Regional Act No. 11 arranging and regulating animal reproduction
颁布于 1980-02-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Emilia-Romagna
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal reproduction, biotechnology, authorization/permit, cattle, swine, access-to-information, non-governmental entity, institution, subsidy/incentive, inspection, animal production, governance
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BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18 2 1980 N. 20 LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-2-1980 EMILIA-ROMAGNA ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE ARTICOLO 1 Finalita' Con la presente legge, la Regione Emilia - romagna, allo scopo di favorire il miglioramento e l' incremento del patrimonio zootecnico regionale: disciplina organicamente, nell' ambito dei principi fondamentali desumibili dalle leggi nazionali 29 giugno 1929, n. 1366, 25 luglio 1952, n. 1009, 3 febbraio 1963, n. 126, 3 febbraio 1963, n. 127, 11 marzo 1974, n. 74, e DPR 24 luglio 1977 n. 616, la riproduzione animale e, in particolare, la fecondazione artificiale; delega alle Province l' esercizio di funzioni amministrative in materia di riproduzione animale; Stabilisce agevolazioni di carattere finanziario per la ristrutturazione dei centri per la fecondazione artificiale, per la diffusione della fecondazione artificiale e per altre iniziative riguardanti il settore zootecnico. TITOLO I ENTI PREPOSTI ALLA RIPRODUZIONE ANIMALE ARTICOLO 2 Consorzio regionale per la riproduzione animale La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, assume idonee iniziative per promuovere la costituzione di un Consorzio regionale per la riproduzione animale del quale facciano parte: le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative e le organizzazioni regionale delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute; le unioni regionali delle associazioni dei produttori zootecnici, costituite ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674; l' unione regionale tra le associazioni provinciali allevatori; una rappresentanza dell' unione regionale delle Province dell' Emilia - Romagna; le Universita' della regione aventi nel territorio regionale corsi di laurea in agraria o in veterinaria. Il Consorzio regionale assume i seguenti compiti: a) organizzare la raccolta e realizzare lo stoccaggio del materiale seminale per le prove di valutazione genetica presso la propria sede o presso i centri di fecondazione artificiale; b) coordinare l' attivita' dei centri di fecondazione artificiale esistenti nella regione; promuovere e coordinare le iniziative per la loro ristrutturazione ed aggregazione; ove necessario, istituirne o gestirne di nuovi; c) organizzare ed attuare, d' intesa con le associazioni nazionali di razza, secondo gli orientamenti programmatici della Regione, le valutazioni genetiche dei riproduttori, anche in collaborazione con altre Regioni, al fine di pervenire alla realizzazione di piani interregionali e nazionali; d) promuovere studi e ricerche per il miglioramento delle metodiche riguardanti la raccolta, la diluizione, il confezionamento, la conservazione, il trasporto e l' utilizzazione del materiale seminale delle varie specie animali, nonche' per l' aumento del potenziale riproduttivo degli animali, anche in collaborazione con istituti di ricerca italiani ed esteri; e) provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi alle attivita' dei centri di fecondazione artificiale e dei riproduttori maschi anche ai fini delle prove di progenie; f) concorrere alla esecuzione di studi e ricerche e di piani di lotta per la rimozione delle cause di sterilita' e di ipofecondita' delle varie specie animali; g) proporre alla Regione le candidature per la nomina delle commissioni di cui al successivo art. 10; h) provvedere ad inviare alla Regione una relazione annuale sulla attivita' svolta dai centri per la fecondazione artificiale, con particolare riguardo alla metodologia operativa ed alla osservanza delle prescrizioni previste dai programmi regionali di sviluppo zootecnico; i) provvedere, a richiesta della Giunta regionale, ad ogni altro adempimento concernente la riproduzione animale. Il Consorzio regionale per la riproduzione animale, per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere c), d), f), provvedera' alla costituzione di un comitato tecnico scientifico composto da rappresentanti di enti di ricerca e di istituti universitari. Lo statuto del Consorzio regionale per la riproduzione animale, predisposto dal Consorzio stesso, viene approvato dal Consiglio regionale. Lo statuto regola la composizione dei consiglio di amministrazione e prevede un collegio di revisori dei conti, la cui nomina spetta al Consiglio regionale. ARTICOLO 3 Centri per la fecondazione artificiale I centri per la fecondazione artificiale, definiti a norma della lett. a), secondo comma dell' art. 2 del DPR 28 gennaio 1958, n. 1256, sono costituiti come gestioni autonome nell' ambito delle associazioni provinciali degli allevatori, o di istituti universitari o di altri enti pubblici. Possono altresi' essere costituiti da consorzi di cooperative o di associazioni dei produttori, cui possono partecipare, oltre gli enti gia' indicati, anche Province, Comuni ed altri enti pubblici nonche' dal Consorzio regionale di cui al precedente art. 2. I centri per la fecondazione artificiale costituiscono lo strumento fondamentale per il miglioramento genetico delle specie e delle razze animali allevate e per l' incremento delle produzioni zootecniche e provvedono, in particolare, a: a) dotarsi di riproduttori maschi da adibire alla fecondazione artificiale sottoposti con esito positivo alle prove di valutazione genetica; b) produrre, controllare, conservare, distribuire materiale seminale e vigilare sulla utilizzazione del materiale seminale a qualsiasi titolo detenuto; c) eseguire la raccolta, il controllo, la congelazione e la conservazione del materiale seminale proveniente da riproduttori allevati presso aziende agricole di privati; d) acquisire, conservare e distribuire il materiale seminale prodotto da altri centri di fecondazione artificiale o proveniente dall' estero; e) collaborare con i servizi veterinari di cui all' art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con il Consorzio regionale per la riproduzione animale nel rilevamento delle cause di infertilita' ed ipofecondita' delle varie specie animali; f) collaborare con il consorzio regionale per la riproduzione animale alle prove di valutazione genetica dei riproduttori; g) promuovere e concorrere, d' intesa con il Consorzio regionale per la riproduzione animale, allo svolgimento di corsi di aggiornamento e di addestramento per veterinari, tecnici ed allevatori. I centri per la fecondazione artificiale svolgono la propria attivita' nell' ambito territoriale attribuito dal Consorzio regionale per la riproduzione animale, ai fini della distribuzione del materiale seminale agli operatori ad essi collegati. La direzione sanitaria del centro per la fecondazione artificiale e' affidata ad un veterinario, mentre quella tecnico organizzativa puo' essere affidata ad altro personale, in possesso di specifiche competenze per le mansioni proprie d' istituto. I centri adeguano la propria attivita' ai programmi regionali di intervento per lo sviluppo zootecnico. I centri per la fecondazione artificiale non hanno fine di lucro. Gli eventuali utili di gestione devono essere reimpiegati per finalita' di sviluppo zootecnico. ARTICOLO 4 Recapiti La Giunta regionale, su proposta del Consorzio regionale per la riproduzione animale e sulla base del parere espresso dall' Unita' Sanitaria Locale competente per territorio, puo' autorizzare l' istituzione dei recapiti per il deposito e lo smistamento del materiale seminale. I recapiti, definiti a norma dell' art. 2 - secondo comma, lett. c) del DPR 28 gennaio 1958, n. 1256, debbono essere attrezzati in modo da garantire la conservazione e la distribuzione del materiale seminale. Il funzionamento dei recapiti e' regolato da apposite norme emanate dalla Giunta regionale su proposta del Consorzio regionale per la riproduzione animale. ARTICOLO 5 Autorizzazioni L' esercizio di un centro per la fecondazione artificiale e' soggetto all' autorizzazione della Giunta regionale, previo parere del Consorzio regionale per la riproduzione animale e sulla base del parere espresso dal servizio veterinario competente per territorio. La Giunta regionale provvede a rilasciare l' autorizzazione di cui al precedente comma tenendo conto dei programmi regionali di intervento nel settore zootecnico e della idoneita' tecnica ed organizzativa del centro ad assolvere i compiti di cui al precedente art. 3. La prosecuzione dell' esercizio dei centri per la fecondazione artificiale gia' esistenti nella regione e' parimenti soggetta all' autorizzazione della Giunta regionale per la verifica dei requisiti previsti dal DPR 28 gennaio 1958, n. 1256 Detta autorizzazione deve essere richiesta non oltre 12 mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Puo' essere altresi' autorizzata la prosecuzione dell' esercizio dei centri per la fecondazione artificiale gia' esistenti nella regione gestiti da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente art. 3. TITOLO II DISCIPLINA DELLA MONTA NATURALE ARTICOLO 6 Bovini Per adibire tori all' esercizio della monta naturale per conto terzi valgono le norme previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 126. La autorizzazione ad esercitare la monta naturale per conto terzi viene rilasciata dall' amministrazione provinciale competente. La domanda diretta ad ottenere la predetta autorizzazione deve essere corredata dai certificati previsti dal successivo art. 7. Per adibire tori all' esercizio della monta naturale nel proprio allevamento non occorre autorizzazione. I bovini maschi interi allevati per la produzione della carne non sono soggetti al alcun obbligo di denuncia e di marcatura, a parte quello derivante dalla presentazione della domanda per l' attribuzione dei premi di allevamento previsti dalle normative CEE. Sono fatte salve le norme in vigore per i tori iscritti ai libri genealogici. La monta naturale per conto terzi viene praticata a livello interaziendale o presso stazioni di monta pubblica. Le stazioni di monta pubblica, al servizio di una pluralita' di aziende, devono essere dotate di un parco tori, di impianti e di attrezzature adeguati. ARTICOLO 7 Approvazione dei riproduttori I riproduttori da utilizzare nella monta naturale per conto terzi debbono presentare i seguenti requisiti: a) certificato di iscrizione del riproduttore al libro genealogico nazionale od estero; b) certificato sanitario attestante la provenienza del riproduttore da un allevamento indenne da tubercolosi e brucellosi e che il riproduttore e' stato sottoposto a prova tubercolinica e sierologica da non oltre 30 giorni; c) certificato sanitario attestante l' esito negativo dei controlli di laboratorio nei riguardi della leptospirosi, della vibriosi e della tricomoniasi; d) certificato sanitario attestante l' esito negativo dei controlli di laboratorio nei riguardi di altre eventuali malattie indicate come pericolose e trasmissibili dai servizi veterinari regionali. La commissione di valutazione di cui all' art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, redige per ciascun riproduttore apposito verbale che viene trasmesso alla amministrazione provinciale competente, la quale provvede a rilasciare l' attestato di idoneita'. ARTICOLO 8 Monta pubblica Chiunque impieghi un toro per l' esercizio della monta naturale per conto terzi, deve documentare gli atti fecondativi su apposito bollettario, conforme al tipo prescritto dalla Giunta regionale. I bollettari vengono distribuiti gratuitamente presso i Comuni. I titolari dei servizi di monta naturale per conto terzi hanno l' obbligo di esibire i bollettari, di cui al primo comma, su richiesta del personale incaricato del servizio di vigilanza. ARTICOLO 9 Altre specie animali Nulla e' innovato per quanto riguarda la riproduzione naturale delle altre specie animali in allevamento. TITOLO III DISCIPLINA DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE ARTICOLO 10 Riproduttori I riproduttori in dotazione ai centri per la fecondazione artificiale debbono aver superato, con esito positivo, le prove di valutazione genetica. Presso i centri per la fecondazione artificiale possono essere allevati riproduttori per i quali siano in corso le prove di valutazione genetica. Il seme di tali riproduttori non potra' essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalle prove medesime. In deroga a quanto previsto al primo comma, in attesa della definizione delle prove di valutazione genetica, potranno essere allevati presso i centri menzionati riproduttori che non siano in possesso dei requisiti sopra indicati. I riproduttori in allevamento, ad eccezione di quelli in prova di valutazione genetica, sono riconosciuti idonei, prima dell' impiego, da commissioni regionali nominate dalla Giunta regionale e composte da un collaboratore regionale esperto in materia di zootecnia, con funzione di presidente, e, su proposta del Consorzio regionale per la riproduzione animale, da tre allevatori e da due esperti, in relazione alle specie di appartenenza dei riproduttori. Le predette commissioni sono, di volta in volta, integrate, per ogni razza oggetto di valutazione, da un esperto segnalato rispettivamente dalle competenti associazioni nazionali di razza. Dopo il riconoscimento di idoneita' dei riproduttori, le predette commissioni esprimeranno un parere di merito circa l' uso o meno delle partite di seme giacente presso i centri e proveniente anche da centri nazionali o esteri. Tale parere dovra' tener conto dei risultati forniti nella prova di progenie da ogni singolo riproduttore. In caso di parere negativo su una partita di seme, la partita stessa non potra' essere utilizzata per la fecondazione artificiale degli animali. Le domande per ottenere il riconoscimento della idoneita' dei riproduttori debbono essere corredate dalla documentazione prevista al precedente articolo 7. La certificazione sanitaria per i suini e' limitata, per la lettera b) dell' articolo 7, all' indennita' della brucellosi e per la lettera c) del predetto articolo all' esito negativo dei controlli di laboratorio nei riguardi della leptospirosi. Resta fermo quanto stabilito dall' articolo 15 del DPR 28 gennaio 1958, n. 1256, in ordine ai requisiti delle specie bovina, cavallina ed asinina. Per i riproduttori della specie ovina e suina i requisiti genotipici, morfo - funzionali vengono fissati, in quanto esistenti, dalle commissioni tecniche direttive dei rispettivi libri genealogici. In caso contrario provvedono le commissioni di cui al IV comma del presente articolo. Le commissioni di cui al IV comma del presente articolo redigono, per ciascun riproduttore, apposito verbale che viene trasmesso all' amministrazione provinciale competente, la quale provvede a rilasciare l' attestato di idoneita'. Per ciascun riproduttore idoneo deve essere tenuta apposita scheda, nella quale devono essere trascritti sistematicamente i dati relativi all' attivita' del riproduttore. Le commissioni di cui all' articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e all' articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, sono soppresse. ARTICOLO 11 Attivita' dei centri L' attivita' dei centri per la fecondazione artificiale, dei recapiti, dei veterinari e degli operatori pratici autorizzati, operanti nell' ambito dell' Unita' Sanitaria Locale, e' soggetta a vigilanza tecnico - sanitaria svolta dal servizio veterinario competente per territorio con particolare riguardo: alle condizioni igienico - sanitarie dei centri per la fecondazione artificiale e dei recapiti; alle malattie di origine infettiva e diffusiva riguardanti gli animali. ARTICOLO 12 Seme di provenienza aziendale I centri per la fecondazione artificiale possono effettuare, su richiesta dell' allevatore, e previa autorizzazione della competente amministrazione provinciale, il congelamento del seme di riproduttori aventi particolari requisiti genealogici e morfologici e allevati presso aziende singole o associate, ricadenti nell' ambito territoriale di cui al precedente articolo 3, terzo comma. Non e' consentito il prelievo del seme dei riproduttori a soggetti diversi dai centri medesimi. Prima di procedere al congelamento del seme, i centri per la fecondazione artificiale devono eseguire gli accertamenti sulla idoneita' e sanita' del materiale seminale. Il prelievo e il congelamento del seme vengono effettuati presso i centri per la fecondazione artificiale, salvo i casi di assoluta impossibilita'. Nel caso che il proprietario del riproduttore intenda distribuire il seme congelato ad altri allevatori, valgono le norme richiamate al precedente articolo 10. La conservazione del materiale seminale congelato presso gli allevamenti singoli o associati e' consentita ai soli fini della sua utilizzazione per le esigenze degli allevamenti stessi. E' fatto obbligo, comunque, ai titolari dell' allevamento di denuncia alla amministrazione provinciale competente del seme in deposito e di tenuta di un registro di carico e scarico, con la segnalazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle dosi di seme impiegato nell' anno precedente. ARTICOLO 13 Esercizio della fecondazione artificiale La fecondazione artificiale dei bovini negli allevamenti dei richiedenti, viene eseguita, previa autorizzazione della competente amministrazione pfovinciale, da veterinari iscritti all' albo professionale e da operatori pratici che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso di cui alla legge 11 marzo 1974, n. 74. L' atto di autorizzazione ad esercitare la fecondazione artificiale indica, sentito il servizio veterinario competente per territorio, la zona rispettiva di attivita' o gli allevamenti oggetto di intervento. L' avvenuta esecuzione della fecondazione artificiale deve essere comprovata con la registrazione su apposito bollettario, conforme al tipo prescritto dalla Giunta regionale, in distribuzione presso l' amministrazione provinciale in cui e' ubicato il centro per la fecondazione artificiale. ARTICOLO 14 Corsi per la formazione di operatori pratici Il Consorzio regionale per la riproduzione animale puo' organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici in fecondazione artificiale da tenersi, di norma, presso centri per la fecondazione artificiale o altri istituti di zootecnia specializzati. Per partecipare al corso gli interessati devono avere compiuto il 18 anno di eta' ed essere in possesso della licenza di scuola elementare. Gli allievi dei corsi devono, per il conseguimento della idoneita', superare una prova teorico - pratica. A tale scopo e' costituita, per ciascuna provincia, una commissione presieduta da un veterinario dei ruoli dell' amministrazione regionale e composta da un rappresentante dell' ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante del Consorzio regionale per la riproduzione animale e da un rappresentante degli operatori pratici. La commissione di cui al precedente comma, a norma della legge 11 marzo 1974, n. 74, e' nominata dalla Giunta regionale. ARTICOLO 15 Centri aziendali per la fecondazione artificiale dei suini I titolari degli allevamenti di suini possono costituire centri aziendali per la fecondazione artificiale delle scrofe dei propri allevamenti. I centri aziendali per la fecondazione artificiale sono sottoposti a vigilanza sanitaria da parte del servizio veterinario competente per territorio. I verri funzionanti nei centri aziendali debbono essere in possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 7. ARTICOLO 16 Altre specie Per l' esercizio della fecondazione artificiale nelle altre specie animali di allevamento valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella presente legge. I cavalli e gli asini stalloni da impiegare per la fecondazione artificiale devono riportare annualmente apposita approvazione da parte della commissione di cui all' articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 127. TITOLO IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ARTICOLO 17 Deleghe E' delegato alle Province l' esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) l' autorizzazione ad adibire tori all' esercizio della monta naturale per conto terzi, nonche' ad attivare stazioni di monta pubblica di cui al precedente articolo 6; b) l' autorizzazione ai centri per la fecondazione artificiale ad effettuare il congelamento del seme di cui al precedente articolo 12; c) l' autorizzazione ai veterinari ed agli operatori pratici ad effettuare la fecondazione artificiale, di cui al precedente articolo 13; d) l' autorizzazione ad attivare centri aziendali per la fecondazione artificiale delle scrofe in allevamenti privati, di cui al precedente articolo 15; e) i provvedimenti relativi alle specie animali di cui all' articolo 16; f) l' attestazione di idoneita' di cui ai precedenti articoli 7 e 10; g) la stampa dei bollettari di cui ai precedenti articoli 8 e 13; h) la fissazione dell' ammontare delle ammende di cui all' articolo 21. ARTICOLO 18 Vigilanza La vigilanza per l' applicazione della presente legge viene affidata alle amministrazioni provinciali. ARTICOLO 19 Modalita' delle deleghe La Regione coordina l' esercizio delle funzioni delegate fra gli enti delegatari. A tal fine, il Consiglio e la Giunta regionali possono impartire direttive agli enti delegatari. Le direttive della Giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli organi delegatari. Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante nell' esercizio delle funzioni delegate, ovvero per direttive vincolanti a norma del presente articolo, la Giunta regionale assegna all' ente un congruo termine per provvedere. Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale puo' sostituirsi all' ente inadempiente nel compimento dell' atto stesso. La revoca delle funzioni delegate puo' essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti di pari livello istituzionale. La revoca nei confronti di un singolo delegatario e' consentita con legge regionale in casi di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nella attuazione di un servizio essenziale. La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente, e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni. ARTICOLO 20 Tariffe Le tariffe per le prestazioni professionali relative alla fecondazione artificiale e per i servizi relativi alla monta naturale vengono fissate annualmente dalla Giunta regionale, sentiti il Consorzio regionale per la riproduzione animale e gli ordini dei veterinari. ARTICOLO 21 Ammende Le contravvenzioni alle norme richiamate negli articoli 3 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 della presente legge sono punite con ammende e secondo le modalita' previste dalle leggi nazionali 25 luglio 1952, n. 1009, 3 febbraio 1933, n. 126 e 3 febbraio 1963, n. 127. L' ammontare dell' ammenda viene fissato dal presidente dell' amministrazione provinciale competente per territorio. I proventi delle ammende devono affluire in un apposito capitolo di bilancio dell' amministrazione provinciale ed essere utilizzati per finalita' zootecniche. ARTICOLO 22 Funzionamento delle commissioni Alle spese di funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti articoli 7 - 10 si provvede a norma della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49. ARTICOLO 23 Disposizioni applicative I criteri generali per l' attuazione degli interventi e le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottati dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente. ARTICOLO 24 Rinvio legislativo Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di leggi statali riguardanti le materie della riproduzione animale. TITOLO V DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E FINALI ARTICOLO 25 Centri per la fecondazione artificiale Per la costituzione, la ristrutturazione o l' ampliamento dei centri per la fecondazione artificiale, di cui all' articolo 3, primo comma, la Regione puo' concedere le seguenti agevolazioni ai fini della realizzazione delle strutture occorrenti, compreso l' acquisto del terreno, nonche' per l' acquisto delle attrezzature e del macchinario: a) un contributo in capitale nella misura massima del 50% sulla spesa ammessa; b) un contributo negli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di 20 anni, oltre al periodo di preammortamento fino a due anni, in misura pari alle differenze tra il tasso praticabile e il tasso minimo a carico dei beneficiari stabilito ai sensi delle vigenti disposizioni, dalle competenti autorita' statali, di importo pari alla spesa residua. Ai fini dell' avviamento potranno essere altresi' concessi contributi annuali, in misura decrescente, per un massimo di tre anni, la cui entita' sara' stabilita in relazione alle dimensioni del centro ed alle sue attivita'. Gli enti che gestiscono i centri per la fecondazione artificiale possono altresi' accedere ai benefici regionali previsti in materia di credito di esercizio. ARTICOLO 26 Miglioramento degli allevamenti La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi per la distribuzione di seme proveniente da riproduttori sottoposti con esito positivo alle prove di progenie, in favore dei beneficiari indicati nel primo comma dell' articolo 7 della legge 27 dicembre 1978, n. 984, nelle seguenti misure: a) fino al 100% per la montagna, la collina e le rimanenti zone svantaggiate; b) fino al 50% per le rimanenti zone del territorio regionale. L' onere e' comunque limitato a non oltre due dosi per ogni capo. Nelle zone di cui alla precedente lettera a) puo' altresi' essere concesso un contributo per l' onere relativo alle prestazioni per l' inseminazione. Rimane ferma per le attivita' previste dal presente articolo la delega alle Province, gia' prevista dall' articolo 35 della legge regionale n. 42 del 2 settembre 1978. ARTICOLO 27 Riproduttori maschi Per l' acquisto di riproduttori maschi funzionanti presso i centri per la fecondazione artificiale o nelle stazioni di monta pubblica, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo' concedere un contributo nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo di cui al comma precedente puo' essere esteso anche alle attrezzature per la dotazione dei centri per la fecondazione artificiale e delle stazioni di monta pubblica. ARTICOLO 28 Iniziative zootecniche. In favo del Consorzio regionale per la riproduzione animale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo' concedere contributi sino alla misura del 90% delle spese ritenute ammissibili, per l' effettuazione delle prove di progenie o di performance e di programmi di miglioramento nelle specie e nelle razze di animali di interesse zootecnico, ivi compresa la costituzione di centri di allevamento di riproduttori maschi di pregio da adibire alle prove di progenie, nonche' per l' organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche. I contributi per la realizzazione di programmi di miglioramento nelle specie e nelle razze di animali di interesse zootecnico nonche' per l' organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche possono essere concessi anche ad enti locali. ARTICOLO 29 Autorizzazioni di spese Per ciascuno degli esercizi 1980- 81 e 82 sono autorizzate le seguenti spese: per i contributi in capitale di cui all' articolo 25, 1 comma - lettera a) ed i contributi di avviamento di cui all' articolo 25, 2 comma, L. 500 milioni; per gli oneri ed i contributi di cui agli articoli 26- 27 28, L. 1200 milioni. ARTICOLO 30 Limite d' impegno Per il concorso negli interessi sui mutui previsto dall' articolo 25, primo comma - lettera b), e' istituito, a decorrere dall' esercizio 1981, un limite d' impegno di L. 200 milioni. A norma dell' articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, graveranno a carico del bilancio regionale le prime cinque annualita' del limite d' impegno di cui al precedente comma, mentre le successive annualita' saranno acquisite a carico del bilancio statale. ARTICOLO 31 Copertura La copertura delle spese autorizzate dalla presente legge e' attuata come segue: quanto alle spese previste dall' articolo 29, per un onere complessivo di L. 1700 milioni ad esercizio, mediante devoluzioni di parte delle quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per l' attuazione del programma di sviluppo zootecnico; quanto al limite d' impegno di L. 200 milioni annui, mediante utilizzazione di parte del limite d' impegno di complessive L. 3500 milioni previsto dal bilancio pluriennale 1979- 1981 per l' esercizio 1981 nel programma 11 - altri interventi settore 02 agricoltura ed alimentazione - sezione 3 attivita' produttive. Alla istituzione dei capitoli di spesa relativi agli interventi previsti dalla presente legge la Regione provvede con la legge di bilancio a partire dal bilancio per l' esercizio finanziario 1980, collocando i medesimi nell' ambito del programma 01 zootecnia. ARTICOLO 32 Norma transitoria Nelle more della costituzione del Consorzio regionale per la riproduzione animale, agli adempimenti previsti agli artt. 2, 4, 5, 10, 14, 20, 28 della presente legge provvedono le associazioni e le organizzazioni di cui al primo comma del precedente articolo 2.