Regional Act No. 11 laying down provisions to simplify administrative functions in matter of agriculture, forestry, hunting and fisheries
颁布于 1998-02-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Toscana
- 主题
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture, Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- access-to-information, legal proceedings/administrative proceedings, institution, governance
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LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 9-02-1998 REGIONE TOSCANA Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 7 del 19 febbraio 1998 Il Consiglio Regionale ha approvato il 29-12-1997 Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 30-1-1998 Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge detta norme in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, al fine di: a) assicurare ai cittadini migliori modalità di accesso ai procedimenti amministrativi; b) valorizzare il ruolo delle Province e Comunità Montane quali enti di programmazione e controllo. 2. La legge disciplina, in particolare: a) lo snellimento dell'attività amministrativa per mezzo della facoltà per Province e Comunità Montane di affidare lo svolgimento di fasi procedimentali inerenti a competenze delegate o comunque attribuite dalla Regione, prive di discrezionalità amministrativa, a soggetti terzi; b) la semplificazione dei procedimenti. 3. La legge dispone in ordine alla riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi conseguente alle misure di cui al comma 2. 4. La legge prevede interventi finanziari, definiti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), a favore delle Province e Comunità Montane per sostenere il ricorso alle misure di snellimento di cui al comma 2, lett. a). ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione) 1. Le fasi procedimentali che Province e Comunità Montane possono affidare a soggetti terzi riguardano: a) l'assistenza procedimentale che consiste nell'acquisizione, la verifica e l'asseveramento della correttezza tecnica e formale degli atti e della documentazione presentati dall'interessato in funzione dei procedimenti individuati ai sensi dell'art. 3 comma 2; b) gli adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario che consistono nell'erogazione, monitoraggio, verifiche parziali e rendicontazione, ai sensi della normativa vigente, dei finanziamenti previsti dai programmi di intervento finanziario correlati ai procedimenti individuati ai sensi dell'art. 9, comma 2, con esclusione del collaudo finale. ARTICOLO 3 (Tipologia degli atti e della documentazione) 1. L'assistenza procedimentale da parte di soggetti terzi riguarda in particolare: a) le istanze, le domande e le richieste comunque denominate dei soggetti che iniziano il procedimento; b) gli atti e la documentazione: 1- comprovanti il titolo di disponibilità dei beni o delle attività di riferimento, 2- relativi agli aspetti autorizzatori di cui alle attività di riferimento, 3- comprovanti l'esistenza dei presupposti tecnici, o la fattibilità dell'intervento, ovvero le dichiarazioni sostitutive di asseveramento. 4- finanziaria, bancaria o assicurativa utile a comprovare il cofinanziamento delle iniziative ovvero a garantire gli interventi, 5- relativi alla richiesta di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro titolo di consenso comunque denominato, ovvero alla denuncia dell'inizio di attività ; c) gli atti: 1- unilaterali d'obbligo, 2- di richieste di controllo. 2. Entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera: a) la tipologia dei procedimenti oggetto della presente disciplina; b) le fasi di ogni procedimento di cui alla lettera a) oggetto della presente disciplina. c) il tariffario degli interventi di cui alle lettere a) e b); d) l'ammontare del contributo finanziario ed i criteri di riparto a favore di Province e Comunità Montane per sostenere l'affidamento ai centri autorizzati delle attività di cui alla presente disciplina. 3. Il Consiglio regionale provvede annualmente, ove necessario, all'aggiornamento dell'atto di cui al comma 2. ARTICOLO 4 (Centri autorizzati di assistenza procedimentale) 1. I soggetti terzi cui Province e Comunità Montane possono affidare lo svolgimento di fasi procedimentali ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) sono i Centri autorizzati di assistenza procedimentale. 2. I Centri operano previa autorizzazione rilasciata dalla Regione. 3. L'autorizzazione regionale è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) costituzione nella forma giuridica di società con personalità giuridica; b) oggetto sociale che preveda esclusivamente lo svolgimento dell'attività di assistenza di cui al presente capo; c) presenza di un direttore tecnico iscritto nell'albo dei dottori agronomi e forestali oppure perito agrario o agrotecnico; d) adeguata competenza professionale e idoneità della struttura organizzativa in relazione al perseguimento dei fini societari. 4. L'autorizzazione può essere limitata ai procedimenti inerenti agli specifici settori dell'agricoltura e foreste, della caccia, della pesca, in relazione alla competenza e alla specializzazione del Centro. 5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni ulteriori e, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione nonchè le garanzie che devono essere prestate dai Centri autorizzati, dalle Province e Comunità Montane per l'affidamento delle attività . 6. L'autorizzazione si intende rilasciata se la Regione non comunica all'interessato il diniego entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta. 7. Il termine di cui al precedente comma è interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti da parte della Regione. In tale caso il nuovo termine di uguale durata decorre dalla presentazione della documentazione richiesta. 8. L'autorizzazione è revocata dalla Giunta regionale quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi violazioni di legge ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dalla Regione, dalla Provincia o dalla Comunità Montana. Con i provvedimenti di revoca e di sospensione sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta. ARTICOLO 5 (Affidamento ai Centri autorizzati da parte di Province e Comunità Montane) 1. Le Province e Comunità Montane che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) deliberano l'affidamento mediante convenzione, ai Centri autorizzati, delle attività previste ai sensi del presente capo. 2. Successivamente all'esecutività della delibera di affidamento e delle convenzioni di cui al comma 1, e nei termini da queste stabiliti e adeguatamente pubblicizzati, anche sulla stampa quotidiana e le emittenti radiofoniche locali, a cura della Provincia o della Comunità Montana, i soggetti interessati iniziano i procedimenti amministrativi affidati tramite un Centro autorizzato. 3. La presentazione degli atti e documenti relativi ad un procedimento ad un Centro autorizzato per l'inoltro senza ulteriori incombenze per il Centro, che non siano quelle di controllo formale della completezza della documentazione, non comporta alcun onere per l'interessato. 4. Qualora la domanda presentata necessiti di integrazioni o modifiche, il Centro è tenuto ad informarne tempestivamente l'interessato invitandolo a completare o regolarizzare la documentazione. 5. Province e Comunità Montane non possono affidare incarichi relativi ad un procedimento al libero professionista che, in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore di un Centro autorizzato, sia interessato all'esercizio dell'attività di assistenza nel medesimo procedimento. 6. Gli operatori dei Centri addetti al ricevimento della documentazione per i procedimenti trattati possono autenticare ove ciò sia necessario le firme o gli atti inerenti alla documentazione stessa. ARTICOLO 6 (Tutela delle Province e Comunità Montane) 1. Nel caso in cui il procedimento non possa essere concluso per causa del Centro autorizzato, o il provvedimento conclusivo risulti viziato in relazione all'esercizio dell'attività del Centro, ovvero quest'ultimo abbia violato le prescrizioni della convenzione, sono ripetute o non liquidate dalla Provincia o Comunità Montana le somme spettanti per quella attività . 2. Qualora la Provincia o la Comunità Montana sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del Centro autorizzato, la stessa amministrazione provvede a rivalersi sulla garanzia prestata, fatta salva l'ulteriore rivalsa nei confronti del Centro fino alla concorrenza dell'onere sopportato. ARTICOLO 7 (Riduzione dei termini.) 1. Per i procedimenti individuati ai sensi dell'art. 3 comma 2 i termini previsti dalle relative normative per gli adempimenti spettanti alla pubblica amministrazione sono ridotti di un terzo, fatti comunque salvi i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 2. I Centri autorizzati devono trasmettere alla Provincia o Comunità Montana gli atti procedimentali loro affidati almeno 15 gg. prima della scadenza del termine, così come ridotto ai sensi del comma 1. 3. Le convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, stabiliscono i termini a disposizione dei Centri autorizzati per lo svolgimento delle attività loro affidate che comunque non possono essere inferiori a giorni 10. ARTICOLO 8 (Controllo e vigilanza.) 1. Province e Comunità Montane provvedono al controllo e alla vigilanza nei confronti dell'attività svolta dai Centri affidatari ai sensi della presente legge. 2. Il controllo, che può avvenire anche a campione, riguarda la verifica della: a) efficacia, efficienza e trasparenza dell'attività affidata i Centri; b) convenienza e adeguatezza della attività del Centro, avuto riguardo anche alla quantità e alla tipologia delle fasi procedimentali di cui all'attività svolta. 3. Dell'esito negativo del controllo è data tempestiva comunicazione alla Regione. 4. La vigilanza è finalizzata al monitoraggio costante della misura di snellimento, in relazione anche alla valutazione dei costi per le finanze pubbliche correlate alla verifica del miglioramento di servizio per gli utenti e di sgravio significativo di attività istruttorie nei confronti di Province e Comunità Montante. 5. Le Province e le Comunità Montane inviano alla Giunta regionale una relazione almeno annuale relativamente ai risultati dell'attività di vigilanza. ARTICOLO 9 (Fidi Toscana SpA) 1. Il soggetto terzo cui Province e Comunità Montane possono affidare lo svolgimento di fasi procedimentali ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) è la Fidi Toscana S.p.A. 2. Le Province e Comunità Montane entro 30 gg. dall'entrata in vigore della legge deliberano in ordine alla facoltà di affidare alla Fidi Toscana S.p.A. la gestione dei servizi finanziari relativi a specifici procedimenti. Il provvedimento è comunicato alla Regione. 3. La Regione, ricevute le comunicazioni di cui al precedente comma, stipula con la Fidi Toscana S.p.A. una convenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", per la gestione delle agevolazioni creditizie, dei premi e dei contributi in conto capitale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b). 4. La Fidi Toscana S.p.A. stipula con tutte le banche che ne facciano espressa richiesta ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 convenzioni per la gestione dei servizi finanziari affidate dalle Province e dalle Comunità Montane. Le condizioni che regolano le suddette convenzioni sono preventivamente approvate dalla Regione. 5. La convenzione di cui al comma 3 quantifica i compensi per la prestazione dei servizi effettuati dalla Fidi Toscana S.p.A.. 6. La convenzione di cui al comma 3 non può comportare alcun onere per la dotazione finanziaria dei programmi di intervento oggetto della presente disciplina, nè aggravi finanziari per il soggetto interessato ulteriori a quelli già previsti dalle vigenti norme bancarie. 7. All'adesione della Provincia o Comunità Montana alla presente misura di snellimento consegue che l'assegnazione finanziaria relativa ai singoli interventi si effettua col trasferimento delle risorse direttamente alla Fidi Toscana S.p.A.. ARTICOLO 10 (Controlli e vigilanza.) 1. La Regione esercita la vigilanza generale sulla intera misura di snellimento, secondo quanto stabilito dalla convenzione con la Banca di riferimento, anche sulla base delle relazioni che Province e Comunità Montane inviano contestualmente all'approvazione del conto consuntivo di ogni esercizio finanziario e della relazione consuntiva annuale della Banca di riferimento. 2. Ogni rendicontazione da parte della Banca di riferimento è inviata alla Provincia o Comunità Montana. ARTICOLO 11 (Attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.) 1. La Giunta regionale entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla semplificazione dei seguenti procedimenti, secondo i principi e le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa di cui alle leggi 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; a) procedimenti autorizzatori relativi a: 1. rilascio delle licenze di pesca, art. 8 LR 25/84; 2. creazione centri privati di riproduzione di fauna selvatica e istituzione di aziende agricole-venatorie, art. 18, 20 e 21 LR 3/94; 3. concessioni, licenze e permessi in materia di bonifica, art. 134 e 138 RD 368/1904 e art. 45 LR 34/93 4. esercizio all'attività agrituristica, art. 13 LR 76/94, 5. impianto di tartufaie controllate e coltivate, art. 4 e 5 LR 50/95, b) procedimenti di ammissione relativi a: 1. elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo, art. 12 LR 76/94. 2. riconoscimento associazioni raccoglitori di tartufi, art. 8 LR 50/95, 3. riconoscimenti dell'attività di produzione apistica, art. 3 LR 69/95. 4. registro regionale produttori, art. 8 LR 55/95, 5. albo provinciale imprenditori agricolo professionali, LR 6/94 6. ammissioni alle agevolazioni, art. 11 LR 82/82 7. riconoscimento associazioni agricoli e zootecnici art. 9 LR 12/77 8. riconoscimento associazioni produttori agricoli per espletamento compiti di informazioni socioeconomica, art. 69 LR 71/77 9. riconoscimento associazioni produttori agricoli e relative unioni, LR 77/80 10. albo regionale operatori biologici, art. 5 LR 31/94. 2. Entro 180 gg. dall'emanazione dei decreti di trasferimento di cui all'art. 4 DLgs 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", la Regione disciplina la semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti a nuove funzioni conferite dallo Stato ai sensi del suddetto DLgs. ARTICOLO 12 (Norma transitoria ) 1. La presente legge non si applica ai procedimenti comunque già iniziati al momento dell'entrata in vigore della medesima. ARTICOLO 13 (Norma finanziaria.) 1. A partire dall'esercizio finanziario 1998 le leggi di bilancio definiscono le risorse da destinare agli interventi della presente legge. 2. Il fondo per gli oneri aggiuntivi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1 "Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di finanziamento gravante sugli enti delegati " e il fondo per il finanziamento agli enti delegati dei costi derivanti dall'assunzione e dal trasferimento del personale di cui all'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62 "Norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate" sono rideterminati, a partire dall'anno 1998 tenendo conto degli effetti della presente legge sulla gestione delle funzioni delegate o comunque attribuite dalla Regione agli enti locali. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 9 Febbraio 1998 CHITI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 Dicembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 Gennaio 1998.