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意大利的法律

Regional Act No. 15 on the protection and promotion of agricultural and agrofood products

颁布于 2010-02-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale n. 15: Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Basilicata
主题
Food and nutrition
关键词
agricultural commodities, food safety and quality, packaging/labelling

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 05-02-2010 REGIONE BASILICATA Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 7 del 5 febbraio 2010 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione Basilicata, nell’ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e di immagine dei prodotti agricoli e agro-alimentari originari della Basilicata che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori. ARTICOLO 2 Funzioni della Giunta regionale 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 1, la Giunta regionale è autorizzata ad individuare un marchio ombrello dei prodotti agricoli e agro-alimentari di Basilicata, ai sensi del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati” e successive modificazioni. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento: a) individua il marchio e ne stabilisce la denominazione, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche; b) disciplina le modalità di adozione del marchio da parte dei produttori; c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e i soggetti a cui è concessa la licenza d’uso del marchio; d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze. 3. La Giunta regionale individua, altresì, i prodotti agricoli e agro alimentari da ammettere al marchio. ARTICOLO 3 Uso del marchio 1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro alimentari ottenuti in osservanza di un disciplinare di produzione, sottoposto al controllo e alla certificazione di un organismo terzo accreditato ai sensi della norma UNI EN45011 e autorizzato dal Ministero per il controllo delle produzioni DOP e IGP di cui al Reg. (CE) n. 510/2006. 2. I costi per lo svolgimento dell’attività di controllo degli organismi autorizzati sono a carico dei concessionari. 3. L’uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione, individuali o collettive. ARTICOLO 4 Vigilanza 1. La Giunta regionale è l’autorità preposta alla vigilanza sull’applicazione della presente legge ed in particolare sull’uso del marchio da parte dei soggetti interessati. 2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri, procedure e sanzioni. 3. Per l’attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza i servizi veterinari e i servizi di igiene e sicurezza degli alimenti delle Aziende Sanitarie Locali. ARTICOLO 5 Etichettatura 1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, il marchio stesso, completo della relativa dicitura, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 2. Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” e successive modificazioni, l’etichetta contiene la dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di vigilanza di cui all’art. 4. ARTICOLO 6 Interventi a sostegno della diffusione del marchio 1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio: a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità; b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo; c) individua appositi incentivi concedibili alle attività di ristorazione collettiva pubblica e privata che utilizzano prodotti agricoli e agro alimentari con il marchio. ARTICOLO 7 Norma finanziaria 1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge, quantificati in € 30.000,00 per l’anno 2010, si farà fronte con i fondi stanziati nel bilancio di previsione all’UPB 0421.19 “Azioni di promozione e marketing dell’agricoltura regionale”. ARTICOLO 8 Parere comunitario di compatibilità 1. I benefici di cui alla presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del trattato CE. ARTICOLO 9 Pubblicazione 1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza 5 febbraio 2010 De Filippo

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