Provincial Law of 22 September 2017, n. 10. Reduction of waste, recovery and distribution of food and non-food surpluses and pharmaceutical products and amendments to related provincial laws (Trentino-South Tyrol Region-autonomous province of Trento)
颁布于 2017-09-22 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Legge provinciale del 22 settembre 2017, n. 10. Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse (Regione Trentino-Alto Adige-provincia autonoma di Trento).
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利 · Trento
- 主题
- Food and nutrition, Waste and hazardous substances
- 关键词
- food loss and waste, local government, social protection, ecofriendly products/ecofriendly processes, financing, procedural matters, education, waste prevention, waste management
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— 1 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-4-2018 3a Serie speciale - n. 14 REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017 , n. 10 . Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farma ceutici e modifiche di leggi provinciali connesse. (Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017). ( Omissis ). IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento, anche in confor mità alla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gen naio 2012, in materia di spreco di alimenti e di efficienza della catena alimentare, e nel quadro definito dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la dona zione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceu tici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), promuove: a) il recupero e la distribuzione di eccedenze alimen tari, dì prodotti farmaceutici o di altri beni mobili, a be neficio di persone meno abbienti o comunque di cittadini in grave difficoltà economica; i beni che possono essere oggetto di recupero e distribuzione sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale sentita la compe tente commissione permanente del Consiglio provinciale; b) il consumo responsabile come strumento di ridu zione degli sprechi alimentari e non alimentari; c) iniziative volte a orientare ed educare i cittadini verso l’acquisto di prodotti farmaceutici adeguati sotto il profilo dei costi, della qualità e delle effettive necessità curative; d) iniziative per orientare alla salute alimentare an che gli interventi di solidarietà sociale; e) la riduzione della produzione di rifiuti. 2. Per perseguire le finalità previste dal comma 1, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle ecceden ze sono promosse, in particolare, mediante la strumenta zione prevista dalle leggi provinciali nei settori connessi, con specifico riguardo alle politiche sociali e sanitarie, all’agricoltura, al commercio e alla tutela dell’ambiente. A tal fine, le politiche di settore promuovono, valorizzano e sostengono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle risorse del volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Inoltre, le politiche di settore incentivano la progettualità di rete nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di eccedenze. 3. Le finalità indicate da questo articolo per il recupe ro e la distribuzione delle eccedenze sono perseguite nel rispetto delle norme statali e provinciali vigenti e delle corrette prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e per lo smaltimento dei rifiuti. Art. 2. Soggetti attuatori 1. La Provincia e gli enti locali perseguono le finalità previste dall’art. 1, comma 1, attraverso: a) le organizzazioni di volontariato iscritte da alme no sei mesi all’albo previsto dall’art. 3 della legge provin ciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volon tariato 1992); b) i soggetti pubblici e privati che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamen to, trasformazione, distribuzione e somministrazione de gli alimenti, dei prodotti farmaceutici o di altri beni, con particolare riguardo ai soggetti impegnati nell’economia solidale ai sensi della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell’economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese). Art. 3. Strumenti di intervento 1. Per il conseguimento delle finalità previste dall’art. 1 la Provincia e gli enti locali intervengono per: a) promuovere il coinvolgimento e il ruolo delle or ganizzazioni di volontariato previste dall’art. 2, comma 1, lettera a) , nello svolgimento delle attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze tenendo conto dell’espe rienza nel settore; b) incentivare gli investimenti effettuati dalle impre se volti a perseguire le condizioni organizzative idonee a realizzare le finalità di questa legge; c) promuovere l’adozione di politiche tariffarie in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti volte ad age volare comportamenti coerenti con le finalità di questa legge; d) incentivare, nell’ambito delle procedure per l’af fidamento del servizio di ristorazione collettiva pubblica, l’adozione di pratiche volte a realizzare le finalità di que sta legge; e) promuovere campagne di informazione e sensi bilizzazione della cittadinanza e percorsi educativi svolti secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in ma teria di volontariato, di tutela della salute, di agricoltura, di cultura e di istruzione, per un consumo responsabile e lo sviluppo di comportamenti solidali e di responsabilità civile funzionali alla riduzione degli sprechi e al recupero e alla distribuzione delle eccedenze; — 2 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-4-2018 3a Serie speciale - n. 14 f) promuovere la costituzione di un sistema uni ficato di raccolta dei dati sul territorio provinciale, per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta, anche uti lizzando strumenti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione sviluppati nell’ambito degli accordi di programma previsti dall’art. 20 della legge provincia le 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), o dell’atto di indirizzo previsto dall’art. 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n, 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica); g) promuovere progetti indirizzati al recupero delle eccedenze dei prodotti farmaceutici da banco e dei farma ci soggetti a prescrizione medica. Art. 4. Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze 1. È istituito il tavolo per il coordinamento delle po litiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze. 2. Il tavolo ha i seguenti compiti: a) formula proposte alla Giunta provinciale relativa mente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze; b) esprime il proprio parere sullo schema di proto collo dì collaborazione previsto dall’art. 8; c) svolge attività di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze; d) formula proposte per la costituzione del sistema unificato di raccolta dei dati previsto dall’art. 3, com ma 1, lettera f) . 3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da: a) l’assessore competente in materia di attività so ciali o un suo delegato, che presiede il tavolo; b) i dirigenti dei dipartimenti provinciali competen ti in materia di politiche sociali, di politiche sanitarie, di agricoltura, di commercio, di ambiente o i loro delegati; c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali; d) un rappresentante designato dalle associazioni più rappresentative nel settore della distribuzione; e) un rappresentante dell’Ordine dei farmacisti; f) i rappresentanti delle organizzazioni di volontaria to iscritte all’albo previsto dall’art. 3 della legge provin ciale sul volontariato 1992 e attive a livello provinciale nel settore della distribuzione delle eccedenze; g) un rappresentante del tavolo provinciale per l’economia solidale previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2010. 4. L’attività di segreteria è svolta dalla struttura pro vinciale competente in materia di volontariato. La Giun ta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità di funzionamento del tavolo. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese. Art. 5. Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze 1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato previste dall’art. 2, com ma 1, lettera a) , i contributi e i rimborsi previsti dall’art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992. 2. I contributi per le spese di funzionamento previsti dall’art. 5, comma 1, lettera a) , della legge provinciale sul volontariato 1992 possono essere concessi fino a totale copertura delle spese ammesse sostenute per il recupe ro e la distribuzione delle eccedenze e comprendono in particolare: a) i costi di gestione relativi alla raccolta, alla con servazione e alla distribuzione delle eccedenze a benefi cio delle persone indigenti; b) i costi derivanti dall’utilizzazione degli immobili nei quali è svolta l’attività di raccolta, di conservazione o di distribuzione delle eccedenze, tra i quali i costi per sostenere i canoni di locazione e le spese di manutenzione ordinaria; c) i costi per l’utilizzo e per la manutenzione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature tecniche necessarie all’attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze; d) i costi derivanti dall’informatizzazione delle atti vità di recupero e dì distribuzione delle eccedenze. 3. Per le iniziative destinate ad attuare le finalità di questa legge individuate come ambiti operativi prioritari ai sensi dell’art. 5, comma 1 -bis , della legge provincia le sul volontariato 1992, i contributi previsti dall’art. 5, comma 1, lettera b) , della medesima legge possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spe sa ammessa. Una idonea quota dello stanziamento auto rizzato per i fini previsti dall’art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è riservata alla concessione dei con tributi previsti da questo comma. 4. I criteri e le modalità per la concessione dei contri buti e dei rimborsi previsti da questo articolo sono sta biliti con i provvedimenti previsti dall’art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992. Art. 6. Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze 1. Al fine di assicurare alle organizzazioni di volon tariato previste dall’art. 2, comma 1, lettera a) , la dispo nibilità di immobili e attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto, finalizzati alle attività di recupero e di di stribuzione delle eccedenze, si applicano gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e le relative di sposizioni attuative. Art. 7. Contributi per le imprese 1. La Giunta provinciale, nell’ambito della delibera zione prevista dall’art. 35 della legge provinciale 13 di — 3 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-4-2018 3a Serie speciale - n. 14 cembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), può prevedere il riconoscimento di mag giorazioni degli aiuti previsti per gli investimenti soste nuti dalle imprese per il perseguimento delle finalità di questa legge. Art. 8. Protocolli di collaborazione 1. I contributi e gli altri strumenti di sostegno previ sti dagli articoli 5, 6 e 7 sono concessi previa stipulazio ne di protocolli di collaborazione tra i soggetti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b) . Lo schema di proto collo è approvato dalla Provincia previo parere del tavolo per il coordinamento previsto dall’art. 4. 2. Ai protocolli di collaborazione possono aderire an che altri soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità di questa legge. Art. 9. Modificazione dell’art. 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). 1. Dopo il comma 5 dell’art. 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è inserito il seguente: «5 -bis . I soggetti previsti da questo articolo, nell’am bito delle rispettive competenze, promuovono e possono adottare politiche tariffarie volte a premiare comporta menti delle imprese orientati a donare eccedenze alle or ganizzazioni di volontariato che aderiscono ai protocolli di collaborazione previsti dalla legge provinciale concer nente «Riduzione degli sprechi. recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse».». Art. 10. Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l’educazione alimentare e il consumo consapevole). 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della legge provinciale n. 13 del 2009 è inserita la seguente: «a -bis ) promuovere iniziative di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze alimentari, an che nell’ambito del programma previsto dall’art. 4;», 2. Il comma 5 dell’art. 5 della legge provinciale n. 13 dei 2009 è sostituito dal seguente: «5. programma può prevedere anche criteri e moda lità per assicurare, nell’ambito delle procedure di appalto di forniture o servizi di ristorazione collettiva pubblica, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono: a) l’impiego nella preparazione dei pasti di quan titativi superiori alle misure minime stabilite dal pro gramma ai sensi del comma 2; b) l’impiego di processi e modalità idonei a garan tire la riduzione dei volumi di spreco alimentare; c) l’impiego di processi e modalità idonei a garan tire il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimen tari a favore delle persone indigenti e delle associazioni che gestiscono mense per le stesse persone.». Art. 11. Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell’economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese). 1. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3 della legge pro vinciale n. 13 del 2010 dopo le parole: «per ridistribuire in modo equo valore creato» sono inserite le seguenti:», anche recuperando le eccedenze oggetto della legge pro vinciale concernente «Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimen tari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi pro vinciali connesse» a beneficio delle persone indigenti,». 2. Dopo il comma 1 dell’art. 8 della legge provinciale n. 13 del 2010 è inserito il seguente: «1 -bis . Nell’ambito della giornata dell’economia so lidale sono realizzate anche iniziative volte a promuovere le finalità della legge provinciale concernente «Riduzio ne degli sprechi. recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse» quali la limita zione degli sprechi e il recupero delle eccedenze a favore di persone indigenti.». Art. 12. Clausola valutativa 1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, è svolto il controllo sull’attuazione di que sta legge, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull’at tuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizza zione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia). Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. Dall’applicazione dell’art. 5 non derivano maggio ri spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti). 2. Dall’applicazione dell’art. 6 non derivano maggio ri spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (programmazione e Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), titolo 2 (spese in conto capitale). 3. Dall’applicazione dell’art. 7 non derivano maggio ri spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), pro gramma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). — 4 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14-4-2018 3a Serie speciale - n. 14 4. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall’applicazione dell’art. 3, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull’apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzio nali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. 5. Dall’applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 22 settembre 2017 Il Presidente della provincia: ROSSI 17R00464 LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017 , n. 11 . Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale. (Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dello Statuto speciale di autonomia, valorizza le proprie radi ci storiche e culturali e sostiene la crescita della cultura della pace e della convivenza tra i popoli, promuovendo la conoscenza del patrimonio storico culturale attinente ai fatti della Prima Guerra mondiale nonché ricordando e onorando le vittime e i caduti di ogni schieramento e nazionalità. Art. 2. Istituzione del memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra 1. Per commemorare i caduti trentini del primo conflit to mondiale è istituito un sito commemorativo, denomi nato «Memoriale dei caduti trentini della Grande Guer ra», riportante i nomi di tutti i caduti militari del primo conflitto mondiale, con l’indicazione, se possibile, della data e del luogo di nascita e di morte. 2. La Giunta provinciale, con il coinvolgimento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto e della fondazione Museo storico del Trentino nonché sentita la competente commissione permanente del Consiglio pro vinciale, individua il luogo nel quale realizzare il memo riale dei caduti trentini della Grande Guerra. 3. Presso il memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra possono essere organizzate, con il coinvolgimen to dei soggetti indicati nel comma 2, iniziative a caratte re commemorativo per ricordare le vicende belliche dei trentini nella Prima Guerra mondiale, nonché per mettere in evidenza le conseguenze della guerra europea e il valo re della pace e della convivenza tra i popoli. Art. 3. Interventi a favore della ricerca e dell’acquisizione della documentazione storica 1. Nell’ambito della promozione di ricerche e studi di carattere storico la Provincia, tramite il Museo stori co italiano della guerra di Rovereto, secondo le disposi zioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e la fondazione Museo storico del Trentino, promuove l’acquisizione del la documentazione e delle informazioni sui combattenti e sui civili trentini durante la Prima Guerra mondiale. I risultati della ricerca sono raccolti in un archivio digitale, consultabile in via telematica. Art. 4. Istituzione della «Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra» 1. La Provincia istituisce la «Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra», per trasmettere la tragica esperienza del Trentino nell’ambito della Prima Guerra mondiale. 2. La giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra è individuata dalla Giunta provin ciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 3. In occasione della giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra sono organizzati momenti commemorativi e iniziative di divulgazione sto rica con riferimento al tema della guerra e al valore della pace, rivolti all’intera comunità trentina e, in particolare, al mondo della scuola, con il coinvolgimento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto, della fondazione Museo storico del Trentino, delle associazioni e degli stu diosi che operano sul territorio provinciale.