilasciata sentite le organizzazioni agricole.”. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 9 aprile 2009 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 7.04.2009.

Regional Act No. 17 amending Regional Act No. 3 of 1994 implementing Act No. 157 of 11 February 1992 laying down provisions on the protection of wildlife and restrictions on hunting · Nelum