Provincial Act No. 6 on the Agriculture and Forestry Research Centre
颁布于 2013-05-15 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Legge provinciale n. 6: Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利 · Bolzano
- 主题
- Agricultural and rural development, Forestry
- 关键词
- agro-forestry, institution, research, governance, forest management/forest conservation
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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2013, n. 6 Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg. (GU n.28 del 13-7-2013) (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 21 maggio 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg 1. Il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, istituito con la legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e di seguito denominato Centro, quale ente strumentale non economico della Provincia, con personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, assume le funzioni della ripartizione provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale (33), che e' soppressa a seguito dell'adozione dello statuto di cui all'articolo 6. 2. Il Centro svolge attivita' di ricerca, sperimentazione, innovazione anche tecnica, e provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare e botanico nonche' in tutti i settori connessi. 3. Per raggiungere i fini di cui al comma 2, il Centro continua a svolgere anche attivita' accessorie, connesse, strumentali o complementari ai fini istituzionali, incluse attivita' commerciali purche' non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nella sua attivita' istituzionale, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attivita', comprese le attivita' di rappresentanza e relazioni istituzionali e le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonche' di ricezione ed ospitalita'. 4. Il Centro puo' collaborare con altri enti o imprese pubblici o privati, nazionali ed esteri - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, verso rimborso o conguaglio delle spese. Esso puo' altresi' servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprieta' di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi. 5. Il Centro puo' anche eseguire lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi. L'entita' del rimborso spese per queste prestazioni e' fissata dal Consiglio di amministrazione del Centro sulla base degli elementi di costo. 6. Presso il Centro e' istituita una banca genetica per le varieta' di piante esistenti e nuove, nonche' a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Nella banca genetica sono raccolte anche le sementi. Finalita' della banca genetica e' raccogliere varieta' di piante, immagazzinarle e controllarle periodicamente nonche' rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche. 7. La Giunta provinciale puo' adottare anche misure a tutela di razze di animali domestici minacciate da estinzione. Art. 2 Beni 1. La Provincia e' autorizzata a trasferire in proprieta' ovvero ad assicurare comunque il godimento dei beni mobili ed immobili necessari all'espletamento delle attivita' del Centro. Le altre spese per il funzionamento e quelle per l'erogazione delle prestazioni di competenza del Centro sono a carico del bilancio del Centro medesimo. Art. 3 Patrimonio 1. Il Centro utilizza ed amministra i beni immobili gia' in possesso del Centro o messi a disposizione dalla Provincia, necessari all'espletamento della propria attivita'. 2. Il patrimonio immobiliare rimane di proprieta' della Provincia ed e' amministrato a cura e spese del Centro. Il patrimonio mobiliare, compresi i beni mobili registrati, sono acquisiti alla proprieta' del Centro, che ne cura l'inventariazione e la gestione. 3. Le spese per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici nonche' le spese per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale. 4. La costruzione di edifici e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico. In caso di necessita' detti lavori possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta dal Centro e a sue spese, ed in tal caso il Consiglio di amministrazione puo' nominare un direttore o una direttrice dei lavori. 5. In caso di necessita', il Centro puo' costruire, a proprie spese, capannoni ed altri edifici di minore entita' e a carattere non fisso, anche su terreni presi in affitto a scadenza almeno novennale, previo consenso del proprietario o delle proprietaria e nel rispetto delle norme di legge vigenti. Art. 4 Finanziamenti e entrate 1. La Giunta provinciale mette a disposizione del Centro i mezzi finanziari necessari per le attivita' del Centro di cui all'articolo 1 attraverso assegnazioni a carico del bilancio provinciale. 2. Ogni entrata connessa con l'attivita' del Centro e' versata direttamente al Centro. 3. Il ricavo dall'alienazione - deliberata dalla Giunta provinciale su proposta del Consiglio di amministrazione - di terreni agricoli e forestali affidati in gestione al Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e' reimpiegato di norma per l'acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari urgenti. Art. 5 Personale 1. Il Centro si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia e di personale assunto dal Centro stesso per le attivita' aziendali, anche stagionali, nonche' per particolari progetti e attivita' scientifiche. 2. Al personale dipendente del Centro, le cui spese sono a carico del bilancio del Centro, si applica, salvo diversa previsione dello statuto, il contratto collettivo di riferimento. Art. 6 Statuto 1. La Giunta provinciale approva lo statuto del Centro, che stabilisce: a) gli organi del Centro, la loro composizione e i loro compiti; b) l'articolazione della struttura dirigenziale e le direttive sulla struttura amministrativa del Centro; c) le attivita' principali del Centro; d) la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale del Centro. Art. 7 Interpretazione autentica 1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il Centro ha natura di ente pubblico non economico. Art. 8 Abrogazione 1. La legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, e' abrogata. Art. 9 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti di spesa gia' disposti in bilancio sulle unita' previsionali di base 13105 e 13235 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, abrogata dall'articolo 8. 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con la legge finanziaria annuale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 15 maggio 2013 DURNWALDER