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意大利的法律

Regional Act No. 14 making provisions in matter of sylvo-pastoral roads

颁布于 1992-03-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Veneto
主题
Forestry
关键词
forestry protection measures, agro-forestry, protection forest, mountain area, offences/penalties, pastoralism, forest management/forest conservation

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文本

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  1. LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-1992 REGIONE VENETO Disciplina della viabilità silvo - pastorale. Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo - pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del rd 30 dicembre 1923, nº 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative. ARTICOLO 2 Strade silvo - pastorali 1. Sono considerate strade silvo - pastorali le vie di penetrazione situate all' interno delle aree forestali e pascolive. Sono escluse le strade adibite al pubblico transito. 2. Oltre alle strade di cui al comma 1 nella viabilità silvo pastorale sono incluse le piste di esbosco e i piazzali di deposito di legname ad esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria. ARTICOLO 3 Classificazione delle strade silvo - pastorali 1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall' articolo 1 del rd 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l' elenco delle strade silvo - pastorali esistenti da assoggettare alla presente disciplina. 2. L' elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati per l' assunzione di eventuali modificazioni dell' elenco. ARTICOLO 4 Circolazione sulle strade silvo - pastorali 1. Nelle strade silvo - pastorali e nelle piste forestali è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatori di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più beve necessario a raggiungere tali immobili, nonchè per i prezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo. 2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purchè muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979. 3. Il divieto di circolazione nelle strade silvo - pastorali è reso noto al pubblico mediante l' apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale Ente gestore. 4. L' apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell' elenco di cui all' articolo 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario. 5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto. 6. E' altresì vietata la circolazione di qualsiasi veicolo, salvo le eccezioni di cui al comma 1, in percorsi fuoristrada, ivi compresi i sentieri, le mulattiere, le piste da sci ed i tracciati di impianti di risalita. ARTICOLO 5 Attività ricreative 1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada. 2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio. ARTICOLO 6 Piano della viabilità silvo - pastorale 1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge il << Piano della viabilità silvo - pastorale >> vincolante per i medesimi territori. Tale piano è volto, nell' ambito della pianificazione forestale, a favorire l' ottimale gestione del patrimonio agro - silvo pastorale. 2. In mancanza del Piano della viabilità di cui al comma 1, non si può procedere all' apertura di nuove strade silvo pastorali. 3. Nelle norme della redazione del Piano possono essere altresì realizzate strade e piste previste dai piani economici nonchè quelle necessarie alla prevenzione ed estinzione degli incendi. 4. I progetti relativi all' apertura di nuove strade silvo pastoriali ed all' allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell' area soggetta agli interventi. ARTICOLO 7 Sanzioni amministrative 1. Per l' inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le violazioni al comma 1 e 6 dell' articolo 4; b) da lire 50.000 a lire 500.000 per le violazioni previa diffida al proprietario, al comma 4 e 5 dell' articolo 4; c) da lire 100.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l' asportazione delle tabelle. 2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative spettano alle comunità montane ed alle province, in relazione ai territori ove sono state comminate che li utilizzano a scopi di tutela dell' ambiente. 3. Per l' applicazione delle sanzioni, valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689. ARTICOLO 8 Vigilanza 1. La vigilanza sull' applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e da quelli indicati all' articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successive modificazioni. ARTICOLO 9 Abrogazione 1. E' abrogata la lettera b) dell' articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53. ARTICOLO 10 Dichiarazione d' urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 31 marzo 1992

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