Regional Act No. 10 laying down provisions in matter of marine fisheries
颁布于 1988-05-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Sardegna
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, fishing gear/fishing method, offences/penalties, fishery management and conservation
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文本
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Legge Regionale 13 maggio 1988, n. 10 Disposizioni in materia di pesca marittima Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. Nelle acque del mare territoriale della Sardegna è vietato l’esercizio della pesca mediante l’uso delle reti alla deriva o vaganti. ARTICOLO 2 1. Chiunque contravvenga al divieto di cui al precedente articolo 1, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000. 2. La trasgressione comporta altresì la confisca del pescato, delle reti e degli altri attrezzi impiegati. ARTICOLO 3 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 13 maggio 1988 Melis