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Regional Act January 26, 2016, n. 3-Provisions for the protection of waters against pollution (Amendments to Regional Act 20/2006 to carry into effect Regional Act 22/2015)

颁布于 2016-01-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge Regionale 26 gennaio 2016, n. 3-Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento (Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015).
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, local government, governance, institution, environmental audit, offences/penalties

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  1. 5/10/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 1/8 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2016, n. 3 Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015. (GU n.27 del 2-7-2016) (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 2 della Regione Toscana del 29 gennaio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015; 5/10/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 2/8 Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della legge regionale n. 22/2015, con cui sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le funzioni di autorita' competente concernente l'Autorizzazione unica ambientale (AUA), si rende necessario procedere all'adeguamento della legge regionale n. 20/2006; 2. Poiche' le autorizzazioni allo scarico, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura, ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 e, quindi, sono attratte nella competenza regionale secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 6), della legge regionale n. 22/2015, viene meno la competenza autorizzativa sia delle province, sia dell'Autorita' idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali nn. 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); 3. Data la semplificazione dell'assetto delle competenze in materia di autorizzazioni allo scarico, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione, non si rende piu' necessario mantenere il Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell'AIT; 4. E' necessario garantire l'entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015, nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole: «ha come oggetto la tutela delle acque» sono inserite le seguenti: «e dei corpi idrici». Art. 2 Flussi informativi e programmi di controllo. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 20/2006 1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituita dalla seguente: «Flussi informativi e attivita' di controllo». 2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «Le province» sono soppresse. Art. 3 Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate dal dirigente della struttura regionale competente, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del 5/10/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 3/8 Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).». 2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 dopo le parole: «di acque reflue domestiche» sono inserite le seguenti: «, non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013,». 3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente». 4. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «e' di competenza della provincia.» sono sostituite dalle seguenti: «e' rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente nell'ambito dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013.». 5. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «5. La comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di cui all'art. 110, comma 3, del decreto legislativo e' trasmessa alla struttura regionale competente.». 6. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «6. Per gli scarichi di cui al comma 2, non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, i comuni possono disciplinare con proprio regolamento il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia.». Art. 4 Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «adottato dal gestore del servizio idrico integrato» sono sostituite dalle seguenti: «approvato dall'AIT». 2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «2. Le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate, nell'ambito dell'AUA di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente che provvede previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico ai sensi del comma 5.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006, e' inserito il seguente: «2-bis. Per i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 69/2011, l'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata sulla base di una relazione tecnica dei gestori del servizio idrico.». 4. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «L'AIT» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente». 5. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «5. Il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'art. 13-bis, sono tenuti a fornire la propria collaborazione tecnica alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis.». 5/10/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 4/8 Art. 5 Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dall'AIT, previo parere del gestore del servizio idrico integrato» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'ambito dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato». 2. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente». 3. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «Il comune, sentito il parere dell'ARPAT» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale competente, acquisito l'assenso del comune e sentito il parere dell'ARPAT». 4. Al comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dall'ente competente per tipologia di ricettore» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente». Art. 6 Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dalla provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente». 2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «alla provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 3. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente». 4. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi di cui all'art. 21, comma 6, per le sole sostanze identificate nelle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 della parte III del decreto legislativo e su proposta del soggetto gestore del servizio idrico integrato, il dirigente della struttura regionale competente puo' disporre limiti di emissione piu' restrittivi rispetto a quelli gia' stabiliti nelle autorizzazioni gia' rilasciate relativamente ai soli scarichi che determinano il superamento degli standard di qualita' previsti nelle medesime tabelle.». 5. Il comma 5-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «5-bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 5, l'AIT provvede ad adeguare il regolamento di accettazione di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo.». 6. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 la parola «provincia» e' sostituita dalla seguente: «struttura regionale competente». Art. 7 Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 1. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la restituzione di acque prelevate ai sensi del regio decreto n. 1775/1933». 2. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura 5/10/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 5/8 regionale competente». 3. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura regionale competente» e le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». Art. 8 Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca. Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006 1. La rubrica dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la restituzione delle acque di ricerca di cui alla legge regionale n. 38/2004». 2. Al comma 2 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006 le parole: «le province» sono sostituite dalle seguenti: «l'AIT, la struttura regionale competente». Art. 9 Regolamento regionale. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituita dalla seguente: «a) le modalita' di esercizio delle funzioni di cui al capo II;». Art. 10 Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale. Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 3 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006 le parole: «secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ed i servizi idrici.». 2. Al comma 5 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006 le parole: «L'autorita' competente ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale competente». 3. Al comma 6 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006 le parole: «all'autorita' competente ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 4. Al comma 8 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006 le parole: «L'autorita' competente ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale competente» e le parole «l'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente». Art. 11 Classificazione. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 20/2006 1. La rubrica dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituita dalla seguente: «Classificazione degli scaricatori di piena». 2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». Art. 12 Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura. Modifiche 5/10/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 6/8 all'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente». Art. 13 Acque dolci idonee alla vita dei pesci. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 20/2006 1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «2. Al Presidente della Giunta regionale spetta, sentito il parere dell'ARPAT, l'emanazione degli atti urgenti di cui all'art. 84, comma 4, del decreto legislativo.». Art. 14 Acque superficiali destinate alla potabilizzazione. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente». Art. 15 Limiti di emissione nei corpi recettori. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente». 2. Alle lettere a) e b) comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 3. Al comma 9 dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «le province seguono» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente segue». Art. 16 Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all'art. 21-bis della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 5 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente». Art. 17 Sanzioni. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 20/2006 1. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 20/2006 e' inserito il seguente: «4-bis. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'art. 11 bis, e' comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 12.000,00.». Art. 18 Norme finali. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 20/2006 le 5/10/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 7/8 parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente». Art. 19 Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 20/2006 1. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «all'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente». 2. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «L'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale competente». 3. Al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «l'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente». Art. 20 Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni. Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 20/2006 1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 20/2006, e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni). - 1. Le attivita' e gli adempimenti di competenza delle province ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 25, 26 e 27, sono svolti dalla Regione a decorrere dall'effettivo trasferimento alla medesima delle funzioni disciplinate dalla presente legge come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla legge regionale n. 20/2006 in attuazione della legge regionale n. 22/2015). 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra alle province negli accordi di cui agli articoli 25 e 26 gia' sottoscritti alla medesima data.». Art. 21 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento): a) art. 3-bis; b) commi 4 e 6 dell'art. 5; c) commi 4 e 6 dell'art. 10; d) comma 2 dell'art. 13; e) comma 2 dell'art. 22; f) comma 5 dell'art. 27. Art. 22 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 26 gennaio 2016 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2016. 5/10/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 8/8 (Omissis).

Regional Act January 26, 2016, n. 3-Provisions for the protection of waters against pollution (Amendments to Regional Act 20/2006 to carry into effect Regional Act 22/2015) · Nelum