Regional Act No.14 on the management of bivalve molluscs
颁布于 2016-06-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Legge Regionale n. 14: Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利 · Marche
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, molluscs, landing, fishery management and conservation, foreign fishing, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing)
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Testo vigente LEGGE REGIONALE 27 giugno 2016, n. 14 Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi ( B.U. 07 luglio 2016, n. 74 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art. 1 (Autorizzazione allo sbarco) Art. 2 (Proroga dei termini) Art. 3 (Relazione all’Assemblea legislativa) Art. 4 (Invarianza finanziaria) Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza) Art. 1 (Autorizzazione allo sbarco) 1. I Consorzi di cui all’articolo 2 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), possono presentare, al dirigente della struttura organizzativa regionale competente, domanda di autorizzazione allo sbarco del pescato in porti non individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), del medesimo regolamento regionale, situati in aree di pesca limitrofe, motivando adeguatamente la richiesta. 2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente autorizza lo sbarco, previo accordo tra i Consorzi interessati e parere del Comitato di cui all’articolo 8 del r.r. 6/2009 e della competente Direzione marittima, nel rispetto delle finalità sottese al controllo dell’attività di pesca, in particolare le esigenze di sicurezza degli operatori. Art. 2 (Proroga dei termini) 1. Il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009 è prorogato al 31 marzo 2017. Art. 3 (Relazione all’Assemblea legislativa) 1. Entro il 31 dicembre 2016 la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione contenente in particolare l’illustrazione: a) delle attività svolte e dei criteri definiti per pervenire al superamento delle aree di pesca temporanea individuate ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del r.r. 6/2009 e alla riduzione dello sforzo di pesca; b) delle fonti di finanziamento individuate. Art. 4 (Invarianza finanziaria) 1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Pagina 1 di 2 Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza) 1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Pagina 2 di 2