跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Regional Act No. 15 in matter of thermal and mineral waters

颁布于 2002-07-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Abruzzo
主题
Food and nutrition, Water
关键词
mineral water, packaging/labelling, offences/penalties, thermal and medicinal waters, water rights, authorization/permit, concession, water abstraction, subsidy/incentive, institution, policy/planning, inspection, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2002, n. 15 Disciplina delle acque minerali e termali BURA n. 15 del 26 luglio 2002 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge, in conformità con le disposizioni del D.P.R. 616/77, con la Legge 24.10.200,n. 323 e con i principi statutari della Regione Abruzzo, protegge e valorizza le risorse idrotermali ai fini della salute della popolazione, della salvaguardia ambientale e dello sviluppo economico e turistico del Territorio. 2. A tale scopo include le relative previsioni nella pianificazione e nella programmazione economica, disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali, regolamenta l’utilizzazione e gli aspetti sanitari e terapeutici delle risorse idrotermali, promuove la qualificazione e la valorizzazione delle risorse naturali e delle attività termali, del patrimonio urbanistico-ambientale, ricettivo, storico-artistico, del tempo libero e delle attrezzature complementari, con incentivi ai Comuni, alle aziende termali ed agli operatori turistici. Art. 2 (Natura dei beni) 1. Le acque minerali e termali, così come classificate dall’articolo 2 del R.D. 1443/27, nonché le acque di sorgente, così come definite dalla L 323/00, esistenti nel territorio della Regione Abruzzo, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione. 2. I lavori occorrenti alla ricerca, alla coltivazione ed all’utilizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e le relative opere sono acquisite al patrimonio regionale nel rispetto della presente legge. 3. Le aree di rispetto assoluto igienico-sanitario, in quanto strettamente collegate alle risorse, sono di pubblica utilità e soggette ad esproprio. Art. 3 (Attribuzione delle funzioni) 1. In applicazione delle LL.RR. 72/98 e 11/99, la Regione Abruzzo conserva il potere di pianificazione territoriale e di programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente. 2. Le funzioni relative alla pianificazione mineraria, alla vigilanza ed alla statistica su tutta la materia, fino a diversa organizzazione da parte della Giunta Regionale, sono esercitate dalla Direzione Attività Produttive della Regione, Servizio ‘Attività Estrattive e Minerarie’. 3. Quelle riguardanti l’utilizzazione delle risorse e la valorizzazione del termalismo, compresa l’autorizzazione all’apertura al pubblico degli stabilimenti, sono esercitate dalla Direzione Sanità della Regione, Servizio Sanità. 4. Le funzioni amministrative concernenti l’istruttoria ed il rilascio dei decreti di permesso di ricerca e di concessione allo sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente sono delegate alle Province. 5. Lo sviluppo del turismo termale viene affidato alla Direzione Turismo della Regione. 6. Le funzioni relative alla congruità dei prelievi idrici discendenti dalle derivazioni concesse ai fini della presente legge rispetto al bilancio idrogeologico di bacino idrografico sono di pertinenza della Direzione Attività Produttive della Regione – Servizio Attività estrattive e minerarie, già competente per materia. 7. La Giunta Regionale, al fine di disciplinare la delega alle Province delle funzioni di cui al precedente comma 4 e la riorganizzazione di quelle da essa conservate nel rispetto del D.Lgs 112/98, predisporrà, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un testo unico in materia mineraria, che fissi modalità e tempi procedimentali, oltre che l’autonomia organizzativa e di spesa degli organi preposti e la regolamentazione e lo sviluppo dell’impresa mineraria, individuando per ogni minerale, oggetto di sfruttamento, il canone parafiscale a favore degli Enti Locali e stabilendo l’abrogazione di tutte le norme regionali precedenti. Detto canone parafiscale dovrà essere corrisposto agli Enti locali a partire dall’approvazione della presente legge. Art. 4 (Strumenti) 1. Gli strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, sono il Piano regionale delle acque minerali e termali, il Comitato Tecnico Regionale Consultivo, il documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la disciplina della materia con gli istituti dei permessi, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei pareri preventivi, dei controlli e degli incentivi. 2. La Regione e gli Enti pubblici e privati possono sottoscrivere accordi di programma. TITOLO II PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE Art. 5 (Pianificazione) 1. La Regione dispone gli interventi pianificatori nel settore delle acque minerali e termali mediante deliberazioni di Giunta con cadenza quinquennale. Art. 6 (Comitato Tecnico Regionale Consultivo per il Termalismo) 1. E’ istituito il Comitato Tecnico Regionale Consultivo per le acque termali, minerali e di sorgente. 2. Esso è diviso in tre sezioni, per le specificità propriamente minerarie, per quelle sanitarie e per quelle turistiche legate alla valorizzazione del termalismo, che saranno determinate con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale. Ne fanno parte: a) i dirigenti dei servizi seguenti o loro delegati: ‘Attività Estrattive e Minerarie’ in funzione di presidente, ‘Territorio e BB.AA.’, Servizio Tecnico per il Territorio competente per Provincia, Assistenza Distrettuale Attività Territoriali Sanitarie, Sviluppo del Turismo, Studi e legislazione, Servizio provinciale competente in materia mineraria, b) cinque membri nominati dal Presidente della Regione così suddivisi: uno su indicazione delle associazioni regionali di categoria delle aziende termali, uno su indicazione delle associazioni degli albergatori dei Comuni termali, uno su indicazione dell’Associazione di categoria delle aziende delle acque. i sindaci delle città termali. 3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. In caso di omessa indicazione di un membro, il Presidente assegna un termine non superiore a 30 giorni e poi provvede in ogni caso alla sostituzione. 4. Il Comitato dura in carica sino alla conclusione della legislatura regionale ed opera come strumento di raccordo tra gli enti e le categorie, con funzioni propositive e consultive in relazione alle finalità di cui all’art. 1 ed agli strumenti di programmazione e pianificazione che interessano il settore idrotermale, esprimendo pareri preventivi non vincolanti anche in ordine alle implicazioni e connessioni giuridiche delle leggi statali e regionali minerarie con le altre leggi dello Stato e della Regione Abruzzo nonché sul rilascio dei permessi di ricerca, delle concessioni e sull’attività edilizia nelle aree di cui all’art. 8, lettera “l”. 5. Possono richiedere il parere del Comitato, oltre che la Giunta e il Consiglio regionale, tutti gli Enti pubblici e associazioni di categoria. 6. La partecipazione dei componenti al Comitato è gratuita. 7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Servizio Attività Estrattiva Mineraria della Direzione Attività Produttive. 8. A seguito dell’adozione del testo unico di cui al precedente articolo 3 comma 7, il Comitato Tecnico Regionale Consultivo per il Termalismo, diventerà Comitato Tecnico Regionale per le miniere e il termalismo. Art. 7 (Piano regionale delle acque minerali e termali) 1. La pianificazione, nel quadro generale del piano di sviluppo economico regionale e di un'organica politica di valorizzazione e gestione del patrimonio delle acque minerali e termali nonché nell'interesse pubblico generale, avviene sulla base degli elementi raccolti nel Piano regionale delle acque minerali e termali. Art. 8 (Contenuti del Piano regionale) 1. Il Piano contiene: a) l’indicazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle acque minerali e termali; b) l’elenco delle località in cui è stata effettuata la ricerca; c) la localizzazione dei giacimenti di acqua minerale e termale; d) la indicazione delle caratteristiche batteriologiche e chimico-fisiche derivanti dallo stato della conoscenza dei principali orizzonti acquiferi; e) la localizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque minerali, con la specificazione delle qualità curative e di quelle di sorgente; f) le indicazioni per le misure di protezione igienica delle sorgenti; g) la classificazione delle acque minerali, termali e di sorgente; h) l’individuazione dei centri termali praticanti il termalismo sociale, con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e della riabilitazione; i) la quantità di risorsa idrica erogata e quella sfruttabile, distinta per caratteristiche e usi, e l’eventuale esistenza del diritto di uso civico l) le zone di protezione ambientale; m) l’indicazione delle aree all'interno delle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione, in relazione a particolari esigenze di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale; n) la rilevazione del flusso dei curandi e lo scambio delle prestazioni a livello regionale e interregionale; o) la definizione di ogni elemento necessario ad una corretta gestione delle acque minerali e termali; p) la descrizione delle necessità delle nuove risorse da coltivare e dei requisiti turistico-ricettivi dei comuni termali, con indicazione e motivazione delle priorità; q) la delimitazione cartografica delle zone territoriali individuate; r) le zone di rispetto assoluto igienico sanitario individuate sulla base di relazione tecnica; s) la quantificazione aggiornata delle risorse idriche utilizzabili compatibilmente con il bilancio idrogeologico e gli altri usi della risorsa idrica, ivi compresi quelli prioritari relativi all’uso idropotabile. Art. 9 (Elaborati del Piano) 1. Il Piano consta dei seguenti elaborati: una relazione che, in corrispondenza dei contenuti di cui all'art. 8, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento; gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con i quali sono rappresentati gli orizzonti acquiferi; una mappa a scala adeguata dei giacimenti e delle aree da destinare a sede degli impianti di utilizzazione, con la delimitazione delle aree di rispetto assoluto igienico-sanitario e di protezione ambientale oltre che di quelle in cui sono vietate ricerca e utilizzazione. Art. 10 (Formazione e pubblicazione del Piano) 1. Il Piano è approvato dalla Giunta Regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, dopo la consultazione degli Enti interessati e delle associazioni di categoria e previo avviso pubblico contenente il termine per la presentazione di osservazioni. 2. Le variazioni possono avvenire in ogni momento, sempre ad opera della Giunta Regionale, nel rispetto della concertazione con gli interessati più diretti e dei principi di trasparenza e pubblicità. Art. 11 (Adeguamento degli strumenti urbanistici) 1. I Comuni interessati sono tenuti a adeguare i rispettivi strumenti urbanistici alle necessità delle zone di protezione ambientale ed alla natura giuridica delle zone di rispetto assoluto igienico-sanitario, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Durante tale periodo rimane il divieto, per colui che non sia concessionario, di eseguire costruzioni nelle zone di rispetto assoluto igienico-sanitario oltre che l’obbligo di chiedere il parere del Comitato Tecnico di cui al precedente art.6 per gli interventi nelle zone di protezione ambientale. Art. 12 (Programmazione) 1. La Regione programma a cadenza quinquennale nel settore delle acque minerali, termali e di sorgente, inserendo le previsioni annuali nel Documento di programmazione economico finanziaria ed iscrivendo appositi capitoli di bilancio. 2. Riserva somme allo studio necessario alla formazione ed all’aggiornamento del Piano; attua propri interventi nella ricerca e nella salvaguardia delle risorse minerarie. 3. Incentiva iniziative di terzi, con particolare riguardo a quelle promosse da enti pubblici o partecipate da essi. Partecipa, ove opportuno, fino al 50% della spesa. TITOLO III PERMESSI E CONCESSIONI Capo I RICERCA Art. 13 (Definizione) 1. La ricerca è l’attività di individuazione dei giacimenti idrotermali e di quelli delle acque minerali e di sorgente, delle aree ad essi sottese e dei loro emungimenti, nonché della loro estensione e delle quantità e qualità delle rispettive risorse. 2. Essa è riservata principalmente alla Regione. 3. E’ consentita anche al privato che abbia capacità tecnica ed economica e che si munisca del relativo permesso. Art. 14 (Oggetto della ricerca) 1. La ricerca ha ad oggetto: a) l’individuazione di scaturigini idrominerali o di falde acquifere non affioranti, aventi caratteristiche minerali, termali o di acqua di sorgente; b) la delimitazione del bacino idrogeologico e dell'area di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti e delle falde; c) lo studio dell'origine e della natura dei terreni e del bacino idrogeologico, corredato da rilievi comprendenti la ricostruzione del bacino di alimentazione del giacimento e i dati relativi alle perforazioni eseguite ed alle eventuali indagini geoelettriche e sismiche; d) l’accertamento della costanza della temperatura, della conducibilità elettrica, delle caratteristiche organolettiche, fisiche, fisico-chimiche, chimiche e batteriologiche dell’acqua minerale anche a seguito di variazione di portata. e) la dimostrazione, attraverso indagini cliniche e tossico-farmacologiche appropriate alle caratteristiche dell’acqua minerale naturale e ad i suoi effetti sull’organismo umano, che l’acqua stessa sia in possesso di caratteristiche igieniche particolari nonché di proprietà favorevoli alla salute; f) la determinazione del microbismo dell’acqua minerale, l’assenza dei parassiti, di microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale; g) la captazione, con opere provvisorie, ai fini degli accertamenti di cui ai punti precedenti. 2. Per la individuazione delle caratteristiche delle acque minerali, termali e di sorgente si seguono le disposizioni contenute nelle leggi 105/92 e 323/00. Art. 15 (Limiti della ricerca) 1. La ricerca è ammessa per un’area non superiore a duecento ettari e per un tempo non superiore a due anni. 2. La Direzione competente ai bacini idrografici può vietare o sospendere la ricerca in caso di particolari abbassamenti delle falde o in caso di inquinamenti e di peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali. 3. Il testo unico di cui al precedente articolo 3 comma 7 fisserà divieti specifici e metodiche di ricerca, anche in relazione alla sicurezza e igiene dei lavori. Art. 16 (Obblighi del ricercatore) 1. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, comunica l'avvio della ricerca ai sindaci ed ai proprietari e possessori dei terreni interessati dai lavori, inviando copia dell’istanza e dei documenti di cui all’art. 20, terzo comma, lett. a) e b). 2. Il ricercatore entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla struttura regionale competente ed alla Provincia una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti. 3. Il ricercatore inoltre comunica, immediatamente e per iscritto, agli stessi Enti il rinvenimento di falde acquifere e la captazione delle sorgenti. 4. Invita l’Azienda Sanitaria Locale ed il Servizio regionale ‘Attività Estrattive e Minerarie’ ad assistere alle attività connesse ai prelievi dei campioni di acqua, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche. 5. Adotta le misure di protezione contro ogni pericolo di inquinamento, facendo in modo che anche i materiali impiegati nelle opere di captazione, di canalizzazione e di contenimento impediscano qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica dell’acqua minerale naturale. 6. Invia gli elementi conoscitivi della ricerca alla Regione ai fini dell’aggiornamento del Piano. 7. Ripristina lo stato dei luoghi dove non si rinvengono falde acquifere utilizzabili e risarcisce i danni arrecati a terzi. Art. 17 (Accesso ai fondi) 1. I possessori dei fondi compresi nel perimetro della ricerca non possono opporsi ai lavori, fermi restando i divieti contenuti nel DPR 9 aprile 1959, n. 128. 2. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire danni causati dai lavori di ricerca. 3. Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha facoltà di esigere una cauzione, che il ricercatore deve depositare entro trenta giorni dalla data della richiesta. 4. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, il Servizio ‘Attività Estrattive e Minerarie’ decreta, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, l'ammontare della cauzione medesima. 5. Il ricercatore può dare esecuzione ai lavori solo dopo l’effettuazione del deposito. 6. La coltivazione non può essere iniziata prima del pagamento dell’eventuale indennità di esproprio. Art. 18 (Diritti) 1. La ricerca, qualora non sia stata portata a termine per motivi giustificati, può essere congruamente prorogata. 2. Il ricercatore ha diritto di prelazione nella concessione dell’area oggetto della sua ricerca, sempre che sia stato adempiente ai suoi obblighi. 3. Il ricercatore, qualora non abbia ottenuto la concessione malgrado la presentazione dell’istanza, ha diritto ad un’indennità a carico del concessionario, in ragione delle opere utilizzabili ai fini della coltivazione. 4. L'ammontare, qualora non sia concordato tra il ricercatore ed il concessionario, è determinato equamente nel provvedimento di concessione in favore del terzo. 5. Il ricercatore non ha diritto all’indennità nel caso in cui non abbia presentato istanza di concessione o non abbia fatto richiesta di indennità prima del rilascio della concessione ad altri o nell’ipotesi in cui la coltivazione non sia ritenuta dalla Regione economicamente conveniente. Art. 19 (Diritto proporzionale) 1. La ricerca è sottoposta al diritto proporzionale annuo anticipato pari a Euro 10,33 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ammessa, da corrispondersi in favore della Regione. 2. La misura del diritto proporzionale viene adeguata ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge. Capo II PERMESSO Art. 20 (Istanza) 1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita anche a terzi, purché siano muniti di permesso. 2. L'istanza per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Provincia nella quale ricade il territorio interessato. 3. L'istanza deve essere corredata dai seguenti elementi: a) da una mappa dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su planimetria in scala non superiore a 1:25.000; b) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire, compreso il sistema di captazione provvisoria, con l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento nonché i tempi di attuazione; c) da una relazione idrogeologica sulla zona interessata dalle ricerche, con particolare riferimento all'uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino idrogeologico, redatta da un tecnico specifico della materia; d) dalla documentazione atta a dimostrare il possesso, da parte del titolare o del legale rappresentante in caso di società, dei requisiti tecnici ed economici adeguati alle attività da intraprendere; e) dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato dei carichi pendenti e dal certificato di cui alla L. 31 maggio1965, n. 575, come modificata e integrata dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 e loro successive modificazioni e integrazioni, tutti in data non anteriore a tre mesi; f) dal certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali; g) da uno studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di ricerca programmate comportano sull'ambiente; h) dalle ricevute della spedizione, ai Comuni ed ai proprietari interessati, della copia dell’istanza inoltrata alla Regione e della documentazione di cui alla precedente lett. b; i) dall’impegno ad adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli di cui all’art. 22 della presente legge ed alle prescrizioni contenute nel permesso. 4. La Provincia può richiedere ogni altra documentazione ritenuta pertinente. 5. Qualora il permesso di ricerca sia chiesto da una società, alla istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. 6. Gli enti locali devono allegare la relativa delibera consiliare. Art. 21 (Istanze concorrenti e priorità) 1. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti qualora ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca. 2. Il permesso di ricerca è concesso prioritariamente al proprietario dell’area e a colui che offra maggiori garanzie per il perseguimento delle finalità della presente legge o che abbia una provata esperienza nell’attività mineraria. 3. A parità di condizioni prevale la data anteriore di presentazione dell'istanza. Art. 22 (Parere del Comune) 1. La domanda è sottoposta al parere del Comune o dei Comuni competenti per territorio. 2. A tale scopo, il Comune provvede, entro otto giorni, alla pubblicazione dell’istanza all’albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e, decorsi altri quindici giorni per eventuali osservazioni di terzi, esprime il parere entro 45 giorni dalla ricezione di detta istanza. Trascorso inutilmente tale periodo, il parere si intende espresso favorevolmente Art. 23 (Rilascio del permesso) 1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Dirigente della struttura provinciale competente, previa istruttoria sull’accoglibilità, sul piano tecnico, dell’istanza. 2. Per le zone sottoposte a vincoli il Dirigente sente gli organi competenti. 3. Per la conclusione definitiva dell’istruttoria il Servizio Provinciale competente indice una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L 241/90, la quale può fissare condizioni e prescrizioni. 4. La provincia autorizza anche la realizzazione degli impianti e delle opere di adduzione, canalizzazione e sollevamento. Art. 24 (Contenuto del permesso) 1. Il provvedimento relativo al permesso di ricerca deve contenere: a) le generalità del titolare e il suo domicilio eletto nella Provincia in cui devono eseguirsi i lavori; b) la durata del permesso e la superficie accordata; c) l’ammontare del diritto proporzionale annuo; d) la data dell’inizio dei lavori contenuti nel programma approvato; e) le condizioni generali e particolari a cui esso è subordinato. 2. Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico, che ne costituisce parte integrante, sul quale è delimitata l'area oggetto del permesso di ricerca. Art. 25 (Trasferimento del permesso) 1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione del Dirigente competente. L'autorizzazione deve essere richiesta dal subentrante al titolo minerario ed è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 20 punto d). La domanda deve essere controfirmata dal primo ricercatore. L'avvenuto trasferimento deve essere notificato dalla Provincia ai Sindaci territorialmente interessati ed al Servizio regionale ‘Attività Estrattive e Minerarie’ per le operazioni di vigilanza. 2. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato. 3. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata comporta la decadenza del permesso. Capo III COLTIVAZIONE Art. 26 (Definizione e attribuzione delle funzioni) 1. La coltivazione è l’attività preordinata allo sfruttamento dei giacimenti ed alla estrazione delle acque minerali, termali e di sorgente. 2. Essa viene effettuata attraverso l’istituto della concessione, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e delle priorità stabilite dalla presente legge. 3. Le relative funzioni amministrative sono attribuite alle Province. Art. 27 (Oggetto della coltivazione) 1. La coltivazione ha ad oggetto: a) l’elevazione in superficie, con opere permanenti, delle acque minerali, termali e di sorgente non affioranti; b) la stabile sistemazione delle superfici; c) la sistemazione e la manutenzione dell’area di protezione igienico-sanitaria; d) l’adozione delle misure di salvaguardia della portata e della qualità; e) l’esecuzione delle opere finalizzate all’utilizzazione delle acque; f) ogni altra attività necessaria alla conservazione, al miglioramento ed all’utilizzazione razionale del giacimento. Art. 28 (Condizioni particolari) 1. La coltivazione non può essere iniziata prima del pagamento delle indennità al ricercatore e all’espropriato o del deposito delle somme. Art. 29 (Aree di salvaguardia) 1. Le zone di rispetto assoluto igienico-sanitario per la tutela dei requisiti mineralogici delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa, così come previste nel Piano, sono parti integranti delle miniere e sono soggette ad esproprio a favore della Regione e a spese del concessionario. 2. Le opere pertinenziali, così come definite al successivo articolo 32, ivi costruite dal concessionario, sono di proprietà della Regione. 3. Le zone di protezione ambientale, previste per la salvaguardia dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica delle falde e delle caratteristiche naturali delle località, sono vincolate ed ogni attività è soggetta al preventivo nulla osta del Comitato Tecnico Regionale Consultivo. 4. Qualora lo impongano particolari e contingenti necessità concernenti l’assetto idrogeologico, quali inquinamento, impoverimento della falda idrica, consolidamento del suolo, la coltivazione può essere sospesa per aree determinate e per tempo definito, con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Servizio regionale ‘Attività Estrattive e Minerarie’. Art. 30 (Pubblica utilità) 1. Le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, la conduzione, l'adduzione e l’accumulo delle acque minerali, termali e di sorgente, alla loro utilizzazione, alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica ed alla sicurezza dell'attività di coltivazione, sono considerate di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modifiche e integrazioni. 2. Quando le opere indicate nel comma precedente debbono eseguirsi fuori dal perimetro della zona di rispetto, il dirigente del Servizio provinciale competente, su richiesta del concessionario, può ordinare l’occupazione d’urgenza e procedere all’esproprio anche per la costituzione di servitù coattiva, ponendo le indennità a carico del concessionario. 3. Tali opere, pur eseguite a spese del concessionario, sono di proprietà della Regione unitamente alle aree espropriate, fatta eccezione per gli stabilimenti insistenti fuori del perimetro delle aree di rispetto assoluto, che non impediscano diverso e comodo sfruttamento della risorsa naturale. Art. 31 (Concessione edilizia) 1. Per la realizzazione delle opere nell’area di rispetto ambientale, la concessione edilizia sarà subordinata all’accertamento del possesso della concessione mineraria. Art. 32 (Pertinenze) 1. Costituiscono pertinenze indisponibili del giacimento le opere di captazione, gli impianti di adduzione delle acque minerali e termali e tutte le opere, anche aziendali, sempre che funzionali all’esercizio estrattivo, situate nell’area di concessione mineraria. 2. Non costituiscono pertinenze indisponibili le opere separabili senza pregiudizio del giacimento. Art. 33 (Diritto proporzionale - Contribuzione agli oneri diretti e indiretti) 1. Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Euro 2582,28 per le acque minerali e di Euro 1291,14 per le acque di sorgente. 2. Per gli anni successivi al primo, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo, sotto pena, in mancanza, di decadenza dalla concessione. Entro un mese dal pagamento i concessionari sono tenuti ad inviare copia della quietanza all’ufficio provinciale ed a quello regionale competenti in materia di acque minerali e termali. 3. La misura del diritto proporzionale annuo è adeguata con provvedimento del Servizio Regionale ‘Attività Estrattive e Minerarie’ ogni biennio, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT, prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge. 4. Per l'uso delle pertinenze funzionali di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno più utilizzate. 5. I concessionari sono tenuti a versare ai Comuni interessati un contributo annuale per gli oneri diretti ed indiretti da essi sostenuti in conseguenza delle opere ed attività relative alla estrazione, adduzione, utilizzazione, sfruttamento e trasporto delle acque minerali, termali e di sorgente emunte nel territorio, sulla base di parametri stabiliti dalla Giunta Regionale e riportati nel testo unico di cui al precedente art. 3, comma 7. Art. 34 (Modificazione dell’estensione dell’area concessa) 1. Il limite di superficie contenuto nel provvedimento di concessione può essere aumentato o diminuito su richiesta del concessionario per documentate esigenze riconosciute dalla Provincia. 2. La richiesta relativa è istruita conformemente all’iter previsto per l’originaria istanza di concessione, tranne che per la riduzione. 3. Il limite di superficie della concessione può essere altresì ridotto per sopravvenute prevalenti ragioni di interesse pubblico, sentito il parere del concessionario, con provvedimento motivato della Provincia, nel quale è determinato il nuovo diritto proporzionale. Art. 35 (Obblighi) 1. La coltivazione comporta, oltre all’osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, i seguenti obblighi: a) eseguire ogni anno alla presenza di un funzionario della struttura Regionale competente la misurazione della portata, della temperatura ed il rilevamento di ogni altro elemento utile in ordine alle caratteristiche del giacimento; b) inviare al Servizio regionale ‘Attività Estrattive e Minerarie’ ed a quella provinciale le risultanze dei controlli batteriologici e chimico-fisici eseguiti da Laboratori ed istituzioni abilitati dal Ministero della Sanità in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 105/1992, dal DM 542/1992, dal DM 13.1.1993 e successive integrazioni e modificazioni. Per le acque termali le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche devono essere effettuate ogni anno con le modalità previste dalle vigenti leggi. c) l’effettuazione di analisi per periodi diversi da quelli indicati dalla presente legge, eventualmente prescritte dall’Amministrazione provinciale. d) inviare al Servizio regionale ‘Attività Estrattive e Minerarie’, entro l’ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori che il concessionario intende svolgere nell’anno successivo. Capo IV CONCESSIONE MINERARIA Art. 36 (Concessione) 1. La coltivazione è soggetta a concessione mineraria. 2. La concessione può essere rilasciata, quando la Regione non intenda, per motivi di interesse superiore procedere autonomamente alla coltivazione, a chiunque, persona fisica o giuridica, ne faccia richiesta e dimostri di avere, a giudizio dell'Amministrazione provinciale, idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa, in relazione alle indicazioni di piano. 3. La concessione non può aversi separatamente dall’area di rispetto igienico sanitario e comporta il diritto-dovere di coltivazione e di utilizzazione. 4. Durante la coltivazione il concessionario può richiedere alla Provincia di effettuare la ricerca di altre sostanze minerali, nel rispetto delle norme relative al permesso. Art. 37 (Istanza di concessione) 1. L'istanza per ottenere la concessione deve essere presentata alla Provincia con i seguenti allegati: a) planimetria a scala 1:25.000 con indicazione del perimetro dell’area oggetto di richiesta di concessione, della ubicazione delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti, delle opere di captazione, dello stabilimento di progetto e delle relative condotte, della viabilità esistente e di quella di progetto destinata al collegamento interno ed esterno dello stabilimento; b) il programma generale di coltivazione, nel quale devono essere indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farvi fronte e i tempi di attuazione; c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico comprendente: l'inquadramento geologico, stratigrafico e tettonico dell'area; la climatologia locale; il bilancio idrogeologico; la geochimica delle acque; l’idraulica dei sistemi di captazione; l’illustrazione delle modalità di coltivazione del giacimento; d) un progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con documentazione relativa all'inserimento paesistico delle opere e l'indicazione dei parametri urbanistici che si prevede di utilizzare; e) certificati dei definitivi accertamenti chimico-fisici e microbiologici delle sorgenti; f) certificazione rilasciata dal Comune contenente la normativa urbanistica dell'area interessata nonché la cartografia degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, con indicazione dei vincoli gravanti sull'area interessata; g) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le imprese; h) documentazione atta a dimostrare il possesso da parte del titolare, o del legale rappresentante in caso di società, dei requisiti tecnici ed economico-finanziari adeguati all'attività da intraprendere; i) certificato generale dei casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti e dal certificato di cui alla Legge 575/1965 come modificata e integrata dalla Legge 55/1990 e loro successive modificazioni ed integrazioni, tutti in data non anteriore a tre mesi; l) certificato del tribunale attestante che nei confronti dei titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali; m) studio di valutazione di impatto ambientale. 2. La Provincia chiede il nulla osta dell’Autorità di Bacino, il parere del competente Servizio Tecnico del Territorio sugli aspetti tecnici/idraulici ed il parere del Servizio Gestione e Tutela Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea in relazione alla compatibilità dell’autorizzando prelievo idrico con l’equilibrio idrogeologico del bacino idrografico. 3. Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell’atto costitutivo e dello statuto. Art. 38 (Preferenze per il rilascio della concessione) 1. Hanno priorità nel rilascio della concessione, nell’ordine che segue, il ricercatore, il proprietario dell’area in cui è compresa la miniera e nella quale devono eseguirsi le opere necessarie alla coltivazione e alla utilizzazione e colui che offra maggiori garanzie. Art. 39 (Rilascio e durata delle Concessioni) 1 Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Dirigente dell’Amministrazione provinciale competente, solo dopo che l’Amministrazione regionale abbia riconosciuto l’esistenza e la coltivabilità del relativo giacimento. La durata del titolo non è mai superiore ai 30 anni. 2 All'atto di rilascio della concessione a società e comunque nel caso in cui si verifichi un trasferimento di quote pari al 10% del capitale sociale, la certificazione di cui alla Legge 575/1965, come successivamente integrata e modificata dalla Legge 55/1990, deve essere esibita da tutti i soci. Art. 40 (Contenuto della concessione) 1. La concessione ha ad oggetto il giacimento, costituito dalla sorgente e dall’area di rispetto assoluto igienico-sanitario. 2. L’atto concessorio contiene: a) l'indicazione delle generalità del concessionario e del suo domicilio eletto in uno dei Comuni interessati all'attività; b) la durata della concessione; c) la delimitazione dell'area del giacimento; d) l'indicazione del diritto proporzionale a carico del concessionario; e) l'ammontare dell’indennità eventualmente dovuta al ricercatore; f) l’obbligo del concessionario di indennizzare gli espropri e di eseguire i lavori necessari all’apertura al pubblico degli stabilimenti, in tempi strettamente tecnici; g) altri obblighi, compreso il rispetto dell’eventuale uso civico secondo stipulanda convenzione tra Provincia e Comune, oltre che condizioni a discrezione dell’Amministrazione provinciale; 3. Al provvedimento sono allegati: a) la planimetria e il verbale di delimitazione, che ne costituiscono parte integrante; b) il programma generale di coltivazione; c) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche introdotte d'ufficio; 4. Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Provincia le modificazioni dello statuto e delle cariche sociali, entro trenta giorni dalla loro approvazione. Art. 41 (Deposito cauzionale e denuncia di esercizio) 1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione il titolare è tenuto a depositare a favore della Regione una cauzione mediante fidejussione bancaria (o polizza fidejussoria assicurativa), d’importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non superiore a Euro 51645,69. La cauzione è vincolata per tutta la durata del programma di lavoro. 2. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con provvedimento del dirigente del Servizio provinciale competente, sentito il dirigente del Servizio regionale ‘Attività Estrattive e Minerarie’. 3. In caso di mancata realizzazione del programma o in caso di decadenza della concessione, la Giunta Regionale destina l'importo della cauzione ad interventi diretti alla tutela, manutenzione e studi delle sorgenti. Art. 42 (Riconoscimento) 1. Il Servizio provinciale competente trasmette l’istanza di concessione al Ministero della Sanità, per il riconoscimento di cui alla lett. t) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla pertinente documentazione presentata dal richiedente la concessione, nella quale dovranno essere specificati la denominazione dell’acqua, la località ove essa viene emunta, gli eventuali trattamenti dell'acqua prima della sua utilizzazione. 2. Analoga trasmissione si avrà per il Piano regionale di cui al precedente art. 7. Art. 43 (Trasferimento della concessione) 1. La concessione non può essere trasferita per atto tra vivi fra società senza l'autorizzazione della Provincia. 2. L'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della concessione ed è subordinata al possesso, da parte del cessionario, dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 37, lettere g, h, i, l. 3. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione è stata rilasciata. 4. Ogni atto di cessione, che non abbia riportato la suddetta autorizzazione preventiva, è nullo. In tal caso la Provincia può pronunciare la decadenza della concessione, secondo la procedura indicata nell’art. 50. Art. 44 (Trasformazioni e modifiche delle società) 1. Quando il titolare della concessione è una società, ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della stessa è soggetto alla preventiva autorizzazione della Provincia, nel rispetto della Legge 575/1965 come modificata ed integrata dalla Legge 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della società concessionaria, che non abbia riportato la suddetta autorizzazione preventiva comporta la decadenza della concessione, ai sensi del successivo art. 50 della presente legge. 3. I legali rappresentanti e gli amministratori della nuova società, al pari degli imprenditori individuali, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi. L'accertamento di tali requisiti costituisce presupposto per il rilascio della preventiva autorizzazione di cui al primo comma. 5. Oltre che nel caso di trasformazione e modifica societaria, qualora si verifichi la sostituzione o integrazione dei soggetti nei confronti dei quali è richiesta la certificazione ai sensi della Legge 575/1965 come modificata ed integrata dalla Legge 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale certificazione deve essere riprodotta dai nuovi soggetti ai fini del mantenimento della concessione. Art. 45 (Fallimento) 1. In caso di fallimento del titolare della concessione la Provincia pronuncia la decadenza della concessione. Art. 46 (Successione mortis causa) 1. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita con deliberazione della Provincia all'erede che ne faccia domanda entro nove mesi dal decesso del titolare, purché sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 37. 2. Qualora succedano più eredi, il titolo può essere loro trasferito se i medesimi entro il suddetto termine, abbiano nominato un loro rappresentante unico, salvo il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. 3. Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende rinunciata, ed in tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia di cui al successivo art. 49. Art. 47 (Rinnovo) 1. La concessione può essere prorogata, su richiesta dell’interessato da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza dei periodi concessi. 2. L’istanza di rinnovo è corredata da una relazione sull’attività svolta e su quella da svolgere ed è accoglibile solo in caso di buona conduzione del giacimento, di razionale manutenzione e miglioramento degli impianti e delle pertinenze, di avvenuta utile gestione dello stabilimento. 3. L’Amministrazione provinciale si pronuncia, previa istruttoria da concludersi con una conferenza dei vari servizi e Enti coinvolti, entro tre mesi, trascorsi i quali opererà il silenzio assenso. La proroga non può essere negata per l’avvenuta insorgenza di vincoli di altra natura, per il rispetto dei quali, comunque, la conferenza fissa apposite prescrizioni. Capo V DISPOSIZIONI COMUNI AI PERMESSI ED ALLE CONCESSIONI Art. 48 (Cessazione) 1. Il permesso di ricerca e la concessione cessano, oltre che per scadenza del termine, per rinuncia, decadenza e revoca. 2. In ogni caso, la cessazione comporta la messa in pristino dei luoghi alterati a spese del ricercatore e del concessionario, salvo il diritto della Regione di beneficiare dei lavori eseguiti, funzionali all’utilizzazione. Art. 49 (Rinuncia) 1. La dichiarazione scritta di rinuncia, diretta alla Provincia e per conoscenza alla Regione ed ai Comuni interessati, non può essere sottoposta a condizione. 2. Dal giorno in cui essa è stata presentata, il rinunziante è costituito custode dei beni e delle relative attrezzature e pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato dei luoghi salvo l’obbligo di eliminare eventuali pericoli. 3. La Provincia prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, sentito il Servizio ‘Attività Estrattive e Minerarie’, il quale può fornire ulteriori prescrizioni a salvaguardia della sicurezza di luoghi e pertinenze. Art. 50 (Decadenza) 1. Il Dirigente dell’amministrazione provinciale pronuncia con decreto la decadenza del permesso o della concessione nei seguenti casi: a) inosservanza degli obblighi di cui all’art. 16; b) lavori non iniziati nel termine stabilito o sospesi per oltre tre mesi senza autorizzazione o senza giustificato motivo; c) mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei permessi, nelle concessioni o nelle autorizzazioni; d) mancata corresponsione del diritto proporzionale; e) venir meno dei requisiti di capacità tecnica ed economica del titolare; f) mancata realizzazione delle opere necessarie a rendere effettiva la capacità produttiva e l’utilizzazione del giacimento; g) trasferimento della ricerca o della gestione senza autorizzazione; h) previsione degli artt. 44, secondo comma e 61; i) assenza di autorizzazione sanitaria; l) fallimento; m) venir meno dei motivi e delle caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché delle proprietà che eventualmente stavano a base della concessione. 2. La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato, il quale può presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di trenta giorni, 3. In nessun caso il decaduto può vantare il diritto a rimborsi o compensi o indennità nei confronti della Regione. Art. 51 (Revoca) 1. Il dirigente del Servizio provinciale competente pronuncia la revoca del permesso o della concessione allo sfruttamento per sopraggiunti e comprovati motivi di interesse pubblico. 2. Al possessore del titolo minerario spetta il rimborso di ogni spesa convalidabile. Art.52 (Scadenza del termine - Rinnovo della concessione) 1. Alla scadenza del termine, l’area deve essere rilasciata libera da persone e da cose, in buono stato manutentivo, con tutte le opere funzionali eseguite su di essa. 2. La concessione può essere rinnovata con la medesima procedura e secondo gli stessi criteri stabiliti dalla presente legge per il rilascio e la durata del provvedimento originario, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli. 3. Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve presentare la relativa istanza entro l’anno precedente quello della scadenza prevista, secondo la stessa procedura stabilita per il rilascio del provvedimento originario. Al fine di garantire l’ammortamento di investimenti per l'utilizzazione di giacimenti idrotermominerali, il titolare della concessione può richiedere alla Provincia il rinnovo prima del termine sopraindicato. 4. L'istanza di rinnovo deve essere corredata da: una relazione sullo sfruttamento effettuato; una planimetria dell'area oggetto della concessione con monografia dei vertici di delimitazione; una planimetria che riporti lo stabilimento e tutti i manufatti e opere nel frattempo realizzati; una descrizione dell'impianto e del sistema di utilizzazione; un programma, generale di coltivazione nel quale devono essere indicati anche gli investimenti ed i tempi di attuazione. 5. Se la concessione non è rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza dei termini, fare consegna del giacimento e delle sue pertinenze alla Regione. 6. Il concessionario ha diritto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dagli uffici regionali gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione. Art. 53 (Pubblicità) 1. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 2. Dalla data dei predetti provvedimenti il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti nell'atto di concessione. TITOLO IV UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI Art. 54 (Autorizzazioni) 1. La concessione per lo sfruttamento di acque minerali, termali e di sorgente costituisce ragione giuridica per il rilascio, da parte della Direzione Regionale ‘Sanità dell’autorizzazione per: a) l’apertura e l’esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e di sorgente; b) l’apertura e l’esercizio di stabilimenti termali; c) l’impiego dell’acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719; d) l’estrazione dei sali delle acque minerali. 2. L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio dello stabilimento non può essere rilasciata a persona diversa dal concessionario e deve contenere gli estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità di cui all’art. 5 del D.Lgs. 105/92. Art. 55 (Stabilimenti di imbottigliamento) 1. Le domande concernenti l’apertura e l’esercizio di stabilimenti per l’imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente devono indicare: a) le generalità e il domicilio del richiedente; b) il nome con il quale l’acqua viene posta in vendita, c) la caratteristica saliente dell’acqua, le prerogative che ne giustificano la qualifica di acqua minerale e l’uso al quale verrà destinata; d) il periodo di conservazione dell’acqua nei recipienti; e) l’eventuale trattamento dell’acqua per la: 1) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica alla composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà, 2) restituzione dei gas della sorgente, eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera, mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione di anidride carbonica. 2. La domanda è corredata dei seguenti documenti: a) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell’acqua forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, e relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque rilasciate da istituti universitari; b) planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata al rispetto assoluto igienico-sanitario della sorgente stessa; c) relazione sommaria sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell’acqua; d) copia della concessione mineraria o del contratto di somministrazione preventivamente autorizzato dalla Giunta Regionale; e) nota descrittiva, corredata dai disegni in scala non inferiore a 1:200, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di un progetto già in atto: 1) delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del materiale di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico; 2) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alla lettera e), punti 1) e 2) del comma 1, per l’imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l’imballaggio, nonché dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura; f) schema di regolamento interno per le operazioni di cui al punto 2) del presente comma, nonché per l’assunzione del personale di servizio dal punto di vista dell’igiene; g) l’etichetta, in sette esemplari, con la quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell’acqua; h) dichiarazione di un dottore in medicina, ovvero in chimica o in chimica e farmacia, che assume la direzione sanitaria nello svolgimento dei servizi inerenti l’utilizzazione e la conservazione delle caratteristiche fisico chimiche e igieniche della sorgente. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione dal richiedente. Art. 56 (Etichette e contenitori) 1. Sulle etichette devono essere riportate, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell’acqua minerale, le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all’art. 30, lettera u) del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell’art. 6 lettera t) della legge n. 833 del 1978. 2. Le acque minerali e di sorgente per il diretto consumo umano, possono essere contenute in recipienti aventi capacità non superiore ai due litri, così come disposto dalla legge 614/76, in esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi. 3. Valgono le disposizioni del D.M. 23/1/1976 per l’autorizzazione al condizionamento dell’acqua minerale o di sorgente in contenitori diversi dal vetro. Art. 57 (Individuazione dell’acqua) 1. Ogni acqua minerale e di sorgente è commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal provvedimento di autorizzazione. 2. Vanno osservate le altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 105/92. Art. 58 (Stabilimenti termali) 1. La domanda concernente l’apertura e l’esercizio di stabilimenti termali deve indicare: a) le generalità e il domicilio del richiedente; b) le cure terapeutiche alle quali lo stabilimento è destinato; c) il periodo di apertura dello stabilimento. 2. La domanda è corredata dei seguenti documenti: a) schema di regolamento per i servizi di accettazione dei curandi, per quelli di assistenza sanitaria e di funzionamento interno, nonché delle prescrizioni igieniche che deve osservare il personale; b) dichiarazione di un medico specializzato nelle discipline previste dal piano di area per l’utilizzazione delle acque minerali e termali, che assume la direzione sanitaria dello stabilimento. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente; c) dati analitici dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico- chimiche, chimiche e biologiche dell’acqua forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, rilasciate da istituti universitari; d) i documenti di cui ai punti b), c), d) del precedente articolo 54. 3. Per gli stabilimenti a funzionamento stagionale, l’atto autorizzatorio deve indicare il giorno di apertura e di chiusura di ogni stagione. 4. Ogni variazione all’apertura e alla chiusura degli stabilimenti rispetto alle previsioni dell’atto autorizzatorio va comunicata al Servizio regionale competente almeno 15 giorni prima. Art. 59 (Obiettivi e indirizzi) 1. Nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana direttive alle strutture sanitarie per la funzionale utilizzazione degli stabilimenti termali con eventuale soggiorno, pubblici e privati, anche in integrazione fra essi, in particolare nel settore delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva al ricovero di tipo ospedaliero. Art. 60 (Accreditamento e convenzionamento) 1. L’accreditamento delle strutture termali ed il consequenziale convenzionamento sono attualmente regolamentati dalla delibera di Giunta Regionale n. 1163 del 14.5.19 e dalle norme vigenti di diritto privato. Art. 61 (Contratti di somministrazione) 1. I contratti di somministrazione di acque, sali, muffe e similari all’utente sono nulli senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici della Giunta regionale. Art. 62 (Convenzioni) 1. Le Aziende sanitarie locali, a norma degli artt. 3, comma quarto, 4, comma 1, e 5 della Legge 323/2000, stipulano con gli stabilimenti termali convenzioni relative alla riconosciuta specificità terapeutica delle acque e delle cure termali autorizzate, assicurando agli assistiti del Sistema Sanitario Nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, con il soggiorno in albergo per il periodo delle cure. Art. 63 (Rinvio) 1. Il concessionario deve in ogni caso rispettare le norme statali vigenti in materia di salvaguardia, di utilizzazione e di commercio delle acque minerali, termali e di quelle di sorgente. TITOLO V PROMOZIONE DEL TERMALISMO E DEL TURISMO TERMALE Capo I PROMOZIONE DEL TERMALISMO Art. 64 (Incentivazioni) 1. La Regione Abruzzo incentiva l’apertura degli stabilimenti termali ai fini terapeutici e la valorizzazione di quelli esistenti. 2. A mezzo della Direzione Sanità della Regione: a) favorisce l’accreditamento ed il convenzionamento di cui all’art. 60 emanando apposite direttive; b) eroga contributi per progetti di cure e terapie per categorie deboli e che siano sottoposti al suo esame, ovvero studi e ricerche nel campo dell’idrologia medica applicata, anche in collaborazione con le Università abruzzesi. 3 Tramite la Direzione Attività Produttive della Regione: a) incentiva ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento delle falde acquifere mineralizzate atte all’impiego termale nonché studi sulle qualità terapeutiche delle diverse acque; b) incentiva nuove captazioni, razionalizzazioni, ristrutturazioni e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale, impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quant’altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale, nonché costruzioni, ricostruzioni, riconversioni, ampliamenti ed ammodernamenti di stabilimenti di cure termali, compresi gli stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali, fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche; nuove coltivazioni incluse nel piano, opere di salvaguardia delle zone di protezione. 4. Hanno priorità, nella fruizione delle incentivazioni, le aziende che hanno ottenuto il marchio di qualità termale. Art. 65 (Formazione professionale) 1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nelle more di attuazione dell’art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, promuove iniziative di aggiornamento e riqualificazione, nonché di formazione professionale tese al conseguimento presso Enti pubblici e privati delle necessarie qualifiche, relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali, “operatore termale”, “massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” e similari, disciplinandone i profili professionali ed il percorso formativo. Art. 66 (Collegamento con strutture europee) 1. La Regione Abruzzo finanzia forme di collaborazione con le strutture sanitarie straniere ai fini del migliore utilizzo delle strutture termali presenti sul territorio abruzzese e di prestazione di servizi più completi. Capo II PROMOZIONE DEL TURISMO TERMALE Art. 67 (Incentivazioni) 1. Per l’attuazione del programma, la Regione concede incentivi a favore dei Comuni termali e di privati, in relazione a: a) costruzioni e ristrutturazioni di strutture ricettive alberghiere e ricettive in genere abilitate subordinatamente all’esito del pronunciamento della Comunità europea alla quale sarà notificato il provvedimento; b) riqualificazione urbana dei territori termali; c) realizzazione nei territori termali di impianti sportivi e per il tempo libero per consentire un’adeguata attività complementare al ripristino dello stato di benessere psico-fisico; d) manifestazioni ricreative e culturali. 2. La Regione può prevedere, attraverso la FIRA, la sottoscrizione di quote di partecipazione alle società operanti nel settore. Art. 68 (Pubblicità) 1. L’agenzia regionale di promozione turistica inserisce il termalismo nel programma annuale di promozione turistica regionale e locale. Art. 69 (Soggetti beneficiari) 1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge: a) i Comuni; b) i Consorzi fra detti Enti; c) le Aziende termali di cui all’art. 3 della legge 323/00; d) i consorzi di aziende termali e di alberghi; e) gli imprenditori privati che gestiscono gli impianti termali ed idropinici; f) gli imprenditori privati che gestiscono direttamente le strutture alberghiere e ricettive in genere. 2. A parità di condizioni tecnico-economiche sono finanziate prioritariamente gli interventi promossi da Enti Pubblici e da società termali a partecipazione pubblica, anche in considerazione dei flussi turistici annuali, con preferenza per le località in cui operano aziende termali fornite del marchio di qualità termale. Art. 70 (Procedimento di erogazione degli incentivi) 1. Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi indicati nell’art. 67, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da una relazione tecnica contenente i progetti di massima, il computo metrico estimativo e il piano finanziario, entro i termini fissati dalla Giunta Regionale. 2. Sono ammesse al contributo anche domande relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico o dei quali sia comprovata la funzionalità. 3. Con successivo atto da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale determina i criteri per l’accesso, l’istruttoria e l’erogazione dei contributi. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con l’istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio. TITOLO VI VIGILANZA E CONTROLLI Art. 71 (Vigilanza) 1. Alla Direzione Attività Produttive Servizio ‘Attività Estrattive e Minerarie’ della Regione fanno capo la vigilanza ed il controllo delle funzioni amministrative attribuite alle Province ed il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle stesse Province e di quelle delle altre Direzioni regionali. 2. Tale Direzione cura ogni adempimento tecnico relativo al Comitato Tecnico Regionale Consultivo per il Termalismo, al Piano, alla Programmazione. 3. Al Servizio ‘Attività Estrattive e Minerarie’ competono pure le funzioni amministrative di polizia mineraria e sulla sicurezza del lavoro nelle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, termali e di sorgente. 4. I controlli igienico-sanitari spettano alla Direzione Sanità della Regione ed alle Asl. 5. La vigilanza sul rispetto dei decreti di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, spetta alle Province che si possono avvalere del Corpo Forestale dello Stato e del Servizio ‘Attività Estrattive e Minerarie’. Art. 72 (Installazione di apparecchiature di misura) 1. I titolari di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente hanno l'obbligo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge: di installare, per le acque minerali e di sorgente, possibilmente alla scaturigine o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, e comunque prima degli interventi di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata; hanno inoltre l'obbligo di installare la strumentazione necessaria per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e della temperatura di minima e di massima; per le acque termali, di installare il misuratore automatico della portata. 2. Gli stessi titolari di concessione di cui sopra hanno l'obbligo di effettuare, le rilevazioni indicate al comma precedente e di inviare ogni sei mesi i relativi risultati al Servizio regionale ‘Attività Estrattive e Minerarie’ ed al Servizio provinciale competente. Art. 73 (Registri) 1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali devono tenere un registro aggiornato di tutti gli interventi effettuati sulla sorgente. In tale registro devono essere riportate, in ordine cronologico, le riparazioni, le sostituzioni, le modifiche apportate alle opere di presa, agli impianti e alle pertinenze in genere. 2. In apposito diverso registro vengono riportati gli infortuni. 3. In altro registro, destinato alle prescrizioni, vengono riportate le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza. 4. In apposito registro vengono riportati i valori giornalieri delle portate emunte. 5. I registri dei commi precedenti vengono mostrati, quando richiesti, agli organi di vigilanza. Art 74 (Informazioni ed attività ispettive) 1. I titolari di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente sono tenuti a comunicare alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la quantità dell’imbottigliamento ed il numero delle prestazioni effettuate dagli stabilimenti termali, suddivise a seconda delle terapie, nonché ogni ulteriore notizia e chiarimento eventualmente richiesti. 2. I titolari debbono, inoltre, mettere a disposizione dei funzionari dell’Amministrazione regionale e di quella provinciale tutti i mezzi necessari alle ispezioni. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere l'ausilio della forza pubblica. 3. La Direzione Attività Produttive della Regione utilizzerà le informazioni ai fini statistici, della diffusione delle conoscenze e delle valutazioni degli organi politici. Art. 75 (Statistica) 1. La Direzione Attività Produttive mantiene un registro in cui inserisce tutti i dati riguardanti gli stabilimenti di acque minerali, termali e di sorgente, con le notizie di cui all’articolo precedente e con la descrizione dei lavori esperiti ogni anno negli stabilimenti, nelle strutture ricettive pubbliche e private e nei Comuni, ai fini della promozione del termalismo, oltre che la descrizione delle manifestazioni annuali culturali e del tempo libero con i relativi costi. Nel registro sono riportati anche i contributi pubblici erogati. 2. La Direzione trasmette annualmente i dati al Presidente della Giunta Regionale ed alle Consulte. 3. La Direzione ogni cinque anni redige accurato studio sugli interventi e sui risultati. TITOLO VII SANZIONI E CONTENZIOSO Art. 76 (Polizia mineraria) 1. Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle norme di polizia mineraria contenute nel D.P.R. 128/59 sulle acque minerali, termali e di sorgente e negli stabilimenti di produzione sono esercitate dalla Direzione delle Attività Produttive della Regione Servizio ‘Attività Estrattive e Minerarie’. 2. Il dirigente del predetto Servizio, il quale in virtù del D.Lgs 112/98 svolge tutte le incombenze in precedenza attribuite dal D.P.R. 128/59 al Prefetto ed all’Ingegnere Capo del Distretto Minerario dello Stato, può in ogni momento disporre prescrizioni a carico del concessionario o del ricercatore di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente, a garanzia della continuità dell’esercizio dell’impresa mineraria e della sicurezza e igiene del lavoro. Art. 77 (Sanzioni amministrative) 1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali, termali o di sorgente senza permesso o in difformità a quanto in esso previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 7746,85 e alla contestuale sospensione di ogni attività. 2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione o in difformità di quanto in essa previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1032,91 a Euro 10329,14 e alla contestuale sospensione di ogni attività. 3. In caso di omessa trasmissione dei dati di cui alla lett. b) o di mancata effettuazione degli adempimenti di cui alla lett. a) dell'art. 35 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 5164,57. 4. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 74 della presente legge, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,94 a Euro 1291,14. 5. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione delle notizie di cui all'art. 16, secondo comma della presente legge, nonché di mancata presentazione del programma di lavori di cui all'art. 35, lett. d) è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 3098,74. 6. Tranne il caso del comma 4 del presente articolo, le relative entrate vengono devolute dai verbalizzanti alla Provincia. Art. 78 (Procedura) 1. Agli adempimenti di vigilanza ed alla irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme della presente legge provvedono i funzionari tecnici regionali e provinciali appositamente incaricati dai rispettivi dirigenti, muniti di tessera di riconoscimento. 2. Ad essi spetta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a norma dell’art. 62 del D.P.R. 128/59. 3. I funzionari del Servizio regionale ‘Attività Estrattive e Minerarie’ svolgono anche le funzioni di vigilanza di cui ai DD.PP.RR. 547/55, 302/56, 303/56, e ai DD. Lgs 758/94 e 624/96. 4. Nell’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge, il dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Direzione Attività Produttive rispetterà i principi vigenti in materia. 5. L’ordinanza-ingiunzione è emessa sulla base del verbale redatto dagli incaricati della vigilanza. 6. Per la notifica e per ogni altro aspetto procedurale, si applicano le norme della Legge n. 689/81. Art. 79 (Opposizione) 1. Avverso l’irrogazione della sanzione amministrativa, è possibile proporre opposizione ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81. 2. Si fa espressamente rinvio alle disposizioni della medesima legge 689/81 per i termini, per l’oblazione, per i principi e per quanto non espressamente previsto nel presente titolo. TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 80 (Norma transitoria e finale) 1. Le concessioni e i permessi già rilasciati conservano efficacia fino alla naturale scadenza del titolo, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla presente legge e si presenti la documentazione ivi prevista. 2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione trasmette alla Provincia tutte le istanze, per le quali non sia stato ancora portato a termine il relativo procedimento.