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意大利的法律

Regional Act No. 12 amending Regional Act No. 6 of 2005 on forestry

颁布于 2016-06-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge regionale n. 12: Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利 · Marche
主题
Forestry
关键词
forest management/forest conservation, protection of species, biodiversity

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Testo vigente LEGGE REGIONALE 21 giugno 2016, n. 12 Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale” ( B.U. 07 luglio 2016, n. 74 ) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art. 1 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 6/2005) Art. 2 (Invarianza finanziaria) Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza) Art. 1 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 6/2005) 1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), come modificato dall’articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente: “e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un’estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici;”. 2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 6/2005, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente: “h) castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale;”. 3. Il comma 1 ter dell’articolo 2 della l.r. 6/2005, introdotto dall’articolo 1 della l.r. 20/2012, è abrogato. Art. 2 (Invarianza finanziaria) 1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza) 1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Pagina 1 di 1

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