跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Regional Act No. 10 amending Regional Act No. 50 of 11 April 1995 making provision on the gathering, cultivation and marketing of fresh and conserved truffles intended for consumption and on the protection and improvement of truffle ecosystems

颁布于 2001-02-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利 · Toscana
主题
Wild species and ecosystems
关键词
wild flora, collecting/harvesting, authorization/permit, offences/penalties, protection of species, biodiversity

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2001, n. 10 Modifiche alla Legge regionale 11 aprile 1995 n. 50 - Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni. 2.3.2001 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 7 ARTICOLO 1 Modifiche all`articolo 9 della LR 50/1995 1. L`articolo 9 e` abrogato. ARTICOLO 2 Modifiche all`articolo 11 della LR 50/1995 1. Il comma 2 dell`articolo 11 e` sostituito dal seguente: "2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell`importo relativo all`abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui all`articolo 23." ARTICOLO 3 Modifiche all`articolo 19 della LR 50/1995 1. L`articolo 19 e` sostituito dal seguente: "Art. 19 Accertamento delle infrazioni 1. Sono incaricati dell`accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge gli agenti dipendenti dagli Enti locali, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie (GAV), gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) nonche`, limitatamente alle aree oggetto di raccolta riservata, le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall`articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", i soggetti incaricati dell`accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l`esibizione del tesserino di idoneita` di cui all`articolo 11 nonche` della ricevuta relativa al pagamento dell`importo relativo all`abilitazione di cui all`articolo 23." ARTICOLO 4 Modifiche all`articolo 21 della LR 50/1995 1. L`articolo 21 e` sostituito dal seguente: "Art. 21 Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all`articolo 11; b) la sanzione da Lit. 150.000 pari a Euro 77,47 a Lit. 1.500.000 pari a Euro 774,68 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento dell`importo relativo all`abilitazione di cui all`articolo 23; c) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite; d) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47 a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l`ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo; e) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione anche del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per deciara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d`arte; f) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta: "area di rimboschimento fino al ..." disposte con la tipologia e le modalita` di cui al quarto comma del precedente articolo 3; g) la sanzione da Lit. 100.000, pari a Euro 51,64, a Lit. 1.000.000, pari a Euro 516,46, per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso oltre alla sanzione precedente si applica una sanzione di Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, per ogni tartufo colto immaturo; h) la sanzione di Lit. 250.000, pari a Euro 129,11, a Lit. 2.500.000, pari a Euro 1.291,14 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l`osservanza delle norme prescritte dalla presente legge; i) la sanzione da Lit. 600.000, pari a Euro 309,87, a Lit. 6.000.000, pari a Euro 3.098,74 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall`articolo 2; l) la sanzione da Lit. 300.000, pari a Euro 154,94, a Lit. 3.000.000, pari a Euro 1.549,37, per chi mette in commercio tartufi conservati senza l`osservanza delle norme prescritte dalla presente legge; m) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, salvo e impregiudicato ogni altra sanzione per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "Raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d`uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata terre d`uso civico"; n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite, e` punita con una sanzione di Lit. 25.000, pari a Euro 12,91, per ogni tabella apposta illegittimamente; o) l`apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate e` punita con una sanzione da Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, a Lit. 15.000.000, pari a Euro 7.746,85; p) la sanzione da Lit. 75.000 pari a Euro 38,73 a Lit. 750.000 pari a Euro 387,34 per chi non esibisce, all`atto dell`accertamento o entro tre giorni dalla data dell`accertamento stesso, il tesserino di cui all`articolo 11 e la ricevuta di pagamento dell`importo relativo all`abilitazione di cui all`articolo 23 a richiesta degli agenti accertatori; q) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, a chi non appone la tabellazione in conformita` alle disposizioni di cui all`articolo 3 comma 4; r) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per la violazione di cui all`articolo 3 commi 6 e 7 della presente legge; s) la sanzione da Lit. 150.000, pari a Euro 77,47, a Lit. 1.500.000, pari a Euro 774,68, per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo. 2. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma precedente sono raddopiate. 3. Qualora sia accertata la violazione di cui alla lettera g) del primo comma, l`ammontare del pagamento in misura ridotta e` determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all`articolo 16 della legge 24/11/1981 n. 689 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l`importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento." ARTICOLO 5 Modifiche all`articolo 23 della LR 50/1995 1. L`articolo 23 e` sostituito dal seguente: "Art. 23 Importo relativo all`abilitazione 1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino di idoneita`, e` tenuto al pagamento dell`importo relativo all`abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al comma 3. Nei successivi anni di validita` del tesserino il raccoglitore e` tenuto al versamento annuale di pari importo prima dell`inizio dell`attivita` di ricerca e raccolta; tale versamento ha validita` sino al 31 dicembre dell`anno di riferimento. 2. Il pagamento dell`importo di cui al comma 1 non e` dovuto in caso di non esercizio, per l`anno solare, dell`attivita` di ricerca e di raccolta. 3. L`importo relativo all`abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo e` stabilito in Lit. 180.000, pari a Euro 92,96, e viene introitato direttamente dalla Regione Toscana. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, con atto deliberativo da assumersi entro il 30 novembre di ogni anno, puo` modificare detto importo." ARTICOLO 6 Modifiche all`articolo 25 della LR 50/1995 1. L`articolo 25 e` sostituito dal seguente: "Art. 25 Disposizioni finanziarie 1. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all`abilitazione di cui all`articolo 23 sono impiegati, a decorrere dal 1 gennaio 2002, per il raggiungimento delle finalita` della presente legge ed in particolare per incentivare interventi di tutela e di ripristino ambientale. 2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1 nella misura del venti per cento a favore dell`ARSIA e nella misura del sessanta per cento a favore delle Province. 3. La ripartizione dei fondi tra le Province e` effettuata in rapporto al numero dei titolari di tesserini di idoneita` inseriti negli elenchi provinciali di cui all`articolo 11 comma 5. 4. La Giunta regionale definisce le finalita` degli interventi finanziati dell`ARSIA e dalle Province nonche` i destinatari degli stessi. 5. Gli oneri derivanti dall`attuazione della presente legge, per gli anni successivi al 2001, sono determinati sulla base delle somme introitate dalla Regione nell`anno precedente a seguito del versamento dell`importo delle abilitazioni di cui all`articolo 23 e trovano copertura con la legge di bilancio." ARTICOLO 7 Norme transitorie 1. Per l`anno 2001 la Giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti con la propria deliberazione del 7 maggio 1999 n. 563, tenuto conto delle proposte degli Enti locali, dell`ARSIA, delle Associazioni dei tartufai riconosciute ai sensi dell`articolo 8, delle Associazioni dei consumatori e delle Universita` ed Istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione, alla formazione tecnica professionale, alla qualificazione dei raccoglitori, alla tutela, pubblicizzazione e salvaguardia culturale in materia di tartuficoltura. 2. Agli oneri derivanti dall`applicazione della presente legge per l`anno 2001, quantificati in Lire 150.000.000 pari a Euro 77468,53 si fa fronte con le risorse iscritte al cap. 21700 del bilancio di previsione per l`anno 2001. 3. L`obbligatorieta` del pagamento dell`importo relativo all`abilitazione di cui all`articolo 23, decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.