Regional Act No. 14 on public concessions for fishing and aquaculture activities
颁布于 2014-06-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利 · Sardegna
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- concession, marine fisheries, aquaculture
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文本
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Legge Regionale 20 giugno 2014, n. 14 Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga la seguente legge Art. 1 Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura 1. Al fine di armonizzare la disciplina regionale con le previsioni del legislatore statale in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura, in coerenza con l'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura), come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), le parole "al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020". 2. Tenuto conto del termine di durata delle concessioni stabilito al comma 1, l'Amministrazione regionale revoca in autotutela le procedure a evidenza pubblica già avviate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2012, relative a concessioni ai fini di pesca e acquacoltura prorogate dalla presente legge. 3.La norma di cui al comma 1 non si applica per le concessioni di specchi acquei ai fini di pesca e acquacoltura nel mare territoriale del Golfo interno di Olbia. 4. Le concessioni di cui al comma 3 sono assentite mediante procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2014. Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, 20 giugno 2014 Pigliaru