Regional Act No. 11 implementing Act No. 440 of 4 August 1978 in matter of use of abandoned, uncultivated and lands insufficiently cultivated
颁布于 1980-05-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Molise
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- agricultural land, abandoned land/unoccupied land, cadastre/land registration, land consolidation, land reform, legal proceedings/administrative proceedings, land tenure
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1 LEGGE REGIONALE MOLISE 8 maggio 1980 n. 11 Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, relativa all'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate (B.U.R. n. 10, 16 maggio 1980) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 La regione Molise, al fine di procedere all'utilizzazione di tutti i terreni, detta, in applicazione della legge nazionale 4 agosto 1978, n. 440, le norme relative al recupero delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate. Art. 2 Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione con l'eventuale collaborazione dei comuni, delle comunità montane e dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, sentito il parere delle organizzazioni di categoria, determina le singole zone del proprio territorio caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di recupero e di utilizzazioni per i fini di cui al precedente articolo. Il provvedimento di delimitazione, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sarà affisso all'albo pretorio dei comuni interessati e verrà inviato a tutte le organizzazioni professionali e sindacali agricole. Chiunque vi abbia interesse può, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della delibera di delimitazione, presentare le proprie osservazioni all'assessorato regionale all'agricoltura. Su dette osservazioni decide la giunta regionale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, la Regione, in armonia con il programma regionale di sviluppo, e con i programmi comprensori e zonali di sviluppo agricolo, dove esistenti, stabilisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, tenendo presenti, in quanto applicabili, i principi di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e della legge regionale di attuazione delle stesse. Art. 3 Nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, con l'eventuale collaborazione dei comuni, delle comunità montane e dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, provvede al censimento, alla classificazione ed ai relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte ed abbandonate, raggruppandole in elenchi, suddivisi per comune e contenenti i nominativi dei proprietari interessati ed i dati catastali. Detti elenchi vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e affissi negli albi pretori dei comuni interessati. L'avvenuta inclusione negli elenchi è, inoltre, notificata ai proprietari ed agli aventi diritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro sessanta giorni dalla notifica, i proprietari dei terreni incolti e abbandonati inclusi negli elenchi e gli aventi diritto possono presentare ricorso al presidente della giunta regionale avverso l'iscrizione. Il presidente decide sul ricorso entro trenta giorni, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440. Ai componenti le commissioni provinciali, con esclusione di quelli che siano dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 11 del 7 agosto 1972, e successive modificazioni ed integrazioni. 2 Art. 4 Le domande per l'assegnazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate vanno presentate dai richiedenti all'assessorato regionale all'agricoltura che a mezzo dei propri uffici provvede a notificarle contemporaneamente al proprietario ed agli eventuali aventi diritto. Il proprietario o gli aventi diritto, nei sessanta giorni dalla notifica possono chiedere alla giunta regionale di coltivare direttamente le terre di cui al comma precedente, allegando alla richiesta un piano di sviluppo elaborato secondo i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge. Qualora il proprietario non realizzi il piano entro i termini che saranno fissati dalla Regione i terreni saranno assegnati ai soggetti richiedenti ed il proprietario non potrà più chiedere di coltivarli direttamente fino alla scadenza dell'assegnazione. Art. 5 Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge nazionale 4 agosto 1978, n. 440. Art. 6 Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1980, sono introdotte le seguenti modificazioni: a) Variazione in aumento: Sez. 5 - rubrica 12 - settore 1 - cap. 44000.- Oneri per il funzionamento delle Commissioni provinciali per il censimento la classificazione e l'aggiornamento annuale delle terre incolte - Gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio, con uno stanziamento di competenza di L. 7.000.000 e una dotazione di cassa di pari importo. B) Variazione in diminuzione: Sez. 6 rubrica 18 settore 2 cap. 55200. Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso riduzione di L. 7.000.000 sullo stanziamento di competenze e sulla dotazione di cassa. Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa del bilancio annuale determinerà la quota di spesa da porre a carico della Regione. Art. 7 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.