Regional Act No. 11 laying down provisions on forest interventions
颁布于 1989-06-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Sicilia
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, policy/planning, fire management, expropriation, public forest, hazards
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LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 5-06-1989 REGIONE SICILIA Norme riguardanti gli interventi forestali e l' occupazione dei lavoratori forestali. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 28 del 7 giugno 1989 Regione Siciliana L'Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente regionale promulga ARTICOLO 1 Norma programmatica 1. Nell' ambito del piano generale di massima di cui all' articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, la Regione promuove e realizza un programma poliennale di interventi forestali finalizzato alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell' ambiente, al ripristino vegetazionale, alla forestazione produttiva integrata e all' arboricoltura da legno e connesse produzioni energetiche e industriali, mediante l' utlizzazione di specie autoctone arboree, arbustive o erbacee, nonchè al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni specie nelle zone montane, e ad accrescere e qualificare i livelli di occupazione del lavoratori forestali. 2. Nelle more della redazione del piano generale di massima, sulla base di scelte, obiettivi e criteri coerenti con le indicazioni emerse dagli studi predisposti dall' Amministrazione forestale e compatibili con il piano forestale nazionale, l' Assessore regionale per la agricoltura e le foreste provvede alla redazione ed attuazione del citato programma poliennale di nuovi interventi forestali, sulla base di stralci annuali, tenuto conto di terreni nudi, cespugliati, boscati, arborati già acquisiti in virtù della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, nonchè di quelli acquisibili in base alla presente legge e alle disposizioni comunitarie. 3. Sono compresi nei programmi stralcio gli interventi forestali da realizzarsi in conformità dell' articolo 21. ARTICOLO 2 Piani di assestamento forestale. 1. La razionale gestione e la conservazione del patrimonio forestale siciliano sono perseguite mediante la redazione di piani di assestamento forestale per ogni sistema boscato. Tali piani devono essere conformi ai principi ed agli obiettivi del piano generale di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, ne costituiscono specificazione e rappresentano il riferimento per la verifica di congruità e compatibilità dei singoli interventi da realizzare. 2. I piani di assestamento forestale devono contenere una relazione tecnico - economica sullo stato del bosco, il piano dei tagli e delle utilizzazioni ed il piano delle migliorie, e devono indicare le norme di gestione e di cura colturale del bosco a cui si devono uniformare gli interventi di ogni operatore. I piani devono specificatamente prevedere i singoli interventi infrastrutturali quali piste, viali parafuoco, opere di bonifica e sistemazione idraulica, bacini idrici, opere di difesa antincendio in conformità alle indicazioni del piano di difesa antincendio di cui alla legge 1i marzo 1975, n. 47. 3. Per le aree del demanio forestale, per quelle da acquisire al demanio e per le aree di cui all' articolo 22, l' esclusiva competenza a predisporre e attuare i piani è dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana (Azienda). L' avvenuta redazione dei piani di assestamento è resa di pubblico dominio con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Entro trenta giorni chiunque può formulare osservazioni e proposte. I piani sono approvati previo parere del comitato tecnico amministrativo di cui all' articolo 11, con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste da pubblicare per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 5. L' approvazione dei piani di assestamento forestale è condizione necessaria per l' attuazione dei singoli interventi e per l' attivazione delle corrispondenti spese regionali. Le previsioni dei piani costituiscono il riferimento per l' impiego della manodopera. 6. L' Azienda, nella elaborazione dei piani di assestamento forestale prevederà specificatamente intervento di restauro ambientale con particolare riferimento alla riduzione e/ o chiusura di piste, alla riduzione dell' impatto ambientale delle opere di bonifica ed idrauliche, alla rimozione di manufatti. ARTICOLO 3 Divieto di attività estrattiva 1. Nelle aree del demanio forestale e nei boschi è vietata ogni attività estrattiva. ARTICOLO 4 Acquisizione dei terreni 1. Sulla base delle indicazioni emerse dagli studi per la redazione del piano di cui all' articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, e tenuto conto delle linee del piano nazionale forestale, l' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste, secondo le procedure dell' articolo 8, è autorizzato a predisporre, per le finalità della lege regionale 18 febbraio 1986, n. 2, un ulteriore piano di acquisizione di terreni nei limiti della disponibilità finanziaria della presente legge e secondo i seguenti criteri prioritari: a) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione; b) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni purchè accorpabili con preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi; c) superficie destinata a pascolo di dimensioni idonee ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio; d) superficie destinata a pascolo anche di ridotte dimensioni purchè accorpabile con preesistente demanio; e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con preesistente demanio. ARTICOLO 5 Modalità dei conferimenti 1. I proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni devono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione di disponibilità alla Azienda. 2. L' offerta si intende fatta ai prezzi e alle condizioni di cui all' articolo 6. 3. Allo scopo di favorire l' acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restanzo le procedure previste, i comuni o le province interessati sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte e a corredarne ka documentazione. 4. L' Azienda è autorizzata anche ad acquisire i terreni boschivi di priorietà della spa SIACE del gruppo ESPI. ARTICOLO 6 Indennità di espropriazione 1. Per le acquisizioni da operare, il prezzo di esproprio viene determinato applicando i seguenti valori unitari per ettato: a) bosco d' alto fusto a densità normale superiore al settantacinque per cento, lire 2.800.000; b) bosco d' alto fusto a densità tra il cinquanta per cento ed il settantacinque per cento, lire 2.400.000; c) bosco d' alto fusto a densità normale inferiore al cinquanta pr cento, lire 2.000.000; d) bosce ceduo a densità normale superiore al settantacinque per cento, lire 2.400.000; e) bosco cedue a densità tra il cinquanta per cento ed il settantacinque per cento, lire 2.000.000; f) bosco ceduo a densità inferiore al cinquanta per cento, lire 1.600.000; g) pascolo, lire 1.600.000; h) seminativo semplice ed arborato, lire 3.000.000; i) arboreti agrari, specializzati, lire 4.000.000; l) incolto produttivo, lire 800.000; m) incolto sterile, lire 600.000. 2. I valori unitari sono aumentati del centi per cento per i soprassuoli forestali maturi, pronti per ol taglio. 3. nel caso di dichiarazione di disponibilità , i valori unitari sono aumentati di un ulteriore cinquanta per cento a favore dei proprietari, del settanta per cento se contivatori diretti, a condizione che i terreni espropriandi siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l' immissione in possesso in favore dell' Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto appropriativo della perizia di acquisizione. 4. Sulle indennità sono corrisposti interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell' immissione in possesso e quelle della effettiva liquidazione. 5. Gli stessi criteri di valutazione si applicano anche ai rimboschimenti tenuti dall' Amministrazione forestale in occupazione temporanea ed ai rimboschimenti volontari realizati con il contributo dello Stato e della Regione. 6. E' autorizzata l' acquisizione dei rimboscamenti effettuati con funanziamenti pubblici per la forestazione produttiva. In tal caso la valutazione va effettuata non tenendo conto del soprassuolo e considerando i terreni come pascoli. ARTICOLO 7 Indennità di espripriazione per la realizzazione di dighe e invasi 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 6, per la determinazione dell' indennità di espropriazione e di occupazione in via temporanea e di urgenza riguardanti la realizzazione di dighe e relativi invasi, anche se a carattere esclusivamente irriguo, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni come richiamate dall' articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso per i quali non sia intervenuta, al momento dell' entrata in vigore della presente legge, la liquidazione definitiva, o non impugnabile o definta con sentenza passata in giudicato, della indennità di espropriazione. ARTICOLO 8 Piano per l' acquisizione dei terreni 1. Sulla base dei criteri prioritari di cui all' articolo 4, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell' articolo 5, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità , viene predisposto dal consiglio di amministrazione dell' Azienda il piano di acquisizione dei terreni che, sentito il parere della competente commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, viene approvato dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste. 2. Priorità assoluta è data all' acquisizione dei boschi naturali. ARTICOLO 9 Dichiarazione di pubblica utilità 1. L' approvazione degli interventi previsti dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1965, n. 2359, e successive modificazioni. 2. La notifica agli interessati del provvedimento di approvazione dell' acquisizione sostituisce, a tutti gli effetti, le procedure di cui agli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1965, n. 2359. ARTICOLO 10 Acquisizione per il triennio 1990- 92 1. Per il triennio 1990, 1991 e 1992 le offerte devono pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno. 2. L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, ove ne ravvisi la necessità in relazione al tasso di inflazione, è autorizzato a modificare i valori unitari per ettaro, fissati all' articolo 6, con proprio decreto, previo parere del comitato tecnico amministrativo di cui all' articolo 11 e della competente commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana. 3. Si applicano alle acquisizioni di cui al comma 1 le disposizioni della presente legge. ARTICOLO 11 Comitato tecnico amministrativo 1. Il comitato tecnico amministrativo di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall' articolo 9 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, è integrato da: " i) un geologo del Servizio geologico regionale; l) il medico provinciale di Palermo; m) il sovrintendente per i beni culturali ed ambientali di Palerno o un suo delegato". 2. Le funzioni di segretario vengono svolte da un dirigente amministrativo regionale. 3. Il presidente ha facoltà di invitare a partecipare ai lavori del comitato funzionari, tecnici ed esperti. 4. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 5. A tutti i membri spetta un compenso mensile in misura pari a quello corrisposto ai componenti del consiglio di amministrazione dell' Azienda. ARTICOLO 12 Comitato tecnico scientifico 1. Il comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, può essere articolato in sottocomitati per lo studi di determinati argomenti o la trattazione di specifiche materie. 2. Allo costituzione dei sottocomitati provvede il presidente del comitato stesso. 3. Possono essere invitati a partecipare alle sedute dei sottocomitati anche esperti estranei al comitato. ARTICOLO 13 Proroga per la redazione del piano 1. A modifica di quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, il termine per la redazione del piano generale di massima di cui all' articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 1990. ARTICOLO 14 Personale comandato 1. Al fine di accelerare la redazione del piano generale di massima, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi altresì di personale tecnico specializzato dell' Amministrazione regionale fino ad un massimo di quaranta unità , al cui comando provvede, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presnete legge, il Presidente della Regione. 2. Il personale è utilizzato presso l' ufficio di coordinamento previsto dall' articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52. ARTICOLO 15 Misure di polizia forestale 1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed al relativo regolaneto approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, tenuto conto anche delle esigenze di tutela ambientale, devono essere rideterminate per tutto il territorio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le predette prescrizioni sono approvate dallo Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste previo parere della competente commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana. ARTICOLO 16 Piano per la difesa dei boschi dagli incendi 1. Entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione forestale provvede all' aggiornamento del piano per la difesa dei boschi dagli incendi di cui alla legge 1o marzo 1975, n. 47. Detto piano deve prevedere tra l' altro: a) il potenziamento e l' estensione di centri operativi dotati anche di gruppi meccanizzati o aereotrasportati di elevata specializzazione e di pronto impiego; b) la realizzazione diffusa di serbatoi d' acqua, invasi, condutture fisse e mobili, pompe, motori e impianti di sollevamento d' acqua di qualsiasi tipo, con priorita nei complessi boscati ubicati in vicinanza di zone fortemente antropizzate o in complessi boscati naturali o che rivestono particolare valore ambientale; c) l' attuazione delle opere culturali e di manutenzione e delle periodiche ripuliture di scarpate, stradelle di accesso e attraversamento, viali parafuoco delle zone boscate; d) la indicazione delle zone dove può essere conseguita la spontanea ripulitura dei boschi attraverso la regolata e controllata immissione nei boschi medesimi di bestiame bovino e ovino. 2. Le norme della suddetta legge n. 47 del 1975 e le relative sanzioni si applicano a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico, di cui all' articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purchè compresi nel piano di cui al comma 1. 3. Per far fronte alla difesa dei boschi dagli incendi, l' Azienda elabora per l' anno in corso un programma stralcio di interventi coordinato con quelli previsti dai ministeri competenti. 4. Il piano di cui al comma 1, sentita la competente commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, viene sottoposto all' approvazione della Giunta di governo. 5. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della regione. ARTICOLO 17 Norme particolari per i boschi percorsi da incendi 1. E' vietato per un periodo di almeno cinque anni l' esercizio del pascolo e di qualsivoglia attività economica nei terreni boscati percorsi da incendi, che si trovino a qualsiasi titolo nella disponibilità dell' Amministrazione forestale e di altri enti pubblici. 2. Il consiglio di amministrazione dell' Azienda, previo parere del comitato tecnico amministrativo, delibera sull' opportunità di interventi di ripristino e di ricostituzione boschiva, anche a carattere innovativo, nei boschi demaniali o in occupazione temporanea e specie in quelli nei quali gli incendi risultino più frequenti, disponendo accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali e provvedendo alle eventuali decisioni di abbandono. ARTICOLO 18 Campagne antincendio 1. Allo scopo di garantire una più efficace campagna amtincendio, l' Azienda è autorizzata a promuovere forme di collaborazione sindacali professionali e le associazioni ambientalistiche e culturali. 2. Per le stesse finalità l' Azienda cura la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo e di documentari ed il lancio di campagne giornalistiche e radiotelevisive. ARTICOLO 19 Collaborazione dell' ente parco alla formazione del piano per la difesa dagli incendi 1. L' area dei singoli parchi regionali costituisce zona territoriale omogenea ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge 1o marzo 1975, n. 47, e l' ente parco collabora mediante le opportune proposte, per quanto di competenza, alla formazione ed all' aggiornamento del piano regionale per la difesa dagli incendi. 2. Il presidente dell' ente parco sovraintende, per l' area di competenza, alle opere di avvistamento, circoscrizione ed estinzione degli incendi, ferme restando le competenze tecniche degli organi forestali. 3. Il presidente dell' ente parco, fermo restando i poteri della Regione, è delegato in caso di urgenza a dichiarare lo stato di grave pericolosità ai sensi e per gli effetti dell' articolo 9 della legge 1o marzo 1975, n. 47. ARTICOLO 20 Intervento nei boschi abbandonati 1. Per i boschi che per il mancato rispetto delle prescrizioni forestali o a causa d' incendio si trovino in condizioni di accentuato degrado, l' Amministrazione forestale, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo, ordina ai proprietari l' esecuzione, entro tempi brevi, dei necessari interventi di ripristino. 2. In caso di inottemperanza dei proprietari, la Azienda è facultata all' espropriazione dei boschi assunmendo a totale carico gli interventi. 3. Per i boschi ricadenti nei demani comunali e provinciali che si trovino in condizioni di accentuato degrado e siano scarsamente produttivi rispetto alla normalità , l' Amministrazione forestale, su parere conforme del comitato tecnico amministrativo, può effettuare gli interventi di ripristino, assumendone l' onere a totale carico qualora gli interventi da effettuare risultino passivi sotto il profilo economico in relazione alla capacità di reddito del bosco interessato. ARTICOLO 21 Interventi dell' Azienda con fondi extraregionali 1. L' Azienda è autorizzata a promuovere iniziative per l' ampliamento e la razionalizzazione della gestione del patrimonio forestale con l' utilizzazione delle provvidenze previste dallo Stato, dall' intervento straordinario per il Mezzogiorno e dalla Comunità economica europea. 2. Per fare fronte ad eventuali oneri non coperti da finanziamenti statali e comunitari è autorizzata la istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio dell' Azienda. ARTICOLO 22 Gestione di boschi di proprietà di enti economici 1. La gestione dei boschi e del complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali, per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all' Azienda. ARTICOLO 23 Terreni ad uso di pascolo 1. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, con priorità per i boschi di interesse naturalistivo e paesaggistico, l' Azienda è autorizzata ad utilizzare parte dei terreni nudi per la costituzione di prati pascoli in alternativa al pascolo nei boschi demaniali, esclusivamente in favore di piccoli e medi allevatori a titolo principale. 2. In presenza di una pluralità di richieste, la concessione avviene mediante sorteggio. 3. L' Azienda adotta tutte le misure volte a regolare in modo razionale e utile il pascolo nei complessi boscati gestiti in amministrazione diretta. ARTICOLO 24 Verde pubblico urbano 1. L' Azienda, su richiesta delle amministrazioni comunali, è facultata ad intervenire su aree pubbliche anche di modeste estensioni con impianti di essenze arboree, fermo restando per il Comune l' onere della manutenzione. ARTICOLO 25 Costituzione del Centro vivaistico regionale Allo scopo di far fronte ai previsti fabbisogni di materiale vivaistico, l' Azienda provvede al potenziamento e all' ammodernamento degli impianti vivaistici condotti in amministrazione diretta, mediante l' introduzione di innovazioni organizzative, informatiche, tecnologie e biotecnologiche, al fine di incrementare e diversificare adeguatamente le produzioni vivaistiche, correlandole alle esigenze di tutela e rispetto dell' ambiente, e di migliorare radicalmente la gestione economica degli impianti medesimi. 2. I vivai sono finalizzati prevalentemente alla propagazione di essenze autoctone rappresentative delle formazioni vegetazionali presenti in Sicilia. 3. A tal fine è istituito, alle dirette dipendenze della Direzione regionale delle foreste, il " Centro vivaistico regionale" cui è preposto un dirigente tecnico forestale di provata capacità ed esperienza con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, al quale è attribuita la qualità di funzionario delegato. 4. Il personale tecnico necessario per il funzionamento del Centro è prelevato dal personale del Corpo forestale. 5. Alle spese di esercizio del Centro provvede la Azienda, che è facultata per programmi di ricerca e operativi a stipulare apposite convenzioni con le università dell' Isola, istituiti ed enti di sperimentazione e ricerca. 6. Per le spese di primo impianto, ivi comprese le eventuali cquisizioni dei terreni e le attrezzature necessarie, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990, la spesa annua di lire 4.000 milioni. ARTICOLO 26 Utilizzazione dei residui finanziari della legge regionale n. 2 del 1986 1. Per assicurare la completa utilizzazione degli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 4, 7 e 9 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, la disponibilità non ancora erogata viene utilizzata per tutte le acquisizioni dei terreni da effettuarsi in virtù della citata legge. ARTICOLO 27 Costituzione dei distretti forestali 1. Anche in base alle direttive dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, l' Amministrazione forestale adotta i provvedimenti necessari a meglio coordinare la propria attività operativa, rendere più efficiente e razionale l' utilizzazione dei materiali e delle attrezzature impiegate, qualificare e valorizzare al massimo le professionalità del personale dipendente e organizzare convenientemente il lavoro degli operai forestali per accrescerne i livelli di produttività . 2. Per contribuire al raggiungimento di tali finalità : a) nell' ambito di ciascun ripartimento forestale sono istituiti distretti forestali con circoscrizione intercomunale e, ove si manifesti necessario, anche comunale, alla cui individuazione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste. Gli ambiti territoriali dei distretti sono definiti, nella prima applicazione della presente legge, in base ai moduli territoriali e organizzativi in atto adottati dall' amministrazione forestale ai fini della gestione dei boschi demaniali e di quelli in occupazione temporanea. Modifiche alle delimitazioni dei distretti forestali così individuati possono essere apportate successivamente in coerenza al piano generale di massima di cui allo articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52; b) l' Azienda e gli ispettorati ripartimentali, in relazione all' istituzione dei distretti forestali, ridefiniscono gli assetti organizzativi e le compentenze del personale dipendente, sentito il consiglio di direzione del personale; c) l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste dispone l' azione di vigilanza e di controllo, avvalendosi di un gruppo ispettivo alla cui istituzione, nello ambito della direzione regionale delle foreste, si provvede in forza della presente legge e secondo le disposizioni vigenti. Sull' attività di vigilanza e di controllo espletata relaziona annualmente alle competente commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste. La relazione è allegata al bilancio di previsione della Azienda. ARTICOLO 28 Proroga delle garanzie occupazionali 1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, sono confermate fino al 31 dicembre 1993 nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con garanzie occupazionali di centocinquantuno, centouno e cinquantuno giornate lavoratire già iscritte negli elenchi istituiti dall' articolo 6 della medesima legge. ARTICOLO 29 Formazione dei contigenti 1. Per le esigenze di carattere permanente e ricorrente priodicità connesse all' esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' Azienda e gli iespettorati ripartimentali si avvalgono in ciascun distretto forestale dell' opera: a) di un contigente di operai a tempo indeterminato; b) di un contigente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali; c) di un contigente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. 2. La dotazione complessiva dei contigenti diestrettuali per ciascuna provincia, determina in modo proporzionale alle superfici demaniali e in occupazione temporanea comunque gestite dall' Amministrazione forestale, è stabilita come segue: a) contigente operai a tempo indeterminato: Provincia di Agrigento n. 68 provincia di Caltanissetta n. 63 provincia di Catania n. 129 provincia di Enna n. 64 provincia di Messina n. 98 provincia di Parlemo n. 183 provincia di Ragusa n. 31 provincia di Siracusa n. 27 provincia di Trapani n. 37 Totale n. 700 b) contigente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue: Provincia di Agrigento n. 140 provincia di Caltanissetta n. 128 provincia di Catania n. 276 provincia di Enna n. 132 provincia di Messina n. 206 provincia di Palermo n. 342 provincia di Ragusa n. 58 provincia di Siracusa n. 48 provincia di Trapani n. 70 Totale n. 1.400 c) contigente operai con garanzie occupazionale di centouno giornate annue: Provincia di Agrigento n. 210 provincia di Caltanissetta n. 192 provincia di Catania n. 415 provincia di Enna n. 197 provincia di Messina n. 310 provincia di Palermo n. 512 provincia di Ragusa n. 88 provincia di Siracusa n. 72 provincia di Trapani n. 104 Totale n. 2.100 3. All' individuazione del numero di unità lavorative gravanti sui singoli contigenti di ciascun distretto si provvede in conformità dei criteri di proporzionalità stabiliti al comma 2. 4. Allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi generali l' Amministrazione forestale è autorizzata ad utilizzare per tale finalità operai a contratto a tempo indeterminato in misura non eccedente il dieci per cento della dotazione prevista alla lettera a del comma 2. 5. Ai contigenti di cui alle lettere a, b e c del comma 1 accedono esclusivamente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32, i lavoratori che siano stati assunti alle dipendenze dell' Amministrazione forestale nell' ambito di ciascun distretto. ARTICOLO 30 Contigente operai a tempo indeterminato 1. Nella prima applicazione della presente legge, i contigenti distrettuali di operai a tempo indeterminato sono formati dai lavoratori forestali già in servio con contratto a tempo indeterminato. 2. Conseguono altresì l' assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino al settanta per cento di ciascun contigente distrettuale, gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria diestrettuale che tiene conto dell' anzianità di iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità , della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola. 3. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle centocinquatuno giornate lavorative si provvede, sempre entro i limiti del settanta per cento, alcompletamento del contigente a tempo indeterminato con gli operai iscritti nelle fasce di centouno e successivamente cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri di cui al comma 2. ARTICOLO 31 Contigenti operai con garanzie occupazionali di centocinquatuno e centouno giornate lavorative 1. Il contigente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l' inserimento nella fascia di garanzia di centocinquatuno giornate lavorative, fino al settanta per cento di ciascun contigente, distrettuale, gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell' anzianità di iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità , della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. 2. Al completamento del contigente distrettuale, sempre nei limiti del settanta per cento, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. ARTICOLO 32 Formazione della gradutoria 1. Ai fini della copertura della residua disponibilità (trenta per cento) dei contigenti degli operai a tempo indeterminato, degli operai con garanzia occupazionale di centocinquatuno giornate lavorative, degli operai con garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative, si provvede mediante una nuova unica graduatoria distrettuale riservata agli operai sempre iscritti nelle fasce di garanzia occupazionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il limite di età di quarantacinque anni. 2. La predetta graduatoria è ordinata secondo un punteggio da assegnarsi in base ai seguenti criteri: a) dieci punti per ogni anno di iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di trenta punti; b) dieci punti per ogni anno d' iscrizione nella fascia; c) quindici punti per ogni anno che separa l' età anagrafica dal lavoratore dal limite massimo (sessanta anni) previsto dalla vigente legislazione per il conseguimento del trattamento pensionistico. 3. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola. ARTICOLO 33 Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato 1. L' iscrizione nel contigente degli operai a tempo indeterminato è subordinata all' accertamento dell' idoneità fisica e professionale. 2. L' Amministrazione forestale provvede direttamente all' accertamento dell' idoneità fisica. 3. All' accertamento dell' idoneità professionale si provvede a mezzo di un' apposita commissione provinciale paritetica formata dall' ispettore ripartimentale, che la presiede, da un dirigente tecnico forestale, da un assistente tecnico forestale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale. ARTICOLO 34 Aggiornamento graduatorie 1. Le operazioni per la formazione e il successivo aggiornamento delle grautorie di cui agli articoli 30, 31 e 32 sono effettuate delle competenti commissioni provinciali per la manodopera agricola istituite con lo articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. ARTICOLO 35 Copertura dei posti vacanti 1. Al verificarsi di vacanze di posti nei contigenti distrettuali si provvede alla loro copertura attingendo dalle apposite gradutorie distrettuali. ARTICOLO 36 Assunzione degli operai fuori dalle fasce di garanzia occupazionale 1. All' ulteriore fabbisogno occupazionale l' Azienda e gli ispettorati dipartimentali delle foreste competenti per territorio provvedono mediante l' assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205. 2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l' Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede alla assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. 3. Ai fini della formazione delle gradutorie per l' assunzione dei lavoratori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall' articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 4. I lavoratori che nell' anno precednte hanno effettuato un turno di lavoro alle dipendenze dell' Amministrazione forestale hanno diritto di precedenza nella assunzione limitatamente ad un solo turno di lavoro. Nella prima applicazione della presente legge, per l' anno 1989, tale diritto di precedenza è determinato, per ciascun lavoratore interessato, in rapporto ai turni di lavori effettuati nel triennio precedente ed entro il limite massimo di un turno di lavoro per ciascun anno del triennio medesimo. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano limitatamente al sessantasei per cento delle complessive richieste di assunzione. Per il restante trentaquattro per cento su provvede a norma del comma 1. Nell' avviamento relativo alla restante quota del trentaquattro per cento deve essere garantita l' assunzione di un numero di lavoratrici pari alla percentuale delle iscritte nella gradutoria. ARTICOLO 37 Norme previdenziali 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli si applicano ai fini previdenziali le norme contenute nell' articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazione nella legge 26 febbraio 1982, n. 54. A tal fine gli interessati possono, in sede di prima applicazione dela presente legge, esercitare la facoltà di cui al primo comma dell' art. 6 del citato decreto, dandone comunicazione all' ufficio che ha provveduto all' assunzione entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 38 Corsi di formazione professionale 1. Su proposta avanzata dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, che a tal fine acquisirà il parere delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali, nonchè del comitato tecnico amministrativo di cui all' articolo 11, l' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l' emigrazione è autorizzato ad istituire corsi di formazione professionale, qualificazione e specializzazione per il personale addetto e per gli operai da utlizzare nel settore forestale, anche mediante apposite convenzioni con le università degli studi, enti ed istituti specializzati. 2. Detti corsi per gli operai potranno impegnare fino ad un massimo del cinque per cento delle giornate lavorative annue effettuate nell' anno precedente dai lavoratori previsti dal contigente di cui all' articolo 29. ARTICOLO 39 Disposizione transitoria 1. Nelle more della redazione dei piani di assestamento di cui all' articolo 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 1990 l' Amministrazione forestale provvede alla esecuzione degli interventi nel settore forestale sulla base dei programmi annuali da redigersi ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, tenuto conto delle garanzie occupazionali previste dall' articolo 28 della presente legge. ARTICOLO 40 Norma finanziaria 1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 1989- 1991, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo: (in milioni di lire) 1989 1990 1991 Art. 1 21.000 24.000 24.000 Art. 2 250 250 250 Art. 6 15.000 50.000 35.000 Art. 16 5.000 5.000 5.000 Art. 18 500 500 500 Art. 20 5.000 5.000 5.000 Art. 24 5.000 5.000 5.000 Art. 25 (limitatamente alle spese di primo impatto di cui al comma 6) 4.000 4.000 0 Art. 38 250 250 250 2. La spesa di cui al comma 1, ammontante a lire 225.000 milioni nel triennio 1989- 1991 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.00 Riassetto territoriale, tutela dell' ambiente e valorizzazione dei beni culturali. 3. All' onere ricadente nell' esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni e quanto a lire 55.000 milioni, rispettivamente, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario medesimo. 4. La spesa derivante dall' applicazione dell' articolo 28, valutata in lire 35.000 milioni per l' anno 1989 ed in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni successivi trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 06.00 - Riassetto territoriale, tutela dell' ambiente e valorizzazione dei bani culturali; all' onere ricadente nell' esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 16602, 16603 e 56756 del bilancio della Regione per l' anno finanziario medesimo. ARTICOLO 41 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 5 giugno 1989