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意大利的法律

Regional Act No. 16 amending and supplementing Regional Act No. 7 of 30 July 1998 on the protection and development of fish population and regulating fishing in internal waters as well as Regional Act No. 5 of 27 January 2003 amending and supplementing Regional Act No. 7 of 1998 on the protection and development of fish population and regulating fishing in internal waters

颁布于 2003-05-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Molise
主题
Fisheries and aquaculture, Water
关键词
inland fisheries, fishery management and conservation, non-commercial fishing, fishing authorization, authorization/permit, inland waters, water abstraction, concession

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 7-05-2003 REGIONE MOLISE "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998 ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne" ed alla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2003 concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998 ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne". Bollettino Ufficiale della Regione Molise N. 10 del 16 maggio 2003 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, è sostituito dal seguente: "1. I canali di derivazione di acque pubbliche devono essere muniti di una doppia griglia posizionata anche prima dei macchinari, allo scopo di impedire danni alla fauna ittica, garantendo, altresì, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall’Assessorato regionale ai lavori pubblici". ARTICOLO 2 1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dal seguente: “2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di Km. 8 per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella regione e di Km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici in concessione deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni od organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata, alla libera pesca". Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, addì 7 Maggio 2003

Regional Act No. 16 amending and supplementing Regional Act No. 7 of 30 July 1998 on the protection and development of fish population and regulating fishing in internal waters as well as Regional Act No. 5 of 27 January 2003 amending and supplementing Regional Act No. 7 of 1998 on the protection and development of fish population and regulating fishing in internal waters · Nelum